IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

2.         Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.

3.         La Regione, altresì, favorisce attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di Regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell’ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l’impiego della canapa e dei suoi derivati.

4.         Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente alla canapa (cannabis sativa) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

Art. 2

(Interventi e contenuti del progetto pilota)

1.         La Regione Abruzzo, attraverso la realizzazione del progetto pilota, sostiene gli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa.

2.         Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:

a)         realizzazione di campi sperimentali di diverse varietà di canapa, di tipo dioico e monoico, preferibilmente di varietà italiana;

b)         valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità, in relazione alla varietà, ai terreni, alla concimazione, al consumo d'acqua impiegato nella coltivazione;

c)         riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti;

d)         realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l'avvio della coltivazione, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare;

e)         sperimentazione della coltivazione della canapa ai fini della bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti;

f)          progettazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;

g)         ricerca preliminare relativa alla costruzione di un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura della canapa coltivata in via sperimentale;

h)         ricerca relativa alla utilizzazione della canapa per la produzione di pannelli isolanti termoacustici, per la bioedilizia, nell'industria automobilistica, nell'utilizzo dei derivati in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico, nella produzione di cellulosa per carta.

3.         La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, con proprio atto redige il progetto pilota nel rispetto del comma 2 e ne affida la gestione con bando pubblico in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, nell’osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa europea in particolare in materia di aiuti di stato.

4.         Alla luce dei risultati ottenuti, e tenendo conto delle potenzialità produttive, la Regione valuta la convenienza socio-economica alla creazione di una filiera agro-industriale regionale per consentire l'avvio del settore.

Art. 3

(Valutazione del progetto)

1.         I soggetti incaricati di attuare il progetto di cui all'articolo 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1.         Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999, recante le modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.

2.         Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3.         I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         Per il corrente anno la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2.         Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento UPB 07 02 003 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato e iscritto secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale n. 3/2002.

Art. 6

(Modifica alla legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013)

1.         Il comma 2, dell'art. 4, della legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013 recante "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)" è sostituito dal seguente:

"2. al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro"."

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  18 Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi