LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTI

-          gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione,

-          la L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,

VISTI

-          la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, art. 21,

-          il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”,

-          il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 138, c. 1, lettera b),

-          il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-          il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-          la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”,

-          il D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art.1 L. 28 marzo 2003, n.53”,

-          il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”,

-          la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, art. 13,

-          il D.M. 25 ottobre 2007 “Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”,

-          la L. 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64,

-          la L. 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”,

-          il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-          il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-          il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-          il DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,

-          il D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 “Adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”,

-          la L. 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19, commi 4 e 5,

-          la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;

VISTA la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

RICHIAMATA la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale – Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”  con cui è stato istituito un Tavolo Tecnico Interistituzionale (T.T.I.) per l’esame di tutte le questioni connesse all’assetto della rete scolastica regionale;

PRESO ATTO che il suddetto T.T.I., a partire dalla sua istituzione, ha svolto le funzioni inerenti la trattazione delle questioni connesse alla programmazione della rete scolastica regionale, nell’ambito delle riunioni convocate dal Componente la G.R.  con delega alle “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, che, in base alla suddetta D.G.R., lo convoca e lo presiede;

CONSIDERATA l’opportunità di meglio specificare i compiti del suddetto T.T.I., anche in relazione alla sentenza n. 147 del 7.6.2012 con cui la Corte Costituzionale ha ribadito la competenza delle Regioni - nell’ambito dei principi fondamentali determinati dallo Stato - nella programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa sul loro territorio;

RICHIAMATA la D.G.R. 3.8.2012, n. 510, recante “Riformulazione dell’assetto organizzativo della Direzione Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”;

CONSIDERATA l’opportunità di rivedere anche la composizione del citato T.T.I., per renderla più adeguata alle funzioni assegnate, con riferimento a  quanto stabilito al punto 2 del dispositivo della richiamata D.G.R. n. 97/2011;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di integrare e modificare il punto 1 del dispositivo della citata D.G.R. n. 97/2011 come segue

-          il T.T.I. fornisce parere motivato, obbligatorio ma non vincolante, sulle materie inerenti la rete scolastica regionale e l’offerta formativa, nonché su altre materie connesse a tali ambiti, di cui è investito dal Componente la G.R.;

-          il suddetto T.T.I. è composto come di seguito indicato:

          Componente la G.R. con delega alle “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, che lo convoca e lo presiede,

          Assessori all’Istruzione delle Province,

          1 Rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.),

          1 Rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N. C. E. M.),

          Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale,

          Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”,

          Dirigente del Servizio competente in materia della suddetta Direzione,

          Responsabili dei competenti Uffici del suddetto Servizio,

          1 Dirigente/Funzionario per ciascuno degli Assessorati Provinciali all’Istruzione,

          1 Dirigente/Responsabile per ciascuno degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R.,

          1 Rappresentante per ciascuna delle OO.SS. di categoria.

 

RITENUTO di richiamare i punti 2 e 3 del dispositivo della citata D.G.R. n. 97/2012;

RITENUTO altresì di rinviare a distinti atti della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” la definizione degli strumenti necessari diretti a garantire l’operatività del suddetto T.T.I., in conseguenza ed in aderenza a quanto sopra esplicitato;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche dell'Istruzione”, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

UDITO il Relatore;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

 

1.         di richiamare la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 citata in narrativa.

2.         di integrare e modificare il punto 1 del dispositivo della citata D.G.R. come segue:

a.         il Tavolo Tecnico Interistituzionale fornisce parere motivato, obbligatorio ma non vincolante, sulle materie inerenti la rete scolastica regionale e l’offerta formativa, nonché su altre materie connesse a tali ambiti, di cui è investito dal Componente la G.R.

b.         il suddetto T.T.I. è composto come di seguito indicato:

-          Componente la G.R. con delega alle “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, che lo convoca e lo presiede,

-          Assessori all’Istruzione delle Province,

-          1 Rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.),

-          1 Rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N. C. E. M.),

-          Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale,

-          Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”,

-          Dirigente del competente Servizio “Politiche dell’Istruzione” della suddetta Direzione,

-          Responsabili dei competenti Uffici del suddetto Servizio,

-          1 Dirigente/Funzionario per ciascuno degli Assessorati Provinciali all’Istruzione,

-          1 Dirigente/Responsabile per ciascuno degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R.,

-          1 Rappresentante per ciascuna delle OO.SS. di categoria.

3.         di richiamare i punti 2 e 3 del dispositivo della citata D.G.R. n. 97/2012.

4.         di rinviare a distinti atti della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” la definizione degli strumenti necessari diretti a garantire l’operatività del suddetto T.T.I., in conseguenza ed in aderenza a quanto esplicitato in narrativa.

5.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet regionale.