IL CONSIGLIO REGIONALE  ha  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 

la  seguente legge :

Art. 1

Finalità

1.         La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà.

2.         Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali.

3.         Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.

4.         Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.

Art. 2

Definizioni

1.         Ai fini della presente legge si intende per:

a)         Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

b)         Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip);

c)         Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l’uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all’uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;

d)         Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;

e)         Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta all’apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;

f)          Attività di toelettatura: esercizio commerciale, dove l’animale staziona per il solo tempo necessario all’esercizio delle operazioni di toelettatura;

g)         Autorità sanitaria locale: il Sindaco;

h)         Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l’integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane od altro animale;

i)          Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;

j)          Colonia felina: gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;

k)         Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione;

l)          Gattaro: gestore delle colonie feline;

m)        Gatto in libertà: gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;

n)         Identificazione: processo di riconoscimento dell’animale attraverso l’inserimento di un transponder;

o)         Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P. iscritto all’Albo dei "veterinari riconosciuti" della Regione Abruzzo;

p)         Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;

q)         Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;

r)         Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d’affezione;

s)         Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t)          Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura;

u)         Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;

v)         Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.

TITOLO I

COMPETENZE

Art. 3

Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero

1.         La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.

2.         Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 della Legge 281/1991, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.

3.         La Giunta regionale stila un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4

Servizio veterinario A.S.L.

1.         Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni ASL o, ove prevista l’Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a)         provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d’affezione, curandone l'aggiornamento;

b)         collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c)         rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura e del luogo ove si trova;

d)         effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;

e)         esegue la sorveglianza epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo piani predisposti d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;

f)          dispone dei fondi assegnati;

g)         effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da privati;

h)         dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;

i)          effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute degli animali;

l)          si avvale, per gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, e della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dai competenti organi regionali;

m)        attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico comportamentale.

2.         Oltre alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione della presente legge i seguenti compiti:

a)         effettua attività di vigilanza e controllo sul benessere animale all’interno delle strutture di ricovero e delle strutture commerciali;

b)         rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutture commerciali;

c)         rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.

3.         La Regione, nell’ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L. i dati relativi all’anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali norme sulla privacy.

4.         La Regione provvede all’adozione di tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suo collegamento con la Banca Dati Nazionale.

Art. 5

Comuni

1.         I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.

2.         I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a)         istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;

b)         identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell’iscrizione degli stessi all’anagrafe canina;

c)         richiedono l’intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;

d)         individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;

e)         adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l’adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;

f)          provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;

g)         effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;

h)         realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;

i)          predispongono sportelli comunali per l’anagrafe canina e per i diritti animali;

l)          collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all’incremento delle iscrizioni all’anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;

m)        identificano, d’intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

TITOLO II

STRUTTURE DI RICOVERO

Art. 6

Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti

1.         Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:

a)         Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente e, ove presente dall’Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;

b)         Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;

c)         Asili: sono strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.

2.         In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i decessi degli animali in essa presenti.

3.         Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a chiedere l’iscrizione della stessa nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività. La mancata richiesta di iscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza dell’autorizzazione sanitaria.

4.         Tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 300 m. dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie.

Art. 7

Caratteristiche strutturali dei ricoveri

1.         I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.

2.         I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.

3.         La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico – scientifico, con proprio atto deliberativo, può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.

Art. 8

Criteri per la gestione dei canili

1.         Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.

2.         Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati, provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

3.         Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscritti all'anagrafe. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

4.         Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

Art. 9

Pronto soccorso veterinario

1.         Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o chirurgico volti a scongiurare la morte dell’animale o la sua sofferenza.

2.         Le ASL possono avvalersi, per le attività di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate, con le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3.         Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.

TITOLO III

STRUTTURE COMMERCIALI

Art. 10

Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura

1.         Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

2.         Il Servizio Veterinario della A.S.L, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell’interessato, al fine del successivo rilascio dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

Art. 11

Requisiti strutturali commerciali

1.         Le strutture commerciali di cui all’art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.

2.         La gestione e la responsabilità della salute e del benessere degli animali custoditi all’interno delle strutture commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d’affezione.

3.         I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attività di toelettatura, hanno l’obbligo di munirsi di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove annotare l’identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.

4.         E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

TITOLO IV

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 12

Anagrafe degli animali d’affezione

1.         Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscrivere all’anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L’applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all’applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all’anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.

2.         All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR – S.I.V.R.A.). La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.

3.         Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.

4.         Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell’animale e i recapiti.

5.         In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della Legge 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.

6.         Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l’animale entro il secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip.

Art. 13

Codice di riconoscimento

1.         Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero competente.

2.         Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

3.         I tatuaggi effettuati prima dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneo non sono validi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe canina, pertanto i possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far applicare il microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4.         I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni protezionistiche e venatorie e delle Forze dell’Ordine sul sito web della Regione Abruzzo.

Art. 14

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1.         I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o libero professionista riconosciuto.

2.         La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno dall‘evento.

3.         Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione nell’ambito regionale, la A.S.L. competente per territorio deve inserire l’evento nella registrazione anagrafica del cane.

4.         I cani provenienti da altre Regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip, dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione già applicato.

5.         Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario della ASL.

6.         Gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono tenuti ad iscriverli all’anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall’ingresso nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti nell’art. 10.

Art. 15

Abbandono degli animali

1.         È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.

2.         Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.

3.         La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.

4.         Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

Art. 16

Cattura, custodia e ricovero degli animali

1.         Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d’intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l’invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.

2.         I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni.

3.         I cani randagi catturati potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano preventivamente sterilizzati ed identificabili anche a distanza; siano riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizioni sopraelencate.

4.         I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.

5.         Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell’animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

6.         La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell’animale iscritto all’anagrafe e, negli altri casi, dal momento della cattura.

7.         Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall’introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.

8.         All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.

9.         I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art. 6.

10.       È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.

11.       La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.

Art. 17

Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi

1.         La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d’intesa con i Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e con gli Ordini Veterinari Provinciali, finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all’incremento delle iscrizioni all’anagrafe regionale dei cani e gatti di proprietà.

Art. 18

Protezione dei gatti in libertà

1.         I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

2.         Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all’identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.

3.         I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.

4.         I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

TITOLO V

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE

ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

Art. 19

Misure di protezione

1.         Chiunque possieda o detenga animali d’affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all’età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della riproduzione, della custodia, della salute e del benessere della prole. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

2.         Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

3.         La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implichino l’utilizzazione di animali d’affezione, l’organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell’incasso all’amministrazione comunale che ospita l’evento, che vincolerà l’utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

4.         Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure di protezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui all'art. 25.

Art. 20

Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura

1.         La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 21

Affidamento degli animali maltrattati

1.         Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, della legge 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.

2.         Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.

3.         Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

Art. 22

Trasporto di animali

1.         Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.

2.         Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3.         Il trasporto degli animali d’affezione per scopi commerciali è disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Art. 23

Promozione educativa - corsi di formazione

1.         La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.

2.         La Regione altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile, personale addetto alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle A.S.L.

3.         La Regione finanzia, altresì, progetti specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

Art. 24

Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1.         È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.

2.         Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.

3.         Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

4.         La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale.

5.         All'albo sono altresì iscritte a richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni già riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25

Organi di vigilanza

1.         Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.

2.         Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

3.         Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L., dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche.

4.         Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell’esame finale di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità e alla fotografia dell’interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata della validità dello stesso che sarà di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia particolarmente giurata.

5.         Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a titolo gratuito e volontario.

6.         Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

7.         Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della Legge 689/1981 e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l’infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AASSLL.

Art. 26

Sanzioni amministrative

1.         Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell’art. 5 della Legge 281/1991, si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.

2.         Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della L.R. 47/1984.

3.         I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio è avvenuta l’infrazione.

TITOLO VII

PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHITI

Art. 27

Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti

1.         La Regione, nei limiti dell’apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della A.S.L competente per territorio.

2.         L’indennizzo previsto al comma 1 è corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.

3.         Gli ulteriori criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.

4.         L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Art. 28

Abrogazioni

1.         La L.R. 21 settembre 1999, n. 86 è abrogata.

2.         La L.R. 23 gennaio 2004, n. 8 è abrogata.

Art. 29

Norma finanziaria

1.         I fondi nazionali di cui all'art. 8, della Legge 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.

Art. 30

Norma transitoria

1.         Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Entrata in vigore

1.         La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 18 Dicembre 2013

 

Il Presidente

Giovanni Chiodi

 

Segue allegato

Allegato A

 

Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri

Canile sanitario

 

 

Il canile sanitario deve possedere i seguenti requisiti:

a) autorizzazione sanitaria del sindaco;

b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente;

c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;

d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;

e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;

f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane;

g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 14;

h) locale adibito ad ufficio;

i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;

l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti;

m) locale ripostiglio;

n) servizi igienici;

o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsica tori;

p) registrazione sull’elenco regionale delle strutture di ricovero.

La capacità massima consentita è di 50 soggetti

 

Le strutture del canile sanitario dovranno essere dotate di:

1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;

2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;

3) energia elettrica;

4) telefax e segreteria telefonica.

Per la gestione sarà necessario:

- individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura;

- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio, condizioni generali e stato di salute al momento della cattura, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data del riscatto, data del trasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario regione Abruzzo)

Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti:

a) autorizzazione sanitaria del sindaco;

b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente;

c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;

d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro;

e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;

f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane;

g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi veterinari;

h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;

i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;

l) locale ripostiglio;

m) servizi igienici.

n) registrazione sull’elenco regionale delle strutture di ricovero.

Le strutture del rifugio/asilo dovranno essere dotate di:

1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;

2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;

3) energia elettrica.

Per la gestione sarà necessario:

- individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura;

-  registrazione sull’elenco regionale delle strutture di ricovero.

- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativo veterinario Regione Abruzzo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

La capacità complessiva del rifugio, non può superare il numero di 250 soggetti.

 

I box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri.

 

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1954, N. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", DEGLI ARTICOLI 3, 5 E 8 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" E DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 18.12.2013, n. 47 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione" (in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1954, N. 320

Regolamento di polizia veterinaria.

Art. 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:

a)         ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;

b)         scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;

c)         canili e annesse dipendenze dei cinodromi;

d)         serragli e circhi equestri;

e)         allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;

f)          canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;

g)         allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

h)         giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 3

(Competenze delle regioni)

1.         Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2.         Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3.         Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4.         Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a)         iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b)         corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5.         Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6.         Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7.         Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 5

(Sanzioni)

1.         Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2.         Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3.         Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4.         Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5.         [COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189].

6.         Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8. (1)

(1)       La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 8

(Istituzione del fondo per l'attuazione della legge)

1.         A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2.         Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Art. 6

(Vigilanza)

1.         Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2.         La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3.         Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.