IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. CE del
28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i
principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo
della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione,
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per
gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
VISTO il Reg. CE del
29.04.04 n.852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Reg. CE del
29.04.04, n.882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali”;
VISTO il D.Lgs. n.112/1998:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15.03.97 n.59;
VISTO il Reg. (CE) del
5.12.2005 n.2076 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni
transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica
i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
VISTO il Reg. (CE) del
30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni
transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
VISTO l’Accordo della
Conferenza Permanente Stato-Regioni n.59
del 29 aprile 2010, relativo alle “Linee-guida
applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;
VISTA la propria
precedente Determinazione - n.DG21/174 del 30 dicembre 2010 – di recepimento
delle intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;
VISTO il D.P.R. 19
novembre 1997 n.514 recante “Regolamento recante disciplina del procedimento di
autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi
alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge. 15.03.1997, n. 59”;
VISTO D.P.R. del 7
settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;
VISTA la Legge 8
novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in
particolare l’art.8 “Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”;
VISTA la Determinazione
del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della
Regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale Regionale
Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC 2011-2014);
VISTA la Deliberazione
della Giunta Regionale d’Abruzzo del 21 agosto 2006 n. 950 di applicazione dei
Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;
RITENUTO necessario
provvedere in tempi rapidi al rilascio del riconoscimento alle imprese
richiedenti per non pregiudicarne le attività economico-produttive;
RITENUTO altresì di
adottare, per il riconoscimento medesimo, le procedure previste dalla
richiamata DGR 950/2006 la quale, sebbene recepisca in modo più specifico i
contenuti del Reg. (CE) 853/2004, può essere senz’altro applicabile anche per i
riconoscimenti del Reg. (CE) 852/2004, la cui tipologia è stata ricondotta
all’interno di tale Regolamento dal già citato Accordo della C.S.R. n.59 del 29
aprile 2010;
ACQUISITA in data
19.09.2012 al prot.RA/208477 l’istanza -
irritualmente pervenuta - avanzata dal Sig. Ennio Stangoni, Titolare/Amministratore
della Ditta “ENO’ S.r.l. Biosoluzioni Enologiche”,
tendente ad ottenere il riconoscimento indicato in oggetto;
VISTO il parere
favorevole espresso dal competente Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione della ASL di Teramo - a seguito dei sopralluoghi effettuati in data
17 luglio 2012 e 21 agosto 2012 - trasmesso con nota prot.700/G
dell’11 settembre 2012;
VISTO in particolare il
punto 5 del dispositivo della Deliberazione della G.R.
n.950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione
Sanità della Regione Abruzzo, all’adozione delle eventuali specifiche tecniche
di riferimento;
VISTO l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
per le motivazioni e le
finalità di cui in narrativa
1. di assegnare il riconoscimento
definitivo alla Ditta “ENO’ S.r.l. Biosoluzioni
Enologiche” - avente sede legale in Via Montefeltro, 14 a S. Benedetto del
Tronto (AP) e stabilimento nella Zona Ind.le Piane
Tronto di Controguerra (TE) - per attività confezionamento,
deposito e commercializzazione di additivi alimentari/enzimi;
2. di attribuire alla ditta in oggetto il
riconoscimento definitivo, ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del
Ministero della Salute, Prot. DGVA/25842/P del
12.07.06, che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e
cioè;
Attività di
lavorazione, confezionamento, deposito e commercializzazione di additivi
alimentari ed enzimi.
3. Il Sig. Ennio Stangoni - che in qualità
di titolare/Amministratore della Ditta in parola acquisisce la titolarità del
predetto riconoscimento autorizzativo - è tenuto a
comunicare a questo Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per
il tramite della ASL competente per territorio, eventuali variazioni della
ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello
stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
4. di precisare che l’assegnazione di
codici e registrazioni sul sistema SINTESI, sarà perfezionata non appena il
Ministero della Salute avrà opportunamente modificato e adeguato il sistema
stesso, anche alla tipologia del riconoscimento in parola;
5. di trasmettere il presente
provvedimento, che s’intende intraprocedimentale, al
SUAP del Comune ove ha sede lo stabilimento - in quanto titolare del procedimento
- che provvederà all’adozione dell’atto conclusivo;
6. di comunicare l’adozione della presente
Determinazione al SIAN della ASL di Teramo, territorialmente competente sullo
stabilimento in parola, il quale è incaricato della vigilanza sullo stabilimento
ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e sul rispetto – da parte della Ditta - delle
altre norme di settore;
7. di inviare – per opportuna
comunicazione - copia della presente Determinazione al Ministero della Salute;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento
al Direttore Regionale delle Politiche della Salute ai sensi dell’art.16 comma
10 della L.R.
n.7 del 10 maggio 2002;
9. di pubblicare la presente deliberazione
sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli