IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con
Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO CHE la
predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione
attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione
dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da
essi erogate;
ATTESO CHE, in base all’art.
4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222,
l’incarico commissariale è conferito per
l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere in tempo utile
alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie in residenze sanitarie psicoriabilitative
erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2013;
- che la definizione dei summenzionati
tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
- che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze
psicoriabilitative da erogare in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo;
ATTESO CHE condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta
individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;
VISTO l’art. 17 comma 1
lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale
prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
VISTO l’art. 15 comma
22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che stabilisce che il fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento è ridotto per l’anno 2013 di
euro 1.800 milioni;
VISTO l’art. 1, comma
132 della legge 228/2012 che stabilisce che il livello del fabbisogno del
servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato
dall’art. 15, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di ulteriori 600
milioni per l’anno 2013;
VISTO il decreto
commissariale n. 52/2012 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del
fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo
per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e
dipendenze patologiche”, nel quale si precisa che “ Nella Regione Abruzzo si
rileva un elevato numero di posti letto rivolti alla residenzialità
psichiatrica”;
VISTA la deliberazione
commissariale n. 64/2010 del 28 ottobre 2010 con la quale si è proceduto alla
revoca dell’accreditamento provvisorio alla struttura psicoriabilitativa
del Gruppo “Villa Pini d’Abruzzo” denominata “Azienda Agricola” sita nel Comune
di Ripa Teatina (CH), in via Fondo Valle Alento n.
195;
ATTESO che in relazione
a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni
normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria e tenuto conto
dell’effettivo fabbisogno regionale di prestazioni di psicoriabilitazione,
di cui al decreto commissariale n.52/2012, il tetto massimo di spesa che la
Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza
sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno
2013 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di Euro
15.935.763,34 che è stato calcolato con riferimento ai tetti fissati
nell’ultimo triennio decurtati della percentuale del 10% decurtato del budget assegnato nei decorsi anni alla
sopra richiamata struttura “Azienda Agricola” del Gruppo Villa Pini d’Abruzzo;
ATTESO che in relazione
alla definizione del suddetto tetto massimo di spesa la ripartizione dello
stesso tra le strutture private è quella di cui all’allegato 1 “Tetti di
spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre di
dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel
territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate;
VISTO l’allegato schema
di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di
erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture psicoriabilitative
in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo predisposto ai fini
della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le
quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture
private provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo e di
seguito elencate:
- Società Villa Serena SRL – Città S.Angelo (Pe)
- Società Passaggi s.r.l. – Carsoli (AQ)
- Società il Castello s.r.l – Anversa degli Abruzzi (AQ)
- Fondazione Padre Alberto Mileno – Vasto (CH)
- Società Il Quadrifoglio s.r.l. – Rosello (Ch)
VISTO il Decreto
commissariale n. 13/2011 del 31 marzo 2011 con il quale si prende atto del
contratto di affitto di Azienda corrente tra la Curatela del Fallimento Villa
Pini d’Abruzzo e la Casa di cura Abano Terme Polispecialistica
e Termale S.p.A stipulato il 23.12.2010 e si
autorizza la cessione a detta Casa di Cura Abano Terme dei contratti stipulati
per l’erogazione di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione;
CONSIDERATO che la
scadenza del suddetto contratto di affitto è stata prorogata al 31.03.2013,
come comunicato con nota Racc. A.R prot. n. 1032P/VP del 29 settembre 2012 acquisita al
protocollo n. RA 224888 del 09.10.2012 della Direzione Politiche della Salute;
VISTO l’allegato 3
“Schema contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, predisposto ai fini della sottoscrizione dell’accordo
contrattuale tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel
territorio regionale, per l’erogazione di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione dalle strutture facenti capo al
Fallimento “Villa Pini d’Abruzzo”, la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. per il periodo dal
01.01.2013 al 31.03.2013 (ovvero fino alla scadenza del contrato di affitto) e
la Curatela fallimentare per il periodo successivo e fino al 31 dicembre 2013;
PRECISATO, inoltre, che
detto accordo contrattuale con la Società Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale avrà efficacia dal giorno
01.01.2013 fino alla scadenza naturale del contratto di affitto al 31.03.2013 o
– eventualmente – a quella inferiore derivante da anticipata cessazione del
medesimo, intervenuta per qualsiasi causa;
RICHIAMATO l’art. 8,
comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che
gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e
sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO CHE il
presente provvedimento, unitamente agli allegati 1, 2 e 3, viene notificato – a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro
il termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando, altresì, la
data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i
successivi 15 (quindici) giorni;
CONSIDERATO CHE il
termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini
del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta
in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di
contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario
ad acta provvederà a fornire la relativa risposta
entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci)
giorni, la data per la stipula del contratto;
ATTESO CHE, in ogni
caso, viene fissata la data del 27 marzo 2013 come termine ultimo per la
sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture
sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di
eventuale fase di interlocuzione;
DATO ATTO CHE i
contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire
dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013, tenuto conto del tetto di spesa complessivo
nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1“Tetti
di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione
in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
PRECISATO CHE i tetti
di cui sopra costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite massimo
di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo per la copertura dei
contratti per gli erogatori privati, il cui rispetto è dunque condizione
essenziale per l’esistenza e per la validità dello stesso contratto;
PRECISATO ALTRESÌ CHE
la Regione Abruzzo, in quanto regione in piano di rientro ed in regime di
commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al
finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun
modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo possono
essere rese unicamente a carico delle strutture private;
ATTESO CHE l’esistenza
e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine
di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;
SPECIFICATO, con
riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni
a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del
suddetto accordo e che – contestualmente
– verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO CHE le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di
Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
RITENUTO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture
private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il
presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute
e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni nelle residenze sanitarie psicoriabilitative,
con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente
accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi
dell’art. 12 della stessa;
2. di stabilire che il tetto massimo di
spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di
assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative
per l’anno 2013 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di
Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34);
3. di autorizzare il tetto di spesa
complessivo relativo all’annualità 2013 per le prestazioni sanitarie rese nelle
residenze psicoriabilitative in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo nella misura di Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), così come
ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare lo schema di contratto
negoziale di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione per l’acquisto di prestazioni
sanitarie di psicoriabilitazione, per il periodo dal
01.01.2013 al 31.12.2013, dalle seguenti strutture private provvisoriamente
accreditate:
- Società Villa Serena SRL – Città S.Angelo (Pe)
- Società Passaggi s.r.l. – Carsoli (AQ)
- Società il Castello s.r.l – Anversa degli Abruzzi (AQ)
- Fondazione Padre Alberto Mileno – Vasto (CH)
- Società Il Quadrifoglio s.r.l. – Rosello (Ch)
5. di approvare lo schema di contratto
negoziale di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione per l’acquisto di prestazioni
sanitarie di psicoriabilitazione- per le strutture
facenti capo al Fallimento Villa Pini d’Abruzzo - alla Società Casa di Cura
Abano Terme Polispecialistica e Termale per il
periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 (ovvero fino alla scadenza del contrato di
affitto) ed alla Curatela fallimentare per il periodo successivo fino al 31
dicembre 2013
6. di stabilire che il presente
provvedimento, unitamente agli allegati 1, 2 e 3, viene notificato – a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato entro il
termine di 7 (sette) giorni dalla data di adozione fissando, altresì, la data
di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi
15 (quindici) giorni; il termine di cui sopra può anche essere utilizzato
dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al
Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua
competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti
assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta
provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici)
giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula
del contratto;
7. di fissare la data del 27 marzo 2013
come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali
relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione,
anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;
8. di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non
potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che
verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di
sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
9. di dare atto che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2013 – ove ne venisse accertata da
parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, verranno
indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di
Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001, fatto salvo il diritto del privato
interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell’art.
2041 del c.c.;
10. di trasmettere il presente provvedimento
ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo
con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico,
per la relativa validazione;
11. di disporre che il presente provvedimento
venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.;
12. di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Il
Commissario ad acta
Dott.
Giovanni CHIODI
Seguono
Allegati
Allegato 2 - Schema contrattuale
Allegato 3 - Schema contrattuale