IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del
D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della
legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed
integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed
utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 Luglio 2002, n. 137;
VISTO il DM 22 Dicembre
1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle
norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi
d’n Abruzzo;
VISTA la deliberazione
di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della
misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito
nella Legge 01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli
Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del
Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la
rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque
dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO che con
domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara
in data 15.01.2013 prot. n. 11913 , la Ditta
DI DONATO Stefania , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli
(PE) appartenente al Tratturo L’Aquila - Foggia , rilasciato con atto ex
Commissariato Tratturi di Foggia
n. 94729 del 10.08.1973 scaduto il
31.08.1977 intestato a Di Donato Maria – deceduta -;
VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara
n. RA/256635 del 17.10.2013 con
la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di
scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 6547 datata 12.09.2013;
EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5,
prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i
perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da
strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le
concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a
favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei
Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;
RITENUTO che ricorrano
le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle
condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A.
di Pescara n. RA/256635 del 17.10.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012
fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e
con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti,
pena la decadenza della presente concessione;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente Determinazione;
CONSIDERATO che l’area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione
Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto
D. Lgs. 42/2004;
VISTO l’art. 5 comma 3°
della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
DETERMINA
1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2012 per uso di
muretto, recinzione, pianta di abete e diritto non esclusivo
all’utilizzo alla strada di accdesso in cemento “ a favore della Sig.ra
DI DONATO Stefania nata a Cugnoli (PE) il
26.12.1951 ed ivi residente in
C/da Piano Carpineto
38, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui
al successivo punto 5), della superficie di mq.
90 circa della zona del Tratturo L’Aquila –
Foggia in Comune di Cugnoli
(PE) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con il numero 217/m , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 123,95;
3. le anzi dette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di Pescara di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256635 del 17.10.2013 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di
Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di
evidenziare all’attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’area
di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in
particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
Pescara n. RA/256635 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA