IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifica all’articolo 29 della L.R. 44/2007)

 

1.         All’articolo 29, della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa)” prima delle parole “per lo svolgimento” sono aggiunte le seguenti: “Ad esclusione dell’articolo 16,”.

Art. 2

(Modifiche all’art. 30 della L.R. 44/2007)

1.         All’articolo 30 della L.R. 44/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)         Al comma 1, le parole “se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto” sono sostituite dalle parole “, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato,”;

b)         Dopo il comma 3 bis, dell’art. 30 della L.R. 44/2007 è aggiunto il seguente:

“3 ter. In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della Regione esercita l’iniziativa legislativa sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale”.

Art. 3

(Introduzione dell’articolo 35bis alla L.R. 44/2007)

1.         Dopo l’articolo 35, della L.R. 44/2007 è inserito il seguente:

“Articolo 35bis

(Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie)

1.         Ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33, qualora nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum di cui al presente titolo si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali.

2.         Fatta salva l’ipotesi di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora nel corso dell’anno, nei territori interessati dalle proposte referendarie di cui al comma 1, si svolgano le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, i referendum di cui al presente titolo possono essere effettuati, previa intesa con il Ministro dell'Interno, in una delle date stabilite per tali elezioni, anche in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33.”.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì  18 Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi