IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

ATTESO che la predetta deliberazione - come integrata da deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012 - individua, quale specifica competenza attribuita al Commissario ad Acta, la realizzazione di interventi in materia di spesa farmaceutica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il dott. Giuseppe Zuccatelli  è stato  nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella realizzazione degli interventi declinati nella deliberazione dell’11.12.2009 funzionali all’attuazione del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Abruzzese avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2 comma 88 della L. n. 191/2009 per l’intera vigenza di detti Programmi Operativi;

ATTESO che la deliberazione del 07 giugno 2012 incarica il Sub Commissario, dott. Giuseppe Zuccatelli, a collaborare con il Commissario ad Acta anche “ per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di Rientro”;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32, recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 591/P del 01.07.2008 e ss.mm.ii. di approvazione dei Manuali regionali di autorizzazione e accreditamento;

VISTI, in particolare, gli Allegati 3 e 4 della deliberazione giuntale n. 591/P, recanti, rispettivamente “Manuale di Autorizzazione dei Servizi Trasfusionali” (All.3) e “ Manuale di Accreditamento dei Servizi Trasfusionali” (All. 4);

VISTA la LR n. 64 del  18.12.2012 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)” ;

CONSIDERATO  che, a norma dell’art. 88 della riferita legge regionale:

-          la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta associative e per le verifiche ispettive (art. 88 c. 1);

-          Il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, sono disposti con il medesimo provvedimento in esito a verifiche contestuali di tutti i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, statale e regionale (art. 88 c.2);

VISTI:

-          la Legge n. 91 del 1 aprile 1999 di definizione delle norme per la disciplina del trapianto di organi e tessuti.

-          la Legge n. 52 del 6 marzo 2001 di riconoscimento del Registro Nazionale Italiano dei donatori di midollo osseo.

-          l’Accordo Stato/Regioni n. 1770 del 10 luglio 2003  di definizione delle ”Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE).”

-          l’Accordo Stato/Regioni n. 2085 del 23 settembre 2004  di definizione delle “Linee Guida sulle modalità di disciplina delle attività di recepimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto”.

-          i Decreti del Ministro della Salute 3 marzo 2005 recanti, rispettivamente, "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti" e "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti", attuativi, tra l’altro della direttiva di Commissione 2004/33/CE;

-          l'articolo 12 della succitata Legge n. 219/2005 istitutiva del Centro Nazionale Sangue per raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale, per il supporto ed il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, oltre che per il coordinamento e il controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla sopracitata Legge;

-          l’Accordo Stato/Regioni n. 2637 del 5 ottobre 2006 di definizione delle misure per la “Ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere”.

-          ilD.Lgs n. 191 del 6 novembre 2007, di recepimento della Direttiva europea 2004/23/CE “Definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”.

-          Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE con riferimento alla prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

-          il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE con riferimento alle norme e alle specifiche comunitarie inerenti il  sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

-          il decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2007 "Istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali";

-          l'Accordo sancito il 20 marzo 2008 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su "I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le province autonome e le Associazioni e federazioni di donatori di sangue";

-          banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale";

-          il decreto del Ministro della Salute 18 novembre 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo - dedicato";

-          il decreto 12 aprile 2012 “Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”;

-          il decreto 12 aprile 2012 “Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l'inserimento tra i centri e le aziende di produzione di medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”;

-          il decreto 12 aprile 2012 “Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale”;

-          il decreto 12 aprile 2012 “Ministero della Salute Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti”;

-          il decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 istitutivo del Centro Regionale Sangue;

RICHIAMATI:

-          il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante "Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

-          l’Accordo Stato/Regioni n. 184/CSR del 29/10/2009 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191 “Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale”.

-          Il Decreto Legislativo n.16 del 25 gennaio 2010 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

-          L’Accordo Stato/Regioni n. 57/CSR del 29 aprile 2010 per la “Definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale italiano Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo”, recepito dalla Regione Abruzzo conDGR n. 273 del 18 aprile 2011;

-          l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 e recepito dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 314 del 09.05.2012;

-          l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale" sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile 2011;

-          l’Accordo sancito il 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" recepito dalla Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 42 del 30 maggio 2013;

RITENUTO necessario dare attuazione all’art. 88  commi 1 e 2 della suddetta legge regionale  LR n. 64 del  18.12.2012 provvedendo, in armonia con le ulteriori disposizioni sopra richiamate, all’aggiornamento dei criteri e delle procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture trasfusionali;

ATTESO che, in tal senso,l'Agenzia Sanitaria Regionale, con missiva prot. 1976 del 10 settembre 2013 acquisita in data 11 settembre 2013 con prot. n. Ra/222674, ha trasmesso alla Direzione Regionale Politiche della Salute il documento tecnico denominato“Manuale per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure” che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1);

RITENUTO di approvare il Documento tecnico di cui all’allegato 1 (All.1) in sostituzione dei Manuali di cui agli allegati 3 e 4 della deliberazione di Giunta regionale n. 591/P del 01 luglio 2008 e ss.mm.ii.;

STABILITO, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di procederne all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale approvazione

tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed  approvate;

DECRETA

-          di approvare il ”Manuale per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta fisse e mobili gestite dalle Organizzazioni di Donatori e relative Procedure” (All1)  in sostituzione del  Manuale di autorizzazione dei Servizi trasfusionali e  del Manuale di accreditamento dei Servizi trasfusionali – di cui, rispettivamente,  agli allegati 3) e 4) della deliberazione giuntale n. 591/P del 01.07.2008 e ss.mm.ii;

-          di stabilire che gli effetti del presente decreto decorreranno dalla relativa pubblicazione sul BURA avente valore di notifica;

-          di notiziare del presente provvedimento le Aziende USL regionali, l’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo, il Direttore del Centro Regionale Sangue, i competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute, le Organizzazioni regionali di donatori di sangue, la C.R.I.;

-          di trasmettere  copia del presente decreto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute per la prescritta validazione.

 

Pescara, lì 07.10.2013

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2