IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

VISTO l’art. 196 del D.L.gs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO l’art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli stessi”;

VISTO l’art. 227, comma 1, lett. c., dello stesso decreto, con il quale si dispone che restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs 24.06.2003, n. 209;

VISTO in particolare, l’art. 231 del D. Lgs.152/06 che detta disposizioni per i centri di raccolta, i concessionari ed i titolari di succursali, in particolare per il commercio e l’utilizzazione delle parti di ricambio;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 ,  “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 182 del 07 agosto 2003, come modificato dal Decreto Legislativo 23 Febbraio 2006, 149 (di seguito: “D.Lgs. 209/03 e s.m.i.”);

RICHIAMATO l’art. 3. lettere f), o) e p) del citato D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. nel quale si definiscono le attività di «trattamento», - “attività di messa in sicurezza, demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero e di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o) “ - presso un «centro di raccolta»  che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”;

VISTA la L. 20.11.2009 n. 166 che ha modificato l’art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/03, così come segue:

“15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all’articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti al’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta”;

VISTO il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i.;

RICHIAMATO il  D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, avente per oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;

VISTO il D.Lgs 25.07.05, n. 151 “ Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione.”;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e della successiva D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 inerente “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 1227 inerente “ D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.20 del 16.03.2004  avente ad oggetto “Rinnovo autorizzazione regionale 3320 del 16/12/1998 all’esercizio di un “ centro di autodemolizione dei veicoli a motore e rimorchi, con stoccaggio provvisorio di rifiuti  pericolosi e depurazione acque di lavaggio motori e parti meccaniche”, volturata con Ordinanza 047 del 23/04/01 e con Determinazione DF3/21 del 04/03/2002, prorogata con Determinazione Dirigenziale DF3/64 del 20/07/2003”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 10502 del 27.02.2008 con la quale la Provincia dell’Aquila ha autorizzato la Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi allo scarico di acque industriali nel corpo idrico superficiale denominato “canale allacciante meridionale” derivanti dai servizi igienici, dal processo produttivo e dalle acque di prima pioggia;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010, inerente “Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell’ampliamento dell’attuale centro di trattamento dei veicoli fuori uso autorizzato con D.D. n.20 del 16.03.2004,  per l’esercizio delle attività di: centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso”;

ESAMINATA la richiesta avanzata della Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi, acquisita allo scrivente Servizio in data 17.01.2012 al  prot. n. RA/19682, inerente la richiesta di modifica non sostanziale alla determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010, relativa a :

-          adeguamento del sistema dì depurazione delle acque reflue e meteoriche ed al sistema di impermeabilizzazione delle parti non coperte del centro di trattamento dei veicoli fuori uso;

-          attivazione di un primo stralcio funzionale dell’impianto al fine della non interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso già autorizzate;

-          sistema di impermeabilizzazione delle aree scoperte del centro.

PRESO ATTO della documentazione allegata dalla ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi alla suddetta istanza di variante non sostanziale, e nello specifico:

1.         Relazione tecnica generale – R1;

2.         Relazione acque reflue e meteoriche – R2;

3.         Relazione impermeabilizzazione – R3;

4.         Relazione primo stralcio funzionale – R4;

5.         Planimetria T 5A – “Planimetria autodemolizione”;

6.         Planimetria T 6B – “Edificio Demolizioni, Piante prospetti e sezion”;

7.         Planimetria T7B – “Planimetria generale scarichi”;

8.         Planimetria T 7C – “Depurazione acque nere schema funzionale”;

9.         Planimetria T 8A – “Sistema di depurazione acque reflue: acque lavaggio pezzi meccanci, acque di prima pioggia, acque igienico – sanitarie, acque di lavaggio”;

10.       Planimetria T12A – “Particolari costruttivi”;

11.       Planimetria T 13 – “Primo stralcio funzionale – Pavimentazione (parte) deposito veicoli bonificati”;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/39020 del 22.02.2012 lo scrivente Servizio ha comunicato alla Ditta l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della L.n.241/1990 e s.m.i., ed ha inviato  agli Enti interessati copia dei suddetti elaborati progettuali richiedendo di visionare la stessa documentazione e di trasmettere il parere di competenza ai sensi di quanto disposto dalla DGR 1192/2008;

EVIDENZIATO che con la suddetta nota il SGR ha comunicato che “ …omissis…che in merito allo scarico delle acque reflue, cosi come descritto nei suddetti elaborati, il Servizio scrivente procederà, all’atto dell’acquisizione dei pareri richiesti, ad inglobare nella determinazione dirigenziale n. 182/2010 l’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’amministrazione provinciale con provvedimento n. 10502 del 27.02.2008…omissis…;

PRESO ATTO della relazione di sopralluogo eseguita in data 28.12.2011 dall’ARTA Distretto dell’Aquila presso l’impianto in oggetto ed inviata al SGR con nota prot. n. 1043 del 17.02.2012, acquisita dal SGR al prot n, RA/43769 del 28.02.2012;

PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa, relativamente al procedimento di cui all’oggetto, dalla ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi, acquisita dal SGR al prot. n. RA/ 115035 del 18.05.2012,  costituita dai seguenti elaborati;

1.         Relazione tecnica primo stralcio funzionale;

2.         Planimetria T7B1 – “Planimetria generale scarichi”;

3.         Planimetria T 7C1 – “Depurazione acque reflue -  schema funzionale”;

4.         Planimetria T 7C2 – “Depurazione acque reflue -  schema funzionale primo stralcio”;

5.         Planimetria T 7D – “Planimetria generale scarichi – primo stralcio”;

VISTA la nota prot. n. 3587 del 31.05.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/131707 del 7.06.2012, con la quale l’ARTA Distretto dell’Aquila ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’ampliamento per lotti ed all’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque reflue meteoriche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-          fino a quando la superficie dedicata all’attività di autodemolizione, ricadente nella zona dell’ampliamento, sarà relativa alla sola realizzazione del primo stralcio funzionale non potranno essere gestiti nel centro più di 861 autoveicoli;

-          la ditta deve provvedere alla disattivazione dalle reti fognarie non più utilizzate a seguito delle modifiche apportate, tramite rimozione o riempimento con materiale inerte;

VISTA la nota prot. n. 41381 del 7.067.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/139163 del 14.06.2012, con la quale l’Amministrazione provinciale di L’Aquila, ha trasmesso il proprio parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-          Relativamente al sistema di impermeabilizzazione delle aree scoperte del centro:

          l’ARTA Abruzzo effettui annualmente un controllo sullo stato di conservazione della pavimentazione;

          la pavimentazione dell’annesso deposito giudiziario deve essere resa impermeabile alle sostanze inquinanti.;

-          Relativamente alla realizzazione per stralci funzionali del progetto di ampliamento:

          fino a quando la superficie dedicata all’attività di autodemolizione, ricadente nella zona dell’ampliamento, sarà rappresentata unicamente dal primo stralcio, il numero complessivo di autoveicoli presi in carico annualmente non superi le  861 unità;

-          Relativamente al sistema di depurazione delle acque reflue  e meteoriche: “ …omissis.. Si esprime “nulla osta”   allo scarico delle acque reflue derivanti dai servizi igienici, dalle attività produttive e dal dilavamento da parte delle acque meteoriche delle aree esterne del complesso artigianale  - commerciale in parola, nel canale allacciante meridionale, previa acquisizione del nulla osta dell’Ente gestore di detto canale a condizione che:

          la ditta provveda con cadenza almeno semestrale ad eseguire analisi sulle acque di scarico prelevate nei rispettivi pozzetti fiscali di controllo, posti all’uscita di ciascun impianto ( indicati nell’elaborato T7C1 come 1° depuratore acque di prima pioggia, depuratore acque di autolavaggio, depuratore  acque lavaggio pezzi meccanici, depuratore acque nere tipo Imhoff, 2° depuratore acque di prima pioggia), ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, all. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, con particolare riferimento alla eventuale presenza nelle acque reflue delle sostanze pericolose ci cui all’art. 108 del citato decreto, in relazione alle attività svolte;

          devono essere rese impermeabili, tramite idonee pavimentazioni, tutte le aree esterne per le quali il dilavamento delle acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento;

          la ditta provveda alla disconnessione funzionale delle reti fognarie, tramite rimozione o riempimento con materiale inerte, dei manufatti relativi all’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia esistente.

CONSIDERATO che, alla luce dei pareri sopra richiamati,  le varianti proposte dalla ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi sono defunibili come non sostanziali rispetto a quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni trasmessa dalla Ditta ai sensi della DGR 1227 del 29.11.2007;

CONSIDERATO, pertanto, che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi, non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.         di prendere atto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i., e dell’art. 45 e della Legge Regionale 19.12.2007  n. 45 e s.m.i., dell’istanza di variante non sostanziale alla  Determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010 avanzata dalla Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi, in conformità con gli elaborati progettuali di seguito elencati:

1.         Relazione tecnica generale – R1

2.         Relazione acque reflue e meteoriche – R2;

3.         Relazione impermeabilizzazione – R3;

4.         Relazione primo stralcio funzionale – R4;

5.         Planimetria T 5A – “Planimetria autodemolizione”;

6.         Planimetria T 6B – “Edificio Demolizioni, Piante prospetti e sezion”;

7.         Planimetria T 8A – “Sistema di depurazione acque reflue: acque lavaggio pezzi meccanci, acque di prima pioggia, acque igienico – sanitarie, acque di lavaggio”;

8.         Planimetria T12A – “Particolari costruttivi”;

9.         Planimetria T 13 – “Primo stralcio funzionale – Pavimentazione (parte) deposito veicoli bonificati”;

10.       Relazione tecnica primo stralcio funzionale;

11.       Planimetria T7B1 – “Planimetria generale scarichi”;

12.       Planimetria T 7C1 – “Depurazione acque reflue -  schema funzionale”;

13.       Planimetria T 7C2 – “Depurazione acque reflue -  schema funzionale primo stralcio”;

14.       Planimetria T 7D – “Planimetria generale scarichi – primo stralcio”;

 

2.         di stabilire che le varianti non sostanziali di cui al precedente punto n. 1) sono costituite da:

-          adeguamento del sistema dì depurazione delle acque reflue e meteoriche ed al sistema di impermeabilizzazione delle parti non coperte del centro di trattamento dei veicoli fuori uso;

-          attivazione di un primo stralcio funzionale dell’impianto al fine della non interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso già autorizzate;

-          sistema di impermeabilizzazione delle aree scoperte del centro.

3.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al presente provvedimento ha una durata correlata alla validità temporale della Determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010;

4.         di stabilire  che l’autorizzazione di cui al presente provvedimento è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

4.1.      sistema di impermeabilizzazione delle aree scoperte del centro:

-          L’ARTA Abruzzo effettui annualmente un controllo sullo stato di conservazione della pavimentazione;

-          La pavimentazione dell’annesso deposito giudiziario deve essere resa impermeabile alle sostanze inquinanti.;

 

4.2.      realizzazione per stralci funzionali del progetto di ampliamento:

-          Fino a quando la superficie dedicata all’attività di autodemolizione, ricadente nella zona dell’ampliamento, sarà rappresentata unicamente dal primo stralcio, il numero complessivo di autoveicoli presi in carico annualmente non superi le  861 unità;

 

4.3.      sistema di depurazione delle acque reflue  e meteoriche:

-          La ditta provveda con cadenza almeno semestrale ad eseguire analisi sulle acque di scarico prelevate nei rispettivi pozzetti fiscali di controllo, posti all’uscita di ciascun impianto ( indicati nell’elaborato T7C1 come 1° depuratore acque di prima pioggia, depuratore acque di autolavaggio, depuratore  acque lavaggio pezzi meccanici, depuratore acque nere tipo Imhoff, 2° depuratore acque di prima pioggia), ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, all. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, con particolare riferimento alla eventuale presenza nelle acque reflue delle sostanze pericolose ci cui all’art. 108 del citato decreto, in relazione alle attività svolte;

-          Devono essere rese impermeabili, tramite idonee pavimentazioni, tutte le aree esterne per le quali il dilavamento delle acque meteoriche può costituire un fattore di inquinamento;

-          La ditta provveda alla disconnessione funzionale delle reti fognarie, tramite rimozione o riempimento con materiale inerte, dei manufatti relativi all’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia esistente;

-          acquisizione del nulla osta dell’Ente gestore del canale;

5.         di autorizzare la  Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi allo scarico delle acque reflue derivanti dai servizi igienici, dalle attività produttive e dal dilavamento da parte delle acque meteoriche delle aree esterne del complesso artigianale -commerciale in parola, nel canale allacciante meridionale nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 4.3;

6.         di prescrivere il rispetto di quanto stabilito con Determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010 salvo quanto modificato con il presente provvedimento; 

7.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, per ogni singolo lotto funzionale come cosi individuato negli elaborati progettuali di cui al precedente punto 1),  è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

7.1. La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito con Determinazione dirigenziale n. 182 del 19.07.2010;

7.2. Comunicazione  alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:

7.2.1.            L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

7.2.2.            L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

7.2.3.            Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

7.3.      comunicazione data avvio impianto.

 

8.         di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, per ogni singolo lotto funzionale come cosi individuato negli elaborati progettuali di cui al precedente punto 1),  la ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

8.1.      La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

8.2.      La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

8.3.      L’idoneità delle singole opere civile ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

8.4.      Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

8.5.      L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

8.6.      Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

9.         di prescrivere  che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 45 e s.m.i.;

11.       di stabilire che all’atto della comunicazione di avvio dell’impianto nelle forme di cui al precedente punto 9),  la determinazione dirigenziale n.20 del 16.03.2004   (ovvero eventuali  rinnovi) è da intendersi automaticamente revocata;

12.       di fare salvi  eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

13.       di trasmettere  copia del presente provvedimento al Comune di Trasacco (Aq), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’ all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di L’Aquila;

14.       di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Autodemolizioni Jolly di Perinetti Luigi di Tra sacco (Aq);

15.       di disporre  la pubblicazione  del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini