IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

DECRETA

 

Articolo1

Soppressione

La Comunità Montana denominata “Montagna Sangro Vastese” costituita tra i Comuni di: Borrello, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Civitaluparella, Fallo, Fraine, Gamberale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, Schiavi d’Abruzzo e Torrebruna è soppressa.

Articolo 2

Nomina Commissario

Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori tra la Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” ed i Comuni facenti parte della medesima, è nominato Commissario, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto,  il Dr. Avv. Armando De Luca

Per l’incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio della liquidazione.

Il Commissario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale del personale della predetta Comunità Montana.

Art. 3

Competenze del Commissario e Piano di liquidazione

Il Commissario assume i poteri degli organi della Comunità Montana soppressa necessari per gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e predisporre ed attivare tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti, oltre ad assicurare l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire la regolare continuità amministrativa fino all’adozione del decreto di cui al successivo articolo 4.

Dalla data di assunzione dell’incarico da parte del Commissario, gli organi della Comunità Montana “Montagna Sangro Vastese” decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Il Commissario predispone anche un documento ricognitivo:

a)         delle risorse umane, strumentali e patrimoniali della Comunità Montana alla data di  assunzione dell’incarico;

b)         di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di assunzione dell’incarico;

c)         delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata dalla Comunità Montana, direttamente o indirettamente, unitamente al quadro economico finanziario degli stessi.

Il Commissario, seguendo gli indirizzi che ai sensi dell’articolo 15 quinquies, comma 6 della17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., le Direzioni della Giunta Regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro provvederanno a fornire, provvede a svolgere tutte le attività necessarie per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale ed al patrimonio.

Nel predisporre il piano di successione nel patrimonio, il Commissario ed i suddetti Uffici competenti devono tener conto delle proposte formulate per la ricollocazione del personale.

Il Commissario potrà avvalersi dell’apporto consultivo della Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale per quesiti di particolare rilevanza che implichino soluzioni ermeneutiche relative a fattispecie complesse le quali esulino dall’ordinaria competenza del soggetto richiedente e, comunque, con le modalità ed i limiti di cui alla D.G.R.A. 23.12.2011, n. 892.

Ai sensi dell’articolo 15 quinquies, comma 7 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., entro 60 giorni dall’insediamento il Commissario propone alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale della Comunità Montana titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5 della L.R. 10/2008 e relaziona alla Direzione della Giunta Regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali.

Articolo 4

Estinzione

Il Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta delle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione.

Articolo 5

Notifica

Il presente decreto è notificato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, al Commissario ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Il medesimo è comunicato, a cura del Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive” alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro e alla Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale.

Articolo 6

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della Direzione Affari della Presidenza.

 

L’Aquila, lì 11.11.2013

 

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni CHIODI