IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Indice
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
Finalità
CAPO
II
FATTORIE
DIDATTICHE
Art.
2
Definizione
attività delle fattorie didattiche
Art.
3
Esercizio
dell’attività, connessione e prevalenza
Art.
4
Requisiti
soggettivi
Art.
5
Requisiti
strutturali
Art.
6
Elenco
regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica
Art.
7
Segnalazione
certificata di inizio attività di fattoria didattica
Art.
8
Simbolo
distintivo e rete delle fattorie didattiche
Art.
9
Programma
per lo sviluppo delle fattorie didattiche
Art.
10
Osservatorio
regionale dell’attività didattica, culturale e ricreativa
Art.
11
Vigilanza
e controllo
Art.
12
Sospensione
e revoca dell’attività
Art.
13
Sanzioni
Art.
14
Finanziamenti
CAPO
III
FATTORIE
AGRINIDO
Art.
15
Definizione
attività di agrinido
Art.
16
Finanziamenti
CAPO
IV
FATTORIE
AGRIASILO
Art.
17
Definizione
attività di agriasilo
CAPO
V
Art.
18
Definizione
attività di agritata
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
19
Norma
finanziaria
Art.
20
Regolamento
Art.
21
Entrata
in vigore
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, in armonia con la
legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio
economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le
attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, promuove la
realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata, per
favorire nelle nuove generazioni:
a) la conoscenza del mondo agricolo
abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;
b) la conoscenza dei metodi di
coltivazione ed allevamento impiegati;
c) l’interesse per l’ambiente rurale e i
suoi valori culturali;
d) un più corretto stile alimentare e di
vita.
2. Le attività di cui al comma 1
rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli
adulti, poiché l’integrazione dell’agricoltura con la scuola e la società
consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita,
rendendoli più consapevoli e rispettosi dell’ambiente e del territorio in cui
vivono.
CAPO
II
FATTORIE
DIDATTICHE
Art.
2
Definizione
attività delle fattorie didattiche
1. Sono attività delle fattorie
didattiche: le attività di educazione e didattica con interventi rientranti nel
quadro della educazione alimentare ed ambientale e delle tradizioni rurali,
l’accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli aziendali,
le attività ricreative e culturali.
2. Le fattorie didattiche propongono e
realizzano per i bambini, i ragazzi e gli adulti percorsi educativi e formativi
in azienda, di uno o più giorni, per le finalità di cui al comma 1.
3. L’attività didattica può essere
implementata da esercitazioni pratiche che permettano ai visitatori di
partecipare attivamente al processo produttivo aziendale con un’offerta
diversificata di attività.
4. L’offerta didattica della fattoria è
coerente con l’orientamento produttivo aziendale.
5. I principali destinatari delle attività
di cui al comma 1 sono gli studenti, i loro familiari, persone adulte singole o
in gruppi organizzati.
6. Le fattorie didattiche, durante il
periodo delle vacanze scolastiche, possono organizzare per i ragazzi percorsi
formativi anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i comuni, le
province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.
7. I percorsi formativi hanno per oggetto
i temi dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’alimentazione e della ruralità in
coerenza con l’orientamento produttivo dell’azienda agricola.
8. Le fattorie didattiche, durante tutto
l’anno, possono altresì organizzare per gli anziani attività didattiche per uno
o più giorni anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i Comuni,
le Province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.
Art.
3
Esercizio
dell’attività, connessione e prevalenza
1. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole,
singole o associate, che intendono svolgere, oltre alle attività agricole, le
attività didattiche.
2. L’attività di fattoria didattica è
svolta dall’imprenditore agricolo singolo e associato di cui all’articolo 2135
del codice civile, che conduce un’azienda sia in proprietà che ad altro titolo.
L’imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi
familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché di
lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
3. Le attività di cui al comma 1,
dell’articolo 2 sono svolte in rapporto di connessione rispetto alle attività
agricole e con le risorse agricole aziendali e, in quanto tali, sono
considerate a tutti gli effetti attività agricole. Il principio della
connessione tra le due attività viene stabilito con il criterio del
tempo/lavoro; l’attività agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a
quella didattica. I criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro
dedicato all’attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria
didattica sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 20.
Art.
4
Requisiti
soggettivi
1. Lo svolgimento di attività di fattoria
didattica è consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per
operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione.
2. Le modalità di svolgimento del corso
sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 20.
3. La quota di partecipazione ai corsi di
formazione è determinata dalla Giunta regionale ed è commisurata agli oneri
previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.
4. Qualora l'attività agricola sia
esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente
articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all'attività didattica.
Art.
5
Requisiti
strutturali
1. Le fattorie utilizzano per le attività
didattiche locali i beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche garantiscono
un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del
numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche assicurano,
inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di
locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività
educative.
4. L'operatore di fattoria didattica
individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano
un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed
utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati
all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti con il
regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di
ospitalità e di sicurezza.
6. La conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata
anche con opere provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice
preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento
dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.
Art.
6
Elenco
regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica
1. Presso la Direzione politiche agricole
e sviluppo rurale è istituito l’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori
agricoli di fattoria didattica.
2. Gli imprenditori in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono iscriversi all’Elenco
regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla Direzione
politiche agricole e di sviluppo rurale, anche per il tramite delle rispettive
Organizzazioni professionali agricole.
3. L’iscrizione all’elenco consente alla
Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale la verifica del possesso dei
requisiti dichiarati per l’iscrizione.
4. Con il regolamento di attuazione di cui
all’articolo 20 sono definite le modalità, le procedure e la documentazione da
presentare per l’iscrizione nell’elenco.
5. Le aziende agrituristiche regolarmente
abilitate già inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche
d’Abruzzo" istituito dall’ex ARSSA sono iscritte nell’Elenco regionale se
posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.
Art.
7
Segnalazione
certificata di inizio attività di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 3 iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, che intendono
esercitare l’attività di fattoria didattica, presentano allo Sportello unico
per le attività produttive del Comune territorialmente competente la
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Qualora l'attività agricola sia
esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente
articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all'attività didattica.
3. Non possono esercitare l'attività di
fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) hanno riportato una condanna con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di
igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da
leggi speciali;
b) sono sottoposti a misure di prevenzione
ai sensi della legge 27 gennaio 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti
abituali.
4. Alla Scia sono allegati i documenti
attestanti il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di fattoria
didattica previsti dalla presente legge, nonché dichiarazione attestante
l’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 6, secondo la modulistica
approvata con il regolamento di cui all’articolo 20.
Art.
8
Simbolo
distintivo e rete delle fattorie didattiche
1. Le fattorie didattiche, iscritte
nell’elenco regionale, utilizzano un simbolo distintivo definito nel
regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
2. Il simbolo distintivo è riportato su
tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria
didattica.
3. La Direzione politiche agricole e di
sviluppo rurale istituisce la "Rete delle fattorie didattiche abruzzesi"
per favorire:
a) la promozione delle attività
didattiche;
b) lo scambio di informazioni tra le
aziende e tra queste e le istituzioni competenti;
c) l’applicazione di processi sostenibili.
Art.
9
Programma
per lo sviluppo delle fattorie didattiche
1. La Giunta regionale, su proposta della
Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, previa consultazione delle
OO.PP. agricole con rappresentanza nazionale e operatività su tutto il
territorio regionale, approva il programma di durata triennale annualmente
aggiornabile finalizzato a favorire lo sviluppo delle fattorie didattiche.
2. Il programma di cui al comma 1 è
approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si
esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.
Art.
10
Osservatorio
regionale dell’attività didattica, culturale e ricreativa
1. Al fine di garantire un costante
monitoraggio delle attività svolte dalle fattorie didattiche e fornire loro
indicazioni utili per una migliore programmazione delle attività rispetto agli
obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettività, presso la
Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale è istituito l’Osservatorio
regionale delle fattorie didattiche che svolgono attività didattiche, culturali
e ricreative.
2. Con deliberazione della Giunta
regionale sono individuati i componenti e definite le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio del quale fanno parte di diritto un rappresentante per
ciascuna Organizzazione Professionale Agricola di cui all’articolo 9, comma 1.
3. La partecipazione alle riunioni
dell’Osservatorio regionale dell’attività delle fattorie didattiche non
comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.
Art.
11
Vigilanza
e controllo
1. La vigilanza ed il controllo sul
mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco regionale di
cui all’articolo 6 è svolta dalla Direzione politiche agricole e sviluppo
rurale la quale effettua controlli e verifiche periodiche.
2. La perdita dei requisiti comporta la
cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo
6.
3. La vigilanza e il controllo
sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che
esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le
rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali
territorialmente competenti.
Art.
12
Sospensione
e revoca dell’attività
1. Qualora vengano meno uno o più
requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine,
non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono
essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per
un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano
ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.
3. L'attività è altresì revocata nei
seguenti casi:
a) qualora vengano meno uno o più
requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 6;
b) qualora l'interessato non abbia dato
inizio all'attività entro due anni dalla data fissata per l'inizio
dell'attività stessa.
Art.
13
Sanzioni
1. Chiunque svolge attività di fattoria
didattica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività
di cui all’articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il
Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque utilizza impropriamente il
simbolo distintivo delle fattorie didattiche di cui all’articolo 8 è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 800,00.
