IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la  seguente legge :

Indice

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

CAPO II

FATTORIE DIDATTICHE

Art. 2

Definizione attività delle fattorie didattiche

Art. 3

Esercizio dell’attività, connessione e prevalenza

Art. 4

Requisiti soggettivi

Art. 5

Requisiti strutturali

Art. 6

Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli  di fattoria didattica

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attività di fattoria didattica

Art. 8

Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

Art. 9

Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

Art. 10

Osservatorio regionale dell’attività didattica, culturale e ricreativa

Art. 11

Vigilanza e controllo

Art. 12

Sospensione e revoca dell’attività

Art. 13

Sanzioni

Art. 14

Finanziamenti

CAPO III

FATTORIE AGRINIDO

Art. 15

Definizione attività di agrinido

Art. 16

Finanziamenti

CAPO IV

FATTORIE AGRIASILO

Art. 17

Definizione attività di agriasilo

CAPO V

Art. 18

Definizione attività di agritata

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norma finanziaria

Art. 20

Regolamento

Art. 21

Entrata in vigore  

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1.         La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, promuove la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata, per favorire nelle nuove generazioni:

a)         la conoscenza del mondo agricolo abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;

b)         la conoscenza dei metodi di coltivazione ed allevamento impiegati;

c)         l’interesse per l’ambiente rurale e i suoi valori culturali;

d)         un più corretto stile alimentare e di vita.

2.         Le attività di cui al comma 1 rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli adulti, poiché l’integrazione dell’agricoltura con la scuola e la società consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell’ambiente e del territorio in cui vivono.

CAPO II

FATTORIE DIDATTICHE

Art. 2

Definizione attività delle fattorie didattiche

1.         Sono attività delle fattorie didattiche: le attività di educazione e didattica con interventi rientranti nel quadro della educazione alimentare ed ambientale e delle tradizioni rurali, l’accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli aziendali, le attività ricreative e culturali.

2.         Le fattorie didattiche propongono e realizzano per i bambini, i ragazzi e gli adulti percorsi educativi e formativi in azienda, di uno o più giorni, per le finalità di cui al comma 1.

3.         L’attività didattica può essere implementata da esercitazioni pratiche che permettano ai visitatori di partecipare attivamente al processo produttivo aziendale con un’offerta diversificata di attività.

4.         L’offerta didattica della fattoria è coerente con l’orientamento produttivo aziendale.

5.         I principali destinatari delle attività di cui al comma 1 sono gli studenti, i loro familiari, persone adulte singole o in gruppi organizzati.

6.         Le fattorie didattiche, durante il periodo delle vacanze scolastiche, possono organizzare per i ragazzi percorsi formativi anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i comuni, le province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.

7.         I percorsi formativi hanno per oggetto i temi dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’alimentazione e della ruralità in coerenza con l’orientamento produttivo dell’azienda agricola.

8.         Le fattorie didattiche, durante tutto l’anno, possono altresì organizzare per gli anziani attività didattiche per uno o più giorni anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i Comuni, le Province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.

Art. 3

Esercizio dell’attività, connessione e prevalenza

1.         Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che intendono svolgere, oltre alle attività agricole, le attività didattiche.

2.         L’attività di fattoria didattica è svolta dall’imprenditore agricolo singolo e associato di cui all’articolo 2135 del codice civile, che conduce un’azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L’imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.

3.         Le attività di cui al comma 1, dell’articolo 2 sono svolte in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole e con le risorse agricole aziendali e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole. Il principio della connessione tra le due attività viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro; l’attività agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a quella didattica. I criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 20.

Art. 4

Requisiti soggettivi

1.         Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione.

2.         Le modalità di svolgimento del corso sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 20.

3.         La quota di partecipazione ai corsi di formazione è determinata dalla Giunta regionale ed è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.

4.         Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

Art. 5

Requisiti strutturali

1.         Le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali i beni strumentali dell'azienda agricola.

2.         Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.

3.         Le fattorie didattiche assicurano, inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

4.         L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

5.         I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ospitalità e di sicurezza.

6.         La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.

7.         Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

Art. 6

Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

1.         Presso la Direzione politiche agricole e sviluppo rurale è istituito l’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.

2.         Gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono iscriversi all’Elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali agricole.

3.         L’iscrizione all’elenco consente alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l’iscrizione.

4.         Con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 sono definite le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco.

5.         Le aziende agrituristiche regolarmente abilitate già inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche d’Abruzzo" istituito dall’ex ARSSA sono iscritte nell’Elenco regionale se posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attività di fattoria didattica

1.         Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 3 iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, che intendono esercitare l’attività di fattoria didattica, presentano allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2.         Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

3.         Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a)         hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b)         sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 gennaio 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4.         Alla Scia sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica previsti dalla presente legge, nonché dichiarazione attestante l’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 6, secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all’articolo 20.

Art. 8

Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

1.         Le fattorie didattiche, iscritte nell’elenco regionale, utilizzano un simbolo distintivo definito nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.

2.         Il simbolo distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.

3.         La Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale istituisce la "Rete delle fattorie didattiche abruzzesi" per favorire:

a)         la promozione delle attività didattiche;

b)         lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste e le istituzioni competenti;

c)         l’applicazione di processi sostenibili.

Art. 9

Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

1.         La Giunta regionale, su proposta della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, previa consultazione delle OO.PP. agricole con rappresentanza nazionale e operatività su tutto il territorio regionale, approva il programma di durata triennale annualmente aggiornabile finalizzato a favorire lo sviluppo delle fattorie didattiche.

2.         Il programma di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

Art. 10

Osservatorio regionale dell’attività didattica, culturale e ricreativa

1.         Al fine di garantire un costante monitoraggio delle attività svolte dalle fattorie didattiche e fornire loro indicazioni utili per una migliore programmazione delle attività rispetto agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettività, presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale è istituito l’Osservatorio regionale delle fattorie didattiche che svolgono attività didattiche, culturali e ricreative.

2.         Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e definite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio del quale fanno parte di diritto un rappresentante per ciascuna Organizzazione Professionale Agricola di cui all’articolo 9, comma 1.

3.         La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio regionale dell’attività delle fattorie didattiche non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

Art. 11

Vigilanza e controllo

1.         La vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 6 è svolta dalla Direzione politiche agricole e sviluppo rurale la quale effettua controlli e verifiche periodiche.

2.         La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo

6.

3.         La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 12

Sospensione e revoca dell’attività

1.         Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2.         Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.

3.         L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:

a)         qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 6;

b)         qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

Art. 13

Sanzioni

1.         Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2.         Chiunque utilizza impropriamente il simbolo distintivo delle fattorie didattiche di cui all’articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 800,00.

3.         Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono, rispettivamente, il Comune e la Regione.

4.         I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 2 sono introitati alla unità previsionali di base (UPB) 03.05.001 – Cap 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazione di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura" dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

Art. 14

Finanziamenti

1.         La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono avviare l’attività di fattoria didattica, anche ai fini dell’adeguamento degli edifici rurali esistenti e l’allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche.

2.         Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.

3.         La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 20 e tenendo conto del programma regionale di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.

4.         La concessione dei contributi previsti dalla presente legge soggetti a notifica è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

CAPO III

FATTORIE AGRINIDO

Art. 15

Definizione attività di agrinido

1.         L’agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un’azienda agricola, singola o associata, di cui all’articolo 3, comma 2, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.

2.         L’agrinido è organizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L’agrinido può altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d’infanzia previsti dalla l.r. 76/2000.

3.         L’azienda agricola per poter esercitare l’attività di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

Art. 16

Finanziamenti

1.         Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all’attività di agrinido possono richiedere finanziamenti ai sensi della l.r. 76/2000 e della l.r. 2/2005 in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

CAPO IV

FATTORIE AGRIASILO

Art. 17

Definizione attività di agriasilo

1.         L’azienda agricola di cui all’articolo 3, comma 2, può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

CAPO V

AGRITATA

Art. 18

Definizione attività di agritata

1.         La Regione Abruzzo, in linea con i principi statali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera d) della legge 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d’infanzia di cui alla l.r. 76/2000 definisce una innovativa forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell’agritata collocata all’interno dell’azienda agricola.

2.         L’attività di agritata è svolta all’interno di un’impresa agricola, di cui all’articolo 3, comma 2, che intende svolgere, oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.

3.         La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell’attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norma finanziaria

1.         Per l’attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 e dall’articolo 18.

Art. 20

Regolamento

1.         La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, nel rispetto dei principi della presente legge, la proposta di regolamento di attuazione.

2.         Il regolamento di cui al comma 1 contiene ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge ad eccezione dell’articolo 18.

Art. 21

Entrata in vigore

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18  Dicembre 2013

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" E DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 48 "Disciplina delle fattorie didattiche e degli agrinido, agriasilo e agritata" (in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1.         Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

2.         L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3.         L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4.         Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.         [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104].

6.         Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 8

(Funzioni delle regioni)

1.         Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2.         Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'àmbito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3.         Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a)         determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b)         definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c)         promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d)         promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e)         promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f)          definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g)         istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h)         definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i)          definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l)          definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m)        predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n)         determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o)         esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4.         Fermi restando i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5.         La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.