IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Reg. CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

VISTO il Reg. CE del 29.04.04 n.852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE del 29.04.04, n.882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

VISTO  il D.Lgs. n.112/1998: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15.03.97 n.59;

VISTO il Reg. (CE) del 5.12.2005 n.2076 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

VISTO il Reg. (CE) del 30.11.2009 n.1162/2009 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;

VISTO l’Accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni  n.59 del 29 aprile 2010, relativo alle “Linee-guida applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

VISTA la propria precedente Determinazione - n.DG21/174 del 30 dicembre 2010 – di recepimento delle intese e degli accordi, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni;

VISTO il D.P.R. 19 novembre 1997 n.514 recante “Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge. 15.03.1997, n. 59”;

VISTO D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

VISTA la Legge 8 novembre 2012, n.189 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 13.09.2012 n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed in particolare l’art.8 “Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC 2011-2014);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo del 21 agosto 2006 n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

RITENUTO necessario provvedere in tempi rapidi al rilascio del riconoscimento alle imprese richiedenti per non pregiudicarne le attività economico-produttive;

RITENUTO altresì di adottare, per il riconoscimento medesimo, le procedure previste dalla richiamata DGR 950/2006 la quale, sebbene recepisca in modo più specifico i contenuti del Reg. (CE) 853/2004, può essere senz’altro applicabile anche per i riconoscimenti del Reg. (CE) 852/2004, la cui tipologia è stata ricondotta all’interno di tale Regolamento dal già citato Accordo della C.S.R.  n.59 del 29 aprile 2010;

ACQUISITA in data 19.09.2012 al prot.RA/208477 l’istanza - irritualmente pervenuta - avanzata dal Sig. Ennio Stangoni, Titolare/Amministratore della Ditta “ENO’ S.r.l. Biosoluzioni Enologiche”, tendente ad ottenere il riconoscimento indicato in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso dal competente Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Teramo - a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 17 luglio 2012 e 21 agosto 2012 - trasmesso con nota prot.700/G dell’11 settembre 2012;

VISTO in particolare il punto 5 del dispositivo della Deliberazione della G.R. n.950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo, all’adozione delle eventuali specifiche tecniche di riferimento;

VISTO l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

 

DETERMINA

 

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

1.         di assegnare il riconoscimento definitivo alla Ditta “ENO’ S.r.l. Biosoluzioni Enologiche” - avente sede legale in Via Montefeltro, 14 a S. Benedetto del Tronto (AP) e stabilimento nella Zona Ind.le Piane Tronto di Controguerra (TE) - per attività confezionamento, deposito e commercializzazione di additivi alimentari/enzimi;

2.         di attribuire alla ditta in oggetto il riconoscimento definitivo, ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della Salute, Prot. DGVA/25842/P del 12.07.06, che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

Attività di lavorazione, confezionamento, deposito e commercializzazione di additivi alimentari ed enzimi.

3.         Il Sig. Ennio Stangoni - che in qualità di titolare/Amministratore della Ditta in parola acquisisce la titolarità del predetto riconoscimento autorizzativo - è tenuto a comunicare a questo Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per il tramite della ASL competente per territorio, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

4.         di precisare che l’assegnazione di codici e registrazioni sul sistema SINTESI, sarà perfezionata non appena il Ministero della Salute avrà opportunamente modificato e adeguato il sistema stesso, anche alla tipologia del riconoscimento in parola;

5.         di trasmettere il presente provvedimento, che s’intende intraprocedimentale, al SUAP del Comune ove ha sede lo stabilimento - in quanto titolare del procedimento - che provvederà all’adozione dell’atto conclusivo;

6.         di comunicare l’adozione della presente Determinazione al SIAN della ASL di Teramo, territorialmente competente sullo stabilimento in parola, il quale è incaricato della vigilanza sullo stabilimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 e sul rispetto – da parte della Ditta - delle altre norme di settore;

7.         di inviare – per opportuna comunicazione - copia della presente Determinazione al Ministero della Salute;

8.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale delle Politiche della Salute ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.  n.7 del 10 maggio 2002;

9.         di pubblicare la presente deliberazione sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli