LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

VISTO l’art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2003, n. 11  “Norme in materia di Comunità Montane”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali”;

VISTA la Legge Regionale  03 agosto 2011, n. 25 recante: “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, come modificata dalla Legge Regionale 17 luglio 2012, n. 34;

RICHIAMATO l’art. 1 della L.R. 3 agosto 2011 n. 25:

-          comma 1 che istituisce, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1 gennaio 2012, il Fondo Speciale per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano in considerazione dell’importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere;

-          comma 2, come modificato dalla L.R. 34/2012, che dispone che il Fondo Speciale, dell’importo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all’entrata in vigore della Legge è alimentato dalle maggiori entrate relative all’utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell’aggiornamento dei canoni di cui all’art. 12 della medesima legge;

-          comma 3 che stabilisce che un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato “Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico”;

-          comma 4,  come modificato dalla L.R. n. 34/2012, che statuisce “Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla L. 25 luglio 1952, n. 991 recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” e dalla L. R. 5 agosto 2003, n. 11 recante “Norme in materia di Comunità Montane”, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ognuno”;

-          comma 5 che stabilisce che “Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall’uso della risorsa idrica, provvede all’assegnazione di dette somme agli Enti locali interessati”;

-          comma 6 che stabilisce che “È compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2”;

RICHIAMATA la Legge Regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio Finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014” che iscrive sul capitolo di entrata 32107 “Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico – art. 86 del D. Lgs. 112/98” U.P.B. 03.02.001 la somma di 10 (dieci) milioni di euro che comprende 6 (sei) milioni di entrate ordinarie e 4 (quattro) milioni del Fondo Speciale a destinazione vincolata;

PRESO ATTO che lo stanziamento di 4 (quattro) milioni di euro annui, è stato iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato “Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico”;

CONSIDERATO che il Sistema informativo Regionale con la nota Prot. RA/60520 del 16/3/2012 ha fornito l’elenco dei Comuni classificati montani o parzialmente montani dalla L. 991/52 e i dati della superficie totale e montana nonché della popolazione residente al 31/12/2010 per ciascuno di essi;

CONSIDERATO che alla data del 31maggio 2012 il competente Servizio Gestione delle Acque della Direzione LL.PP. ha accertato le entrate sul c/c postale n. 40205379 per l’importo complessivo di  € 9.036.991,73 di cui € 6.000.000,00 (sei milioni/00) di entrate ordinarie ed i restanti € 3.036.991,73 (tre milioni trentaseimila novecentonovantuno,73 centesimi) del Fondo Speciale;

VISTA la Deliberazione n. 601 del 24.09.2012 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito:

 “1.      di approvare la ripartizione del Fondo Speciale in proporzione alla superficie montana di ciascun comune rispetto a quella regionale  come indicato nel documento  “Riparto Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 2), redatto sulla scorta dei dati forniti dal Sistema Informativo Regionale (All. 1) con la determinazione dell’importo sul totale del Fondo Speciale di € 4.000.000,00 in proporzione alla superficie di ognuno;

2.         di erogare un acconto sull’incasso di € 3.036.991,73 (tre milioni trentaseimila novecentonovantuno,73 centesimi) come ripartito in proporzione nel documento “Riparto Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3” (All. 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di demandare a successivo provvedimento l’erogazione del saldo, previo accertamento dell’entrata; 

3.         di rimandare al Servizio Gestione delle Acque i successivi provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento”;

 

CONSIDERATO che a seguito delle segnalazioni pervenute per le vie brevi all’Ufficio competente da parte di alcuni Comuni esclusi dalla suddetta ripartizione e da parte  dell’Unione di Comuni “Colline del Medio Vomano” con sede in Cermignano (TE) con nota Prot. 975 del 08.10.2012 (Allegato 1), nonché dal riscontro dell’elenco di cui alla Tabella A allegata alla L. R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, si è rilevato che alcuni comuni classificati montani o parzialmente montani non risultano compresi nell’elenco oggetto della ripartizione di cui alla citata D.G.R. n.601/2012;

RILEVATO che i Comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui alla L.R. 10/2008, della Regione Abruzzo non compresi nel precedente elenco sono n. 30, di cui n. 21 della Provincia di Chieti e n. 9 della Provincia di Teramo, che si aggiungono ai n.159 Comuni del precedente elenco, per un numero complessivo di aventi diritto pari a n.189 Comuni;

PRESO ATTO che, a seguito di apposita richiesta da parte del Servizio Gestione delle Acque, il Servizio Informativo Regionale con la nota acquisita al Protocollo n. RA/271281 in data 30/11/2012 (Allegato 2) ha fornito i dati della popolazione residente alla data del 31/12/2010 per i Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui alla L.R. 10/2008;

RILEVATA la necessità di riformulare l’elenco dei Comuni che beneficiano del Fondo Speciale, rispetto a quello di cui alla citata D.G.R. n.601/2012, e di provvedere alla nuova ripartizione percentuale del Fondo, in proporzione alla superficie montana di ciascuno;

VISTO il documento “Nuovo Riparto del Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 3);

RITENUTO di demandare al Servizio Gestione delle Acque della Direzione LL.PP. l’espletamento degli adempimenti necessari per l’impegno, liquidazione e pagamento delle somme spettanti ai Comuni beneficiari con la ripartizione di cui al documento di cui al precedente punto;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati

 

1.         di approvare la ripartizione del Fondo Speciale in proporzione alla superficie montana di ciascun comune, rispetto a quella regionale, come indicato nel documento “Nuovo Riparto del Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 3), che sostituisce la precedente ripartizione approvata con la D.G.R. n.601 del 24.09.2012, con la determinazione dell’importo sul totale del Fondo Speciale di € 4.000.000,00 in proporzione alla superficie di ognuno;

2.         di demandare al Servizio Gestione delle Acque della Direzione LL.PP. l’espletamento degli adempimenti necessari all’impegno, liquidazione e pagamento del contributo ai comuni beneficiari, con la ripartizione di cui al precedente punto 1;

3.         di inviare la presente deliberazione alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive;

4.         di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sulla Home page della Regione Abruzzo alla sezione Avvisi per 30 giorni.

 

Segue allegato

Allegato 3 - Nuovo riparto del fondo speciale L.R. 25/2011 art.1, comma 3