IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge :
Art.
1
Finalità
1. La presente legge, al fine di
realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita
degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione
al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del
randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto,
la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie
trasmissibili all’uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle
trasmissibili agli altri animali.
3. Sono vietati spettacoli, gare e
rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie
degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve
essere trattato con rispetto.
Art.
2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) Allevamento commerciale: struttura dove
vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30
cuccioli per anno;
b) Anagrafe degli animali da affezione:
registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al
codice di identificazione (microchip);
c) Animale da affezione: animale domestico
e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l’uomo, mantenuto per
compagnia e che può svolgere attività utili all’uomo, con esclusione degli
animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di
cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
d) Animale randagio: animale appartenente
alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore
a qualsiasi titolo;
e) Associazione protezionistica:
associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro,
iscritta all’apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della
cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti
individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del
randagismo e protezione degli animali di affezione;
f) Attività di toelettatura: esercizio
commerciale, dove l’animale staziona per il solo tempo necessario all’esercizio
delle operazioni di toelettatura;
g) Autorità sanitaria locale: il Sindaco;
h) Cane pericoloso: cane che mette in
pericolo l’integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere
vivente, cane od altro animale;
i) Centro di addestramento: struttura
dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;
j) Colonia felina: gruppo di gatti in
libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
k) Detentore: qualunque persona fisica o
giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un
animale da affezione;
l) Gattaro:
gestore delle colonie feline;
m) Gatto in libertà: gatto che non ha un
proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
n) Identificazione: processo di
riconoscimento dell’animale attraverso l’inserimento di un transponder;
o) Medico Veterinario Libero
Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P.
iscritto all’Albo dei "veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;
p) Negozio di vendita animali: esercizio
commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere
detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;
q) Pensione per animali: struttura dove il
privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;
r) Proprietario: qualunque persona fisica
o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d’affezione;
s) Servizio Veterinario ASL: i Servizi
veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche;
t) Strutture commerciali: Allevamenti
commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli
animali di affezione domestici, attività di toelettatura;
u) Strutture di ricovero: canili sanitari,
rifugi, asili;
v) Strutture veterinarie private: studi
veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.
TITOLO
I
COMPETENZE
Art.
3
Programma
di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero
1. La Giunta regionale, sentite anche le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito
regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di
cui al comma 4 dell'art. 3 della Legge 281/1991, stabilisce annualmente i
criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stila un rapporto
annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Art.
4
Servizio
veterinario A.S.L.
1. Oltre alle normali funzioni di
competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove
prevista l’Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo,
svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta dell'anagrafe
degli animali d’affezione, curandone l'aggiornamento;
b) collabora con Regione, Comuni ed altre
Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni
protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di
informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e
all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la
protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario
del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura e
del luogo ove si trova;
d) effettua - previa identificazione - le
operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le
vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli
animali custoditi nei canili sanitari;
e) esegue la sorveglianza epidemiologica
nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo piani predisposti
d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;
f) dispone dei fondi assegnati;
g) effettua la vigilanza veterinaria sui
ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da
privati;
h) dispone ogni altro intervento che si
renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati
e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;
i) effettua il controllo demografico
della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi
chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che
tengano conto della salute degli animali;
l) si avvale, per gli adempimenti di
competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti,
e della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo,
nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dai competenti organi
regionali;
m) attiva, in caso di morsicatura o
aggressione, un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche
dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le
relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico
comportamentale.
2. Oltre alle normali funzioni di
competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
zootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione della presente legge i seguenti
compiti:
a) effettua attività di vigilanza e
controllo sul benessere animale all’interno delle strutture di ricovero e delle
strutture commerciali;
b) rilascia pareri di competenza per le
autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutture
commerciali;
c) rilascia le autorizzazioni agli
esercenti degli autotrasporti.
3. La Regione, nell’ambito del Sistema
Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L.
i dati relativi all’anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali
norme sulla privacy.
4. La Regione provvede all’adozione di
tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suo
collegamento con la Banca Dati Nazionale.
Art.
5
Comuni
1. I Comuni sono responsabili di tutti i
cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel
territorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione della
presente legge, i seguenti compiti:
a) istituiscono un fondo speciale,
vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono
anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;
b) identificano sul territorio comunale
tutti i possessori di cani ai fini dell’iscrizione degli stessi all’anagrafe
canina;
c) richiedono l’intervento del Servizio
Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul
loro territorio;
d) individuano le strutture di ricovero
deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo
al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi,
in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità
Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel
territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;
e) adottano tutte le iniziative volte ad
incentivare l’adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di
ricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la
promozione delle adozioni;
f) provvedono allo smaltimento delle
spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei
cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
g) effettuano attività di vigilanza sul
rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia
Locale;
h) realizzano campagne informative sugli
obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi
anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini
Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei
Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;
i) predispongono sportelli comunali per
l’anagrafe canina e per i diritti animali;
l) collaborano con Regione, ASL
competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e Medici
Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla
sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all’incremento delle iscrizioni
all’anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;
m) identificano, d’intesa con il Servizio
Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone
la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano
richiesta.
TITOLO
II
STRUTTURE
DI RICOVERO
Art.
6
Strutture
di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti
1. Le strutture di ricovero per cani e gatti
assumono le seguenti denominazioni:
a) Canili sanitari: sono strutture
pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani
vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e
osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La
gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni
equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle
Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili
sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di
Sanità animale della ASL competente e, ove presente dall’Unità Operativa
addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;
b) Rifugi: sono strutture pubbliche
destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da
Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere
affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto
il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o
protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria
è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un
Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al
quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;
c) Asili: sono strutture private destinate
al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria
deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero
professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di
responsabile sanitario.
2. In ogni struttura adibita a ricovero
deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di
carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i
decessi degli animali in essa presenti.
3. Viene istituito presso il competente
Servizio Veterinario della Direzione politiche della salute della Regione
Abruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante
della struttura è tenuto a chiedere l’iscrizione della stessa nell'elenco del
predetto Albo, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività. La mancata richiesta
di iscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza
dell’autorizzazione sanitaria.
4. Tutte le strutture di ricovero devono
essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 300 m.
dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed
annonarie.
Art.
7
Caratteristiche
strutturali dei ricoveri
1. I canili sanitari sono costituiti da
box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in
conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della
presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti
sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali
di cui all'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale, tenuto conto del
progresso tecnico – scientifico, con proprio atto deliberativo, può modificare
l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.
Art.
8
Criteri
per la gestione dei canili
1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i
cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove
vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale
immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni
ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del
veterinario responsabile della struttura.
2. Nei rifugi per cani possono essere
introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati,
provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta
menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
3. Negli asili per cani possono essere
ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed
iscritti all'anagrafe. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul
registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.
4. Nei canili sanitari deve essere
previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto
orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili
l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.
Art.
9
Pronto
soccorso veterinario
1. Le A.S.L.
devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei
cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o
chirurgico volti a scongiurare la morte dell’animale o la sua sofferenza.
2. Le ASL possono avvalersi, per le
attività di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche
o private convenzionate, con le modalità fissate dalla Giunta regionale.
3. Di ogni intervento dovrà essere redatto
relativo referto, da conservare agli atti.
TITOLO
III
STRUTTURE
COMMERCIALI
Art.
10
Allevamenti
commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni
per gli animali di affezione, attività di toelettatura
1. Chiunque intenda attivare le strutture
commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta
scritta al Servizio Veterinario della A.S.L.
competente per territorio.
2. Il Servizio Veterinario della A.S.L, valutata la conformità degli ambienti, delle
strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio
parere unitamente alla richiesta dell’interessato, al fine del successivo
rilascio dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 24 del Regolamento di
Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320.
Art.
11
Requisiti
strutturali commerciali
1. Le strutture commerciali di cui
all’art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati
di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica
attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei
rifiuti.
2. La gestione e la responsabilità della
salute e del benessere degli animali custoditi all’interno delle strutture
commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata
o di comprovata esperienza nel settore degli animali d’affezione.
3. I titolari delle strutture commerciali,
ad esclusione delle attività di toelettatura, hanno l’obbligo di munirsi di
registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL
competente per territorio, dove annotare l’identificazione, la provenienza e la
destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.
4. E' vietato offrire direttamente o
indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in
qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle
manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park,
nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico
intrattenimento.
TITOLO
IV
ANAGRAFE
CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art.
12
Anagrafe
degli animali d’affezione
1. Su tutto il territorio regionale,
presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il
proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in
Abruzzo, è tenuto a iscrivere all’anagrafe, previa applicazione del microchip,
i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute
dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso.
L’applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio
Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i
quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa
anagrafe regionale contestualmente all’applicazione del microchip o nel più
breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all’anagrafe,
alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO
compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe
verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema
informativo regionale (BDR – S.I.V.R.A.). La scheda
verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di
polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda
dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni
particolari ed eventuale fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata
al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di
proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a
comunicare alla A.S.L. territorialmente competente,
entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza
sia il luogo di detenzione dell’animale e i recapiti.
5. In caso di violazione dell'obbligo di
iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2,
dell'art. 5, della Legge 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento
dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni
dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.
6. Il proprietario o il detentore di un
gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l’animale
entro il secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip.
Art.
13
Codice
di riconoscimento
1. Tutti i cani presenti sul territorio
della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea
di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del
collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in
memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero
competente.
2. Le tecniche impiegate per
l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. I tatuaggi effettuati prima
dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder
sottocutaneo non sono validi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina,
pertanto i possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far
applicare il microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso
delegata, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
4. I dati concernenti i cani iscritti
all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni
protezionistiche e venatorie e delle Forze dell’Ordine sul sito web della
Regione Abruzzo.
Art.
14
Trasferimento,
smarrimento o morte del cane
1. I proprietari, o i detentori a
qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella
titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte
dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto
di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e
gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono
essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico
veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.
2. La segnalazione, in caso di
smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di
scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la
segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte
o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la
segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno
dall‘evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza
del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o
della detenzione nell’ambito regionale, la A.S.L.
competente per territorio deve inserire l’evento nella registrazione anagrafica
del cane.
4. I cani provenienti da altre Regioni in
cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip,
dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il
medesimo codice di identificazione già applicato.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi
titolo di animale già iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente in
Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi
di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario
della ASL.
6. Gli esercenti il commercio di cani
provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti
animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono
tenuti ad iscriverli all’anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall’ingresso
nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la
morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il
commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti
all’anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti
nell’art. 10.
Art.
15
Abbandono
degli animali
1. È vietato a chiunque l'abbandono dei
cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani
diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica
degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del
proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare
al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le
motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario
della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti
anagrafici.
4. Il proprietario o detentore a
qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi
motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al
Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al
rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella
domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del
cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta
entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.
Art.
16
Cattura,
custodia e ricovero degli animali
1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il
Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari,
le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le
Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di
cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d’intesa con il
Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la
loro cattura e l’invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.
2. I cani vaganti senza controllo sono
catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L.
competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni.
3. I cani randagi catturati potranno
essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa
richiesta ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che
siano preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza; siano
riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL
competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato
individuato dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute
e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle
condizioni sopraelencate.
4. I cani catturati o ritrovati,
regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo
pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.
5. Le spese di custodia e mantenimento ed
eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o
detentore.
6. La decorrenza del periodo di custodia
ha inizio dal momento del ritrovamento dell’animale iscritto all’anagrafe e,
negli altri casi, dal momento della cattura.
7. Gli animali senza proprietario,
ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere
affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano
richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di
identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione
sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono
essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad
Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non
reclamati entro e non oltre 60 giorni dall’introduzione nel canile diventano di
proprietà degli affidatari.
8. All'atto dell'affidamento definitivo
deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su
richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili
sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla
sterilizzazione.
9. I cani ospiti delle strutture di
ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La
decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il
quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da
inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art. 6.
10. È fatto divieto a chiunque di cedere
animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui
esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.
11. La cattura dei cani vaganti, randagi o
inselvatichiti, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici,
ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane
interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai
Servizi Veterinari delle A.S.L.
Art.
17
Controllo
delle nascite, delle malattie e profilassi
1. La Regione promuove e concorre a
finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d’intesa con i
Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e con gli Ordini
Veterinari Provinciali, finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle
zoonosi ed all’incremento delle iscrizioni all’anagrafe regionale dei cani e
gatti di proprietà.
Art.
18
Protezione
dei gatti in libertà
1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti
che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da
parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne
facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di
sopravvivenza.
2. Le A.S.L.,
anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di
privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle
colonie feline di cui al comma 1, procedendo all’identificazione elettronica e
relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia;
vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di
cura che dovessero rendersi necessari.
3. I gatti senza proprietario possono
essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
4. I gattari
sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando
la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona
dove i gatti sono alimentati.
TITOLO
V
PROTEZIONE
DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE
ALBO
REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE
Art.
19
Misure
di protezione
1. Chiunque possieda o detenga animali
d’affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro
benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei
loro bisogni fisiologici ed etologici legati all’età, al sesso, alla specie ed
alla razza; è altresì responsabile della riproduzione, della custodia, della
salute e del benessere della prole. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane
in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti
idonei alla raccolta delle stesse.
2. Al detentore di animali d'affezione è
vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione
similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal
veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. La Regione vieta la partecipazione a
manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In
occasione di attività di pubblicità di spettacolo di esposizione o di analoghe
manifestazioni a scopo di lucro che implichino l’utilizzazione di animali
d’affezione, l’organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la
quota del 5% dell’incasso all’amministrazione comunale che ospita l’evento, che
vincolerà l’utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a
favore del benessere degli animali.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure
di protezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie
zoofile, di cui all'art. 25.
Art.
20
Accessibilità
degli animali d'affezione in strutture di cura
1. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una
proposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di
animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere
pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
Art.
21
Affidamento
degli animali maltrattati
1. Salvo che il fatto non costituisca
reato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, della legge 281/1991, nel caso
siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la
noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il
Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza
ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali
verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento
in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente
legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali
cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia
accertata la fondatezza della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e
l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della
contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon
trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che
non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.
Art.
22
Trasporto
di animali
1. Il trasporto degli animali da
affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in
modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si
applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o
stazionamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere
tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì
l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la
cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie
animali trasportate.
3. Il trasporto degli animali d’affezione
per scopi commerciali è disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio
del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da
parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.
Art.
23
Promozione
educativa - corsi di formazione
1. La Regione promuove, con la
collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e
dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e
delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie,
programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla
tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto
rapporto uomo - animale.
2. La Regione altresì istituisce, in
collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali
dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento
per guardie zoofile, personale addetto alle strutture di ricovero e operatori
commerciali del settore e di riqualificazione professionale del personale dei
Servizi veterinari delle A.S.L.
3. La Regione finanzia, altresì, progetti
specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente
legge.
Art.
24
Istituzione
Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali
1. È istituito presso il Servizio
veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere
iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto
pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.
2. Per l'iscrizione all'Albo delle
associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto
dalla Giunta regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le
associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata
di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità
dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al
Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunicherà alle
Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta
giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di
integrazione documentale.
5. All'albo sono altresì iscritte a
richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di
Associazioni già riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine
statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.
TITOLO
VI
VIGILANZA
E SANZIONI
Art.
25
Organi
di vigilanza
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia
municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di
tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la
qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 6 della Legge
20 luglio 2004, n. 189.
3. Per ottenere la qualifica di cui al
comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno
speciale corso di addestramento con esame di idoneità, espressamente
autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e
attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi
veterinari delle A.S.L., dalla Facoltà di Medicina
Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o
promosso dalle Associazioni protezionistiche.
4. Le guardie zoofile volontarie si
qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente
del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell’esame finale
di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità e alla
fotografia dell’interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata
della validità dello stesso che sarà di 10 anni a decorrere dalla data del
rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia
particolarmente giurata.
5. Le guardie zoofile volontarie
esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio
provinciale a titolo gratuito e volontario.
6. Le guardie zoofile volontarie, prima di
accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi
esibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le
guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a
norma della Legge 689/1981 e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui
territorio è stata accertata l’infrazione, informandone contestualmente i
Servizi Veterinari delle AASSLL.
Art.
26
Sanzioni
amministrative
1. Salvo che il fatto non costituisca
reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate
ai sensi dell’art. 5 della Legge 281/1991, si applica la sanzione
amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.
2. Per l'accertamento, la contestazione ed
il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni della L.R. 47/1984.
3. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli
Comuni sul cui territorio è avvenuta l’infrazione.
TITOLO
VII
PROVVIDENZE
PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHITI
Art.
27
Indennizzo
per danni causati da cani randagi o inselvatichiti
1. La Regione, nei limiti dell’apposito
capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per
la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed
accertate dal Servizio Veterinario della A.S.L
competente per territorio.
2. L’indennizzo previsto al comma 1 è
corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore medio
degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal
D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
3. Gli ulteriori criteri e modalità per
l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati con
apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione
Abruzzo.
4. L'indennizzo per le perdite di capi di
bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia
allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
Art.
28
Abrogazioni
1. La L.R. 21
settembre 1999, n. 86 è abrogata.
2. La L.R. 23
gennaio 2004, n. 8 è abrogata.
Art.
29
Norma
finanziaria
1. I fondi nazionali di cui all'art. 8,
della Legge 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste
dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per
le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio
veterinario regionale nelle quote spettanti.
Art.
30
Norma
transitoria
1. Le strutture esistenti e operanti si
adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art.
31
Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 18
Dicembre 2013
Il
Presidente
Giovanni
Chiodi
Segue
allegato
Allegato A
Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri
La capacità complessiva del
rifugio, non può superare il numero di 250 soggetti. |
|
I box destinati alla custodia
a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli nettamente
separati dagli altri. |
|
**********************
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1954,
N. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", DEGLI ARTICOLI 3, 5 E 8
DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281 "Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo" E DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 20
LUGLIO 2004, N. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n.
47 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli
animali da affezione" (in questo stesso Bollettino)
**********************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo
sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex
(L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al
diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
**********************
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO
1954, N. 320
Regolamento di polizia veterinaria.
Art.
24
Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti
speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo
per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri
animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie
e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili
e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli
e circhi equestri;
e) allevamenti
di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di
prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che
utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili
gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di
addestramento;
g) allevamenti
industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di
riserve di caccia;
h) giardini
zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e),
f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli
interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle
esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito
locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla
lettera d).
L'attivazione dei parchi quarantenari
e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo.
Art.
3
(Competenze
delle regioni)
1. Le
regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni
o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale
anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le
regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi
veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i
criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le
regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che
operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il
programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere
anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di
rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per
il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali
addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile
volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al
fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità
sanitaria locale.
6. Per
la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla
regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente
somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai princìpi
contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la
prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Art.
5
(Sanzioni)
1. Chiunque
abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque
omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque,
avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette
di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque
fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle
leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. [COMMA
ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189].
6. Le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo
8. (1)
(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie speciale), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, nella
parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di
cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per
l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
Art.
8
(Istituzione
del fondo per l'attuazione della legge)
1. A
partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della
sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.
2. Il
Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del
fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con
decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189
Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate.
Art.
6
(Vigilanza)
1. Al
fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole
e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi
di polizia municipale e provinciale.
2. La
vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e
gli enti locali.