3. Gli enti competenti all'irrogazione
delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono, rispettivamente, il Comune e la
Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni
previste dal comma 2 sono introitati alla unità previsionali di base (UPB)
03.05.001 – Cap 35016 denominato "Entrate
derivanti da sanzioni amministrative relative a violazione di norme comunitarie,
statali e regionali, nel comparto agricoltura" dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio regionale.
Art.
14
Finanziamenti
1. La Regione, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di stato, può concorrere agli investimenti degli
imprenditori agricoli che intendono avviare l’attività di fattoria didattica,
anche ai fini dell’adeguamento degli edifici rurali esistenti e l’allestimento
dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all’articolo 20 definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli
aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il
controllo.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei
criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 20 e tenendo conto del
programma regionale di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione
le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.
4. La concessione dei contributi previsti
dalla presente legge soggetti a notifica è subordinata al parere positivo di
compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
CAPO
III
FATTORIE
AGRINIDO
Art.
15
Definizione
attività di agrinido
1. L’agrinido è
una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un’azienda agricola,
singola o associata, di cui all’articolo 3, comma 2, inserita in un contesto
ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata
ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza
alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi
educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.
2. L’agrinido è
organizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia) e della legge regionale 4 gennaio
2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e
dell’accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L’agrinido può altresì organizzare servizi integrativi ai
nidi d’infanzia previsti dalla l.r. 76/2000.
3. L’azienda agricola per poter esercitare
l’attività di agrinido deve garantire il possesso dei
requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali
previsti dalle vigenti disposizioni regionali.
Art.
16
Finanziamenti
1. Le aziende agricole autorizzate ed
accreditate all’attività di agrinido possono
richiedere finanziamenti ai sensi della l.r. 76/2000 e della l.r. 2/2005 in
materia di servizi educativi per la prima infanzia.
CAPO
IV
FATTORIE
AGRIASILO
Art.
17
Definizione
attività di agriasilo
1. L’azienda agricola di cui all’articolo
3, comma 2, può svolgere attività di agriasilo nel
rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità
scolastica.
CAPO
V
AGRITATA
Art.
18
Definizione
attività di agritata
1. La Regione Abruzzo, in linea con i
principi statali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera d) della legge
328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai
nidi d’infanzia di cui alla l.r. 76/2000 definisce una innovativa forma di
attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata,
rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da
realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa
dell’agritata collocata all’interno dell’azienda
agricola.
2. L’attività di agritata
è svolta all’interno di un’impresa agricola, di cui all’articolo 3, comma 2,
che intende svolgere, oltre alle attività agricole, attività con carattere
educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvia una
sperimentazione dell’attività di agritata. La
sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti
disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
19
Norma
finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge
non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
14 e dall’articolo 18.
Art.
20
Regolamento
1. La Giunta regionale, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale,
nel rispetto dei principi della presente legge, la proposta di regolamento di
attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1
contiene ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente
legge ad eccezione dell’articolo 18.
Art.
21
Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013
IL
PRESIDENTE
Giovanni
Chiodi
******************
TESTI VIGENTI ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" E DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE
18.12.2013, n. 48 "Disciplina delle fattorie didattiche e degli agrinido, agriasilo e agritata" (in questo stesso Bollettino)
******************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
******************
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
241
Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Art.
19
(Segnalazione
certificata di inizio attività - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio
di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di
quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla
normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di
cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari
per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui
la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli
organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati
tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo
esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
2. L’attività oggetto della segnalazione
può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente.
3. L’amministrazione competente, in caso
di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al
medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione,
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al
primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis,
all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di
un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente
articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS.
2 LUGLIO 2010, N. 104].
6. Ove il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione
da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia
in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia,
alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione
certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio
attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli
interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
LEGGE 8 NOVEMBRE 2000,
N. 328
Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art.
8
(Funzioni
delle regioni)
1. Le regioni esercitano le funzioni di
programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di
verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano
l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento
all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante
adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli
interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'àmbito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a
forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei
soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare
l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali,
delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale
dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni
sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota
delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla
presente legge;
b) definizione di politiche integrate in
materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche,
avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del
tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni
di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali
da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di
modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e
finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze
effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed
i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti
minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento
e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti
di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità
definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di
registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate
dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità
per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la
concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera
g);
m) predisposizione e finanziamento dei
piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività
sociali;
n) determinazione dei criteri per la
definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti
accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi,
secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali
inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i princìpi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli
utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela
degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti
degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento
ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le
modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.