IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che il Consorzio di Bonifica Centro di
Chieti, con propria nota prot. 6062 in data
04/08/2010, ha rappresentato che il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste,
con provvedimento prot. n°
3963 in data 17.11.1971, autorizzò l’intero progetto proposto dal Consorzio
stesso diretto a realizzare sull’area tratturale di
mq 34.900 le seguenti opere: strada di bonifica, impianto delle fasce
frangivento, nonchè la costruzione di strutture per
il deposito di materiale per la
manutenzione delle opere di bonifica;
- che per la completa realizzazione del
suddetto progetto, finanziato dalla CASMEZ con deliberazione n. 3703/PP in data
23.10.1982 ed identificato come PAC 7635 –PS n.
23/689, l’ente consortile ha poi in
concreto occupato suolo tratturale per complessivi
mq 42.660 in comune di Chieti al foglio
44, particelle 129 e 131 e al foglio 45, particelle 154 e 215, con le opere di
seguito indicate:
A. mq
2.510 per realizzazione opere irrigue
B. mq 18.070 per costruzione strada di
bonifica denominata “Tratturello”
e relative pertinenze;
C. mq
370 per costruzione opere idrauliche;
D. mq 21.710 per la realizzazione del “Campo Sperimentale
per l’Agricoltura” e manufatto per deposito materiali;
CONSIDERATO che il
terreno di mq 42.660 interessato al Progetto 23/689 di cui in premessa, appartenente, ai sensi dell’art. 66 del DPR
616/1977 al Demanio pubblico Regionale-Ramo
Tratturi-, con la realizzazione delle opere di bonifica sopra citate ha perso
le caratteristiche tratturali ed ha assunto, ai sensi
dell’art. 2 del R.D. 215/1933, la natura di Demanio pubblico-Ramo Bonifica e
che i manufatti di bonifica ivi realizzati, finanziati dalla CASMEZ, sono
anch’essi di proprietà della Regione Abruzzo in forza degli artt. 139 e 148 del
DPR 06.03.1978 n. 218;
RITENUTO che occorre
provvedere, nell’ambito delle competenze regionali, alla regolarizzazione
amministrativa dell’intero compendio in argomento (terreno - opere di
bonifica), procedendo alla classificazione giuridica del compendio stesso-
corrispondente alla sua situazione di fatto;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente determinazione;
RICHIAMATO che allo
stato la natura di demanio armentizio del suolo in
questione ha perso irrimediabilmente per quanto richiamato in premessa la
propria classificazione originaria di demanio tratturale
e che tale accertamento ai sensi della L.R. n. 77/99
è da ritenersi attribuito ad atto gestionale in quanto rilevamento dello stato
di fatto;
VISTA
- la L.R. n.
16 del 6 marzo del 1980
- la L.R. n.
35 del 29 luglio 1986
- la L.R. n.
134 del 17.11.1998
- il R.D. n. 3244 del 30.12.1923
- il D.Lgs..n.
42 del 22.01.2004;
DETERMINA
1. di procedere, ai sensi degli artt. 1 e
2 della L.R. n. 16 del 6.3.1980, alla classificazione
a “Demanio Regionale - ramo bonifica” dell’area già tratturale
di mq 42.660 in Chieti, al foglio 44
particella 129 e 131 ed al foglio 45, particelle 154 e 215 (con gli insistenti
manufatti) avendo l’area stessa perso le caratteristiche del demanio armentizio in quanto da oltre un trentennio vi insistono le
opere pubbliche di bonifica descritte in premessa;
2. di condizionare la modifica della
classificazione alla autorizzazione di cui all’articolo 56 del D. Lgs. n. 42 del 2004;
3. di trasmettere la presente determina per
i successivi adempimenti di competenza al Servizio Beni immobili della Giunta
Regionale;
4. di inviare la presente determina alla
Soprintendenza per i Beni per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali con sede a Chieti per l’autorizzazione
di competenza;
5. di notificare il presente atto al
Consorzio di Bonifica Centro con sede a Chieti;
6. di pubblicare la seguente
determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
La presente
determinazione e’definitiva e contro di essa e’ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA