IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

(Finalità)

1.         La Regione, nel rispetto dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di valorizzare, documentare e promuovere l’arte della pittura "a fresco" e la connessa riscoperta dei giochi di una volta nonché complessivamente l’arte murale contemporanea sul territorio regionale.

Art. 2

(Riconoscimento delle iniziative e delle manifestazioni)

1.         La Regione, per le finalità di cui all’art. 1:

a)         in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d’arte "Treglio affrescata" riconosce a Treglio (CH) la qualifica di "Paese dell’Affresco";

b)         in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d’arte "I Muri Raccontano…i Giochi di una Volta" riconosce ad Azzinano di Tossicia (TE) la qualifica di "Paese Dipinto";

c)         in considerazione della valenza internazionale della manifestazione "Casoli Pinta" riconosce a Casoli di Atri (TE) la qualifica di "Paese Dipinto".

Art. 3

(Obiettivi)

1.         Ai fini dei riconoscimenti di cui all'art. 2 le manifestazioni perseguono i seguenti obiettivi:

a)         promuovono la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco e dei giochi di una volta;

b)         gestiscono laboratori permanenti aperti a tutti e il patrimonio artistico ivi presente, organizzano periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;

c)         rendono fruibile ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte e dei murales;

d)         custodiscono, valorizzano, documentano e diffondono la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata e la conoscenza dei giochi tradizionali dipinti sui muri costituendo patrimonio artistico del territorio;

e)         collaborano, se richiesto, con il Ministero dell'Istruzione e con gli Enti locali, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici ai fini del recupero dei beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco e a scopo didattico e formativo sul tema dei giochi tradizionali;

f)          organizzano, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

g)         collaborano con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

Art. 4

(Organizzazione)

1.         La manifestazione d'arte "Treglio affrescata" si svolge a Treglio (CH) con cadenza annuale.

2.         Il progetti "I Muri Raccontano .. i Giochi di una Volta" si svolge ad Azzinano di Tossicia (TE) con cadenza annuale a cura della Pro loco di Azzinano.

3.         La manifestazione "Casoli Pinta" si svolge a Casoli di Atri (TE) con cadenza biennale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1.         La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Abrogazioni)

1.         La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) è abrogata.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell’Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") (in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 8

(La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)

1.         La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.

2.         La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

3.         L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.