IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la L.R. 21 settembre 1999 n. 86 “Norme sul controllo del randagismo anagrafe  canina e protezione degli animali da affezione”;

VISTO            in particolare l’art. 21 della suddetta legge “Istituzione Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali”;

VISTA la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso la Direzione Sanità, l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche – costituite con atto pubblico – operanti nel territorio regionale;

VISTO            il nuovo Disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni, approvato con   Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 02.07.2007;

CONSIDERATO che il punto 3 del richiamato Disciplinare, prevede che le Associazioni iscritte all’Albo Regionale debbano riconfermare, entro il 31 dicembre di ogni anno pari e a pena di cancellazione dall’Albo, i requisiti indicati ai punti 1a,1b,1c,1d,1g nonché 2°,2b,2c,2d del disciplinare medesimo, in relazione al tipo di Associazione;

CONSIDERATO che il su citato disciplinare prevede che la cancellazione dall’Albo delle Associazioni inadempienti avvenga con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale da adottarsi entro il 31 gennaio successivo;

ACCERTATO            che il Disciplinare in argomento, oltre ad essere stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 3.8.2007, è stato anche inviato alle Associazioni iscritte con nota Raccomandata prot. n. 18191/11/IA.17 del 12.07.2007;

ACCERTATO che le Seguenti Associazioni protezionistiche hanno riconfermato i requisiti richiesti, adempiendo quindi nei termini richiesti agli obblighi di comunicazione o, come nel caso dell’associazione reiscritta al n. 10 si è tenuto conto che la reiscrizione è stata effettuata solo con recentissimo provvedimento n. DG/21/131 in data 22.11.2012;

 

n. iscr.Albo

Associazione

·         2

Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Paganica (AQ)

·         3

L.I.F.E. di Sulmona (AQ)

·         8

Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Teramo

·         9

A.S.A.D.A. di Chieti

·         10

Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Pescara

·         18

E.N.P.A. Sez. Prov.le di Pescara

·         19

Code Felici di Sulmona (AQ)

·         24

Quattrozampelanciano,it di Lanciano (CH)

·         25

Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Silvi (TE)

·         26

Amici di Zampa di Vasto (CH)

·         27

A.N.T.A. Onlus – Associazione Nazionale Tutela Animali di Alba Adriatica (TE)

·         28

A.N.T.A. Onlus Associazione Nazionale Tutela Animali – Sez. di Pescara

·         29

C.I.M.A. Soc. Coop. a r.l. – Sante Marie (AQ)

·         30

Cooperativa Sociale PAN – Ortona (CH)

·         31

L.I.D.A. – Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sez. di Ortona

                                  

 ACCERTATO  che invece, le seguenti Associazioni, iscritte all’Albo Regionale con i nn.

 n. iscr.Albo

Associazione

·         1 2

Un Amico per la Vita di Montesilvano (PE)

 

 non hanno effettuato la riconferma di cui sopra e vanno pertanto cancellate dall’Albo Regionale;

RITENUTA     la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.         la cancellazione dall’Albo Regionale, per effetto del punto 3 del Disciplinare approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo con propria Deliberazione n. 616 del 02.07.2007, delle seguenti Associazioni Protezionistiche, con conseguente revoca dei rispettivi numeri di iscrizione:

 

n. iscr.Albo

Associazione

·         1 2

Un Amico per la Vita di Montesilvano (PE)

 

2.         di trasmettere copia della presente Determinazione – per opportuna conoscenza – al Servizio Veterinario di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali regionali territorialmente competenti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Abruzzo ove hanno sede le Associazioni stesse;

3.         di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

4.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) dando atto che, ai sensi del punto 3) del più volte richiamato disciplinare, la pubblicazione stessa avrà valore di notifica del provvedimento alle Associazioni interessate.

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli