LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTI
- gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118
della Costituzione,
- la L. Costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero
sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle
istituzioni scolastiche,
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)”;
- il D. Lgs. 1
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la
programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei
piani provinciali,
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
- la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”,
- il D.Lgs 17
ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119
“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei
parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e)
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTI altresì
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64;
- il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali!”, art. 3;
- la L. 15 luglio 2011, n. 111
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19,
commi 4 e 5;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;
TENUTO CONTO
dell’emanando D.P.R. 4 ottobre 2012, recante “Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
DATO ATTO che la Corte
Costituzionale
- con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis)
ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L.
25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n.
133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà
legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella
disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul
territorio;
- con sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha
dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4, del D.L. n. 98/ 2011, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, c. 3
della Costituzione, rilevando che tale disposizione incide direttamente sulla
rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che non può
ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece,
ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione, per cui allo
Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali e la disposizione
in questione non può esserne espressione, essendo una norma di dettaglio;
- con la medesima sentenza 147/2012 ha
dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dell’art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando
che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici
al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell’ambito della
competenza statale;
TENUTO CONTO che non è stata perfezionata l’Intesa, da
stipularsi fra Il MIUR, il MEF e la Conferenza Unificata, concernente la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alle
Regioni;
TENUTO CONTO altresì
che il MIUR-Dipartimento per l’istruzione, con nota prot. A00DGPER n.9826 del 28.12.2012, diretta ai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali e, per conoscenza, agli Assessori
Regionali all’Istruzione, pervenuta alla Regione in data successiva alla data
di approvazione della citata D.G.R. n. 937/2012, ha
sollecitato la definizione della programmazione della rete scolastica sulla
base dei criteri definiti dalla suddetta Intesa, quantunque non perfezionata;
CONSIDERATO che
- compete alla Regione la definizione
degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei Piani Regionali della
rete scolastica,
- la Giunta Regionale approva il Piano
Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali;
VISTI
- la L.R. 3
marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”,
- la L.R. 27
giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a
leggi regionali”,
- il Decreto 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009
n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile
2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009”,
- il Decreto 17.7.2009, n. 11 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri DPCM del 6 Aprile 2009
“Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009 recante Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici
che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”,
- la D.C.R. n.
44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10
recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi
regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione
degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;
RICHIAMATE
- la D.G.R.
9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – Variazioni -
anno scolastico 2009/2010”;
- la D.G.R.
29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del
18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”;
- la D.G.R.
29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R.
n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013”;
- la D.G.R.
28.12.2012, n. 937 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R.
n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Province di Chieti,
Pescara e Teramo”, in cui, al punto 3 del dispositivo, si deliberava di
rinviare a un successivo provvedimento
la programmazione, per l’a.s. 2013/14, del
Piano della rete scolastica della Provincia dell’Aquila, preso atto che l’Amministrazione Provinciale non aveva
ancora deliberato in merito;
RICHIAMATA altresì la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale –
Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, con cui è stato istituito
un Tavolo Tecnico Interistituzionale per l’esame di tutte le questioni connesse
all’assetto della rete scolastica regionale;
VISTA la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la
programmazione della rete scolastica regionale”;
RICHIAMATA la D.G.R.
18.9.2012, n. 588 “Rete scolastica regionale - Indicazioni operative per le
attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per
l’a.s. 2013/2014”, con cui, sulla base dei suddetti
“Indirizzi”, sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle
Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la
razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il
potenziamento dell’offerta d’istruzione, per l’anno scolastico 2013/2014”;
DATO ATTO che, a tale
scopo, su iniziativa del Componente la G.R. con
delega all’Istruzione, le proposte concernenti sia la razionalizzazione e
l'adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale sia
il potenziamento dell’offerta d’istruzione sono state esaminate nell’ambito del
Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, riunitosi nei gg. 21 e 26
novembre e 18 dicembre 2012;
DATO ATTO che
l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, dopo aver attivato le opportune
forme di concertazione con gli Enti Locali, le Rappresentanze Sindacali e gli
altri Soggetti istituzionali e sociali interessati, nonché con il rispettivo
Ambito territoriale dell’U.S.R., ha adottato il Piano
Provinciale con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 31.12.2012;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di approvare
- le operazioni di razionalizzazione e
di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica della
Provincia dell’Aquila, come analiticamente descritte nell’Allegato “1-AQ”,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- gli interventi di potenziamento
dell’offerta d’istruzione, come analiticamente descritti nell’Allegato
“2-AQ”;
PRECISATO altresì che,
per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è
confermato, per l’anno scolastico 2013-2014, il vigente assetto della rete
scolastica regionale nella Provincia dell’Aquila;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive
del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del
Servizio “Politiche dell'Istruzione” in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;
UDITO il Relatore;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni di
cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate
1. di approvare:
- le operazioni di razionalizzazione e
di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica della Provincia
dell’Aquila, come analiticamente descritte nell’ Allegato “1-AQ”, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- gli interventi di potenziamento
dell’offerta d’istruzione della rete scolastica della Provincia dell’Aquila,
come analiticamente descritti nell’Allegato “2-AQ”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di precisare che, per quanto non
espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno
scolastico 2013-2014, il vigente assetto della rete scolastica nella Provincia
dell’Aquila.
3. di prevedere che eventuali rettifiche
ai suddetti Allegati, concernenti meri
errori materiali o, comunque,
precisazioni non comportanti l’istituzione di nuove Autonomie Scolastiche
potranno essere apportate con provvedimento della competente Direzione
“Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”.
4. di dare mandato alla suddetta Direzione
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” di
assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente
provvedimento.
5. di trasmettere il presente
provvedimento all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.
6. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul
sito internet regionale.
Seguono
Allegati
Allegato 1- AQ - Dimensionamento
della rete scolastica
Allegato 2 - AQ - Ampliamento dell’offerta
d’istruzione