IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO COMMISSARIO AD ACTA

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Omissis

 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “ Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati” e in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera c), che prevede che “con uno o più accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità  di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge”;

VISTO l’Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”;

VISTA la L.R. n. 64 del  18.12.2012 – pubblicata sul BURA 92 del 21 Dicembre 2012 Serie Speciale – avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)” ed in particolare l’art. 81 della predetta legge il quale dispone che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, sia istituito il Centro Regionale Sangue, quale struttura complessa deputata al coordinamento regionale ed interregionale del sistema trasfusionale;

 

Omissis

 

VISTO l’art. 11 della citata legge 219/2005 che definisce, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e richiesto il concorso delle regioni e delle Aziende sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

RAVVISATA la necessità, attraverso l’istituzione della Struttura regionale di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della succitata legge 219/05, di garantire l'uniformità sul territorio regionale dello svolgimento delle attività di programmazione, coordinamento, controllo tecnico-scientifico e monitoraggio in materia trasfusionale, nonché di rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e appropriatezza in medicina trasfusionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue e secondo le direttive da esso assunte;

PRESO ATTO altresì che l’istituzione della struttura regionale di coordinamento di cui al succitato Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 costituisce uno degli adempimenti regionali obbligatori ai fini dell’erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA e pertanto sottoposto ad azione di monitoraggio attraverso il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

 

Omissis

 

CONSIDERATO che la Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni ha condiviso, nella seduta del 22 febbraio 2012 (Rep Atti n. 57/CSR), la proposta del Ministero della Salute di obiettivi e criteri delle risorse destinate al sistema trasfusionale per l’anno 2012, ai fini della ripartizione degli stessi tra le Regioni;

ATTESO che il finanziamento previsto ai sensi dalla Legge 219/2005 per l’anno 2012 prevedeva l’applicazione delle funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) (Accordo Stato Regioni del 13/10/2011) attraverso l’ adozione degli atti regionali previsti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) e art. 11 della stessa Legge;

 

Omissis

 

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto  dall’Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, la costituzione della Struttura regionale di coordinamento (di seguito definita SRC), in considerazione delle funzioni istituzionali ad essa attribuite in materia di supporto alla programmazione regionale delle attività trasfusionali, rappresenta un atto urgente e necessario anche in previsione della stesura del Piano sangue e plasma regionale 2013/15;

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto  dall’Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa attribuite, la SRC dovrà essere dotata di adeguate risorse strutturali, organizzative e tecnologiche, nonché di personale proprio e della figura di un direttore;

 

Omissis

 

ATTESO che sia il Ministero della Salute che la Direzione regionale delle Politiche della salute, per l’attività svolta nel campo della programmazione delle attività trasfusionali, per molti anni si sono avvalsi del supporto del Responsabile del Servizio Trasfusionale di Vasto, dr. Pasquale Colamartino, in possesso dell’expertise necessaria per lo svolgimento di tale funzione, siccome si evince dal curriculum vitae e professionale omissis;

CONSIDERATO che in coerenza con le logiche ed i criteri di razionalizzazione imposte dal vigente Piano di rientro della Regione Abruzzo, piuttosto che istituire una ulteriore struttura complessa che in ogni caso necessiterebbe di risorse aggiuntive per il soddisfacimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla norma, nonché di personale proprio e della figura di un nuovo direttore, si ritiene più conveniente istituire la struttura regionale di coordinamento presso il Servizio Trasfusionale di Vasto, rimodulandone le funzioni al fine di utilizzare al meglio le risorse tecnologiche, organizzative e strutturali, nonché la funzione di direzione di struttura complessa già esistenti;

RICHIAMATA la nota  prot. 75351 del 21.12.2012  omissis - acquisita agli atti della Direzione Politiche della Salute  in pari data con prot. RA/296136 – con la quale il Direttore Generale della ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti comunica la piena disponibilità della Azienda stessa a consentire l’istituzione del Centro Regionale Sangue presso il Servizio Trasfusionale di Vasto, a seguito di apposita richiesta in tal senso avanzata dal Commissario ad acta con nota prot. RA/279785/COMM del 07.12.2012 omissis;

 

Omissis

 

DECRETA

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.         di istituire, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 219/05 e dell’art. 81 della L.R. n. 64 del  18.12.2012 il Centro Regionale Sangue (di seguito denominato CRS) presso la ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti;

2.         di precisare che il CRS è una struttura tecnico-organizzativa complessa che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue (CNS) e secondo le direttive da esso assunte;

3.         di stabilire che il CRS è istituito presso il Servizio Trasfusionale di Vasto, che pertanto, in relazione alla tipologia e complessità delle funzioni che gli sono assegnate dalla programmazione regionale e aziendale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 78, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, viene riclassificato come struttura trasfusionale complessa non ospedaliera con funzioni di coordinamento a valenza regionale;

4.         di stabilire che per il funzionamento del CRS, la ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti si avvale delle risorse strutturali, organizzative e tecnologiche, nonché della funzione di direzione di struttura complessa già esistenti presso il Servizio Trasfusionale di Vasto;

5.         di precisare che il Servizio Trasfusionale di Vasto, oltre a svolgere le funzioni previste dall’Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, garantisce, anche attraverso le proprie articolazioni organizzative, l’espletamento delle attività trasfusionali e di specifici programmi di diagnosi e cura di cui all’art. 77, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, presso le strutture ospedaliere e territoriali aziendali afferenti all’ambito territoriale di Vasto-Lanciano.

6.         di conferire l’incarico di direttore del CRS al direttore del Servizio Trasfusionale di Vasto, dr. Pasquale Colamartino, in possesso dell’expertise necessaria per lo svolgimento di tale funzione, siccome si evince dal curriculum vitae e professionale omissis;

7.         di stabilire che, per lo svolgimento delle sue funzioni, il CRS si avvale di una Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale, da istituire entro novanta giorni dalla data del presente decreto;

8.         di precisare che, ai sensi dell’art. 110 della citata L.R. n. 64 del  18.12.2012:

-          gli oneri derivanti dall’istituzione e attivazione del CRS, pari ad Euro 100.004,86 per il 2013, trovano copertura finanziaria nell’ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato “Attribuzione dei fondi per la gestione di attività di  plasmaderivazione – D.G. 2560 del 28.09.98 e art. 8, C. 3, lett. F) L.R. n. 143/96 - Mezzi statali ed altri” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

-          gli oneri derivanti dal funzionamento del CRS di cui all’articolo 81, negli esercizi successivi, trovano copertura finanziaria nell’ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato “Attribuzione dei fondi per la gestione di attività di  plasmaderivazione – D.G. 2560 del 28.09.98 e art. 8, C. 3, lett. F) L.R. n. 143/96 – Mezzi statali ed altri”, nonchè nell’ambito dei trasferimenti annuali dello Stato rilevati sul capitolo di spesa 12.01.001 – 81440.2 denominato “Interventi in materia di attività trasfusionali – D. Lgs. 9.11.2007, nn. 207 e 208, D. Lgs. 20.12.07 n. 261, L. 21.10.05 n. 219, art. 6 co 1, lett. c ) – Mezzi Statali” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e con le risorse annualmente iscritte nell’ambito della UPB 12.01.001 denominata “Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale”;

9.         di precisare che l’attivazione del CRS dovrà avvenire inderogabilmente entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10.       di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sullo stato di avanzamento dell’istituzione del Centro di che trattasi nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività dello stesso sulla base di specifiche direttive dallo stesso promanate;

11.       di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo http://sanitab.regione.abruzzo.it;

12.       di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale della ASL 202 Lanciano-Vasto-Chieti ed al Centro Nazionale Sangue, per gli adempimenti di competenza;

13.       di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.

 

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi