IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Indirizzi
per la realizzazione del Piano di svecchiamento autobus)
1. Gli interventi di cui all'articolo 7,
comma 1, n. 1, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153
"Norme per gli investimenti nel settore trasporti" sono definiti
dalla Giunta regionale, avendo riguardo ai seguenti indirizzi:
a) gli autobus acquistati sono destinati
ad essere utilizzati esclusivamente sui servizi di linea del trasporto pubblico
locale contribuito;
b) salva l'ipotesi di acquisto di mezzi in
proprietà della Regione, l'assegnazione del contributo diretto alle aziende per
l'acquisto dell'autobus è condizionato alla sottoscrizione del vincolo di
reversibilità che, nelle ipotesi di cessazione, variazione o subentro nel
servizio di trasporto da parte di un altro operatore, costituisce, per
l'azienda beneficiaria, impegno a trasferire il veicolo alla Regione o al nuovo
soggetto affidatario del servizio dietro pagamento di un corrispettivo non
superiore alla eventuale residua quota di ammortamento riferita alla parte del
cofinanziamento a carico dell'azienda;
c) nel caso di subentro nel servizio da
parte di un nuovo operatore il mezzo può essere destinato dalla Regione al
servizio riaffidato previa stipula di un nuovo patto di reversibilità con il
subentrante; in tal caso il corrispettivo di cui alla lettera b) resta a carico
del nuovo affidatario;
d) il vincolo di reversibilità opera anche
nell'ipotesi di trasferimento del mezzo per sua sostituzione con altro veicolo
oggetto di un nuovo piano di svecchiamento del parco autobus; in tal caso la
Regione, secondo le condizioni d'usura riscontrate, può destinare il veicolo
sostituito a servizi con finalità e utilità sociali.
2. Con riguardo al primo programma di
svecchiamento degli autobus successivo all'entrata in vigore della presente
legge, sono ammessi a finanziamento i veicoli, acquistati con procedura ad
evidenza pubblica, che le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale
abbiano immatricolato per la prima volta e immesso in servizio dopo il 1°
gennaio 2011, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) siano rispettati gli indirizzi di cui
al primo comma;
b) i mezzi siano immatricolati in servizio
pubblico di linea esclusivamente sulle autolinee appartenenti ai servizi
finanziati dalla Regione;
c) i mezzi siano nuovi di fabbrica e
sostituiscano autobus con vetustà superiore ai 15 anni.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n.
153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti", le
disposizioni di cui all'art. 20, della L.R. 17 luglio
2007, n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e quelle di cui
alla L.R. 11 febbraio 2008, n. 1 "Abbattimento
delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai
contributi regionali" in ordine al rispetto, negli acquisiti di autobus,
cofinanziati da risorse pubbliche, del D.P.R. 24 luglio 2006, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
Art.
2
(Modifica
all'articolo 9 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13)
1. All'articolo 9, della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 "Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio" dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per le
ferrovie di cui all'art. 8, del D.Lgs. 19 novembre
1997, n. 422, competente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui
all'art. 84, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è il direttore dell'azienda
incaricato".
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi