IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione
del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
Omissis
VISTA la legge 21
ottobre 2005, n. 219 recante “ Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale di emoderivati” e in particolare l’articolo 6, comma
1, lettera c), che prevede che “con uno o più accordi sanciti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla
propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per
garantire un coordinamento intraregionale ed
interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di
compensazione, nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in
relazione alle finalità di cui
all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima
legge”;
VISTO l’Accordo n.
206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul
documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di
coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”;
VISTA la L.R. n. 64 del
18.12.2012 – pubblicata sul BURA N° 92 del 21
Dicembre 2012 Serie Speciale – avente ad oggetto “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE,
2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE,
2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE,
2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e
1857/2006. (Legge europea regionale 2012)” ed in particolare l’art. 81 della
predetta legge il quale dispone che, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della medesima legge, sia istituito il Centro Regionale Sangue, quale
struttura complessa deputata al coordinamento regionale ed interregionale del
sistema trasfusionale;
Omissis
VISTO l’art. 11 della
citata legge 219/2005 che definisce, in considerazione del fatto che
l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale
non frazionabile per il cui raggiungimento e richiesto il concorso delle regioni
e delle Aziende sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria
atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività
trasfusionali;
RAVVISATA la necessità,
attraverso l’istituzione della Struttura regionale di coordinamento di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c) della succitata legge 219/05, di garantire
l'uniformità sul territorio regionale dello svolgimento delle attività di
programmazione, coordinamento, controllo tecnico-scientifico e monitoraggio in
materia trasfusionale, nonché di rendere omogenei i livelli di qualità,
sicurezza, standardizzazione e appropriatezza in medicina trasfusionale, in
sinergia con il Centro Nazionale Sangue e secondo le direttive da esso assunte;
PRESO ATTO altresì che
l’istituzione della struttura regionale di coordinamento di cui al succitato
Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 costituisce uno degli
adempimenti regionali obbligatori ai fini dell’erogazione delle prestazioni
ricomprese nei LEA e pertanto sottoposto ad azione di monitoraggio attraverso
il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell’utilizzo delle
risorse, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
Omissis
CONSIDERATO che la
Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni ha condiviso, nella seduta
del 22 febbraio 2012 (Rep Atti n. 57/CSR), la
proposta del Ministero della Salute di obiettivi e criteri delle risorse
destinate al sistema trasfusionale per l’anno 2012, ai fini della ripartizione
degli stessi tra le Regioni;
ATTESO che il
finanziamento previsto ai sensi dalla Legge 219/2005 per l’anno 2012 prevedeva
l’applicazione delle funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC)
(Accordo Stato Regioni del 13/10/2011) attraverso l’ adozione degli atti
regionali previsti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) e art. 11 della
stessa Legge;
Omissis
PRESO ATTO che, in
ottemperanza a quanto previsto
dall’Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, la
costituzione della Struttura regionale di coordinamento (di seguito definita
SRC), in considerazione delle funzioni istituzionali ad essa attribuite in
materia di supporto alla programmazione regionale delle attività trasfusionali,
rappresenta un atto urgente e necessario anche in previsione della stesura del
Piano sangue e plasma regionale 2013/15;
PRESO ATTO che, in
ottemperanza a quanto previsto
dall’Accordo Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011, per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa attribuite, la SRC dovrà
essere dotata di adeguate risorse strutturali, organizzative e tecnologiche,
nonché di personale proprio e della figura di un direttore;
Omissis
ATTESO che sia il
Ministero della Salute che la Direzione regionale delle Politiche della salute,
per l’attività svolta nel campo della programmazione delle attività
trasfusionali, per molti anni si sono avvalsi del supporto del Responsabile del
Servizio Trasfusionale di Vasto, dr. Pasquale Colamartino,
in possesso dell’expertise necessaria per lo svolgimento di tale funzione,
siccome si evince dal curriculum vitae e professionale omissis;
CONSIDERATO che in
coerenza con le logiche ed i criteri di razionalizzazione imposte dal vigente
Piano di rientro della Regione Abruzzo, piuttosto che istituire una ulteriore
struttura complessa che in ogni caso necessiterebbe di risorse aggiuntive per
il soddisfacimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici
previsti dalla norma, nonché di personale proprio e della figura di un nuovo
direttore, si ritiene più conveniente istituire la struttura regionale di
coordinamento presso il Servizio Trasfusionale di Vasto, rimodulandone le
funzioni al fine di utilizzare al meglio le risorse tecnologiche, organizzative
e strutturali, nonché la funzione di direzione di struttura complessa già
esistenti;
RICHIAMATA la nota prot. 75351 del
21.12.2012 omissis - acquisita agli atti
della Direzione Politiche della Salute
in pari data con prot. RA/296136 – con la
quale il Direttore Generale della ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti
comunica la piena disponibilità della Azienda stessa a consentire l’istituzione
del Centro Regionale Sangue presso il Servizio Trasfusionale di Vasto, a
seguito di apposita richiesta in tal senso avanzata dal Commissario ad acta con nota prot.
RA/279785/COMM del 07.12.2012 omissis;
Omissis
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di istituire, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera c) della legge 219/05 e dell’art. 81 della L.R.
n. 64 del 18.12.2012 il Centro Regionale
Sangue (di seguito denominato CRS) presso la ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti;
2. di precisare che il CRS è una struttura
tecnico-organizzativa complessa che garantisce lo svolgimento delle attività di
supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e
di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale
regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue (CNS) e secondo le
direttive da esso assunte;
3. di stabilire che il CRS è istituito
presso il Servizio Trasfusionale di Vasto, che pertanto, in relazione alla
tipologia e complessità delle funzioni che gli sono assegnate dalla
programmazione regionale e aziendale, tenuto conto di quanto previsto dall’art.
78, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64, viene
riclassificato come struttura trasfusionale complessa non ospedaliera con
funzioni di coordinamento a valenza regionale;
4. di stabilire che per il funzionamento
del CRS, la ASL 202 di Lanciano-Vasto-Chieti si
avvale delle risorse strutturali, organizzative e tecnologiche, nonché della
funzione di direzione di struttura complessa già esistenti presso il Servizio
Trasfusionale di Vasto;
5. di precisare che il Servizio
Trasfusionale di Vasto, oltre a svolgere le funzioni previste dall’Accordo
Stato/Regioni n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 recante “Caratteristiche e
funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività
trasfusionali”, garantisce, anche attraverso le proprie articolazioni
organizzative, l’espletamento delle attività trasfusionali e di specifici
programmi di diagnosi e cura di cui all’art. 77, comma 1 della legge regionale
18 dicembre 2012, n. 64, presso le strutture ospedaliere e territoriali
aziendali afferenti all’ambito territoriale di Vasto-Lanciano.
6. di conferire l’incarico di direttore
del CRS al direttore del Servizio Trasfusionale di Vasto, dr. Pasquale Colamartino, in possesso dell’expertise necessaria per lo
svolgimento di tale funzione, siccome si evince dal curriculum vitae e
professionale omissis;
7. di stabilire che, per lo svolgimento
delle sue funzioni, il CRS si avvale di una Consulta tecnica permanente per il
sistema trasfusionale regionale, da istituire entro novanta giorni dalla data
del presente decreto;
8. di precisare che, ai sensi dell’art.
110 della citata L.R. n. 64 del 18.12.2012:
- gli oneri derivanti dall’istituzione e
attivazione del CRS, pari ad Euro 100.004,86 per il 2013, trovano copertura
finanziaria nell’ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa
12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato “Attribuzione dei fondi per la gestione
di attività di plasmaderivazione
– D.G. 2560 del 28.09.98 e art. 8, C. 3, lett. F) L.R.
n. 143/96 - Mezzi statali ed altri” del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario;
- gli oneri derivanti dal funzionamento
del CRS di cui all’articolo 81, negli esercizi successivi, trovano copertura
finanziaria nell’ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa
12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato “Attribuzione dei fondi per la gestione
di attività di plasmaderivazione
– D.G. 2560 del 28.09.98 e art. 8, C. 3, lett. F) L.R.
n. 143/96 – Mezzi statali ed altri”, nonchè
nell’ambito dei trasferimenti annuali dello Stato rilevati sul capitolo di
spesa 12.01.001 – 81440.2 denominato “Interventi in materia di attività
trasfusionali – D. Lgs. 9.11.2007, nn. 207 e 208, D. Lgs. 20.12.07
n. 261, L. 21.10.05 n. 219, art. 6 co 1, lett. c ) –
Mezzi Statali” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e
con le risorse annualmente iscritte nell’ambito della UPB 12.01.001 denominata
“Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale”;
9. di precisare che l’attivazione del CRS
dovrà avvenire inderogabilmente entro due mesi dalla pubblicazione del presente
decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10. di demandare al Servizio Assistenza
Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività
di coordinamento e vigilanza sullo stato di avanzamento dell’istituzione del
Centro di che trattasi nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari
per la corretta attività dello stesso sulla base di specifiche direttive dallo
stesso promanate;
11. di pubblicare il presente provvedimento
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale
della Sanità della Regione Abruzzo http://sanitab.regione.abruzzo.it;
12. di trasmettere il presente provvedimento
al Direttore Generale della ASL 202 Lanciano-Vasto-Chieti
ed al Centro Nazionale Sangue, per gli adempimenti di competenza;
13. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di
Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della
Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.
Il
Commissario ad acta
Dott.
Giovanni Chiodi