IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Indirizzi per la realizzazione del Piano di svecchiamento autobus)

1.         Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, n. 1, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti" sono definiti dalla Giunta regionale, avendo riguardo ai seguenti indirizzi:

a)         gli autobus acquistati sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente sui servizi di linea del trasporto pubblico locale contribuito;

b)         salva l'ipotesi di acquisto di mezzi in proprietà della Regione, l'assegnazione del contributo diretto alle aziende per l'acquisto dell'autobus è condizionato alla sottoscrizione del vincolo di reversibilità che, nelle ipotesi di cessazione, variazione o subentro nel servizio di trasporto da parte di un altro operatore, costituisce, per l'azienda beneficiaria, impegno a trasferire il veicolo alla Regione o al nuovo soggetto affidatario del servizio dietro pagamento di un corrispettivo non superiore alla eventuale residua quota di ammortamento riferita alla parte del cofinanziamento a carico dell'azienda;

c)         nel caso di subentro nel servizio da parte di un nuovo operatore il mezzo può essere destinato dalla Regione al servizio riaffidato previa stipula di un nuovo patto di reversibilità con il subentrante; in tal caso il corrispettivo di cui alla lettera b) resta a carico del nuovo affidatario;

d)         il vincolo di reversibilità opera anche nell'ipotesi di trasferimento del mezzo per sua sostituzione con altro veicolo oggetto di un nuovo piano di svecchiamento del parco autobus; in tal caso la Regione, secondo le condizioni d'usura riscontrate, può destinare il veicolo sostituito a servizi con finalità e utilità sociali.

2.         Con riguardo al primo programma di svecchiamento degli autobus successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a finanziamento i veicoli, acquistati con procedura ad evidenza pubblica, che le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale abbiano immatricolato per la prima volta e immesso in servizio dopo il 1° gennaio 2011, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)         siano rispettati gli indirizzi di cui al primo comma;

b)         i mezzi siano immatricolati in servizio pubblico di linea esclusivamente sulle autolinee appartenenti ai servizi finanziati dalla Regione;

c)         i mezzi siano nuovi di fabbrica e sostituiscano autobus con vetustà superiore ai 15 anni.

3.         Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti", le disposizioni di cui all'art. 20, della L.R. 17 luglio 2007, n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e quelle di cui alla L.R. 11 febbraio 2008, n. 1 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali" in ordine al rispetto, negli acquisiti di autobus, cofinanziati da risorse pubbliche, del D.P.R. 24 luglio 2006, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13)

1.         All'articolo 9, della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio" dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per le ferrovie di cui all'art. 8, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, competente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 84, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è il direttore dell'azienda incaricato".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18  Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi