IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle
politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni
europee e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota
relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e
trasformazione della canapa nel territorio regionale e alla sua successiva
commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi
di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente
e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della
canapa e dei suoi derivati.
2. Il progetto pilota è dimensionato e
finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale
economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.
3. La Regione, altresì, favorisce
attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di Regolamenti europei nei settori
delle attività produttive, dell’ambiente e delle risorse energetiche, gli
interventi che prevedono l’impiego della canapa e dei suoi derivati.
4. Ogni intervento previsto dalla presente
legge è destinato esclusivamente alla canapa (cannabis sativa) per uso
industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.
Art.
2
(Interventi
e contenuti del progetto pilota)
1. La Regione Abruzzo, attraverso la
realizzazione del progetto pilota, sostiene gli aspetti produttivi e ambientali
relativi alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa.
2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si
articola nei seguenti interventi:
a) realizzazione di campi sperimentali di
diverse varietà di canapa, di tipo dioico e monoico,
preferibilmente di varietà italiana;
b) valutazione dei risultati ottenuti, sia
in termini di qualità che di quantità, in relazione alla varietà, ai terreni,
alla concimazione, al consumo d'acqua impiegato nella coltivazione;
c) riproduzione dei semi selezionati e
certificati sulla base dei risultati ottenuti;
d) realizzazione di campi dimostrativi presso
le aziende agricole per l'avvio della coltivazione, tenendo conto dei vantaggi
ambientali che ne possono derivare;
e) sperimentazione della coltivazione
della canapa ai fini della bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti;
f) progettazione di attrezzature e
macchinari idonei alla raccolta della canapa;
g) ricerca preliminare relativa alla
costruzione di un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura
della canapa coltivata in via sperimentale;
h) ricerca relativa alla utilizzazione
della canapa per la produzione di pannelli isolanti termoacustici, per la
bioedilizia, nell'industria automobilistica, nell'utilizzo dei derivati in
campo farmaceutico, alimentare e cosmetico, nella produzione di cellulosa per
carta.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni
dall’approvazione della presente legge, con proprio atto redige il progetto
pilota nel rispetto del comma 2 e ne affida la gestione con bando pubblico in
materia di ricerca, sviluppo e innovazione, nell’osservanza delle condizioni e
dei limiti della normativa europea in particolare in materia di aiuti di stato.
4. Alla luce dei risultati ottenuti, e
tenendo conto delle potenzialità produttive, la Regione valuta la convenienza
socio-economica alla creazione di una filiera agro-industriale regionale per
consentire l'avvio del settore.
Art.
3
(Valutazione
del progetto)
1. I soggetti incaricati di attuare il
progetto di cui all'articolo 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di
ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e
le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.
Art.
4
(Modalità
di attuazione)
1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di
attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette
all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della
decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino
alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999, recante le modalità di
applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.
2. Ai sensi della vigente normativa
europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano
misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione
europea.
3. I provvedimenti di attuazione della
presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa
europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione
europea.
Art.
5
(Norma
finanziaria)
1. Per il corrente anno la presente legge
non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per le annualità successive al 2013,
gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria
nell’ambito dello stanziamento UPB 07 02 003 del bilancio di previsione della
Regione Abruzzo annualmente determinato e iscritto secondo le modalità previste
dall’articolo 8 della legge regionale n. 3/2002.
Art.
6
(Modifica
alla legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013)
1. Il comma 2, dell'art. 4, della legge
regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche
alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria)" è sostituito dal seguente:
"2. al n. 3 della
lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R.
41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui personale inquadrato
nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro"."
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi