IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con
deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012,
con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe
Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il
Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato
nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma
88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il
Commissario ad Acta “all’attuazione della normativa statale in materia di
autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della
vigente normativa regionale”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012 di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza
dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA la L.R.
31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio sanitarie pubbliche e private”;
VISTO, in particolare,
l’art. 6 della L.R. 31.07.2008 il quale disciplina l’accreditamento
Istituzionale, subordinandolo al rispetto di “ulteriori requisiti orientati al
miglioramento continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di
Accreditamento”;
VISTA la L.R. n.
5/2008, Piano Sanitario Regionale
2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la stesura del
manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione
dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le
funzioni dell’ O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti
Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento
Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del
22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e
Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato
di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del
Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento”;
VISTI la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del
Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di
Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
VISTA la domanda di
accreditamento ex art. 12 L.R. 32/2007 presentata dalla Casa di Cura Pierangeli
in data 5 ottobre 2009, ptot. 21857/9-4, trasmessa al C.C.R.A in data
09.02.2010;
VISTA l’autorizzazione
definitiva 400/SUAP/2012 del 26.10.2012 rilasciata dal Comune di Pescara;
VISTA la nota del 14
giugno 2013 (All. 1), acquista al protocollo regionale RA/154359 in pari data, con la quale l’ASR Abruzzo, in
esito alle decisioni assunte dal CCRA in data 13 giugno 2013 ha trasmesso,
all’Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale della Direzione
Politiche della Salute, la scheda di Valutazione Finale e la proposta motivata
in copia conforme, relativa all’accreditamento Istituzionale della Casa di Cura
privata Pierangeli;
PRESO ATTO della
richiamata Scheda di Valutazione Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato
positivamente la tipologia di accreditamento della Casa di Cura Pierangeli
conformemente a quanto proposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale:
Tipologia di
accreditamento – classe 1 accreditamento di base per le seguenti discipline e
relativi posti letto:
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO OSPEDALIERA
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO
OSPEDALIERA (Anatomia Patologica)
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
OSPEDALIERA
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
- 5. 1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA
MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA
CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO
AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI
PRECISATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
citata L.R. 32/2007 l’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile
su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di
accreditamento, da presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;
RILEVATO che il
presente atto ha carattere di urgenza e, per tale ragione, sarà trasmesso ai
Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua
adozione;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
- di riconoscere alla Casa di Cura
privata Pierangeli, con sede operativa in Pescara, Piazza Pierangeli n.1, in
attuazione dell’art. 6 L.R. 32/2007, l’accreditamento istituzionale di classe
1- accreditamento di base per le
seguenti discipline e relativi posti letto:
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO
OSPEDALIERA
- 3.10 MEDICINA DI LABORATORIO
OSPEDALIERA (Anatomia Patologica)
- 3.11 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
OSPEDALIERA
- di riconoscere, altresì, alla Casa di Cura privata Pierangeli, con
sede operativa in Pescara, Piazza Pierangeli n.1, in attuazione dell’art. 6
L.R. 32/2007, l’accreditamento istituzionale di classe 1- accreditamento di base per le seguenti
attività di assistenza specialistica ambulatoriale:
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
- 5. 1 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA
MEDICA
- 5.2 AMBULATORIO DI SPECIALISTICA
CHIRURGICA
- 5.5 MEDICINA DI LABORATORIO
AMBULATORIALE
- 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI
- di stabilire che l’accreditamento
istituzionale avrà durata quinquennale;
- di notificare il presente decreto alla
Casa di Cura Pierangeli mediante raccomandata A/R;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia
Sanitaria Regionale, nonché ai competenti Servizi della Direzione Politiche
della Salute disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, per la
relativa validazione, secondo quanto previsto dall’Accordo per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
F.to
Dott. Giovanni Chiodi
Segue
allegato