IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Modifiche
alla L.R. 5/2008, come modificata dall’art. 25 della L.R. 6/2009)
1. Al punto 3.211 "L’Agenzia
sanitaria regionale" dell’Allegato di cui all’art. 1 della L.R. 5/2008, come modificato dall’art. 25 della L.R. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo: Organizzazione, il
periodo "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che
dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo
apposito avviso da pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" è sostituito con il
seguente "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che
dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo
apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,
ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo";
b) al paragrafo: Organizzazione il periodo
"Al Personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L del personale della Regione Abruzzo" è
sostituito con il seguente "Al personale dell’Agenzia Sanitaria si
applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza
medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico
Amministrativo) e del comparto".
Art.
2
(Integrazione
all'art. 20 della L.R. 77/1999)
1. All’art. 20 della L.R.
77/1999, dopo il comma 9 bis, sono aggiunti i seguenti commi:
"9 ter. In attuazione dell’art. 69 del D.Lgs.
165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL,
istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D,
mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene
nell’individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti
requisiti oggettivi per l’assegnazione delle suddette posizioni:
a) dipendenti esperti avvocati di cui
all’art. 1, comma 4 bis, della L.R. 9/2000 che
prestino servizio presso la Struttura di Supporto all’Avvocatura Regionale o
presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per
mansioni amministrative di elevata complessità;
b) dipendenti di categoria D, delle
strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;
c) dipendenti di categoria D che siano
portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell’ente, ovvero
attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e
aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione
correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all’esigenze dell’ente,
specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai
dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.
9 quater. Ai titolari di alta professionalità
possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o
più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione
della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa
responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.
Le posizioni di elevata
professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della
Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata
dell’incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura
complessa conferite.".
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18
Dicembre 2013
Il
Presidente
Giovanni
Chiodi
****************
TESTO
DELL'ARTICOLO 20 DELLA
LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77
"Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18.12.2013, n. 50 "Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute
- Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall’art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE 14
SETTEMBRE 1999, N. 77
Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.
Art. 20
Incarichi dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali sono
articolati nei seguenti livelli di responsabilità:
a) Direttore regionale preposto ad una
Direzione;
b) Dirigente preposto ad un Servizio o ad
una posizione di Staff.
2. Il Direttore regionale, limitatamente
alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale.
Il Dirigente preposto ad una posizione di Staff è giuridicamente equiordinato al dirigente preposto ad un Servizio.
3. Per il conferimento degli incarichi
dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:
a) della natura e delle caratteristiche
dei programmi e progetti da realizzare;
b) delle attitudini e delle capacità
professionali;
c) dei risultati conseguiti in precedenza.
4. Nell'affidamento degli incarichi
dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi
sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni
e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
5. Nell'attribuzione degli incarichi e nel
passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma 1, del
codice civile.
6. Gli incarichi di Direttore regionale e
di Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta
regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel
rispetto dei criteri di cui al comma 3. L'incarico di Direttore o Dirigente
responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa
decorsi centottanta giorni dall'insediamento dell'organo di direzione politica
e, comunque dal giorno precedente dall'insediamento del nuovo Direttore.
6-bis. Al termine
dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente
responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo
regionale, riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità
del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo
stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia
stato ricoperto dopo l'entrata in vigore della legge regionale finanziaria
2005. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse
disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura
speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall'incarico, viene
attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque
nella stessa Sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, essi
percepiscono l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.
6-ter. In caso di
cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita
contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro
incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa
sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate
esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza
soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o
comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di dette attribuzioni i
dirigenti continuano a percepire l'indennità di posizione in godimento.
6-quater. I dipendenti
regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti
tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono
tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D
allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la
stessa categoria.
7. Gli incarichi di Dirigente di Servizio
e di Staff sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il
Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione stessa, nel rispetto dei
criteri di cui al terzo comma.
8. Gli incarichi dirigenziali sono
definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire
l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.
9. In caso di assenza o impedimento di un
Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di
un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite
dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in
materia, ad altro dirigente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di
servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla
sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l'incarico ad
uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive
di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim
conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può
essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume
la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative
funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al
dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell'indennità di posizione
spettante per l'incarico di dirigente del posto vacante.
9-bis. Qualora un
Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto,
la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure per la
copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire
l'incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio
presso la medesima direzione. Al dirigente incaricato compete, la differenza
tra l'indennità di posizione percepita e quella spettante per l'incarico di
direttore.
9-ter. In attuazione
dell’art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta
regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le
alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento
di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell’individuazione delle
strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per
l’assegnazione delle suddette posizioni:
a) dipendenti esperti avvocati di cui
all’art. 4 bis della L.R. 9/2000 che prestino
servizio presso la Struttura di Supporto all’Avvocatura Regionale o presso le
Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni
amministrative di elevata complessità;
b) dipendenti di categoria D, delle strutture
direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;
c) dipendenti di categoria D che siano
portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell’ente, ovvero
attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e
aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione
correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all’esigenze dell’ente,
specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai
dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.
9-quater. Ai titolari
di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la
responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa
la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna
anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio. Le
posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del
Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la
durata dell’incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di
natura complessa conferite.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
69
(Norme
transitorie)
1. Salvo che per le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli
accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione
ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano
in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2,
comrna 2, la disciplina vigente in materia di
trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad
esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli
sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le
qualifiche ad personam. A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'art. 56,
comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata
in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'art. 22,
commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi
alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle
dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro
di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del
presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano
state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo
al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le
procedure di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla
data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai
concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata
la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso
del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'art. 46, comma
12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella
materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono
richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il
personale di cui all'art. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in
possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Il testo dell'articolo
1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell’Avvocatura
regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
1
(Avvocatura
regionale)
1. È istituita l'Avvocatura regionale con
sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara quale struttura
speciale di supporto della Giunta regionale di cui all'art. 14, n. 2, della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 avente ad oggetto «Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo», sotto la
lett. e) del citato art. 14, n. 2.
2. La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con
lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3, sono di norma
affidati all'Avvocatura dello Stato.
3. L'Avvocatura regionale è competente, in
via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di
conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione
dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie
definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta
regionale.
4. Al fine di assicurare la tutela legale
e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli Enti, organismi, Istituti e
strutture ad esse sottoposte o collegate, l'Avvocatura regionale provvede, in
particolare:
a) ad affidare all'Avvocatura dello Stato
gli incarichi di patrocinio e rappresentanza dell'Amministrazione;
b) alla difesa in giudizio
dell'Amministrazione regionale nel casi di cui al precedente comma 3;
c) alla formulazione di pareri legali
richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta
e dalle articolazioni organizzative regionali;
d) allo svolgimento di attività consultiva
e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o
necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere
o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;
e) alla gestione della biblioteca della
Giunta regionale;
f) alla predisposizione e diffusione tra
gli Organi e le strutture della Regione Abruzzo del massimario delle decisioni
giurisdizionali;
g) all'esazione dei compensi ad essa
spettanti;
h) ad espletare direttamente la fase
istruttoria di ogni contenzioso, prima all'invio dell'avvocatura distrettuale.
4-bis. Al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le
direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la
dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati
dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti
avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui
al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano
inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza
delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati.
5. In particolari casi e previo parere
dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi
difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza nella materia
oggetto della controversia.
6. Nel casi di cui al precedente comma 3,
la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolti dai
dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura regionale,
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed
assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al fine
indicato, sono iscritti all'Albo speciale dei legali incaricati della difesa
degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione, sono
legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore
dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le
giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli
affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale,
dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura
professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti
dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 97/1987.
7. La Giunta regionale, con atto di
organizzazione, regolamenta le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto
dei compensi di cui al precedente comma.
8. La responsabilità dell'Avvocatura
Regionale è affidata, con provvedimento della Giunta Regionale, a dirigente
iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia
maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso
strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo. Egli riferisce periodicamente alla
Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico
"l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente
professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli
avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella qualifica
dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività
svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la
funzione vicaria di vice avvocato regionale. All'avvocato regionale è
attribuito il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i
Direttori regionali preposti alle Direzioni di cui alla tabella allegato “A”
alla L.R. n. 77/1999.
8-bis. L'incarico di
responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla Giunta regionale,
con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non
superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22
comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista
esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti
all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci
anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello
attribuito ai Direttori regionali.
8-ter. All'incarico di
cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni contenute nell'art.
20 comma 6 della L.R. 77/1999.
9. Gli Enti dipendenti dalla Regione
Abruzzo, quelli alla stessa comunque collegati, le Aziende ed Istituti
partecipanti, gli Enti locali, possono stabilire, secondo le procedure previste
dai particolari ordinamenti che le reggono, di avvalersi per la tutela dei
propri interessi dell'assistenza dell'Avvocatura di Stato o dell'Avvocatura
regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nei commi precedenti. Gli
oneri relativi a tale avvalimento sono regolati con
apposita convenzione.