IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del
D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
VISTO l’art. 2 della
legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni,
sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione
alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione
dei beni costituenti il demanio armentizio”;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
L. 6 Luglio 2002, n. 137;
VISTO il DM 22 Dicembre
1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle
norme di tutela del patrimonio culturale nazionale ( già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004 ) la storica rete dei Tratturi
d’n Abruzzo;
VISTA la deliberazione
di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della
misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito
nella Legge 01.12.1981 n. 692;
VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli
Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del
Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per
la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del
patrimonio disponibile dello Stato”;
CONSIDERATO che con
domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara
in data 19.12.2012 prot. n.
292583 , la Ditta MASTRODICASA Rocco , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di San Valentino In A.C. (PE) appartenente al Tratturo Centurelle
- Montesecco, rilasciato con atto ex Commissariato
Tratturi Di Foggia n. 95806 del 18.01.1974
scaduto il 31.08.1976 intestato a
Di Tommaso Amedeo;
VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara
n. RA/201097 del 07.08.2013 con
la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di
scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere
favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 5059 datata 09.07.2013;
EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5,
prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici
comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì
prevedere che le concessioni precarie
dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti
transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;
RITENUTO che ricorrano
le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni
e delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
Pescara n. RA/201097 del 07.08.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012
fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e
con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti,
pena la decadenza della presente concessione;
RITENUTO di dover
procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della
presente Determinazione;
CONSIDERATO che l’area interessata dalla concessione di
cui alla presente Determinazione
Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto
D. Lgs. 42/2004;
VISTO l’art. 5 comma 3°
della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
DETERMINA
1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2012 per uso di
cipressi frangivento e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada
di accesso in brecciato “ a favore del Sig. MASTRODICASA Rocco nato a San Valentino In A.C.
(PE) il 22.02.1950 ed ivi residente in C/da Olivuccia,
a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5), della superficie di mq. 1.175 circa
della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune
di San Valentino in A.C. (PE) distinta sulla planimetria generale
delle concessioni con il numero Fg. 14 part. 698
Parte , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della legge
203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258
di cui in premessa, ammonta ad euro € .
123,95;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’Agricoltura di
Pescara di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato
alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/201097 del 07.08.2013 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’Agricoltura di
Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di
evidenziare all’attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’area
di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in
particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle
destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di
particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità
superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la
destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della
locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di
Pescara n. RA/201097 del 07.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle
di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco LA CIVITA