IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Modifica
all’articolo 29 della L.R. 44/2007)
1. All’articolo 29, della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum
abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa)” prima delle parole “per
lo svolgimento” sono aggiunte le seguenti: “Ad esclusione dell’articolo 16,”.
Art.
2
(Modifiche
all’art. 30 della L.R. 44/2007)
1. All’articolo 30 della L.R. 44/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, le parole “se alla
votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto” sono sostituite
dalle parole “, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato,”;
b) Dopo il comma 3 bis, dell’art. 30 della
L.R. 44/2007 è aggiunto il seguente:
“3
ter. In caso di scadenza naturale o anticipata della
legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo
Presidente della Regione esercita l’iniziativa legislativa sull’oggetto del
quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta
giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale”.
Art.
3
(Introduzione
dell’articolo 35bis alla L.R. 44/2007)
1. Dopo l’articolo 35, della L.R. 44/2007 è inserito il seguente:
“Articolo 35bis
(Accorpamento
consultazioni elettorali e referendarie)
1. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica ed in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33, qualora nel
corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale, i referendum di cui al presente titolo si effettuano
nella data stabilita per le elezioni regionali.
2. Fatta salva l’ipotesi di cui al comma
1, ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora nel corso dell’anno,
nei territori interessati dalle proposte referendarie di cui al comma 1, si
svolgano le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei
Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e provinciali, del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, i
referendum di cui al presente titolo possono essere effettuati, previa intesa
con il Ministro dell'Interno, in una delle date stabilite per tali elezioni,
anche in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33.”.
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi