IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dell’articolo
8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di valorizzare, documentare e
promuovere l’arte della pittura "a fresco" e la connessa riscoperta
dei giochi di una volta nonché complessivamente l’arte murale contemporanea sul
territorio regionale.
Art.
2
(Riconoscimento
delle iniziative e delle manifestazioni)
1. La Regione, per le finalità di cui
all’art. 1:
a) in considerazione della valenza
internazionale della manifestazione d’arte "Treglio
affrescata" riconosce a Treglio (CH) la
qualifica di "Paese dell’Affresco";
b) in considerazione della valenza
internazionale della manifestazione d’arte "I Muri Raccontano…i
Giochi di una Volta" riconosce ad Azzinano di Tossicia (TE) la qualifica di "Paese Dipinto";
c) in considerazione della valenza
internazionale della manifestazione "Casoli
Pinta" riconosce a Casoli di Atri (TE) la
qualifica di "Paese Dipinto".
Art.
3
(Obiettivi)
1. Ai fini dei riconoscimenti di cui
all'art. 2 le manifestazioni perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovono la salvaguardia,
valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco e dei giochi di
una volta;
b) gestiscono laboratori permanenti aperti
a tutti e il patrimonio artistico ivi presente, organizzano periodicamente
corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e
stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;
c) rendono fruibile ai fini dello sviluppo
turistico sostenibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il
godimento delle opere d'arte e dei murales;
d) custodiscono, valorizzano, documentano
e diffondono la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata e la
conoscenza dei giochi tradizionali dipinti sui muri costituendo patrimonio
artistico del territorio;
e) collaborano, se richiesto, con il
Ministero dell'Istruzione e con gli Enti locali, con la Soprintendenza ai Beni
Ambientali Architettonici Artistici e Storici ai fini del recupero dei beni
artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco e a scopo
didattico e formativo sul tema dei giochi tradizionali;
f) organizzano, in accordo con gli
istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e
grado;
g) collaborano con le scuole di ogni
ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello
specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati,
la didattica frontale delle scuole.
Art.
4
(Organizzazione)
1. La manifestazione d'arte "Treglio affrescata" si svolge a Treglio
(CH) con cadenza annuale.
2. Il progetti "I Muri Raccontano ..
i Giochi di una Volta" si svolge ad Azzinano di Tossicia (TE) con cadenza annuale a cura della Pro loco di Azzinano.
3. La manifestazione "Casoli Pinta" si svolge a Casoli
di Atri (TE) con cadenza biennale.
Art.
5
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a
carico del bilancio regionale.
Art.
6
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n.
59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) è
abrogata.
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18
Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
****************
TESTO VIGENTE ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA REGIONE
ABRUZZO CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell’Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") (in questo stesso
Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
STATUTO DELLA REGIONE
ABRUZZO
Art.
8
(La
cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)
1. La Regione promuove la cultura, lo
sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo
della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali;
salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per
la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica
e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali,
interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema
universitario.
3. L'istruzione e la formazione
professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle
professioni.