IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Celli Eugenio & C. s.a.s.,
con sede legale in Castelli (TE), via C. Rossa n.10, è autorizzata all’apertura
di una cava di ghiaia in località “Piane Mavone” nel
Comune di Colledara (TE) distinta in catasto al
foglio n.8 particelle nn. 200, 234 e 475, alle
seguenti norme e condizioni;
Articolo
1
Devono essere osservate
le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta
Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati
dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo
2
La zona interessata
dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e
disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione è
valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data
e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Risorse del
Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art.
28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto
rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente
Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di
esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta)
giorni.
Articolo
4
Il deposito cauzionale
a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 85.000,00
(ottantacinquemila/00), è stato presentato con garanzia fidejussoria
n.1988977 stipulata in data 18/10/2012 con la Compagnia Coface
Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Pescara.
Articolo
5
Devono essere forniti
al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite.
Articolo
6
La ditta deve altresì
attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori di
coltivazione devono essere posizionati due piezometri, dei quali uno nella zona
più prossima al fiume Mavone e l’altro sul lato
opposto, con una profondità tale da intercettare l’acquifero soggiacente e da
mantenere costantemente in efficienza;
2) L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile
recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la
posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
3) La profondità massima dello scavo deve
risultare di metri 2,00 al di sopra del livello massimo della falda acquifera;
4) Deve essere salvaguardata una distanza
di rispetto dall’Acquedotto del Ruzzo non inferiore a 10 metri dall’asse delle
condotte esistenti;
5) Il materiale terroso proveniente dalla
preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente
accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e
riutilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale del terreno e del
profilo finale di abbandono;
6) Per il ritombamento
dello scavo a fossa devono essere utilizzate terre e rocce da scavo nel
rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo n.152/2006 e s. m. e i.;
7) Le caratteristiche del materiale
utilizzato per il riempimento dello scavo deve essere preventivamente garantito
da specifiche analisi corredate da prove di permeabilità atte a garantire gli
scambi idrici primitivi;
8) I volumi complessivamente utilizzati e
le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento
dell’accertamento finale. Il quantitativo e la provenienza del materiale
utilizzato devono essere attestati dalla ditta esercente e dal Direttore dei
Lavori;
9) Deve essere evitato, in ogni momento
dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad
attività estrattiva;
10) qualora non sia stato ottenuto lo
svincolo dalla garanzia fidejussoria di cui all’art.4 della presente
determinazione, entro il termine stabilito dalla scadenza indicata sul
contratto relativo, devono essere trasmesse a questo Servizio Regionale le
quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza almeno 30 giorni prima
delle scadenze previste, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino
all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di collaudo
dell’avvenuta realizzazione del ripristino ambientale, come indicato nel
successivo art. 10;
Articolo
7
La ditta ha l’obbligo
di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio
lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo
8
La quantità media
estraibile annualmente è di circa mc. 9.175 e
complessivamente mc. 18.370
(diciottomilatrecentosettanta) per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
La ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante
l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e
manutenzione.
Articolo
10
La ditta è tenuta ad
eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto approvato,
timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del
Territorio.
Articolo
11
La presente Determina
deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e
notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge e trasmessa ai
seguenti enti:
1) Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Teramo;
2) Amministrazione Comunale di Notaresco
(TE);
3) Alla Compagnia di assicurazioni
Generali S.p.A., agenzia di Giulianova (TE)
Articolo
12
Avverso il presente
provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla
notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).
f.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta