IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la
legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
VISTO l’art. 208, comma
12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
“Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli
stessi”;
VISTO l’art. 227, comma
1, lett. c., dello stesso decreto, con il quale si dispone che restano ferme le
disposizioni speciali vigenti in materia di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs 24.06.2003, n. 209;
VISTO in particolare,
l’art. 231 del D. Lgs.152/06 che detta disposizioni
per i centri di raccolta, i concessionari ed i titolari di succursali, in
particolare per il commercio e l’utilizzazione delle parti di ricambio;
VISTA la Direttiva del
09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla
G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;
VISTA la Legge
Regionale 19.12.2007 n. 45 , “Norme per
la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Decreto
Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della
Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 182 del 07 agosto 2003, come modificato
dal Decreto Legislativo 23 Febbraio 2006, n° 149 (di
seguito: “D.Lgs. 209/03 e s.m.i.”);
RICHIAMATO l’art. 3.
lettere f), o) e p) del citato D.Lgs. 24.06.2003 n.
209 e s.m.i. nel quale si definiscono le attività di
«trattamento», - “attività di messa in sicurezza, demolizione, di pressatura,
di tranciatura, di frantumazione, di recupero e di preparazione per lo
smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite
ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui
alla lettera o) “ - presso un «centro di raccolta» che effettua almeno le operazioni relative
alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”;
VISTA la L. 20.11.2009
n. 166 che ha modificato l’art. 5, comma 15 del D.Lgs.
209/03, così come segue:
“15. Le imprese
esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, e
successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente
fattibile, ad un centro di raccolta di cui all’articolo 5, comma 3,
direttamente, qualora iscritti al’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero
avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di
rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei
veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta”;
VISTO il DM 17 dicembre
2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per
oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto
“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei
controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n.
209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs.
n. 151/2005”;
VISTO il D.Lgs 25.07.05, n. 151 “ Attuazione delle direttive
2002/95/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei
rifiuti”;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente “Direttive regionali
in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la
gestione dei rifiuti. Approvazione.”;
VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “L.R.
19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3
Speciale del 14.01.2009;
VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e della successiva D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 inerente “Garanzie finanziarie
previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per
la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 1227 inerente “ D.Lgs
3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei
richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il D.M. n. 145
del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del
modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi
degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
RICHIAMATO il D.M. n.
148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del
modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli
12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs.
05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del
14.05.1998;
VISTA la Circolare
Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare
esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal
decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
(G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
VISTO il Decreto
Ministeriale 5 Febbraio 1998;
RICHIAMATA la
determinazione dirigenziale n.20 del 16.03.2004
avente ad oggetto “Rinnovo autorizzazione regionale n°
3320 del 16/12/1998 all’esercizio di un “ centro di autodemolizione dei veicoli
a motore e rimorchi, con stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e depurazione acque di lavaggio
motori e parti meccaniche”, volturata con Ordinanza n°
047 del 23/04/01 e con Determinazione n° DF3/21 del
04/03/2002, prorogata con Determinazione Dirigenziale n°
DF3/64 del 20/07/2003”;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale prot. n. 10502 del
27.02.2008 con la quale la Provincia dell’Aquila ha autorizzato la Ditta
Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi allo scarico
di acque industriali nel corpo idrico superficiale denominato “canale
allacciante meridionale” derivanti dai servizi igienici, dal processo
produttivo e dalle acque di prima pioggia;
RICHIAMATA la
determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010, inerente “Autorizzazione per
la realizzazione ed esercizio dell’ampliamento dell’attuale centro di trattamento
dei veicoli fuori uso autorizzato con D.D. n.20 del
16.03.2004, per l’esercizio delle
attività di: centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso”;
ESAMINATA la richiesta
avanzata della Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti
Luigi, acquisita allo scrivente Servizio in data 17.01.2012 al prot. n. RA/19682,
inerente la richiesta di modifica non sostanziale alla determinazione
dirigenziale n. 182 del 19.07.2010, relativa a :
- adeguamento del sistema dì depurazione
delle acque reflue e meteoriche ed al sistema di impermeabilizzazione delle
parti non coperte del centro di trattamento dei veicoli fuori uso;
- attivazione di un primo stralcio
funzionale dell’impianto al fine della non interruzione delle attività di
trattamento dei veicoli fuori uso già autorizzate;
- sistema di impermeabilizzazione delle
aree scoperte del centro.
PRESO ATTO della
documentazione allegata dalla ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi alla suddetta istanza di variante non
sostanziale, e nello specifico:
1. Relazione tecnica generale – R1;
2. Relazione acque reflue e meteoriche –
R2;
3. Relazione impermeabilizzazione – R3;
4. Relazione primo stralcio funzionale –
R4;
5. Planimetria T 5A – “Planimetria
autodemolizione”;
6. Planimetria T 6B – “Edificio Demolizioni,
Piante prospetti e sezion”;
7. Planimetria T7B – “Planimetria generale
scarichi”;
8. Planimetria T 7C – “Depurazione acque
nere schema funzionale”;
9. Planimetria T 8A – “Sistema di
depurazione acque reflue: acque lavaggio pezzi meccanci,
acque di prima pioggia, acque igienico – sanitarie, acque di lavaggio”;
10. Planimetria T12A – “Particolari
costruttivi”;
11. Planimetria T 13 – “Primo stralcio
funzionale – Pavimentazione (parte) deposito veicoli bonificati”;
DATO ATTO che con nota prot. n. RA/39020 del 22.02.2012 lo scrivente Servizio ha
comunicato alla Ditta l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della
L.n.241/1990 e s.m.i., ed
ha inviato agli Enti interessati copia
dei suddetti elaborati progettuali richiedendo di visionare la stessa
documentazione e di trasmettere il parere di competenza ai sensi di quanto
disposto dalla DGR 1192/2008;
EVIDENZIATO che con la
suddetta nota il SGR ha comunicato che “ …omissis…che
in merito allo scarico delle acque reflue, cosi come descritto nei suddetti
elaborati, il Servizio scrivente procederà, all’atto dell’acquisizione dei
pareri richiesti, ad inglobare nella determinazione dirigenziale n. 182/2010
l’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’amministrazione provinciale con
provvedimento n. 10502 del 27.02.2008…omissis…;
PRESO ATTO della
relazione di sopralluogo eseguita in data 28.12.2011 dall’ARTA Distretto
dell’Aquila presso l’impianto in oggetto ed inviata al SGR con nota prot. n. 1043 del 17.02.2012, acquisita dal SGR al prot n, RA/43769 del 28.02.2012;
PRESO ATTO della
documentazione integrativa trasmessa, relativamente al procedimento di cui
all’oggetto, dalla ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti
Luigi, acquisita dal SGR al prot. n. RA/ 115035 del
18.05.2012, costituita dai seguenti
elaborati;
1. Relazione tecnica primo stralcio
funzionale;
2. Planimetria T7B1 – “Planimetria
generale scarichi”;
3. Planimetria T 7C1 – “Depurazione acque
reflue - schema funzionale”;
4. Planimetria T 7C2 – “Depurazione acque
reflue - schema funzionale primo
stralcio”;
5. Planimetria T 7D – “Planimetria
generale scarichi – primo stralcio”;
VISTA la nota prot. n. 3587 del 31.05.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/131707 del 7.06.2012, con la quale l’ARTA
Distretto dell’Aquila ha espresso parere favorevole alla realizzazione
dell’ampliamento per lotti ed all’adeguamento del sistema di smaltimento delle
acque reflue meteoriche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- fino a quando la superficie dedicata
all’attività di autodemolizione, ricadente nella zona dell’ampliamento, sarà
relativa alla sola realizzazione del primo stralcio funzionale non potranno
essere gestiti nel centro più di 861 autoveicoli;
- la ditta deve provvedere alla
disattivazione dalle reti fognarie non più utilizzate a seguito delle modifiche
apportate, tramite rimozione o riempimento con materiale inerte;
VISTA la nota prot. n. 41381 del 7.067.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/139163 del 14.06.2012, con la quale
l’Amministrazione provinciale di L’Aquila, ha trasmesso il proprio parere
favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Relativamente al sistema di
impermeabilizzazione delle aree scoperte del centro:
• l’ARTA Abruzzo effettui annualmente un
controllo sullo stato di conservazione della pavimentazione;
• la pavimentazione dell’annesso
deposito giudiziario deve essere resa impermeabile alle sostanze inquinanti.;
- Relativamente alla realizzazione per
stralci funzionali del progetto di ampliamento:
• fino a quando la superficie dedicata
all’attività di autodemolizione, ricadente nella zona dell’ampliamento, sarà
rappresentata unicamente dal primo stralcio, il numero complessivo di
autoveicoli presi in carico annualmente non superi le 861 unità;
- Relativamente al sistema di
depurazione delle acque reflue e
meteoriche: “ …omissis.. Si esprime “nulla osta” allo scarico delle acque reflue derivanti
dai servizi igienici, dalle attività produttive e dal dilavamento da parte
delle acque meteoriche delle aree esterne del complesso artigianale - commerciale in parola, nel canale
allacciante meridionale, previa acquisizione del nulla osta dell’Ente gestore
di detto canale a condizione che:
• la ditta provveda con cadenza almeno
semestrale ad eseguire analisi sulle acque di scarico prelevate nei rispettivi
pozzetti fiscali di controllo, posti all’uscita di ciascun impianto ( indicati
nell’elaborato T7C1 come 1° depuratore acque di prima pioggia, depuratore acque
di autolavaggio, depuratore acque
lavaggio pezzi meccanici, depuratore acque nere tipo Imhoff,
2° depuratore acque di prima pioggia), ai fini della verifica del rispetto dei
limiti di cui alla tabella 3, all. 5 alla parte terza del D.Lgs
152/2006 e s.m.i, con particolare riferimento alla
eventuale presenza nelle acque reflue delle sostanze pericolose ci cui all’art.
108 del citato decreto, in relazione alle attività svolte;
• devono essere rese impermeabili,
tramite idonee pavimentazioni, tutte le aree esterne per le quali il
dilavamento delle acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento;
• la ditta provveda alla disconnessione
funzionale delle reti fognarie, tramite rimozione o riempimento con materiale
inerte, dei manufatti relativi all’impianto di depurazione delle acque di prima
pioggia esistente.
CONSIDERATO che, alla
luce dei pareri sopra richiamati, le
varianti proposte dalla ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti
Luigi sono defunibili come non sostanziali rispetto a
quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010;
VISTA la dichiarazione
sostitutiva di certificazioni trasmessa dalla Ditta ai sensi della DGR 1227 del
29.11.2007;
CONSIDERATO, pertanto,
che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta Autodemolizioni Jolly
di Perinetti Luigi, non risultano elementi ostativi
all’autorizzazione in oggetto;
VISTA la Legge
7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA la Legge n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto ai sensi dell’art. 208
del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., e dell’art. 45 e della Legge Regionale
19.12.2007 n. 45 e s.m.i.,
dell’istanza di variante non sostanziale alla
Determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010 avanzata dalla Ditta
Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi, in
conformità con gli elaborati progettuali di seguito elencati:
1. Relazione tecnica generale – R1
2. Relazione acque reflue e meteoriche –
R2;
3. Relazione impermeabilizzazione – R3;
4. Relazione primo stralcio funzionale –
R4;
5. Planimetria T 5A – “Planimetria
autodemolizione”;
6. Planimetria T 6B – “Edificio
Demolizioni, Piante prospetti e sezion”;
7. Planimetria T 8A – “Sistema di
depurazione acque reflue: acque lavaggio pezzi meccanci,
acque di prima pioggia, acque igienico – sanitarie, acque di lavaggio”;
8. Planimetria T12A – “Particolari
costruttivi”;
9. Planimetria T 13 – “Primo stralcio
funzionale – Pavimentazione (parte) deposito veicoli bonificati”;
10. Relazione tecnica primo stralcio
funzionale;
11. Planimetria T7B1 – “Planimetria generale
scarichi”;
12. Planimetria T 7C1 – “Depurazione acque
reflue - schema funzionale”;
13. Planimetria T 7C2 – “Depurazione acque
reflue - schema funzionale primo
stralcio”;
14. Planimetria T 7D – “Planimetria generale
scarichi – primo stralcio”;
2. di stabilire che le varianti non
sostanziali di cui al precedente punto n. 1) sono costituite da:
- adeguamento del sistema dì depurazione
delle acque reflue e meteoriche ed al sistema di impermeabilizzazione delle
parti non coperte del centro di trattamento dei veicoli fuori uso;
- attivazione di un primo stralcio
funzionale dell’impianto al fine della non interruzione delle attività di
trattamento dei veicoli fuori uso già autorizzate;
- sistema di impermeabilizzazione delle
aree scoperte del centro.
3. di stabilire che l’autorizzazione di
cui al presente provvedimento ha una durata correlata alla validità temporale
della Determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010;
4. di stabilire che l’autorizzazione di cui al presente
provvedimento è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
4.1. sistema di impermeabilizzazione delle aree
scoperte del centro:
- L’ARTA Abruzzo effettui annualmente un
controllo sullo stato di conservazione della pavimentazione;
- La pavimentazione dell’annesso
deposito giudiziario deve essere resa impermeabile alle sostanze inquinanti.;
4.2. realizzazione per stralci funzionali del
progetto di ampliamento:
- Fino a quando la superficie dedicata
all’attività di autodemolizione, ricadente nella zona dell’ampliamento, sarà
rappresentata unicamente dal primo stralcio, il numero complessivo di
autoveicoli presi in carico annualmente non superi le 861 unità;
4.3. sistema di depurazione delle acque
reflue e meteoriche:
- La ditta provveda con cadenza almeno
semestrale ad eseguire analisi sulle acque di scarico prelevate nei rispettivi
pozzetti fiscali di controllo, posti all’uscita di ciascun impianto ( indicati
nell’elaborato T7C1 come 1° depuratore acque di prima pioggia, depuratore acque
di autolavaggio, depuratore acque
lavaggio pezzi meccanici, depuratore acque nere tipo Imhoff,
2° depuratore acque di prima pioggia), ai fini della verifica del rispetto dei
limiti di cui alla tabella 3, all. 5 alla parte terza del D.Lgs
152/2006 e s.m.i, con particolare riferimento alla
eventuale presenza nelle acque reflue delle sostanze pericolose ci cui all’art.
108 del citato decreto, in relazione alle attività svolte;
- Devono essere rese impermeabili,
tramite idonee pavimentazioni, tutte le aree esterne per le quali il
dilavamento delle acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento;
- La ditta provveda alla disconnessione
funzionale delle reti fognarie, tramite rimozione o riempimento con materiale
inerte, dei manufatti relativi all’impianto di depurazione delle acque di prima
pioggia esistente;
- acquisizione del nulla osta dell’Ente
gestore del canale;
5. di autorizzare la Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi allo scarico delle acque reflue derivanti
dai servizi igienici, dalle attività produttive e dal dilavamento da parte
delle acque meteoriche delle aree esterne del complesso artigianale -commerciale
in parola, nel canale allacciante meridionale nel rispetto delle prescrizioni
di cui al precedente punto 4.3;
6. di prescrivere il rispetto di quanto
stabilito con Determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010 salvo quanto
modificato con il presente provvedimento;
7. di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, per ogni singolo lotto funzionale come cosi individuato negli
elaborati progettuali di cui al precedente punto 1), è preceduto dall’invio allo scrivente
Servizio della seguente documentazione:
7.1. La documentazione attestante la prestazione
delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito con Determinazione
dirigenziale n. 182 del 19.07.2010;
7.2. Comunicazione
alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei
lavori il quale attesta:
7.2.1. L’ultimazione delle opere in
conformità al progetto approvato;
7.2.2. L’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale;
7.2.3. Il nominativo del Responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche;
7.3. comunicazione data avvio impianto.
8. di disporre che entro centottanta
giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, per ogni singolo lotto
funzionale come cosi individuato negli elaborati progettuali di cui al
precedente punto 1), la ditta
Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi deve
presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di
collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
8.1. La conformità dell’impianto realizzato con
il progetto a suo tempo approvato;
8.2. La funzionalità dei sistemi di stoccaggio
e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla
quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
8.3. L’idoneità delle singole opere civile ed
elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
8.4. Il regolare funzionamento dell’impianto nel
suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
8.5. L’idoneità dell’impianto a garantire il
rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel
provvedimento di approvazione;
8.6. Le attività di monitoraggio e l’esecuzione
di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da
smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e
sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo,
delle variabili e dei parametri operativi;
9. di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10. di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006 n° 152 e s.m.i.
e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 n°
45 e s.m.i.;
11. di stabilire che all’atto della
comunicazione di avvio dell’impianto nelle forme di cui al precedente punto 9), la determinazione dirigenziale n.20 del
16.03.2004 (ovvero eventuali rinnovi) è da intendersi automaticamente
revocata;
12. di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed
organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono
fatti salvi eventuali diritti di terzi;
13. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di
Trasacco (Aq),
all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A.
- Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’ all’A.R.T.A.
– Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso
la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di L’Aquila;
14. di redigere il presente provvedimento in
numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla
Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi di Tra
sacco (Aq);
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente
all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini