IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Modifica
all’art. 6 della L.R. 41/2012)
1. Al comma 10, dell’articolo 6, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e che
adotta le dovute misure organizzative interne.".
Art.
2
(Sostituzione
dell’art. 23 della L.R. 41/2012)
1. L'art. 23 della L.R.
41/2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
(Diritto di sepoltura)
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti
quando non venga richiesta altra destinazione:
a) I cadaveri delle persone morte nel
territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) I cadaveri delle persone morte fuori
comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
c) I cadaveri delle persone non residenti
in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel
cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
d) I nati morti e i prodotti del
concepimento;
e) I resti mortali delle persone sopra
elencate.".
Art.
3
(Modifica
all’art. 29 della L.R. 41/2012)
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della L.R. 41/2012 dopo le parole "medico necroscopo" sono aggiunte le parole "nel luogo di
osservazione, dopo l’accertamento di morte.".
Art.
4
(Modifiche
all’art. 35 della L.R. 41/2012)
1. Al n. 1, della lettera b), del comma 3,
dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 dopo le parole
"disponibilità continuativa" è inserita la seguente "e
funzionale". Dopo le parole "carro funebre" sono inserite le
seguenti "in proprietà o contratto di leasing".
2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3,
dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte,
in fine, le parole "tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al
trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo
stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro
e del contratto collettivo nazionale di categoria."
3. Al n. 4, della lettera b), del comma 3,
dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte,
in fine, le parole "per ogni singola sede;".
4. Al comma 7, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e
verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in
materia per svolgere l’esercizio dell’attività funebre.".
Art.
5
(Modifica
all’art. 41 della L.R. 41/2012)
1. Al comma 1, dell’articolo 41, della L.R. 41/2012 le parole "entro diciotto mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente
legge" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno
2015".
Art.
6
(Modifiche
all’art. 41 bis della L.R. 41/2012)
1. Al comma 1, dell’articolo 41 bis, dopo
le parole "della presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole:
"comprensivi della modulistica necessaria per l’esercizio dell’attività di
cui al comma 2 dell’articolo 35".
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi