LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTO il R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici”;
VISTO l’art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge
Regionale 5 agosto 2003, n. 11 “Norme in
materia di Comunità Montane”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
VISTA la Legge
Regionale 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e
modifiche a leggi regionali”;
VISTA la Legge
Regionale 03 agosto 2011, n. 25 recante:
“Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato
alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela
delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”,
come modificata dalla Legge Regionale 17 luglio 2012, n. 34;
RICHIAMATO l’art. 1
della L.R. 3 agosto 2011 n. 25:
- comma 1 che istituisce, a far data dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, e
quindi dal 1 gennaio 2012, il Fondo Speciale per la salvaguardia e la
valorizzazione del territorio montano in considerazione dell’importanza che il
territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde
acquifere;
- comma 2, come modificato dalla L.R. 34/2012, che dispone che il Fondo Speciale,
dell’importo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all’entrata in
vigore della Legge è alimentato dalle maggiori entrate relative
all’utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell’aggiornamento dei
canoni di cui all’art. 12 della medesima legge;
- comma 3 che stabilisce che un pari
stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni,
viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B.
05.01.002 denominato “Attività di monitoraggio delle acque superficiali e
sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto
idrogeologico”;
- comma 4, come modificato dalla L.R.
n. 34/2012, che statuisce “Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i Comuni
classificati totalmente o parzialmente montani dalla L. 25 luglio 1952, n. 991
recante “Provvedimenti in favore dei territori montani” e dalla L. R. 5 agosto
2003, n. 11 recante “Norme in materia di Comunità Montane”, tenuto conto delle
disposizioni di cui alla L. R. 27 giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle
Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali”, con esclusione di quelli
aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie
di ognuno”;
- comma 5 che stabilisce che “Entro il
30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di
cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti
dall’uso della risorsa idrica, provvede all’assegnazione di dette somme agli
Enti locali interessati”;
- comma 6 che stabilisce che “È compito
dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui
al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di
cui al comma 2”;
RICHIAMATA la Legge
Regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio
Finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014” che iscrive sul capitolo di
entrata 32107 “Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico – art. 86
del D. Lgs. 112/98” U.P.B.
03.02.001 la somma di 10 (dieci) milioni di euro che comprende 6 (sei) milioni
di entrate ordinarie e 4 (quattro) milioni del Fondo Speciale a destinazione
vincolata;
PRESO ATTO che lo
stanziamento di 4 (quattro) milioni di euro annui, è stato iscritto sul
capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato
“Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti
gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico”;
CONSIDERATO che il
Sistema informativo Regionale con la nota Prot.
RA/60520 del 16/3/2012 ha fornito l’elenco dei Comuni classificati montani o
parzialmente montani dalla L. 991/52 e i dati della superficie totale e montana
nonché della popolazione residente al 31/12/2010 per ciascuno di essi;
CONSIDERATO che alla
data del 31maggio 2012 il competente Servizio Gestione delle Acque della
Direzione LL.PP. ha accertato le entrate sul c/c postale n. 40205379 per
l’importo complessivo di € 9.036.991,73
di cui € 6.000.000,00 (sei milioni/00) di entrate ordinarie ed i restanti €
3.036.991,73 (tre milioni trentaseimila novecentonovantuno,73 centesimi) del
Fondo Speciale;
VISTA la Deliberazione
n. 601 del 24.09.2012 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito:
“1.
di approvare la ripartizione del Fondo Speciale in proporzione alla superficie
montana di ciascun comune rispetto a quella regionale come indicato nel documento “Riparto Fondo Speciale L.R.
25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (All. 2), redatto sulla scorta dei dati forniti dal Sistema
Informativo Regionale (All. 1) con la determinazione dell’importo sul totale
del Fondo Speciale di € 4.000.000,00 in proporzione alla superficie di ognuno;
2. di erogare un acconto sull’incasso di €
3.036.991,73 (tre milioni trentaseimila novecentonovantuno,73 centesimi) come
ripartito in proporzione nel documento “Riparto Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1 comma 3” (All. 2), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, e di demandare a successivo
provvedimento l’erogazione del saldo, previo accertamento dell’entrata;
3. di rimandare al Servizio Gestione delle
Acque i successivi provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento”;
CONSIDERATO che a
seguito delle segnalazioni pervenute per le vie brevi all’Ufficio competente da
parte di alcuni Comuni esclusi dalla suddetta ripartizione e da parte dell’Unione di Comuni “Colline del Medio Vomano” con sede in Cermignano
(TE) con nota Prot. 975 del 08.10.2012 (Allegato 1),
nonché dal riscontro dell’elenco di cui alla Tabella A allegata alla L. R. 27
giugno 2008, n. 10 recante “Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e
modifiche a leggi regionali”, si è rilevato che alcuni comuni classificati
montani o parzialmente montani non risultano compresi nell’elenco oggetto della
ripartizione di cui alla citata D.G.R. n.601/2012;
RILEVATO che i Comuni
classificati montani o parzialmente montani, di cui alla L.R.
10/2008, della Regione Abruzzo non compresi nel precedente elenco sono n. 30,
di cui n. 21 della Provincia di Chieti e n. 9 della Provincia di Teramo, che si
aggiungono ai n.159 Comuni del precedente elenco, per un numero complessivo di
aventi diritto pari a n.189 Comuni;
PRESO ATTO che, a
seguito di apposita richiesta da parte del Servizio Gestione delle Acque, il
Servizio Informativo Regionale con la nota acquisita al Protocollo n. RA/271281
in data 30/11/2012 (Allegato 2) ha fornito i dati della popolazione residente
alla data del 31/12/2010 per i Comuni classificati montani o parzialmente
montani di cui alla L.R. 10/2008;
RILEVATA la necessità
di riformulare l’elenco dei Comuni che beneficiano del Fondo Speciale, rispetto
a quello di cui alla citata D.G.R. n.601/2012, e di
provvedere alla nuova ripartizione percentuale del Fondo, in proporzione alla
superficie montana di ciascuno;
VISTO il documento
“Nuovo Riparto del Fondo Speciale L.R. 25/11 art. 1
comma 3”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato
3);
RITENUTO di demandare
al Servizio Gestione delle Acque della Direzione LL.PP. l’espletamento degli
adempimenti necessari per l’impegno, liquidazione e pagamento delle somme
spettanti ai Comuni beneficiari con la ripartizione di cui al documento di cui
al precedente punto;
DATO ATTO della
legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione
delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO ATTO del parere
favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
A voti unanimi e palesi
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per i motivi richiamati
in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati
1. di approvare la ripartizione del Fondo
Speciale in proporzione alla superficie montana di ciascun comune, rispetto a
quella regionale, come indicato nel documento “Nuovo Riparto del Fondo Speciale
L.R. 25/11 art. 1 comma 3”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (Allegato 3), che sostituisce la
precedente ripartizione approvata con la D.G.R. n.601
del 24.09.2012, con la determinazione dell’importo sul totale del Fondo
Speciale di € 4.000.000,00 in proporzione alla superficie di ognuno;
2. di demandare al Servizio Gestione delle
Acque della Direzione LL.PP. l’espletamento degli adempimenti necessari
all’impegno, liquidazione e pagamento del contributo ai comuni beneficiari, con
la ripartizione di cui al precedente punto 1;
3. di inviare la presente deliberazione
alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività
Sportive;
4. di pubblicare per estratto la presente
deliberazione sul B.U.R.A. e sulla Home page della Regione Abruzzo alla sezione Avvisi per 30
giorni.
Segue
allegato
Allegato 3 - Nuovo riparto del
fondo speciale L.R. 25/2011 art.1, comma 3