IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che la
predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della
funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO CHE, in base
all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007
n°222, l’incarico commissariale è
conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;
DATO ATTO che con
Decreto Commissariale n. 51 del 25 luglio 2013:
- sono state individuate le strutture
erogatrici di prestazioni riabilitative ex art.26 ammesse alla negoziazione
2013, tra le quali, per la prima volta, le strutture che risultano
provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art.35 della L.R. n.6/2009 e ss.mm.ii;
- sono stati definiti i tetti di spesa
assegnati alle singole strutture ammesse distinti per sede;
- è stato determinato in Euro
62.525.771,00 l’ammontare massimo complessivo che la Regione Abruzzo, che è
commissariata, può spendere nell’esercizio 2013 per l’acquisto delle predette
prestazioni riabilitative da erogare in
favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
DATO ATTO, ALTRESÌ che
l’ammontare massimo di spesa sostenibile per l’acquisto di prestazioni
riabilitative ex art.26 fissato con il
predetto D.C. 51/2013 risulta coerente:
- con la riduzione del finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale disposta con l’art. 15 comma 22, del D.L. 6 luglio
2012 n. 95 e con l’art. 1, comma 132
della legge 228/2012;
- con il disposto dell’art. 17 comma 1
lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale
prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
- con il fabbisogno di assistenza
residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non
autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze
patologiche” quale emerge dal Decreto
Commissariale n. 52 dell’11/10/2012;
CONSIDERATO:
- che l’esame del fabbisogno
inserito nel predetto Decreto
Commissariale n .52/2012 mostra un eccesso di offerta di prestazioni di
riabilitazione intensiva/estensiva ex art. 26 L.833/78 a fronte di una carenza
di servizi di residenza e semiresidenza per gli anziani non autosufficienti e
demenze nonché per disabili;
- che la domanda di salute verso i
predetti setting assistenziali andrà progressivamente
aumentando a causa dell’incremento delle malattie cronico-degenerative
ed invalidanti correlate all’aumento costante della popolazione anziana nella
Regione Abruzzo;
- che risulta non procrastinabile
l’avvio e la realizzazione di un processo di riconversione di parte delle
strutture esistenti che porti all’erogazione, da parte delle stesse, delle
predette prestazioni per le quali esiste un rilevante fabbisogno ancora da
soddisfare;
- che con nota prot.
RA/196988/COMM del 01.08.2013 è stato istituito apposito gruppo di lavoro -
formato da rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e integrato da
rappresentanti delle strutture
interessate nonché delle AA.SS.LL. - allo
scopo di avviare la predetta riconversione;
CONSIDERATO,ALTRESÌ che
nella riunione del 1 agosto 2013 le strutture ex art.26 ammesse alla negoziazione hanno espresso la
loro difficoltà a mantenere l’equilibrio economico-finanziario della loro
gestione a fronte del budget assegnato
loro con il D.C. 51/2013, determinato, per le motivazioni nello stesso
decreto illustrate e con il presente provvedimento confermate, applicando una
riduzione del 10% ai singoli tetti assegnati nella contrattazione 2011/2012;
RITENUTO, dopo attenta
valutazione delle difficoltà espresse dalle strutture ammesse alla negoziazione
e confermate nel procedimento di interlocuzione che ha seguito l’emanazione del
D.C. 51/2013
- di dover autorizzare in Euro 65.967.783 ,00 la somma massima che la Regione Abruzzo, commissariata, può mettere a disposizione per l’acquisto di prestazioni
riabilitative ex art.26 L.833/78 da erogare a pazienti residenti nella stessa
Regione Abruzzo;
- di dover modificare i singoli tetti di
spesa assegnati con il Decreto Commissariale n.51 del 25/07/2013 ad eccezione del budget assegnato alla CISE
SRL, gestore della ex Maristella con sede in Chieti
per la particolare situazione della predetta struttura illustrata nello stesso
D.C. 51/2013;
- di dover ridurre, a tal fine, dal 10% al 5% la misura dell’abbattimento da
operare sui tetti di spesa 2011/2012 nonché
sulla spesa che le AA.SS.LL. hanno comunicato
essere riferita, per l’esercizio 2012, all’acquisto delle prestazioni rese
dalle strutture ammesse per la prima volta
alla negoziazione in quanto provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai
sensi dell’art.35 della L..R.6/2009 e ss.mm.ii.;
- di dover motivare la predetta modifica
dei tetti di spesa 2013 dando atto:
- che la rimodulazione dell’offerta di
prestazioni sanitarie finalizzata ad una maggiore coerenza con il fabbisogno individuato nel
D.C.52/2012 è processo che richiede, tra
l’altro, la riconversione di parte delle strutture esistenti;
- che le strutture riabilitative ex
art.26 necessitano di un periodo di tempo per realizzare le modifiche
organizzative – ivi compresa la riconversione - conseguenti alla contrazione
delle prestazione riabilitative ex art.26 L. 833/78 erogabili a carico del
Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO, altresì
- Di dover riconoscere alle strutture
che sottoscriveranno il contratto per l’acquisto di prestazioni riabilitative
ex art.26 L. 833/78 una modifica della percentuale di oscillabilità
dei tetti mensili di spesa che passa dal 10% al 30%, fermo restando il tetto
massimo annuale complessivo di spesa – come rideterminato con il presente
provvedimento - e il divieto di oscillabilità in
eccesso nell’ultimo trimestre del 2013;
- Di dover confermare, con la sola
modifica di cui al punto precedente, l’articolato
degli schemi contrattuali allegati n. 2 e n. 3 del Decreto Commissariale
n.51/2013;
TENUTO CONTO che il
presente decreto, unitamente all’ allegato n. 1 “ Nuovi Tetti di spesa 2013”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché alla nuova formulazione dell’art. 5 dello schema contrattuale (All.2 al presente
contratto), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a
ciascun erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione;
CONSIDERATO che la procedura di interlocuzione con gli
erogatori privati provvisoriamente accreditati in ordine al rapporto di loro
competenza è già stata eseguita in riferimento al D.C.51/2013 e non è quindi prevista per il presente provvedimento;
ATTESO che, in ogni
caso, viene fissata la data del 30 settembre 2013 come termine massimo per la
sottoscrizione di tutti i contratti afferenti le prestazioni riabilitative,
anche a seguito di eventuale ulteriore interlocuzione;
DATO ATTO che i
contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza dal
01.01.2013 fino al 31.12.2013, tenuto conto dei tetti massimi annuali
complessivi di spesa di cui al presente provvedimento per i cittadini
regionali;
CONSIDERATO che i tetti
fissati nel presente provvedimento, per ciascuna struttura privata,
costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che è in
regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura di contratti
per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza
e validità del contratto;
PRECISATO pertanto che
la regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive
da destinare al finanziamento di eventuali
produzioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate;
VISTO l’art 7 comma 5 lett
b) della L.R. 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca
dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di
validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque
vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma
preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;
TENUTO
CONTO
che nei confronti degli
erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies, del D. L.vo
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO
che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
RILEVATO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture
private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il
presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute
e dell’Economia e delle Finanze;
Tutto ciò premesso per le motivazioni e
precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate
DECRETA
- di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative, con le quali si procede alla
negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio
all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007, n.
32, ai sensi dell’art. 12 della legge stessa nonché quelle che, ai sensi
dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e ss.mm.ii.,
risultano provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi dell’art. 8-ter
del D.lgs. n. 502/1192 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare nella misura massima di
Euro 65.967.783 ,00 il tetto di spesa
per l’anno 2013 per l’acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture
sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come
ripartito tra le singole strutture nel prospetto che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1) e che sostituisce
l’allegato 1 del Decreto Commissariale n. 51/2013;
- di modificare i singoli tetti di spesa
assegnati con il D.C. n.51/2013 ad eccezione del budget assegnato alla CISE
SRL, gestore della ex Maristella con sede in Chieti
per la particolare situazione della predetta struttura illustrata nello stesso
decreto;
- di ridurre, a tal fine, dal 10% al 5%
la misura dell’abbattimento da operare sui tetti di spesa 2011/2012 nonché
sulla spesa che le AA.SS.LL. hanno comunicato essere
riferita, per l’esercizio 2012, all’acquisto delle prestazioni rese dalle strutture ammesse per la prima volta alla
negoziazione in quanto provvisoriamente autorizzate ed accreditate ai sensi
dell’art.35 della L..R.6/2009 e ss.mm.ii.;
- di motivare la predetta modifica dei
tetti di spesa 2013 dando atto:
- che la rimodulazione dell’offerta
delle prestazioni sanitarie, necessaria per renderla maggiormente coerente con
il fabbisogno individuato nel D.C.52/2012, è processo che richiede, tra
l’altro, la riconversione di parte delle strutture esistenti;
- che le strutture riabilitative ex
art.26 necessitano di un periodo di tempo per realizzare le modifiche
organizzative – ivi compresa la riconversione - conseguenti alla contrazione
delle prestazione riabilitative ex art.26 L. 833/78 erogabili a carico del
Servizio Sanitario Regionale;
- di riconoscere, a seguito della
procedura di interlocuzione con le strutture ex art. 26 L.833/78 riferita al
D.C. n. 51/2013, una modifica della
percentuale di oscillabilità dei tetti mensili di
spesa che passa dal 10% al 30%, fermo restando il tetto massimo annuale
complessivo di spesa – come rideterminato con il presente provvedimento - ed il
divieto di oscillabilità in eccesso nell’ultimo
trimestre dell’anno;
- di confermare, con la sola modifica
della percentuale di oscillabilità dei tetti mensili
di spesa, l’articolato degli schemi
contrattuali allegati n. 2 e n. 3 del
D.C. n. 51/2013;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico;
- di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie
Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture
private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
F.to
Dott. Giovanni Chiodi
Seguono
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