IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Razionalizzazione
delle spese per il personale)
1. A decorrere dall’anno 2013, la Giunta
ed il Consiglio regionale incrementano stabilmente il Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale
della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte
salari annuo della stessa dirigenza, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera
i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell’1 aprile 1999,
moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L’importo di tale incremento deve
corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di
posizione e di risultato della dirigenza.
2. In alternativa a quanto previsto al
comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati
all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, la Giunta
regionale ed il Consiglio regionale possono procedere alla riduzione stabile
del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
L’importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale
non dirigente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art.
2
(Attuazione
dei commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011)
1. La Giunta ed il Consiglio regionale
adottano entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa, ai sensi ed in attuazione del comma 4, dell'art.
16, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla L. 15
luglio 2011, n. 111.
2. In attuazione del comma 5, dell'art. 16
del D.L. n. 98/2011, in relazione ai processi di cui al comma 1, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste
dalla normativa vigente, dagli articoli 12 e 16 del D.L. n. 98/2011 ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente,
nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di
cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo
19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3. I piani adottati ai sensi del comma 1
sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
Art.
3
(Norma
finanziaria)
1. Le disposizioni della presente legge
non comportano aggravio di spesa per il bilancio regionale.
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18
Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
*****************
TESTI VIGENTI ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27
OTTOBRE 2009, N. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" E DEGLI ARTICOLI
12 E 16 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 "Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013,
n. 56 "Razionalizzazione delle spese per il personale" (in questo
stesso Bollettino)
*****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
_______________
DECRETO LEGISLATIVO 27
OTTOBRE 2009, N. 150
Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Art.
19
(Criteri
per la differenziazione delle valutazioni)
1. In ogni amministrazione, l'Organismo
indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati
secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto,
compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale
dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1
il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
a) il venticinque per cento è collocato
nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato
alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento è collocato
nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato
alla performance individuale;
c) il restante venticinque per cento è
collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance
individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri
di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio
di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva
integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di
cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti
percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione
compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione
può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui
alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse
destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica
provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare
il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in
proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in
servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il
numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque.
In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota
prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione
del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.
DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO
2011, N. 98
Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria.
Art.
12
(Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le
operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta
sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli
enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali
di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e
privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. A decorrere dal
1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando
la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica,
l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base
della documentata indispensabilità e indilazionabilità
attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo
quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal
1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di
immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate
dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata
dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette
operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante
e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno
2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a
titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione
passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia
stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la
disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici
e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì,
le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto
dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto.
1-quinquies. Sono fatte
salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità
di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a
soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies. Sono fatte
salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto
previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali
realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e
territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e
straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per
finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali,
fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della
difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le
attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli
articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli
istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi
agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì
fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli
interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;
b) sono altresì attribuite all'Agenzia del
demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui
beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi
manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del
demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività
poste in essere ai sensi delle lettere a) e b);
d) gli interventi di piccola manutenzione
nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle
Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi.
Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente,
al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi
delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2
comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che
prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in
uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni
triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per
le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale
di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero
degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre
le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può
stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei
processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui
al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al
comma 6.
5. L'Agenzia del Demanio, al fine di
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza
pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico,
senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi
mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione
quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa
delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli
interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle
ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati
secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli
operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per
gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il
Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto
degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguata organizzazione delle
proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei
provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma
8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.
6. Gli stanziamenti per gli interventi
manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a)
e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le
manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia
del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi
derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione,
sulla base delle comunicazioni dì cui all'articolo 2, comma 222, decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono
inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in
corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati
alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli
interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni
interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che
ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo
ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per
i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsto dal
comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli
affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi
all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività
poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di
verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e
straordinaria, può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne
appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse di
cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre,
l'Agenzia del demanio può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità
operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere
sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed
indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa
pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le
Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo
conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata
realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre
l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura,
l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i
tempi previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro
il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le
modalità, termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e
terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla
proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la
conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la
semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la
dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche
attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi
previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata
si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti
accordi.".
13. La violazione degli obblighi di
comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo
comma, quindicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le
amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i
responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite registrazione
sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle
concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento
è il 31 luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei
dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che
li individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto
patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,
lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279" sono
sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni
pubbliche a valori di mercato".
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite
dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".
Art.
16
(Contenimento
delle spese in materia di impiego pubblico)
1. Al fine di assicurare il consolidamento
delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di
pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli
anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto,
non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di
euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
dell'economia e delle finanze, può essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia
delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad
esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014
delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici
anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalità di calcolo
relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e
l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilità che l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all'esito di apposite
consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del
pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti
pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli
enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare
riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio,
razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la
riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo
anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con
eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni, fatti salvi i
contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo
17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Le disposizioni recate dal comma 1,
lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione
del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si
verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello
scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per
il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla
ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate
alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della
spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi
compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso
alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e
i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al
comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a
quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono
essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione
dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli
enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo
sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi
fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al
comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di
bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione
pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni
sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un
effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora,
per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali
diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli
effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013,
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere
generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse
categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale
adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le
promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga
successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto
e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione
della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale
applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a
comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo
rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti
nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
"5.
Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per
malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di
contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto
sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis.
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le
visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono
stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione.
5-ter.
Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è
giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o
dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e
5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di
lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni
prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora
l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale
appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna,
sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.