IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DECRETA
Articolo1
Soppressione
Articolo
2
Nomina
Commissario
Al fine di pervenire alla
definizione dei rapporti successori tra
Per l’incarico di Commissario
non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese
effettivamente sostenute per l’espletamento dello stesso che faranno carico sul
bilancio della liquidazione.
Il Commissario per l’esercizio
delle proprie funzioni si avvale del personale della predetta Comunità Montana.
Art.
3
Competenze
del Commissario e Piano di liquidazione
Il Commissario assume i poteri
degli organi della Comunità Montana soppressa necessari
per gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e per predisporre ed attivare
tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli
stessi degli enti subentranti, ed assicura inoltre l’adozione di tutti gli atti necessari a
garantire la regolare continuità amministrativa fino all’adozione del decreto
di cui al successivo articolo 4.
Dalla data di assunzione
dell’incarico da parte del Commissario, gli organi della Comunità Montana “Laga” decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti
cessano dalle rispettive cariche.
Il Commissario predispone anche
un documento ricognitivo:
a) delle risorse umane, strumentali e
patrimoniali della Comunità Montana alla data di assunzione dell’incarico;
b) di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell’incarico;
c) delle funzioni e dei servizi
gestiti in forma associata dalla Comunità Montana, direttamente o
indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.
Il Commissario, seguendo gli
indirizzi che ai sensi dell’articolo 15 quinquies,
comma 6, della17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., le
Direzioni della Giunta Regionale competenti in materia
di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro
provvederanno a fornire, provvede a svolgere tutte le attività necessarie per
la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al
personale ed al patrimonio.
Nel predisporre il piano di
successione nel patrimonio, il Commissario ed i suddetti Uffici competenti
devono tener conto delle proposte formulate per la ricollocazione del
personale.
Il Commissario potrà avvalersi
dell’apporto consultivo della Struttura Speciale di Supporto Avvocatura
Regionale per quesiti di particolare rilevanza che implichino soluzioni
ermeneutiche relative a fattispecie complesse le quali esulino dall’ordinaria
competenza del soggetto richiedente e, comunque, con le modalità ed i limiti di
cui alla D.G.R.A. 23.12.2011, n. 892.
Ai sensi dell’articolo 15 quinquies, comma 7 della L.R. 17
dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., entro 60 giorni
dall’insediamento il Commissario propone alle Direzioni regionali competenti in
materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di
liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale
della Comunità Montana titolare di rapporti di lavoro
di cui al vigente articolo 21, comma 5 della L.R.
10/2008 e relaziona alla Direzione della Giunta Regionale competente in materia
di riforme istituzionali e di enti locali.
Articolo
4
Estinzione
Il Presidente della Giunta
Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta delle Direzioni
regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche
del lavoro, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del
patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti
capo alla Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione.
Articolo
5
Notifica
Il presente decreto è
notificato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo
Montano - Sport” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti
Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al Commissario ed ai legali
rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.
Il medesimo è comunicato, a
cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano -
Sport” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive” alle Direzioni regionali competenti in
materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro e alla
Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale.
Articolo
6
Pubblicazione
Il presente decreto è
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura
della Direzione Affari della Presidenza.
L’Aquila, lì 11/11/2013
IL
PRESIDENTE
Dr.
Giovanni CHIODI