IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la seguente legge :

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 5/2008, come modificata dall’art. 25 della L.R. 6/2009)

1.         Al punto 3.211 "L’Agenzia sanitaria regionale" dell’Allegato di cui all’art. 1 della L.R. 5/2008, come modificato dall’art. 25 della L.R. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a)         al paragrafo: Organizzazione, il periodo "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo";

b)         al paragrafo: Organizzazione il periodo "Al Personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L del personale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "Al personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto".

Art. 2

(Integrazione all'art. 20 della L.R. 77/1999)

1.         All’art. 20 della L.R. 77/1999, dopo il comma 9 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"9 ter. In attuazione dell’art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell’individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l’assegnazione delle suddette posizioni:

a)         dipendenti esperti avvocati di cui all’art. 1, comma 4 bis, della L.R. 9/2000 che prestino servizio presso la Struttura di Supporto all’Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

b)         dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;

c)         dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell’ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all’esigenze dell’ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.

9   quater.        Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.

Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell’incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite.".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013

 

Il Presidente

Giovanni Chiodi

 

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TESTO

DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77

"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 50 "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall’art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Art. 20

Incarichi dirigenziali.

1.         Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:

a)         Direttore regionale preposto ad una Direzione;

b)         Dirigente preposto ad un Servizio o ad una posizione di Staff.

2.         Il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale. Il Dirigente preposto ad una posizione di Staff è giuridicamente equiordinato al dirigente preposto ad un Servizio.

3.         Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:

a)         della natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;

b)         delle attitudini e delle capacità professionali;

c)         dei risultati conseguiti in precedenza.

4.         Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5.         Nell'attribuzione degli incarichi e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma 1, del codice civile.

6.         Gli incarichi di Direttore regionale e di Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3. L'incarico di Direttore o Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento dell'organo di direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall'insediamento del nuovo Direttore.

6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato ricoperto dopo l'entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall'incarico, viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, essi percepiscono l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.

6-ter. In caso di cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l'indennità di posizione in godimento.

6-quater. I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria.

7.         Gli incarichi di Dirigente di Servizio e di Staff sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione stessa, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.

8.         Gli incarichi dirigenziali sono definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.

9.         In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell'indennità di posizione spettante per l'incarico di dirigente del posto vacante.

9-bis. Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima direzione. Al dirigente incaricato compete, la differenza tra l'indennità di posizione percepita e quella spettante per l'incarico di direttore.

9-ter. In attuazione dell’art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell’individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l’assegnazione delle suddette posizioni:

a)         dipendenti esperti avvocati di cui all’art. 4 bis della L.R. 9/2000 che prestino servizio presso la Struttura di Supporto all’Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

b)         dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;

c)         dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell’ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all’esigenze dell’ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.

9-quater. Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio. Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell’incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite.

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 69

(Norme transitorie)

1.         Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

2.         In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comrna 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

3.         Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.

4.         La disposizione di cui all'art. 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

5.         Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

6.         Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7.         Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

8.         Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

9.         Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

10.       Sino all'applicazione dell'art. 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

11.       In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'art. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell’Avvocatura regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

(Avvocatura regionale)

1.         È istituita l'Avvocatura regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara quale struttura speciale di supporto della Giunta regionale di cui all'art. 14, n. 2, della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 avente ad oggetto «Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo», sotto la lett. e) del citato art. 14, n. 2.

2.         La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3, sono di norma affidati all'Avvocatura dello Stato.

3.         L'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale.

4.         Al fine di assicurare la tutela legale e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli Enti, organismi, Istituti e strutture ad esse sottoposte o collegate, l'Avvocatura regionale provvede, in particolare:

a)         ad affidare all'Avvocatura dello Stato gli incarichi di patrocinio e rappresentanza dell'Amministrazione;

b)         alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nel casi di cui al precedente comma 3;

c)         alla formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative regionali;

d)         allo svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;

e)         alla gestione della biblioteca della Giunta regionale;

f)          alla predisposizione e diffusione tra gli Organi e le strutture della Regione Abruzzo del massimario delle decisioni giurisdizionali;

g)         all'esazione dei compensi ad essa spettanti;

h)         ad espletare direttamente la fase istruttoria di ogni contenzioso, prima all'invio dell'avvocatura distrettuale.

4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati.

5.         In particolari casi e previo parere dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia.

6.         Nel casi di cui al precedente comma 3, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolti dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al fine indicato, sono iscritti all'Albo speciale dei legali incaricati della difesa degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione, sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale, dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 97/1987.

7.         La Giunta regionale, con atto di organizzazione, regolamenta le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi di cui al precedente comma.

8.         La responsabilità dell'Avvocatura Regionale è affidata, con provvedimento della Giunta Regionale, a dirigente iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale. All'avvocato regionale è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i Direttori regionali preposti alle Direzioni di cui alla tabella allegato “A” alla L.R. n. 77/1999.

8-bis. L'incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai Direttori regionali.

8-ter. All'incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999.

9.         Gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo, quelli alla stessa comunque collegati, le Aziende ed Istituti partecipanti, gli Enti locali, possono stabilire, secondo le procedure previste dai particolari ordinamenti che le reggono, di avvalersi per la tutela dei propri interessi dell'assistenza dell'Avvocatura di Stato o dell'Avvocatura regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nei commi precedenti. Gli oneri relativi a tale avvalimento sono regolati con apposita convenzione.