IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88 ed in particolare l’art. 8;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Determinazione
Dirigenziale n. DH31/906/Usi Civici del 28/10/2013 con la quale, il Dirigente
del Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio
della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione ha respinto la richiesta di legittimazione di terre civiche
site nel Comune di L’Aquila (Cens. di Paganica) presentata dalla Ditta Alfonso Massimiliano e, di
conseguenza, reintegrare il terreno, riportato in catasto di L’Aquila (censuario di Paganica)
al Foglio n. 22 particella n. 411, a favore della collettività del Comune di L’Aquila –Amministrazione
Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica San
Gregorio;
RITENUTO di poter
condividere quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
- di respingere la richiesta avanzata
dalla Ditta Alfonso Massimiliano tendente ad ottenere la legittimazione con
contestuale affrancazione del terreno di natura demaniale civica, limitatamente
alla particella n. 411 del Foglio n. 22 del Comune di L’Aquila (censuario di Paganica), per le motivazioni riportate nella
Determinazione Dirigenziale n. DH31/906/Usi Civici del 2810/2013, citata nelle
premesse;
- di reintegrare a favore del Comune di
L’Aquila –Amministrazione Separata Beni Uso Civico
della Frazione Paganica San Gregorio-
il terreno di natura demaniale civica riportato in catasto al Foglio n. 22
particella n. 411;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila
ed al Comitato per l’Amministrazione Separata Beni uso Civico della Frazione Paganica San Gregorio ad effettuare le volture catastali
presso l’Ufficio Erariale di L’Aquila con la seguente denominazione “Comune di
L’Aquila – Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica San Gregorio-Demanio
Civico” e la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di
L’Aquila, con spese a carico del Comune;
- di fare obbligo al Comune di L’Aquila
o al Comitato per l’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica San Gregorio a comunicare alla Giunta Regionale
Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Servizio Politiche
Forestali Demanio Civico ed Armentizio - Via Catullo,
17 - Pescara, entro 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, gli
adempimenti effettuati.
Il presente Decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro ed altre imposte, ai sensi della legge 01/12/1981, n.
692.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte della
Ditta Alfonso Massimiliano, da parte del
Comune di L’Aquila e dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della
Frazione Paganica San Gregorio, ovvero ricorso
straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data
di ricevimento da parte della Ditta, del Comune e dell’Amministrazione
Separata.
L’aquila li 20/11/2013
IL
PRESIDENTE
F.to
Dott. Giovanni CHIODI