IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
TITOLO
I
ADEGUAMENTO
ALL’ORDINAMENTO EUROPEO
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del
Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della
legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della
Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi Comunitari), e successive modifiche ed integrazioni,
con la presente legge dispone l’attuazione dei seguenti atti europei:
a) direttiva 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai
fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
b) direttiva 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni.
2. La presente legge dà attuazione,
altresì, al principio della tutela della concorrenza ed assicura il rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato.
TITOLO
II
ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE
Art.
2
(Finalità)
1. La Regione, con la presente legge,
attua, nell’ambito della propria competenza legislativa, le disposizioni del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi), al fine di:
a) ridurre i rischi e gli impatti sulla
salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;
b) promuovere l’applicazione della difesa
integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.
Art.
3
(Relazione
sull’attuazione delle misure previste dal D.Lgs.
150/2012)
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della
Direzione competente in materia di agricoltura, approva entro il 30 novembre
2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, la relazione sulle azioni svolte e
sui progressi realizzati nell’attuazione delle misure di cui al predetto
decreto legislativo.
2. La Direzione regionale competente in
materia di agricoltura acquisisce dall’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione
dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) e dalle Direzioni regionali
competenti in materia di ambiente e di salute, i dati e gli elementi utili alla
predisposizione della relazione di cui al comma 1.
Art.
4
(Certificati
di abilitazione)
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 150/2012, sono individuate nelle Aziende Sanitarie
Locali (ASL) le strutture preposte all’espletamento dell’esame volto al rilascio
dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali e i
distributori dei prodotti fitosanitari.
2. Per assicurare procedure omogenee per
l’attività di formazione e aggiornamento, nonché per il rilascio delle
abilitazioni alla vendita e all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari,
la Giunta regionale definisce i contenuti e i requisiti del sistema formativo,
su proposta della Direzione competente in materia di salute, sentita quella
competente in materia di agricoltura, sulla base delle indicazioni e dei
requisiti definiti dal Piano d’Azione Nazionale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 150/2012.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2,
la Giunta regionale definisce le modalità per la qualificazione e i contenuti
della formazione per i consulenti di cui all’art. 8 del D.Lgs.
150/2012.
4. Per l’espletamento degli esami di cui
al comma 1 sono costituite, presso le ASL, Commissioni esaminatrici composte da
esperti delle Direzioni regionali competenti in materia di salute e di
agricoltura, nonché da sanitari delle ASL.
5. I corsi di formazione propedeutici
all’espletamento degli esami di cui al comma 1 sono organizzati dalle ASL o da
organismi accreditati presso la Direzione competente in materia di salute,
secondo le norme vigenti; sono riconosciuti validi anche i corsi svolti con
supporti multimediali e con le modalità della Formazione a distanza (FAD),
fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 ed il previo
accertamento del profitto.
6. Per l’espletamento degli esami e per il
rilascio delle abilitazioni i richiedenti versano alle ASL territorialmente
competenti la quota di concorso alle spese commisurata ai relativi oneri, da
stabilire con l’atto di cui al comma 2; il Programma di Sviluppo rurale
2014-2020 può prevedere interventi per la realizzazione dei corsi. In tal caso
la Giunta regionale stabilisce le modalità di fruizione degli stessi.
7. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 150/2012, i certificati di abilitazione alla vendita
e all’acquisto di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla ASL competente
per territorio; i certificati di abilitazione all’attività di consulente e
all’impiego di prodotti fitosanitari sono rilasciati dalla Direzione regionale
competente in materia di salute, previo versamento della corrispondente quota
stabilita dalla Giunta regionale.
8. Le attività volte al rilascio dei
certificati di abilitazione all’attività di consulente sull’impiego dei
prodotti fitosanitari sono eseguite nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle misure contenute nel Piano
d’Azione Nazionale di cui all’articolo 6 del D.Lgs.
150/2012.
Art.
5
(Prescrizioni
per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari)
1. La costruzione e la trasformazione di
ambienti per il deposito di prodotti fitosanitari sono subordinate al rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di norme
igienico-sanitarie, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione
degli incendi.
2. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 10 del D.Lgs. 150/2012 e nel rispetto
degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti - n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997):
a) i prodotti fitosanitari e i loro
coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali o ambienti che non sono
adibiti a deposito o vendita di generi alimentari;
b) i prodotti classificati tossici, molto
tossici e nocivi devono essere conservati in depositi o armadi da tenere chiusi
a chiave e separati con appositi contrassegni ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro).
Art.
6
(Controllo
delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari)
1. I controlli di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 150/2012 sono assicurati dalla Direzione regionale
competente in materia di agricoltura, tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto.
2. Dal presente articolo non devono
derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art.
7
(Irrorazione
aerea)
1. Ai sensi e nei casi di cui all’articolo
13 del D.Lgs. 150/2012 la Direzione regionale
competente in materia di agricoltura può autorizzare l’irrorazione aerea in
deroga; in tal caso provvede agli adempimenti previsti dal citato articolo.
Art.
8
(Misure
specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile)
1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 14
del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale approva,
entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta della Direzione regionale
competente in materia di agricoltura, la relazione sullo stato di attuazione
delle misure adottate per la tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di
approvvigionamento di acqua potabile, previste dal Piano d’azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all’articolo 6 del medesimo
decreto.
2. Le Direzioni regionali competenti in
materia di salute e di ambiente forniscono alla Direzione regionale competente
in materia di agricoltura, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati e gli
elementi utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.
Art.
9
(Riduzione
dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6 del D.Lgs. 150/2012 la Giunta regionale, su proposta della
Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d’intesa con quella
competente in materia di ambiente, può individuare ulteriori aree specifiche,
rispetto a quelle di cui al comma 2 del citato articolo, nelle quali applicare
divieti o riduzioni d’uso dei prodotti fitosanitari; in tal caso la Direzione
regionale competente in materia di agricoltura informa tempestivamente i
Ministeri competenti in materia di ambiente, agricoltura e salute.
Art.
10
(Dati
di produzione, vendita e utilizzazione)
1. Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la scheda informativa sui dati di vendita
dei prodotti fitosanitari è trasmessa annualmente, dalle persone titolari di
imprese commerciali o da società che commercializzano e vendono prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla Direzione regionale
competente in materia di salute e alla ASL competente per territorio,
attraverso il Sistema Informativo Veterinario Regione Abruzzo (SIVRA).
2. Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2012, la Direzione regionale competente in
materia di salute comunica, entro il mese di dicembre di ogni anno, al
Ministero competente in materia di salute e al Servizio informativo agricolo
nazionale del Ministero competente in materia di agricoltura, l’elenco aggiornato
dei soggetti autorizzati alla vendita dei prodotti fitosanitari.
Art.
11
(Difesa
integrata obbligatoria)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del D.Lgs. 150/2012, la Giunta regionale, su proposta della
Direzione regionale competente in materia di agricoltura, stabilisce criteri e
modalità per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti
relativi alla difesa integrata obbligatoria e per la realizzazione dei relativi
servizi.
Art.
12
(Difesa
integrata volontaria)
1. La Regione promuove interventi di
difesa integrata volontaria di cui all’articolo 20 del D.Lgs.
150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020.
Art.
13
(Agricoltura
biologica)
1. La Regione promuove interventi in
materia di agricoltura biologica di cui all’articolo 21 del D.Lgs.
150/2012 attraverso le misure contenute nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020.
Art.
14
(Controlli)
1. La Regione assicura i controlli di cui
all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2012 attraverso le
Direzioni regionali competenti in materia di agricoltura, di salute e di
ambiente, nonché attraverso le ASL.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri
e modalità per l’espletamento dei controlli di cui al comma 1, fermo restando
quanto disposto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari di cui all’articolo 6 del D.Lgs.
150/2012.
Art.
15
(Sanzioni)
1. Le Direzioni regionali competenti in
materia di agricoltura e di salute, nonché le ASL territorialmente competenti,
irrogano le sanzioni di cui all’articolo 24 del D.Lgs.
150/2012 in relazione alle fattispecie in esso contemplate e nel rispetto del
riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la
competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento,
contestazione di illeciti amministrativi e di irrogazione di sanzioni in base
alle leggi vigenti.
2. Le Direzioni regionali di cui al comma
1 assicurano la riscossione delle sanzioni di propria competenza che
confluiscono nel capitolo 03.05.001 - 35016 denominato "Entrate derivanti
da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali
e regionali, nel comparto agricoltura.".
3. Le ASL, che curano la riscossione delle
sanzioni di propria competenza, utilizzano i relativi introiti per il
potenziamento e l’ottimizzazione dei controlli di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 150/2012.
4. Limitatamente all’irrogazione delle
sanzioni da parte delle Direzioni regionali di cui al comma 1, la Giunta
regionale definisce le modalità per l’attuazione del presente articolo.
5. Per le violazioni amministrative di cui
al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO
III
(ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE)
Art.
16
(Gestione
del rischio di alluvione)
1. La Regione, per quanto di competenza
provvede, attraverso la Direzione competente in materia di lavori pubblici e
protezione civile, agli adempimenti di cui al decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni), anche tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione
della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel
settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE,
nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva
2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche
tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque).
2. Per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 49/2010 ed in particolare per la predisposizione
della parte del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo
7, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, le Autorità di bacino
di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell’autorità di
bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro),
alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo), alla legge regionale 16
settembre 1998, n. 78 (Istituzione dell’autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno, e Minori, Saccione e Fortore) e alla legge regionale 16 luglio 1997,
n. 59 (Norme per il funzionamento dell’Autorità di Bacino del Tronto), nonché
l’Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere e l’Autorità di bacino
nazionale dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno, per le
parti del territorio regionale ricadenti nei predetti bacini, e l’Agenzia Regionale
per la Tutela dell’Ambiente di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64
(Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) mettono a
disposizione della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici
e protezione civile i dati, le informazioni e quanto necessario a consentire
l’attuazione del D.Lgs. 49/2010, provvedendo, su
incarico della Direzione competente, anche a svolgere specifiche funzioni.
3. Le attività di cui all’ articolo 3,
commi 5 e 6 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono assegnate
alla competenza della Direzione regionale competente in materia di lavori
pubblici e protezione civile.
4. Le attività previste dai commi 1, 2 e 3
sono svolte nel rispetto degli indirizzi operativi formulati dal Ministero
competente in materia di tutela ambientale.
TITOLO
IV
(ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL
TFUE)
Capo
I
Programmi
regionali sulla sussidiarietà
Art.
17
(Sostituzione
dell’articolo 213 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15)
1. L’articolo 213 della legge regionale 26
aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2004)) è sostituito dal seguente:
"Art. 213
(Interventi relativi al
principio di sussidiarietà)
1. Ai sensi dell’articolo 118, comma
quarto della Costituzione, la Regione promuove il principio di sussidiarietà
orizzontale anche attraverso interventi che favoriscono il mercato del lavoro e
che sono volti a sostenere la centralità della persona e l’accrescimento del
benessere sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale, per il tramite della Direzione e del Servizio competenti in
materia di riforme istituzionali, provvede a organizzare giornate di studio,
destinate ai componenti degli organi di indirizzo-politico, ai dirigenti ed ai
funzionari della Regione e degli enti locali, per la diffusione della
conoscenza di strumenti e modelli di applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale.
3. Per la realizzazione di
quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale, su proposta della Direzione e
del Servizio competenti in materia di riforme istituzionali, approva
annualmente un programma regionale sulla sussidiarietà orizzontale che può
prevedere, per la sua attuazione, il ricorso, nel rispetto delle disposizioni
europee e statali in materia di affidamenti di servizi e forniture, a soggetti
esterni all’amministrazione regionale, in possesso di consolidata esperienza in
materia.".
Capo II
Interventi di recupero
e riutilizzo delle risorse idriche non pregiate
Art.
18
(Interventi
per il recupero ed il riutilizzo delle risorse idriche non pregiate per usi
irrigui e altri usi compatibili)
1. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e ferme restando le competenze spettanti ai Consorzi di
bonifica ai sensi della legislazione vigente,
la Regione individua nei Consorzi di Bonifica, di cui alla legge
regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il
risanamento dei Consorzi di Bonifica) e successive modifiche ed integrazioni, i
soggetti attuatori degli interventi previsti nell’obiettivo operativo IV.1.1.b
recante «Interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non
pregiate per usi compatibili in ambito irriguo e civile» previsto nel Programma
Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013.
2. Nel rispetto della normativa sugli
aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), per l’attuazione degli interventi previsti dal
comma 1, i Consorzi di Bonifica sono obbligati, per un periodo di dieci anni
dalla data di collaudo delle opere realizzate, a reinvestire gli eventuali
proventi netti derivanti dalla gestione delle opere relative agli interventi di
cui al comma 1, nelle seguenti attività di pubblico interesse:
a) realizzazione, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica;
b) realizzazione di opere finalizzate alla
manutenzione e al ripristino ambientale nonché per la protezione da calamità
naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
c) realizzazione di attività funzionali
alla difesa e alla manutenzione del territorio.
3. Nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, i Consorzi di Bonifica, compatibilmente con le
proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, devono adottare un
regime di contabilità separata per la gestione delle opere relative agli
interventi di cui al comma 1.
4. I Consorzi di bonifica trasmettono
annualmente alla Direzione regionale competente in materia di politiche
agricole un resoconto analitico e finanziario delle attività realizzate con i
proventi di cui al comma 2.
Capo III
Interventi culturali in
materia di editoria
Art.
19
(Modifiche
alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. Il titolo della legge regionale 25
novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell’editoria abruzzese e
provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole secondarie
di secondo grado) è sostituito dal seguente: "Interventi di sostegno
dell’editoria".
Art.
20
(Sostituzione
dell’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 1 della legge regionale 25
novembre 1998, n. 138 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di promuovere l'informazione su
aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni
popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo e
concorrere allo sviluppo dell'editoria, la Regione sostiene i seguenti
interventi:
a) realizzazione, da parte di case
editrici, di progetti editoriali, espressione dell'identità culturale, sociale,
economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o afferenti a ricerca ed
informazione;
b) presentazione di produzioni editoriali
abruzzesi o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, in rassegne
nazionali e internazionali di promozione settoriale;
c) potenziamento, presso biblioteche e
istituzioni culturali del territorio regionale, della dotazione di
pubblicazioni riguardanti l’Abruzzo.".
Art.
21
(Sostituzione
dell’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 2 della legge regionale
138/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere ai contributi previsti
dalla presente legge le case editrici che operano sul territorio regionale e
che sono regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la Camera di
commercio.".
Art.
22
(Sostituzione
dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 3 della legge regionale
138/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Commissione tecnica)
1. La proposta di Programma di cui
all’articolo 4 è predisposta da una Commissione tecnica.
2. La Commissione di cui al comma 1 è
composta dal dirigente del Servizio competente in materia di cultura e da due
funzionari esperti del medesimo Servizio; le funzioni di segretario sono svolte
da un dipendente di categoria C del medesimo Servizio.
3. La Commissione è nominata con atto del
dirigente del Servizio competente in materia di cultura.
4. La partecipazione alla Commissione è a
titolo gratuito.".
Art.
23
(Sostituzione
dell’articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 4 della legge regionale
138/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Programmazione annuale
degli interventi)
1. La Giunta regionale approva il
Programma annuale degli interventi, previo parere della Commissione consiliare
competente per materia; se la Commissione consiliare non esprime parere entro
venti giorni dall’assegnazione, il parere s’intende come favorevole.".
Art.
24
(Sostituzione
dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 5 della legge regionale
138/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Sostegno di progetti
editoriali)
1. Gli investimenti finanziari della
Regione in progetti editoriali, che confluiscono nel Programma annuale di cui
all’articolo 4, sono rivolti alle iniziative delle case editrici di cui all’articolo
2.
2. Sulla base del Programma annuale
approvato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di cultura
emana avviso pubblico annuale con cui sono stabiliti criteri e modalità per la
concessione dei contributi.".
Art.
25
(Sostituzione
dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 6 della legge regionale
138/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Partecipazione della
Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali)
1. La Commissione di cui all’articolo 3
elabora la proposta relativa alla partecipazione della Regione, con propria
struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative
nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale,
quantificando l'entità della spesa a carico del bilancio regionale.
2. La proposta di cui al comma 1 è
inserita nel Programma di cui all’articolo 4.".
Art.
26
(Sostituzione
dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 8 della legge regionale
138/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Potenziamento presso
biblioteche e istituzioni culturali della Regione, della dotazione di
pubblicazioni)
1. La Commissione di cui all'articolo 3
elabora la proposta relativa al potenziamento, presso biblioteche e istituzioni
culturali della Regione, del patrimonio di opere librarie e documentarie,
relative ad argomenti riguardanti l’Abruzzo, anche in formato elettronico.
2. La proposta di cui al comma 1 è
inserita nel Programma di cui all’articolo 4.
3. La distribuzione delle pubblicazioni ai
soggetti assegnatari è effettuata dalle Case editrici.".
Art.
27
(Sostituzione
dell’articolo 10 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. L’articolo 10 della legge regionale
138/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Divieto di cumulo)
1. I contributi previsti dal Titolo I non
sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali, nazionali ed
europee di intervento nel settore della cultura.".
Art.
28
(Integrazione
alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 138)
1. Dopo l’articolo 11 della legge
regionale 138/1998 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis
(Normativa europea
sugli aiuti di Stato)
1. I contributi di cui all’articolo 5 sono
concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d’importanza
minore.
2. Se la concessione dei contributi di cui
al comma 1 non rientra nella fattispecie degli aiuti di Stato d’importanza
minore, la Giunta regionale istituisce regimi di aiuto nel rispetto della
normativa europea di riferimento e dell’articolo 7 della legge regionale 30
ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai
processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure d’esecuzione degli
obblighi europei) e successive modifiche ed integrazioni.".
Capo IV
Interventi culturali in
materia di attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Art.
29
(Sostituzione
dell’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
1. L’articolo 1 della legge regionale 3
novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche,
audiovisive e multimediali) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato e conformemente ai principi contenuti
nello Statuto regionale, riconosce alle attività cinematografiche, audiovisive
e multimediali una funzione fondamentale per il processo di crescita sociale e
culturale della società e ne favorisce la diffusione e la fruizione sul territorio,
ferme restando le competenze riservate allo Stato.".
Art.
30
(Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
1. Le lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 98/1999 sono sostituite dalle seguenti:
"a) favorisce la realizzazione delle
attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a
cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di
professionalità;
b) promuove la presenza sul territorio di
attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado, valorizzando l’innovazione e la qualità progettuale, in
collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio
nonché con le Università;".
Art.
31
(Sostituzione
dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
1. L’articolo 3 della legge regionale
98/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Programmazione degli
interventi)
1. La Regione Abruzzo, in coerenza con il
programma triennale di cui all’articolo 4 della legge regionale 10 settembre
1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e nei limiti delle
leggi di bilancio, individua su base annuale le somme da erogare ai soggetti
istituzionali, associativi e formativi che possiedono i requisiti indicati
nell’avviso pubblico di cui al comma 2 e che dimostrano una crescita costante
dell'attività produttiva nel campo delle attività cinematografiche, audiovisive
e multimediali con conseguente incremento delle unità lavorative.
2. Per lo sviluppo delle attività legate
alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale
competente in materia di cultura concede contributi ai soggetti di cui al comma
1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità
stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con atto di indirizzo.".
Art.
32
(Sostituzione
dell’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
1. L’articolo 4 della legge regionale
98/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Attività continuative
e non)
1. La Giunta regionale, per le finalità di
cui all’articolo 2, riconosce come attività continuativa di rilievo regionale quella
svolta in modo costante dai soggetti che operano sul territorio regionale e nei
seguenti settori:
a) promozione della cultura
cinematografica;
b) produzione di festival e rassegne;
c) acquisizione, conservazione e
diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
2. Sono attività non continuative quelle
svolte nei seguenti settori:
a) produzione di film ed audiovisivi
nonché attività di servizi ed editoriali ad essa legate;
b) eventi e didattica nel campo
cinematografico, audiovisivo e multimediale.
3. Il Servizio regionale competente in
materia di cultura concede i contributi di cui al presente articolo nel
rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con l’avviso di cui all’articolo
3.
4. I beneficiari dei contributi relativi
alla produzione di film ed audiovisivi rilasciano alla Mediateca regionale di
cui all’articolo 8 almeno tre copie delle produzioni realizzate.".
Art.
33
(Sostituzione
dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
1. L’articolo 8 della legge regionale
98/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Mediateca regionale)
1. La Giunta regionale, per le finalità di
cui alle lettere b) e d), del comma 1, dell’articolo 2, promuove l'acquisizione
e la conservazione presso la Mediateca regionale di materiale cinematografico,
audiovisivo e multimediale, per fini conoscitivi, educativi, di documentazione,
distributivi ed espositivi.
2. La Mediateca regionale, con sede presso
l’Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano, cura i servizi mediatecari e le attività culturali incentrate sulla
multimedialità.
3. Il Servizio regionale competente in
materia di cultura provvede annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 "Disciplina Regionale
delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali" al
finanziamento diretto della Mediateca regionale per realizzare le attività di
competenza e per potenziarne le dotazioni di attrezzature e supporti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale può avvalersi delle mediateche aperte al pubblico di altre
strutture pubbliche e private a carattere stabile, operanti nel settore, previa
stipula di convenzioni annuali per concordare tempi e modalità di erogazione
dei servizi mediatecari, nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio.".
Art.
34
(Integrazione
alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98)
1. Dopo l’articolo 12 della legge
regionale 98/1999 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis
(Normativa in materia
di aiuti di Stato)
1. I contributi di cui all’articolo 4 sono
concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato d’importanza
minore.
2. Se la concessione dei contributi non
rientra nella fattispecie di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce
regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e
dell’articolo 7 della legge regionale 22/2009 e successive modifiche ed
integrazioni.".
Capo V
Registro regionale de minimis
Art.
35
(Istituzione
del Registro regionale de minimis)
1. Nelle more dell’implementazione del
registro nazionale e per il monitoraggio delle misure di aiuto di importanza
minore (di seguito aiuti in de minimis), concesse in
esenzione da notifica ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, nonché
per agevolare le verifiche di cui agli obblighi di controllo attribuiti agli
Stati membri ai sensi del vigente regolamento europeo per la concessione di
tale categoria di aiuti di Stato, è istituito, presso la Direzione regionale
competente in materia di Affari della Presidenza della Giunta regionale, in
collaborazione con la Struttura Speciale di Supporto Sistema informativo
regionale, un sistema interno di raccolta, trasmissione, trattamento e gestione
delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis
(di seguito Registro regionale de minimis), ad
esclusione di quelli relativi ai settori della produzione primaria dei prodotti
agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
2. Dal presente articolo non devono
derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art.
36
(Modalità
di trattamento dei dati e delle informazioni)
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale definisce, nel rispetto della vigente
normativa, le modalità per la raccolta, la trasmissione, il trattamento e la
gestione delle informazioni contenute nel Registro regionale de minimis.
2. Le direzioni regionali della Giunta
regionale e del Consiglio regionale, che concedono misure d’aiuto, e gli enti,
compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti
in de minimis, sono tenuti a raccogliere e a inserire
nel Registro regionale de minimis le informazioni
riguardanti le agevolazioni concesse, nel rispetto delle modalità di cui al
comma 1.
3. Dal presente articolo non devono
derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art.
37
(Ambito
d’applicazione)
1. Fermi restando gli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le direzioni regionali
e gli enti di cui al comma 2 dell’articolo 36 inseriscono, in particolare, nel
Registro regionale de minimis i dati riguardanti:
a) le agevolazioni concesse ai sensi del
vigente regolamento europeo sugli aiuti in de minimis;
b) i soggetti giuridici, pubblici o
privati, beneficiari di aiuti in de minimis, che
esercitano un’attività economica secondo le definizioni contenute nella
normativa e nella giurisprudenza europea;
c) le agevolazioni de minimis
concesse in attuazione di programmi operativi, di leggi regionali, di
regolamenti, di atti amministrativi generali e di provvedimenti amministrativi
di competenza dirigenziale.
2. Nel rispetto del vigente regolamento
europeo, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti in de minimis recano esplicito riferimento al relativo
regolamento e alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
3. Dal presente articolo non devono
derivare maggiori oneri per la finanza regionale.
Capo VI
(Aeroporto d'Abruzzo)
Art.
38
(Promozione
e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo)
1. Nel rispetto della normativa sugli
aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del
territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione
dell'Aeroporto d'Abruzzo (di seguito Programma).
2. Il Programma è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di
turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in
materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di
gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga).
3. Per il finanziamento del Programma,
pari ad € 5.573.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate
nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sulla UPB
06.02.004 Capitolo di spesa 242422.
4. Ai fini della copertura degli oneri di
cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352,
in diminuzione di € 5.573.000,00;
b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422,
in aumento di € 5.573.000,00.
5. Per le annualità successive al 2013 gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati con
legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25.3.2002, n.
3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
6. L'erogazione del contributo è
subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione sostituiva di atto
notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della
società Saga attestante:
1) la realizzazione delle azioni contenute
in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale;
2) il rendiconto analitico delle spese
sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti
giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati;
3) l'impegno a tenere a disposizione,
esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente
tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile
all'accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti
l'attuazione del Programma;
b) dichiarazione sostitutiva resa dal
legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta che
la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per
gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2;
c) certificazione contabile di cui alla
legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile
per gli enti beneficiari di contributi regionali);
d) relazione finale contenente la
descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne
pubblicitarie effettuate.
7. Il contributo è erogato in due rate:
a) la prima, a titolo di anticipazione,
previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50%
del suo ammontare, a seguito dell'approvazione del Programma di cui ai commi 1
e 2;
b) la seconda, a saldo, su richiesta della
Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata
relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra
lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti.
8. In caso di mancata attuazione del
Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a
titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il
contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto.
9. In sede di liquidazione a saldo del
contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel
Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l'ammontare
complessivo finanziato.
10. La Regione revoca il contributo in caso
di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o
di accertamento di gravi irregolarità nell'attuazione del Programma.
Art.
39
(Disposizioni
transitorie)
1. Alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli interventi contenuti nel Programma di cui all'articolo 2
della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto
d'Abruzzo), confluiscono nel Programma di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 38
ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, che ne valuta
l'idoneità rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 38.
Capo VII
(Disposizioni per
l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)
Art.
40
(Disposizioni
per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)
1. Il presente articolo disciplina
l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la
realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario,
culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo
svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti
dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi
realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle
funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai
commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi
all'organizzazione. diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi
13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi
di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri
enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano
l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in
materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo,
concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2,
secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di
cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.
7. I contributi di cui al comma 6 sono
concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici,
fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39
del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono
svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
9. Il regolamento di cui al comma 11
disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di stato d'importanza minore.
10. Se la concessione dei contributi non
rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto
della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale
22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Per l'attuazione del presente articolo il
Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento
che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e
la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare,
disciplina:
a) modalità di organizzazione diretta
degli eventi;
b) eventi ammissibili e casi di
esclusione;
c) requisiti di ammissibilità e criteri di
valutazione delle proposte di eventi;
d) modalità, termini e condizioni per la
presentazione delle proposte di eventi;
e) istruttoria delle proposte di eventi,
formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi
per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
f) rendicontazione delle spese sostenute
ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
g) casi di decadenza dal contributo
concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
h) controlli;
i) trasparenza e accesso ai provvedimenti
relativi alla concessione dei contributi;
j) ogni ulteriore aspetto utile
all'attuazione del presente articolo.
13. Con riferimento al Consiglio regionale:
a) per l'annualità 2013 non si procede a
dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
b) per le annualità successive al 2013,
gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano
copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B.
01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato
ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione
Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18
(Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
a) per l'annualità 2013 non si procede a
dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) per le annualità successive al 2013,
gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura
finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001
- 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della
Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato
"Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,
mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura",
annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge
regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;
c) per l'annualità 2013 non si procede a
dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
d) per le annualità successive al 2013,
gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura
finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001
- 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la
collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre
manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004
- 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la
collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre
manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente
determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di
contabilità 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza
dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43
(Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni);
b) articolo 7 della legge regionale 8
febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2005));
c) articolo 5, comma 3, della legge
regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2003)).
TITOLO
VI
(DISPOSIZIONI
FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)
Art.
41
(Disposizioni
transitorie)
1. Per i procedimenti amministrativi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi
procedimenti.
Art.
42
(Norme
finanziarie)
1. Il comma 6, dell’articolo 4, l’articolo
12 e l’articolo 13 contengono disposizioni di natura programmatoria
nell’ambito delle politiche agricole e non comportano oneri a carico del
bilancio regionale; la Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti
gli interventi di cui al comma 6 dell’articolo 4 e agli articoli 12 e 13 a
valere sulle risorse, da iscrivere nel Bilancio regionale, relative al
Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
2. Per l’annualità 2013 non si dà
attuazione all’articolo 17; per gli esercizi successivi gli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 17 trovano copertura negli stanziamenti che
saranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nel capitolo di spesa
14.02.001-122339 denominato: "Progetto scuola di sussidiarietà".
3. L’articolo 18 contiene disposizioni di
natura programmatoria nell'ambito delle politiche
agricole e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; la
Giunta regionale adotta programmi di spesa riguardanti gli interventi di cui
all’articolo 18 a valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale
per lo sviluppo territoriale iscritte al capitolo di spesa 07.02.14 – 102500
denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di
interventi per il recupero e riutilizzo delle risorse idriche non
pregiate" inerenti l’obiettivo operativo IV.1.1.b di cui al comma 3
dell’articolo 18.
4. Le altre disposizioni contenute nella
presente legge non devono comportare maggiori oneri per la finanza regionale.
Art.
43
(Abrogazioni)
1. La lettera c), del comma 1,
dell’articolo 5 e l’articolo 14 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) sono
abrogati.
2. Gli articoli 7, 9, 11 e 14 della legge
regionale 25 novembre 1998, n. 138 (Interventi di sostegno dell’editoria
abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazioni nelle scuole
secondarie di secondo grado) sono abrogati.
3. Gli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12,
della legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle
attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) sono abrogati.
4. La legge regionale 8 novembre 2001, n.
57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) è abrogata.
Art.
44
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18
Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
********************
TESTI
DEGLI ARTICOLI 5 E 14
DELLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 81
"Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
DEGLI ARTICOLI 7, 9, 11
E 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N. 138
"Interventi di
sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di
informazione nelle scuole secondarie di secondo grado"
DEGLI ARTICOLI 2, 5, 6,
7, 9, 10, 11 e 12 DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1999, N. 98
"Disciplina
regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali"
DELL'ARTICOLO 5 DELLA
LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)"
DELL'ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6
"Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 55
"Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e
2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della
concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta
di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 16
SETTEMBRE 1998, N. 81
"Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Art.
5
(Competenze
del Comitato Istituzionale)
1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità
nell'àmbito delle attività di cui al precedente
articolo 3:
a) definisce criteri, tempi e modalità per
l'elaborazione del Piano di Bacino o di suoi stralci ed adotta i provvedimenti
necessari per garantirne l'elaborazione;
b) adotta il Piano di Bacino o suoi
stralci coordinando i piani di disinquinamento, gli altri piani ed interventi
previsti dall'art. 17, comma 4 della legge n. 183 del 1989, i piani dei Parchi
di cui alla legge n. 394 del 1991, i piani di sviluppo socio-economico delle
Comunità Montane, di cui all'art. 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142, i piani territoriali di coordinamento Provinciali ed i piani di difesa del
territorio e di bonifica di all'art. 9 della L.R. 7
giugno 1996 n. 36;
c) [adotta i programmi di intervento
attuativi del piano dei bacini;]
d) individua particolari argomenti tecnici
o tecnologici o di impostazione metodologica e culturale su cui occorrano
approfondimenti, studi e ricerche preordinati alle attività di cui all'art. 3;
e) propone normative omogenee relative a
standard, limiti e divieti, finalizzati alla conservazione del suolo e alla
tutela dell'ambiente;
f) stabilisce indirizzi, direttive e
criteri sulla sostenibilità degli interventi e delle attività agricole,
zootecniche, industriali e turistiche con la quantità e qualità di suolo e di
acque disponibili;
g) stabilisce indirizzi, direttive e
criteri in riferimento alle materie di cui all'art. 3 ed in particolar modo
alle Province per la redazione del piano di difesa del territorio di bonifica
di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36;
h) fissa direttive per l'organizzazione
della polizia idraulica e del servizio di previsione e preannuncio delle piene;
i) istituisce, presso l'Autorità, il
catasto delle utenze di derivazione di acqua pubblica;
l) adotta la Relazione Annuale sull'Uso
del Suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo
stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) nomina il Segretario Generale ed i
componenti il Comitato Tecnico ed istituisce la segreteria Tecnico Operativa;
n) definisce i criteri di segnalazione
degli esperti esterni e li nomina;
o) propone alla Giunta regionale le misure
sanzionatorie o sostitutive nei casi di cui all'art. 3, comma 8 lett. g);
p) determina, su proposta del Segretario
Generale, la ripartizione delle risorse disponibili di cui al successivo art.
25 per far fronte al funzionamento dell'Autorità ed alle previsioni di cui agli
artt. 3, 17 e 20 della presente legge;
p-bis) propone alla
Giunta regionale l'adozione degli atti per i quali sussiste la competenza
regionale.
2. Il Comitato Istituzionale stipula, su
iniziativa del Segretario Generale, gli accordi con le strutture organizzative
della Regione, o altre amministrazioni pubbliche e le convenzioni con esperti
esterni, Università, organismi di ricerca nazionali e regionali, organizzazioni
private ad alta competenza tecnico-scientifica con priorità per quelle presenti
nel territorio regionale.
3. Ai sensi del precedente comma,
l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con il Corpo Forestale dello
Stato per lo svolgimento di attività afferenti:
- le tematiche forestali ed ambientali;
- la salvaguardia della vegetazione;
- le azioni di vigilanza idrogeologica
ai sensi del successivo art. 11;
- il riordino e ridefinizione del
vincolo idrogeologico.
4. Nell'àmbito
della delega conferita alle Province ai sensi dell'art. 23, le convenzioni di
cui innanzi possono prevedere compiti di collaborazione con queste anche per
l'istruttoria tecnica degli atti ai fini del rilascio delle autorizzazioni in
materia di vincolo idrogeologico.
Art.
14
(Programma
Triennale d'intervento)
[1. Il piano di bacino o suo stralcio è attuato
attraverso Programmi Triennali d'intervento, che devono:
a) essere coerenti con gli indirizzi e le
finalità dei piani medesimi;
b) prevedere l'elenco delle opere e le
priorità degli interventi secondo un piano finanziario di massima;
c) destinare una quota non inferiore al
venti per cento degli stanziamenti complessivi a:
I. interventi di manutenzione;
II. spese per la costituzione e
funzionamento del Sistema Informativo Territoriale delle Risorse di Bacino di
cui all'art. 10;
III. strumenti per il Servizio di Vigilanza
Idrogeologica di cui all'art. 11.
2. Nel Programma sono inclusi secondo
ordine di priorità e per tipologia di opere, gli interventi per i quali
sussista almeno il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e l'indicazione
del soggetto competente alla realizzazione degli interventi medesimi.
3. Il programma d'intervento è deliberato
dal Comitato Istituzionale, su parere del Comitato Tecnico.
4. Il programma viene trasmesso, dopo
l'approvazione, nei termini di cui all'art. 22, comma 4 della legge 18 maggio
1989, n. 183 al Ministero dei LL.PP.
5. Gli interventi previsti dai Programmi
Triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti
competenti anche attraverso il ricorso ad accordi di programma ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e
modifiche.
6. Con lo stesso programma è disposta ai
soggetti competenti, secondo l'ordine prioritario delle opere e degli
interventi in esso previsti, l'assegnazione delle spese per indagini e
progettazione, compatibilmente con le dotazioni del fondo di rotazione di cui
all'art. 17 della presente legge.
7. Gli Enti Pubblici, nell'àmbito delle previsioni di cui all'art. 17 della legge n.
216 del 1995 per la definizione della progettazione delle opere e dei lavori
possono richiedere la collaborazione dei tecnici dell'Autorità; le richieste di
collaborazione sono autorizzate dal Segretario Generale.
8. La realizzazione di programmi di
settore, di progetti di interventi o di opere, deliberati dai soggetti
competenti, attinenti alle materie oggetto del Piano o comunque interferenti
con le previsioni del Piano di Bacino o di suo stralcio o comunque riferite
alle competenze dell'Autorità, se non inserite nel Programma Triennale, sono
subordinati al parere preventivo dell'Autorità.
9. Il Comitato Istituzionale si esprime
nel merito del non contrasto con la pianificazione e programmazione del bacino,
anche sotto il profilo dell'equilibrio del bilancio idrico, entro
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti; decorso tale
termine il parere s’intende reso in senso negativo.]
LEGGE REGIONALE 25
NOVEMBRE 1998, N. 138
Interventi di sostegno
dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione
nelle scuole secondarie di secondo grado.
Art.
7
(Mostre-mercato regionali dell'Editoria abruzzese)
[Entro il 15 febbraio
di ogni anno, associazioni di Editori Abruzzesi qualora intendano realizzare,
nell'anno, mostre-mercato, a livello regionale, dell'Editoria abruzzese,
inoltrano alla Giunta regionale, servizio della soprintendenza ai Beni librari,
specifica richiesta di sostegno finanziario, corredata delle indicazioni
relative al luogo e al periodo della mostra, e del piano analitico dei costi.
Gli uffici del suddetto
servizio predispongono, per il Comitato di cui all'articolo 3 della presente
legge, una relazione istruttoria riferita a ciascuna richiesta.
Detto Comitato esprime
una valutazione di opportunità, e di congruità, o meno, delle corrispondenti
iniziative, con le finalità della presente legge, e formula conseguentemente la
proposta relativa alla terza sezione del Programma annuale degli interventi di
sostegno dell'Editoria abruzzese, riguardante l'articolazione degli
investimenti della Regione nelle Mostre-mercato
dell'Editoria abruzzese; investimenti che non possono, comunque, eccedere il
30% del costo prospettato nella richiesta di sostegno finanziario.
La Giunta regionale
procede all'adozione di detta proposta, nell'ambito del Programma annuale degli
interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, di cui costituisce la terza
sezione, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio regionale.
A seguito del
provvedimento di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del suddetto
Programma annuale, comprensivo della sua terza sezione, le somme concesse con
il medesimo atto, relative all'investimento della Regione in ciascuna
mostra-mercato dell'Editoria abruzzese, sono liquidate con Ordinanza del
Dirigente del competente servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della
spesa occorsa, di documentazione idonea, relativa anche all'osservanza delle
disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità contabile di
soggetti beneficiari di contributi regionali.
Qualora venga
documentata una spesa sostenuta di importo inferiore a quella indicata nel
provvedimento concessivo, la somma concessa a titolo di sostegno finanziario è
proporzionalmente ridotta in sede di liquidazione effettuata con l'Ordinanza di
cui al precedente comma.]
Art.
9
(Elenco
regionale degli editori)
[Presso la Giunta
regionale, servizio della soprintendenza al beni librari - Pescara, è istituito
l'elenco regionale degli editori abruzzesi, al quale possono iscriversi,
inviando specifica richiesta in carta semplice al medesimo servizio, gli
editori in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede nel territorio regionale e
iscrizione alla Camera di commercio di una delle province abruzzesi;
b) attività iniziata da almeno due anni
all'atto della formulazione della richiesta;
c) produzione - nel periodo comprendente
la frazione dell'anno in corso, fino alla data della presentazione della
domanda, e i due anni solari precedenti - di almeno dieci titoli relativi a
pubblicazioni a stampa, e/o in formato elettronico, o periodiche;
d) avvenuta distribuzione della produzione
stessa in librerie e/o edicole, o anche solo in abbonamento per le
pubblicazioni periodiche.
Ai fini della
valutazione della produzione sopraindicata si intende per titolo ciascun volume
a stampa, o CD-rom, o libro elettronico, con almeno quaranta pagine di testo e
immagini, e ogni annata intera di pubblicazione periodica, con almeno quaranta
pagine di testo e immagini nell'annata stessa, nelle quali non siano contenuti
comunicati commerciali o inserti pubblicitari; sono escluse dalla valutazione
le edizioni librarie e periodiche di specifico carattere pubblicitario e
commerciale, o comunque con un carico pubblicitario tabellare e redazionale
superiore, complessivamente, al 30% della foliazione.
Alla richiesta di
iscrizione al suddetto elenco deve essere allegata la seguente documentazione
in carta semplice:
1) certificato di iscrizione alla Camera
di commercio di una delle province abruzzesi;
2) distinta delle pubblicazioni prodotte
nel periodo indicato al punto c) del primo comma del presente articolo,
contenente per ciascuna di esse le informazioni relative al titolo, autore,
formato, numero di pagine, tiratura, data di stampa, modalità di avvenuta
distribuzione;
3) fotocopie, per ciascuna delle suddette
pubblicazioni, del frontespizio e della pagina in cui compare la data di
stampa;
4) autocertificazione contenente le
seguenti attestazioni:
- avvenuta produzione delle
pubblicazioni elencate nella distinta nel periodo comprendente la frazione di
anno fino all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione, e i due
anni solari precedenti;
- carattere non commerciale o
pubblicitario delle pubblicazioni;
- consistenza superiore a quaranta,
delle pagine di testo e immagini, del libro, o complessive dell'annata del
periodico, non contenenti comunicati commerciali o inserti pubblicitari, di
ognuna delle pubblicazioni a stampa o elettroniche elencate nella distinta;
- modalità attuate nella distribuzione
delle pubblicazioni.]
Art.
11
[La Regione promuove la
sottoscrizione di abbonamenti a giornali quotidiani, nazionali e locali,
destinati a classi-pilota di istituti abruzzesi di istruzione secondaria di
secondo grado, per l'attuazione, nell'ambito delle iniziative di programmazione
educativa, di una sperimentazione didattica intesa alla formazione di una
coscienza critica nei giovani.
In relazione a detta
finalità la Giunta regionale eroga ai provveditorati agli studi di L'Aquila,
Teramo, Pescara, Chieti, un contributo finanziario annuale pari,
complessivamente, alla somma iscritta al capitolo 062302 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale denominato "Provvidenze per
un progetto culturale di informazione nelle scuole".
Le risorse disponibili
su detto capitolo nell'esercizio finanziario di riferimento sono ripartite
proporzionalmente tra i suddetti provveditorati agli studi in base ai dati - comunicati
entro il 30 aprile dai Provveditorati stessi alla Giunta regionale, servizio
promozione culturale, L'Aquila - relativi al numero degli alunni, dell'anno
scolastico iniziato a settembre dell'anno precedente, degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado aventi sede nel rispettivi territori
provinciali.
Il contributo
finanziario in favore di ciascuno dei provveditorati agli studi di L'Aquila,
Teramo, Pescara, Chieti, così come determinato dal precedente comma, è concesso
e liquidato entro il 30 giugno di ciascun anno; e, in sede di prima
applicazione della presente legge, è concesso e liquidato entro sessanta giorni
dalla data di invio al servizio promozione culturale, da parte dei
provveditorati agli studi, dei dati di cui al comma precedente.
Il riparto della somma
disponibile unitamente alla concessione e liquidazione dei contributi annuali,
sono effettuati - con ordinanza del dirigente del servizio promozione culturale
emessa ai sensi della L.R. 7 giugno 1996, n. 34 - in
favore dei provveditorati agli studi di L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti,
ovvero in favore di un ifcstituto scolastico da essi
indicato.
L'utilizzo della
contribuzione regionale di cui alla presente legge da parte dei singoli
provveditori agli studi è concordato in sede di conferenze con i dirigenti
degli istituti scolastici interessati, e deve avvenire entro il 31 dicembre
dell'esercizio finanziario sul quale gravano le provvidenze attribuite.
I provveditorati agli
studi sono tenuti a inviare al medesimo servizio promozione culturale della
Giunta regionale - L'Aquila, entro l'anno scolastico in cui viene effettuata la
sperimentazione didattica, la rendicontazione della spesa sostenuta, redatta ai
sensi della L.R.C. 27 giugno 1986, n. 22, e
successive modificazioni, nonché una relazione descrittiva delle modalità con
cui è stata svolta la sperimentazione didattica stessa, con sintetiche
valutazioni di merito.]
Art.
14
(Norme
transitorie)
[Per l'esercizio
finanziario 1998, e comunque fino a quando non sarà formato e approvato dal
Consiglio regionale, il Piano dei beni, delle attività e dei servizi culturali,
i provvedimenti di attuazione relativi agli interventi previsti dalla presente
legge sono approvati dalla Giunta regionale.
In sede di prima
applicazione del Titolo I della presente legge le domande di iscrizione
all'elenco regionale delle case Editrici di cui all'art. 9, e le istanze per
l'ottenimento di aiuti finanziari per i progetti editoriali di cui all'art. 5,
possono essere presentate congiuntamente nel termine di trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge stessa.
Sempre limitatamente
alla prima applicazione della presente legge, i termini di cui agli articoli 5
e 7 sono fissati in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, e
il termine di cui all'articolo12 è procrastinato al 20 dicembre 1998.]
LEGGE REGIONALE 3
NOVEMBRE 1999, N. 98
Disciplina regionale
delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali.
Art.
2
(Obiettivi)
1. La Regione, anche in concorso con lo
Stato e gli altri Enti locali:
a) favorisce la realizzazione delle
attività cinematografiche, audiovisive e multimediali di interesse regionale a
cura dei soggetti che operano sul territorio secondo criteri di
professionalità;
b) promuove la presenza sul territorio di
attività di educazione all'immagine nelle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado, valorizzando l’innovazione e la qualità progettuale, in
collaborazione anche con le strutture formative e culturali del territorio
nonché con le Università;
c) favorisce la realizzazione di festival,
premi, rassegne cinematografiche e di cortometraggi;
d) favorisce l'acquisizione, la
conservazione, la fruizione e diffusione, per fini culturali ed educativi, del
patrimonio cinematografico ed audiovisivo con particolare riferimento a quello
abruzzese;
e) favorisce le attività di produzione
cinematografica, audiovisiva e multimediale e le attività di servizio ad esse
legate quali incentivi alla produzione locale indipendente e a quella nazionale
realizzata sul territorio abruzzese;
f) incentiva l'attività di associazioni e
di circoli del cinema purché costituiti da almeno tre anni;
g) favorisce l'attività editoriale in
tutte le sue forme riguardanti il cinema, l'audiovisivo e la multimedialità
promossa da strutture ad essa finalizzata.
Art.
5
(Premi
e Festival di rilievo regionale)
[1. La Giunta regionale per le finalità di
cui all'art. 2 - lett. c) - riconosce l'alto livello dell'opera svolta da molti
anni di promozione della cultura cinematografica e in particolare del cinema
italiano, dall'Associazione "Sulmonacinema"
di Sulmona e dall'Associazione culturale Ennio Flaiano con l'organizzazione
della Mostra internazionale del cinema e con la promozione del premio
cinematografico a lui dedicato e le sostiene con contribuzioni continuative
negli anni.
2. Per il triennio 2000-2002 viene
concesso all'Associazione "Sulmonacinema"
un contributo di L. 150 mln per anno e
all'Associazione culturale di cinematografia Ennio Flaiano di L. 200 mln per anno.
2-bis. È concesso un
contributo di € 65.000,00 al Comune di Vasto per l'organizzazione del Vasto
Film Festival ed un contributo di € 35.000,00 al Cineforum Teramo "Lumiere
- Gianni Di Venanzo 1920-1966" per
l'organizzazione di "CINERAMNIA - Si gira a Teramo".
2-ter. All'associazione
italiana per lo sviluppo dell'attività cinematografica (A.I.S.A.C.)
è concesso un contributo di € 40.000,00 per l'organizzazione di seminari e
convegni sul cinema. All'associazione italiana comunicazione e immagine di Castellalto (TE) è concesso un contributo di € 40.000,00
per l'organizzazione del Festival Internazionale del cinema naturalistico ed
ambientale. All'Associazione “Cinema tremila” di Roseto è concesso un
contributo di € 100.000,00 per l'organizzazione di festival e manifestazioni
sul cinema.
3. Per i trienni successivi l'assegnazione
dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente erogati a
consuntivo a conclusione del predetto triennio, secondo quanto previsto
dall'art. 3 comma 2.]
Art.
6
(Altri
Festivals)
[1. La Regione Abruzzo riconosce inoltre la
funzione di promozione della cultura cinematografica svolta dall'Associazione
"Teramo Nostra" per il premio "G. Di Venanzo"
e dall'Associazione "Tempi Moderni" per il "Tagliacozzo
Film Festival".
2. Per il triennio 2000-2002 viene
concesso all'Associazione "Teramo Nostra" un contributo di L. 30 mln per anno e all'Associazione "Tempi moderni"
un contributo di L. 60 mln per anno.
3. Per i trienni successivi l'assegnazione
dei contributi sarà commisurata agli importi annuali effettivamente erogati a
consuntivo a conclusione del predetto triennio.]
Art.
7
(Altre
iniziative)
[1. La Giunta regionale nell'ambito delle
finalità di cui all'art. 2 - lett. b - al fine di favorire un graduale e
qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore cinematografico,
audiovisivo e multimediale, sostiene organismi che svolgono attività
promozionali ed editoriali, in tutte le sue forme, purché in possesso dei
seguenti requisiti:
- costituzione legale dell'organismo da
almeno tre anni e con sede in Abruzzo e svolgimento dell'attività da almeno tre
anni nel territorio abruzzese;
- progetto che si distingua per qualità
artistica e originalità della formula;
- bilancio di previsione annuale nel
quale si evidenzi efficienza ed autonomia organizzativa e gestionale;
- contemporaneo ed adeguato sostegno da
parte degli altri Enti locali.
2. A tali organismi la Giunta regionale
concede contributi nella misura massima del 50% delle spese di bilancio
sostenute nell’anno precedente a quello della domanda di contributo, che deve
essere presentata entro i termini e con le modalità previste nell’art. 10,
comma 2.
3. I progetti di cui al precedente primo
comma sono istruiti dalle competenti strutture regionali, previo esame tecnico-comparativo
effettuato da esperti di nomina del Componente la Giunta preposto al ramo.
4. Per i progetti di cui al presente
articolo l'importo disponibile è commisurato ad un massimo del 20% del
finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.]
Art.
9
(Attività
di produzione e di servizi per la produzione)
[1. La Giunta regionale, per le finalità di
cui all'art. 2 - lett. e) - interviene in favore di attività, di produzione, di
film e documentari, di progetti multimediali on-line (siti internet), progetti
multimediali off - line (cd - rom, dvd - rom), di films di animazione e di produzioni che valorizzano il
patrimonio audiovisivo regionale anche attraverso l'uso di immagini d'archivio.
2. L'attività di produzione di cui al
comma precedente deve essere realizzata principalmente nel territorio
regionale, avere un legame artistico-culturale con
l'Abruzzo e comportare significative ricadute in termini economici e di
immagine sulla Regione Abruzzo.
3. Sono esclusi dalla concessione dei
contributi, le news, i talk-show e le produzioni di carattere promozionale.
4. I soggetti interessati per accedere ai benefìci regionali devono produrre, unitamente alla
domanda, la seguente documentazione:
- composizione dell'organismo di
produzione con indicazione delle produzioni già realizzate;
- curricula
vitae dei responsabili dell'organismo e degli autori del progetto di
produzione;
- scheda tecnica dell'opera (genere,
durata, supporto);
- preventivo e piano finanziario
dell'opera;
- dichiarazione di intenti e di
disponibilità del responsabile legale alla sottoscrizione della convenzione con
la Regione riguardante tempi e modi della produzione, diffusione didattico -
divulgativa dell'opera, eventuale commercializzazione della stessa, obbligo di
menzione, nei titoli di testa dell'opera, del finanziamento regionale;
- piano di lavorazione del progetto di
produzione i cui giorni di lavorazione siano per almeno i 2/3 sviluppati sul
territorio abruzzese.
5. Sono ammessi prioritariamente ai
finanziamenti regionali, i soggetti residenti o aventi sede legale nel
territorio regionale.
6. La Giunta regionale, per le finalità di
cui all’art. 2, lettera e) e con lo scopo di agevolare la realizzazione di
prodotti cinematografici, audiovisivi e multimediali all’interno del territorio
abruzzese, favorisce l’attività di associazioni, cooperative ed altri organismi
a base associativa che offrono servizi alle imprese di produzione per il
settore in oggetto concedendo contributi, nella misura massima del 50% delle
spese sostenute nell’anno precedente a quello della domanda di contributo,
purché l’attività di servizio non sia strumentale all’attività di produzione
beneficiaria di contributi di cui al comma 1. Le richieste di finanziamento
devono essere presentate entro i termini e con le modalità previste nell’art.
10, comma 2. Per l’anno 2006 le richieste di finanziamento dovranno essere
inoltrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
7. Per essere ammessi all'attribuzione del
contributo gli organismi di cui al precedente comma 1 devono presentare:
- atto costitutivo e Statuto dai quali
si evincano la sede legale e la correlata attività in Abruzzo;
- curricula
vitae dei responsabili dell'organismo;
- il bilancio consuntivo dell'anno
precedente e preventivo dell'anno in corso;
- idonea documentazione
tecnico-contabile atta a comprovare la fornitura dei servizi, con la
specificazione delle modalità e dei termini relativi, unitamente alla
dichiarazione del responsabile legale dell'organismo di produzione asseverativa
del servizio effettuato.
8. I progetti di cui al presente articolo
sono istruiti dalle competenti strutture regionali che determinano i relativi
finanziamenti sulla base dell'esame tecnico-scientifico effettuato da esperti
di nomina del componente preposto al ramo.
9. Per i progetti di cui al presente
articolo l'importo disponibile è commisurato al massimo del 20% del
finanziamento complessivo annuale stabilito per la presente legge.]
Art.
10
(Domande
di contributo ed adempimenti)
[1. I soggetti benefìciari
di cui agli artt. 4 - commi 1 e 3 - e 5 - commi 1 e 3 -, denominati Istituto
cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica", Istituto
multimediale internazionale "Scrittura e Immagine", Associazione
culturale Flaiano - Mostra internazionale del cinema e Associazione culturale
Sulmona cinema, devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre
dell'anno precedente quello di riferimento, al Servizio promozione culturale
della Giunta regionale, apposita domanda corredata della relazione illustrativa
per gli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata triennale
e del relativo bilancio di previsione annuale.
2. Gli altri soggetti che intendono
accedere al benefìci previsti dalla presente legge
devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno
precedente quello di riferimento, al Servizio promozione culturale della Giunta
regionale, apposita domanda corredata di relazione illustrativa degli obiettivi
da conseguire con l'attività artistica programmata triennalmente,
del relativo bilancio di previsione annuale, nonché della documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti per lo specifico canale di
attività od intervento. Per l'anno 2005 il termine per la presentazione delle
domande è prorogato al 30 maggio c.a. Per le associazioni già beneficiarie dei
contributi regionali negli anni precedenti, i termini per le domande relative
all'anno 2007 sono prorogati al 15 dicembre 2007.
3. La concessione dei contributi previsti
dalla presente legge è disposta con atto del Dirigente del Servizio promozione
culturale con il quale è altresì autorizzata la liquidazione e conseguente
erogazione nella misura dell'80% dell'importo a titolo di prima anticipazione.
L'erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo che le
istituzioni interessate hanno l'obbligo di presentare, pena restituzione delle
somme percepite, entro il 30 marzo di ogni anno, corredato della relazione
sull'attività svolta e della certificazione sulla regolarità contabile di cui
alla L.R. n. 22/1986 e successive modificazioni.]
Art.
11
(Incompatibilità
ed esclusioni)
[1. Per l'esercizio 1999 i soggetti di cui
agli articoli che precedono, usufruiscono dei finanziamenti, ove previsti,
dalla L.R. n. 91/1984 e dalla L.R.
n. 56/1993.
2. I soggetti benefìciari
di cui agli artt. 7 e 9 non possono ricevere contributi per più di un progetto
nello stesso anno finanziario.
3. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5
della presente legge che non dovessero rispettare i termini di presentazione
della documentazione artistica e finanziaria preventiva e consuntiva, nonché
quei soggetti di cui agli artt. 7 e 9 la cui documentazione fosse ritenuta dai
competenti uffici regionali carente negli aspetti formali e di realizzazione
dei progetti artistici presentati, decadono dai benefìci
della presente legge. Nei confronti degli stessi soggetti è altresì prevista la
decadenza in presenza di procedure ingiuntive attivate dalla Regione Abruzzo
sulle spese oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge.]
Art.
12
(Accesso
di altri soggetti)
[1. La Giunta regionale, consapevole del
crescente sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica,
audiovisiva e multimediale in Abruzzo, prevede la possibilità di accedere ai benefìci previsti per le Istituzioni stabili e per le
manifestazioni di rilievo regionale di cui alla presente legge.
2. Possono accedere, a far data dall'anno
2002, ai benefìci previsti per le istituzioni stabili
dalla presente legge i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:
-
operatività almeno quinquennale nell'ambito regionale effettuata in modo
continuativo con sede in Abruzzo e con svolgimento di attività per non meno di
otto mesi ogni anno per i cinque previsti;
-
dimostrazione negli ultimi cinque anni di una stabilità della struttura
organizzativa con dipendenti assunti a tempo indeterminato ed inquadramento
professionale ai sensi dei contratti collettivi di riferimento;
-
acquisizione di contributi statali o della Comunità europea da almeno tre anni;
-
controllo del conto consuntivo da parte di apposito Collegio dei revisori dei
conti;
-
previsione di partecipazione agli organi decisionali ed istituzionali di
rappresentanti di Enti locali, nonché di un rappresentante della Regione
designato dalla Giunta regionale su proposta del componente preposto al
Servizio promozione culturale;
-
ogni altra documentazione utile a dimostrare compiutamente: lo scopo dell'istituzione,
i mezzi patrimoniali per provvedervi, una sana gestione amministrativa e
qualificate professionalità e programmazione artistica nel settore di
riferimento.]
LEGGE REGIONALE 17
APRILE 2003, N. 7
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).
Art.
5
1. È autorizzata per l'anno 2003
l'iscrizione dello stanziamento di € 218.000,00 nell'àmbito
della UPB 02 02 005 sul Cap. 12108 per la promozione
internazionale dell'immagine dell'Abruzzo tramite testimonial.
2. È altresì autorizzata, per l'anno 2003,
l'iscrizione dello stanziamento di € 35.000,00 nell'àmbito
della UPB 01 01 005; per gli anni successivi si
provvede con legge di bilancio.
3. [Al primo comma dell'art. 2 della L.R. 30 novembre 1973, n. 43 dopo la parola
"funzioni" sono aggiunte le seguenti:" ed iniziative volte alla
promozione internazionale dell'Abruzzo".]
LEGGE REGIONALE 8
FEBBRAIO 2005, N. 6
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).
Art.
7
(Modifiche articoli 1 e
2, L.R. n. 43/1973 come integrata dalla L.R. n. 7/2003)
[1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 43/1973, dopo le parole «le sue funzioni» sono
aggiunte le parole «e iniziative di carattere umanitario».
2. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 43/1973, come modificata dall'art. 5 della L.R. n. 7/2003, è così integrato: dopo le parole «ed
iniziative» è aggiunta l'espressione «anche di carattere umanitario», e le
parole «volte alla promozione internazionale dell'Abruzzo» sono sostituite con
«significative per la promozione nazionale ed internazionale dell'Abruzzo».]