IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Reg. (CEE)2080/92 del Consiglio del
30.06.1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali
nel settore agricolo;
VISTO il Reg. (CE) n°1257/99 del Consiglio, del 17
maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo di
orientamento e di Garanzia (FEAOG) che modifica e abroga taluni regolamenti e
successive modifiche e integrazioni ;
VISTO il Reg. (CE) n°
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che
istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013 ;
VISTO il Reg. (CE) n°
796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e
di controllo di cui al Reg. (CE) n° 1782/2003 del
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore
degli agricoltori;
VISTO il Reg. (CE) n°
1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Reg. (CE) n°
1320/06 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal
regolamento (CE) n° 1698/05 del Consiglio;
VISTO, in particolare,
l’art.3, paragrafo 2 del Reg.(CE) n° 1320/2006 che
stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente
periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre
2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo
di programmazione;
VISTO il Reg. (CE) n°
1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n° 1698/05 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il D.M. 12541 del 21/12/2006- Disciplina del
regime di condizionalità della PAC;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di
violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del
Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché il successivo decreto del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n° 1564
del 22/01/2009 di modifica e integrazione del decreto di cui sopra;
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n°
1698/2005 con Deliberazione di Giunta Regionale n°
86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data
14 marzo 2007;
CONSIDERATO che è stato approvato, con Decisione della
Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, il Piano di Sviluppo Rurale
della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007/2013;
DATO ATTO che
nel PSR Abruzzo 2007/2013 nelle “Disposizioni comuni a tutte o più
misure” sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli impegni pluriennali
assunti con i precedenti periodi di programmazione;
RITENUTO che le domande afferenti l’annualità 2012,
derivanti dai trascinamenti di impegni presi nel vecchio periodo di
programmazione ai sensi del Reg. CE 1257/99, nonché ai sensi del Reg. n° 2080/92 possano essere presentate limitatamente alle
sole conferme ed aggiornamento;
DATO ATTO che, per
quanto concerne il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri
dei costi massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la
compensazione della perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale
attuativo del Reg. CEE 2080/92;
CONSIDERATO che l’Organismo Pagatore “A.G.E.A.” prevede la presentazione delle domande afferenti
lo sviluppo rurale per il tramite dei CAA (Centri di Assistenza Agricola)
operanti nell’ambito regionale in relazione della convenzione tra questi e l’A.G.E.A. per il tramite della Regione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n° 15 del 2 febbraio 2009, che annulla la DGR n° 844 del 19 settembre 2008, la quale stabilisce che i
liberi professionisti, formalmente delegati dai potenziali beneficiari del PSR
per l’inserimento e la trasmissione telematica della domanda di aiuto, devono
inoltrare la richiesta di accesso al portale S.I.A.N.,
utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet della Regione
Abruzzo Direzione Politiche Agricole http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
sezione programma di sviluppo rurale 2007/2013, e che i suddetti professionisti devono essere
iscritti nell’apposito albo o elenco professionale qualora previsto dalla
normativa vigente;
REPUTATO di poter aprire i termini per la
presentazione delle domande,di cui al “Ritenuto” precedente, a decorrere dalla
data della presente Determinazione;
RITENUTO di stabilire
che la data di scadenza per la presentazione delle suddette domande
viene fissata, come da Regolamento CE, al 15 maggio 2013, salvo eventuali
proroghe definite da A.G.E.A.;
RITENUTO opportuno che una copia cartacea della
domanda di conferma compilata e gestita dai C.A.A.,
debitamente firmata dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi
Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) o i Comandi Provinciali del
C.F.S. di appartenenza territoriale sulla base delle rispettive competenze
istruttorie entro il 5° giorno successivo alla scadenza della presentazione
delle domande stesse;
RITENUTO di disporre
che le domande e la relativa documentazione devono essere acquisite e
conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e custoditi dai soggetti
all’uopo autorizzati per eventuali controlli da parte degli Organi competenti;
VISTA la L.R. n° 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni
esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e
descritte:
1. di dare atto che le domande afferenti
l’annualità 2013, derivanti da trascinamenti di impegni assunti con il Reg.
(CEE) 2080/92 nel vecchio periodo di programmazione, possono essere presentate
limitatamente alle sole conferme ed aggiornamenti;
2. di stabilire che sono aperti i termini
per la presentazione delle domande di conferma e aggiornamento per l’annualità
2013, di cui al precedente punto 1), a decorrere dalla data della presente
Determinazione;
3. di stabilire che la data di scadenza per la presentazione
delle suddette domande viene fissata, come da Regolamento CE, al 15 maggio
2013, salvo eventuali proroghe definite da A.G.E.A.;
4. di dare atto che, per quanto concerne
il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi
massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della
perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo del Reg. CEE
2080/92:
5. di dare atto che la presentazione delle
domande di conferma dell’ impegno iniziale e di aggiornamento di cui al punto
1) deve essere effettuata secondo le modalità definite da A.G.E.A.
utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN);
6. di disporre che una copia cartacea
della domanda di conferma, compilata e gestita dai CAA e debitamente firmata
dal beneficiario, debba essere consegnata presso i Servizi Ispettorati
Provinciali dell’Agricoltura (SIPA) o i Comandi Provinciali del C.F.S. di
appartenenza territoriale, sulla base delle rispettive competenze istruttorie
entro il 5° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle domande
stesse;
7. di dare atto che, per quanto concerne
il regime degli aiuti concessi, vengono confermati i parametri dei costi
massimi eleggibili, sia per le cure colturali che per la compensazione della
perdita di reddito, stabiliti dal programma regionale attuativo dei regolamenti
CEE n°2080/92 e 231/96 con Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n° 802 del 21 aprile 1999;
8. di disporre che le domande e la relativa documentazione
devono essere acquisite e conservate nei fascicoli aziendali dei beneficiari e
custoditi dai soggetti all’uopo autorizzati per eventuali controlli da parte
degli Organi competenti;
9. di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su
internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nonché tramite notifica alle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
10. di dare atto che la pubblicazione della
presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita