IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012
recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”
VISTO che, a sensi
dell’art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il
riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi
avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta
Regionale;
VISTO che, a sensi
dell’art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio
competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il
riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;
CONSIDERATO che, i
proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i
produttori a qualsiasi titolo possono
costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e
commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento
degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione
delle tartufaie e alla valorizzazione del prodotto;
CONSIDERATO il
provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni
tartuficole regionali” approvato con Delibera di G.R.
n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26
giugno 2013;
RITENUTO opportuno
costituire, nell’ambito del provvedimento di cui sopra, l’elenco delle
Associazioni Tartuficole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle
attività di cui alla L.R. 66/2012;
CONSIDERATO che, per il
1° anno, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della G.R.
del provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni
tartuficole regionali”, le Associazioni esistenti sul territorio regionale
possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all’Elenco
Regionale delle Associazioni Tartuficole, allegando la documentazione richiesta
dal comma 3 dell’art.13 della Legge 66/2012;
ACQUISITA agli atti
dello scrivente Servizio, da parte dell’Associazione Ecologica “Corvara”,la domanda di riconoscimento e di iscrizione
all’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole e la relativa
documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3,art. 13 della L.R. n° 66/2012;
RITENUTO che, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall’esame della documentazione
prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento
dell’Associazione Ecologica “Corvara” avente sede
legale in Torrebruna in via Aia Dionda
6,e l’iscrizione nell’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole;
RITENUTO, ancora, di
pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.,
ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
RITENUTO, infine, di
potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la
pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
DATO ATTO, quindi, che
il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del
bilancio regionale;
VISTA la L.R. 77/99;
DETERMINA
per i motivi esposti in
narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
- di riconoscere l’Associazione
Ecologica “Corvara”
e di iscriverla nell’elenco regionale delle Associazioni Tartuficole;
- che la conferma di tale riconoscimento
avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell’Associazione
richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su
internet nel sito ufficiale della
Regione Abruzzo;
- di dare atto che la pubblicazione
della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA