IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Modifica all’art. 6 della L.R. 41/2012)

1.         Al comma 10, dell’articolo 6, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e che adotta le dovute misure organizzative interne.".

Art. 2

(Sostituzione dell’art. 23 della L.R. 41/2012)

1.         L'art. 23 della L.R. 41/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Diritto di sepoltura)

1.         Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a)         I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;

b)         I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;

c)         I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;

d)         I nati morti e i prodotti del concepimento;

e)         I resti mortali delle persone sopra elencate.".

Art. 3

(Modifica all’art. 29 della L.R. 41/2012)

1.         Al comma 3 dell’articolo 29 della L.R. 41/2012 dopo le parole "medico necroscopo" sono aggiunte le parole "nel luogo di osservazione, dopo l’accertamento di morte.".

Art. 4

(Modifiche all’art. 35 della L.R. 41/2012)

1.         Al n. 1, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 dopo le parole "disponibilità continuativa" è inserita la seguente "e funzionale". Dopo le parole "carro funebre" sono inserite le seguenti "in proprietà o contratto di leasing".

2.         Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria."

3.         Al n. 4, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "per ogni singola sede;".

4.         Al comma 7, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole "e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l’esercizio dell’attività funebre.".

Art. 5

(Modifica all’art. 41 della L.R. 41/2012)

1.         Al comma 1, dell’articolo 41, della L.R. 41/2012 le parole "entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

Art. 6

(Modifiche all’art. 41 bis della L.R. 41/2012)

1.         Al comma 1, dell’articolo 41 bis, dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole: "comprensivi della modulistica necessaria per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2 dell’articolo 35".

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18  Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi