IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO CHE, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l’incarico  commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 51 del 25 luglio 2013:

-          sono state individuate le strutture erogatrici di prestazioni riabilitative ex art.26 ammesse alla negoziazione 2013, tra le quali, per la prima volta, le strutture che risultano provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art.35 della L.R. n.6/2009 e ss.mm.ii;

-          sono stati definiti i tetti di spesa assegnati alle singole strutture ammesse distinti per sede;

-          è stato determinato in Euro 62.525.771,00 l’ammontare massimo complessivo che la Regione Abruzzo, che è commissariata, può spendere nell’esercizio 2013 per l’acquisto delle predette prestazioni riabilitative  da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

DATO ATTO, ALTRESÌ che l’ammontare massimo di spesa sostenibile per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art.26  fissato con il predetto D.C. 51/2013 risulta coerente:

-          con la riduzione del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale disposta con l’art. 15 comma 22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e  con l’art. 1, comma 132 della legge 228/2012;

-          con il disposto dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni –  in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

-          con il fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”  quale emerge dal Decreto Commissariale n. 52 dell’11/10/2012;

CONSIDERATO:

-          che l’esame del fabbisogno inserito  nel predetto Decreto Commissariale n .52/2012 mostra un eccesso di offerta di prestazioni di riabilitazione intensiva/estensiva ex art. 26 L.833/78 a fronte di una carenza di servizi di residenza e semiresidenza per gli anziani non autosufficienti e demenze nonché per disabili;

-          che la domanda di salute verso i predetti setting assistenziali andrà progressivamente aumentando a causa dell’incremento delle malattie cronico-degenerative ed invalidanti correlate all’aumento costante della popolazione anziana nella Regione Abruzzo;

-          che risulta non procrastinabile l’avvio e la realizzazione di un processo di riconversione di parte delle strutture esistenti che porti all’erogazione, da parte delle stesse, delle predette prestazioni per le quali esiste un rilevante fabbisogno ancora da soddisfare;

-          che con nota prot. RA/196988/COMM del 01.08.2013 è stato istituito apposito gruppo di lavoro - formato da rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e integrato da rappresentanti  delle strutture interessate nonché delle AA.SS.LL.  -  allo scopo di avviare la predetta riconversione;

CONSIDERATO,ALTRESÌ che nella riunione del 1 agosto 2013 le strutture ex art.26  ammesse alla negoziazione hanno espresso la loro difficoltà a mantenere l’equilibrio economico-finanziario della loro gestione a fronte del budget assegnato  loro con il D.C. 51/2013, determinato, per le motivazioni nello stesso decreto illustrate e con il presente provvedimento confermate, applicando una riduzione del 10%  ai singoli tetti  assegnati nella contrattazione 2011/2012;

RITENUTO, dopo attenta valutazione delle difficoltà espresse dalle strutture ammesse alla negoziazione e confermate nel procedimento di interlocuzione che ha seguito l’emanazione del D.C. 51/2013

-          di dover autorizzare in Euro  65.967.783 ,00  la somma massima che la Regione Abruzzo,  commissariata, può mettere  a disposizione per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art.26 L.833/78 da erogare a pazienti residenti nella stessa Regione Abruzzo;

-          di dover modificare i singoli tetti di spesa assegnati con il Decreto Commissariale n.51 del 25/07/2013  ad eccezione del budget assegnato alla CISE SRL, gestore della ex Maristella con sede in Chieti per la particolare situazione della predetta struttura illustrata nello stesso D.C. 51/2013;

-          di dover ridurre, a tal fine,  dal 10% al 5% la misura dell’abbattimento da operare sui tetti di spesa 2011/2012 nonché  sulla spesa che le AA.SS.LL. hanno comunicato essere riferita, per l’esercizio 2012, all’acquisto delle prestazioni rese dalle  strutture ammesse per la prima volta alla negoziazione in quanto provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art.35 della L..R.6/2009 e ss.mm.ii.;

-          di dover motivare la predetta modifica dei tetti di spesa  2013 dando atto:

-          che la rimodulazione dell’offerta di prestazioni sanitarie finalizzata ad una maggiore  coerenza con il fabbisogno individuato nel D.C.52/2012  è processo che richiede, tra l’altro, la riconversione di parte delle strutture esistenti;

-          che le strutture riabilitative ex art.26 necessitano di un periodo di tempo per realizzare le modifiche organizzative – ivi compresa la riconversione - conseguenti alla contrazione delle prestazione riabilitative ex art.26 L. 833/78 erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale;

RITENUTO, altresì

-          Di dover riconoscere alle strutture che sottoscriveranno il contratto per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art.26 L. 833/78 una modifica della percentuale di oscillabilità dei tetti mensili di spesa che passa dal 10% al 30%, fermo restando il tetto massimo annuale complessivo di spesa – come rideterminato con il presente provvedimento - e il divieto di oscillabilità in eccesso nell’ultimo trimestre del 2013;

-          Di dover confermare, con la sola modifica di cui al punto precedente,  l’articolato degli schemi contrattuali allegati n. 2 e n. 3 del Decreto Commissariale n.51/2013;

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente all’ allegato n. 1 “ Nuovi Tetti di spesa 2013”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché  alla nuova formulazione dell’art. 5  dello schema contrattuale (All.2 al presente contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione;

CONSIDERATO  che la procedura di interlocuzione con gli erogatori privati provvisoriamente accreditati in ordine al rapporto di loro competenza è già stata eseguita in riferimento al D.C.51/2013  e non è quindi prevista per il presente provvedimento;

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 30 settembre 2013 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti le prestazioni riabilitative, anche a seguito di eventuale ulteriore interlocuzione;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, tenuto conto dei tetti massimi annuali complessivi di spesa di cui al presente provvedimento per i cittadini regionali;

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che è in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

PRECISATO pertanto che la regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali  produzioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate;

VISTO  l’art 7 comma 5 lett b) della L.R. 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

TENUTO CONTO

che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO

che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti,  fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

Tutto  ciò premesso per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

-          di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell’art. 12 della legge stessa nonché quelle che, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.ii., risultano provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1192 e ss.mm.ii.;

-          di autorizzare nella misura massima di Euro 65.967.783 ,00  il tetto di spesa per l’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra le singole strutture nel prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1) e che sostituisce l’allegato 1 del Decreto Commissariale n. 51/2013;

-          di modificare i singoli tetti di spesa assegnati con il D.C. n.51/2013 ad eccezione del budget assegnato alla CISE SRL, gestore della ex Maristella con sede in Chieti per la particolare situazione della predetta struttura illustrata nello stesso decreto;

-          di ridurre, a tal fine, dal 10% al 5% la misura dell’abbattimento da operare sui tetti di spesa 2011/2012 nonché sulla spesa che le AA.SS.LL. hanno comunicato essere riferita, per l’esercizio 2012, all’acquisto delle prestazioni rese dalle  strutture ammesse per la prima volta alla negoziazione in quanto provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art.35 della L..R.6/2009 e ss.mm.ii.;

-          di motivare la predetta modifica dei tetti di spesa  2013 dando atto:

-          che la rimodulazione dell’offerta delle prestazioni sanitarie, necessaria per renderla maggiormente coerente con il fabbisogno individuato nel D.C.52/2012, è processo che richiede, tra l’altro, la riconversione di parte delle strutture esistenti;

-          che le strutture riabilitative ex art.26 necessitano di un periodo di tempo per realizzare le modifiche organizzative – ivi compresa la riconversione - conseguenti alla contrazione delle prestazione riabilitative ex art.26 L. 833/78 erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale;

-          di riconoscere, a seguito della procedura di interlocuzione con le strutture ex art. 26 L.833/78 riferita al D.C. n. 51/2013,  una modifica della percentuale di oscillabilità dei tetti mensili di spesa che passa dal 10% al 30%, fermo restando il tetto massimo annuale complessivo di spesa – come rideterminato con il presente provvedimento - ed il divieto di oscillabilità in eccesso nell’ultimo trimestre dell’anno;

-          di confermare, con la sola modifica della percentuale di oscillabilità dei tetti mensili di spesa,  l’articolato degli schemi contrattuali allegati n. 2  e n. 3 del D.C. n. 51/2013;

-          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

F.to Dott. Giovanni Chiodi

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2