IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Celli Eugenio & C. s.a.s., con sede legale in Castelli (TE), via C. Rossa n.10, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Piane Mavone” nel Comune di Colledara (TE) distinta in catasto al foglio n.8 particelle nn. 200, 234 e 475, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), è stato presentato con garanzia fidejussoria n.1988977 stipulata in data 18/10/2012 con la Compagnia Coface Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Pescara.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

 

1)         Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione devono essere posizionati due piezometri, dei quali uno nella zona più prossima al fiume Mavone e l’altro sul lato opposto, con una profondità tale da intercettare l’acquifero soggiacente e da mantenere costantemente in efficienza;

2)         L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3)         La profondità massima dello scavo deve risultare di metri 2,00 al di sopra del livello massimo della falda acquifera;

4)         Deve essere salvaguardata una distanza di rispetto dall’Acquedotto del Ruzzo non inferiore a 10 metri dall’asse delle condotte esistenti;

5)         Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale del terreno e del profilo finale di abbandono;

6)         Per il ritombamento dello scavo a fossa devono essere utilizzate terre e rocce da scavo nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo n.152/2006 e s. m. e i.;

7)         Le caratteristiche del materiale utilizzato per il riempimento dello scavo deve essere preventivamente garantito da specifiche analisi corredate da prove di permeabilità atte a garantire gli scambi idrici primitivi;

8)         I volumi complessivamente utilizzati e le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento dell’accertamento finale. Il quantitativo e la provenienza del materiale utilizzato devono essere attestati dalla ditta esercente e dal Direttore dei Lavori;

9)         Deve essere evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva;

10)       qualora non sia stato ottenuto lo svincolo dalla garanzia fidejussoria  di cui all’art.4 della presente determinazione, entro il termine stabilito dalla scadenza indicata sul contratto relativo, devono essere trasmesse a questo Servizio Regionale le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza almeno 30 giorni prima delle scadenze previste, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di collaudo dell’avvenuta realizzazione del ripristino ambientale, come indicato nel successivo art. 10;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 9.175 e complessivamente mc. 18.370 (diciottomilatrecentosettanta) per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge e trasmessa ai seguenti enti:

1)         Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;

2)         Amministrazione Comunale di Notaresco (TE);

3)         Alla Compagnia di assicurazioni Generali S.p.A., agenzia di Giulianova (TE)

Articolo 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta