LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTI

-          gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione,

-          la L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,

-          la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche,

-          la L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

-          il D. Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,

-          il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-          il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-          la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”,

-          il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-          il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTI  altresì

-          il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64;

-          il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali!”, art. 3;

-          la L. 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19, commi 4 e 5;

-          la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;

TENUTO CONTO dell’emanando D.P.R. 4 ottobre 2012, recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale

-          con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

-          con sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4, del D.L. n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, c. 3 della Costituzione, rilevando che tale disposizione incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione, per cui allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali e la disposizione in questione non può esserne espressione, essendo una norma di dettaglio;

-          con la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell’ambito della competenza statale;

TENUTO CONTO che  non è stata perfezionata l’Intesa, da stipularsi fra Il MIUR, il MEF e la Conferenza Unificata, concernente la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alle Regioni;

TENUTO CONTO altresì che il MIUR-Dipartimento per l’istruzione, con nota prot. A00DGPER n.9826 del 28.12.2012, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e, per conoscenza, agli Assessori Regionali all’Istruzione, pervenuta alla Regione in data successiva alla data di approvazione della citata D.G.R. n. 937/2012, ha sollecitato la definizione della programmazione della rete scolastica sulla base dei criteri definiti dalla suddetta Intesa, quantunque non perfezionata;

CONSIDERATO che

-          compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica,

-          la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali;

VISTI

-          la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”,

-          la L.R. 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”,

-          il Decreto 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile 2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”,

-          il Decreto 17.7.2009, n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 recante Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”,

-          la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;

RICHIAMATE

-          la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – Variazioni - anno scolastico 2009/2010”;

-          la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”;

-          la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013”;

-          la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Province di Chieti, Pescara e Teramo”, in cui, al punto 3 del dispositivo, si deliberava di rinviare a un successivo provvedimento  la programmazione, per l’a.s. 2013/14, del Piano della rete scolastica della Provincia dell’Aquila, preso atto  che l’Amministrazione Provinciale non aveva ancora deliberato in merito;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale – Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, con cui è stato istituito un Tavolo Tecnico Interistituzionale per l’esame di tutte le questioni connesse all’assetto della rete scolastica regionale;

VISTA la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale”;

RICHIAMATA           la D.G.R. 18.9.2012, n. 588 “Rete scolastica regionale - Indicazioni operative per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l’a.s. 2013/2014”, con cui, sulla base dei suddetti “Indirizzi”, sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione, per l’anno scolastico 2013/2014”;

DATO ATTO che, a tale scopo, su iniziativa del Componente la G.R. con delega all’Istruzione, le proposte concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione sono state esaminate nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, riunitosi nei gg. 21 e 26 novembre e 18 dicembre 2012;

DATO ATTO che l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, dopo aver attivato le opportune forme di concertazione con gli Enti Locali, le Rappresentanze Sindacali e gli altri Soggetti istituzionali e sociali interessati, nonché con il rispettivo Ambito territoriale dell’U.S.R., ha adottato il Piano Provinciale con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 31.12.2012;

RITENUTO  per quanto sopra esposto, di approvare

-          le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica della Provincia dell’Aquila, come analiticamente descritte nell’Allegato “1-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

-          gli interventi di potenziamento dell’offerta d’istruzione, come analiticamente descritti  nell’Allegato  “2-AQ”;

PRECISATO altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2013-2014, il vigente assetto della rete scolastica regionale nella Provincia dell’Aquila;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche dell'Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

UDITO il Relatore;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

 

1.         di approvare:

-          le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica della Provincia dell’Aquila, come analiticamente descritte nell’ Allegato “1-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

-          gli interventi di potenziamento dell’offerta d’istruzione della rete scolastica della Provincia dell’Aquila, come analiticamente descritti nell’Allegato “2-AQ”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.         di precisare che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2013-2014, il vigente assetto della rete scolastica nella Provincia dell’Aquila.

3.         di prevedere che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti  meri errori materiali o, comunque,  precisazioni non comportanti l’istituzione di nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento della competente Direzione “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”.

4.         di dare mandato alla suddetta Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento.

5.         di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.

6.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.

 

Seguono Allegati

Allegato 1- AQ - Dimensionamento della rete scolastica

Allegato 2 - AQ - Ampliamento dell’offerta d’istruzione