IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-          che il Consorzio di Bonifica Centro di Chieti, con propria nota prot. 6062 in data 04/08/2010, ha rappresentato che il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, con provvedimento prot. 3963 in data 17.11.1971, autorizzò l’intero progetto proposto dal Consorzio stesso diretto a realizzare sull’area tratturale di mq 34.900 le seguenti opere: strada di bonifica, impianto delle fasce frangivento, nonchè la costruzione di strutture per il deposito di  materiale per la manutenzione delle opere di bonifica;

-          che per la completa realizzazione del suddetto progetto, finanziato dalla CASMEZ con deliberazione n. 3703/PP in data 23.10.1982 ed identificato come PAC 7635 –PS n. 23/689, l’ente consortile ha poi  in concreto occupato suolo tratturale per complessivi mq  42.660 in comune di Chieti al foglio 44, particelle 129 e 131 e al foglio 45, particelle 154 e 215, con le opere di seguito indicate:

A.        mq  2.510 per realizzazione opere irrigue

B.        mq 18.070 per costruzione strada di bonifica denominata  Tratturello” e relative pertinenze;

C.        mq  370 per costruzione opere idrauliche;

D.        mq 21.710  per la realizzazione del “Campo Sperimentale per l’Agricoltura” e manufatto per deposito materiali; 

CONSIDERATO che il terreno di mq 42.660 interessato al Progetto 23/689 di cui in premessa,  appartenente, ai sensi dell’art. 66 del DPR 616/1977 al Demanio pubblico Regionale-Ramo Tratturi-, con la realizzazione delle opere di bonifica sopra citate ha perso le caratteristiche tratturali ed ha assunto, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 215/1933, la natura di Demanio pubblico-Ramo Bonifica e che i manufatti di bonifica ivi realizzati, finanziati dalla CASMEZ, sono anch’essi di proprietà della Regione Abruzzo in forza degli artt. 139 e 148 del DPR 06.03.1978 n. 218;

RITENUTO che occorre provvedere, nell’ambito delle competenze regionali, alla regolarizzazione amministrativa dell’intero compendio in argomento (terreno - opere di bonifica), procedendo alla classificazione giuridica del compendio stesso- corrispondente alla sua situazione di fatto;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente determinazione;

RICHIAMATO che allo stato la natura di demanio armentizio del suolo in questione ha perso irrimediabilmente per quanto richiamato in premessa la propria classificazione originaria di demanio tratturale e che tale accertamento ai sensi della L.R. n. 77/99 è da ritenersi attribuito ad atto gestionale in quanto rilevamento dello stato di fatto;

VISTA

-          la L.R. n. 16 del 6 marzo del 1980

-          la L.R. n. 35 del 29 luglio 1986

-          la L.R. n. 134 del 17.11.1998

-          il R.D. n. 3244 del 30.12.1923

-          il D.Lgs..n. 42 del 22.01.2004;

DETERMINA

1.         di procedere, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 16 del 6.3.1980, alla classificazione a “Demanio Regionale - ramo bonifica” dell’area già tratturale di mq  42.660 in Chieti, al foglio 44 particella 129 e 131 ed al foglio 45, particelle 154 e 215 (con gli insistenti manufatti) avendo l’area stessa perso le caratteristiche del demanio armentizio in quanto da oltre un trentennio vi insistono le opere pubbliche di bonifica descritte in premessa;

2.         di condizionare la modifica della classificazione alla autorizzazione di cui all’articolo 56 del D. Lgs.  n. 42 del 2004;

3.         di trasmettere la presente determina per i successivi adempimenti di competenza al Servizio Beni immobili della Giunta Regionale;

4.         di inviare la presente determina alla Soprintendenza per i Beni per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con sede a Chieti per l’autorizzazione di  competenza;

5.         di notificare il presente atto al Consorzio di Bonifica Centro con sede a Chieti;

6.         di pubblicare la seguente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

La presente determinazione e’definitiva e contro di essa e’ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco LA CIVITA