IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n.1996 del 15 settembre 1999 “Designazione per la
successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in
applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152;
VISTA la L.R. 29 luglio 1998, n.64 “Istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA)”;
VISTO il Decreto del
Ministero della Sanità 16.10.1998 recante ”Approvazione delle linee-guida
concernenti l’organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione (SIAN), nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali”;
VISTA la Determinazione
Dirigenziale DG6/S14 del 9 agosto 2002 avente ad aggetto “Gruppo di lavoro per
la classificazione delle acque destinate al consumo umano - Istituzione
Commissione Tecnica";
VISTA la Determinazione
Dirigenziale DG21/100/ del 12 agosto 2012 recante “Modifica della
Determinazione Dirigenziale DG14/9 del 3 febbraio 2009 relativa alla
composizione della Commissione Tecnica per la classificazione delle acque
destinate al consumo umano”.
VISTO il D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152 recante “Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole”;
VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 recante “Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano” e la successiva modifica ed integrazione (D. Lgs.
2 febbraio 2002, n.27);
VISTA la D.G.R. 12 marzo 2004, n.135 recante “Acqua destinata al
consumo umano (D.Lgs.31/2001 e D.Lgs.27/2002). Linee-guida per i
controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relative
competenze delle AA.SS.LL.
VISTO il D. Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare
il Cap.II “acque a specifica destinazione” – art.80
(Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) ed ancora
l’allegato 2 alla parte III del citato atto “Criteri per la classificazione dei
corpi a destinazione funzionale”;
VISTO l’art.23 della L.R. 24 novembre 2008, n.17 recante “Norme regionali
contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i. e disposizioni in materia di
personale”;
VISTA la L.R. 29.07.2010 n.31 “Norme regionali contenenti la prima
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale)”;
VISTO in particolare il
comma 7.della predetta L.R. 31/2012 recante ”La
Direzione Sanità, ai fini della classificazione delle acque superficiali
destinate al consumo umano, acquisita dall’ATO territorialmente competente la
documentazione tecnica relativa all’opera di presa e alla sua ubicazione:
a) dispone l’effettuazione, da parte
dell’ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti in
merito alla fissazione dei punti e alle modalità di campionamento, delle
analisi previste dall’Allegato 2 del D.Lgs 152/06 per
almeno dodici mesi consecutivi;
b) recepisce il parere finale del Servizio
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali
territorialmente competenti sull’esito delle analisi;
c) procede alla classificazione, entro
trenta giorni dall’acquisizione del parere”;
POSTO che nell’asta
fluviale del fiume Trigno confluiscono verosimilmente
affluenti e corsi d’acqua che trasportano anche derivazioni di effluenti di
impianti di depurazione degli insediamenti abitativi a monte del territorio in
esame;
VISTO l’allegato
Verbale della riunione della Commissione Tecnica per la classificazione delle
acque destinate al consumo umano tenutasi in data 18.10.2012, in cui si prende
atto della non conformità analitica dei parametri esaminati ed in particolare
di Fenoli i cui valori, fuori norma, sono superiori
al 50% del limite previsto dal D. Lgs.152/2006 che, all’allegato 2 Parte III, Sezione A comma
1 (Calcolo della conformità e classificazione) recita “Per la classificazione
delle acque in una delle categorie A1, A2, A3 ………(omissis)
. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono
conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal
valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno
disciolto ed i parametri microbiologici”.
VISTA la Determinazione
del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della
Regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale Regionale
Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare
della Regione Abruzzo (PPRIC 2011-2014);
PRESO ATTO delle
risultanze dei prelievi effettuati nei previsti punti di captazione dai
responsabili della ASL territorialmente competente;
CONSIDERATO altresì che
la ASL Lanciano/Vasto/Chieti ha provveduto ad individuare i punti di prelievo e
ad effettuare i campionamenti mensili, per dodici mesi, ai sensi della L.R. 31/2010;
ACQUISITI i prospetti
relativi agli esiti degli esami microbiologici e chimici effettuati dai
Distretti Provinciali dell’ARTA di
Chieti per il fiume Trigno;
ACQUISITA altresì la
nota del SIAN della Asl Lanciano/Vasto/Chieti prot.7293
del 23.11.2012 che definisce “non classificabili” le acque superficiali in
oggetto, poiché i valori relativi ad un parametro del II gruppo – i fenoli - risultano notevolmente difformi rispetto a quanto consentito dalle norme;
ATTESO dunque che i
parametri negativi evidenziati dagli esami predetti, superano il limite
tollerato dalle vigenti normative in materia (Allegato 2 del D. Lgs. 152/2006);
ACCERTATA pertanto, la
congruità e la regolarità della documentazione allegata all’istanza in parola,
perfezionata ed integrata in data 23.11.2012;
VISTO l’art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
per le motivazioni e le
finalità di cui in narrativa
1) che – in applicazione della decisione
della “Commissione Tecnica per la classificazione delle acque destinate al
consumo umano” – viene dichiarato concluso il periodo di controllo e verifica
mediante i prelievi periodici dei campioni di acque superficiali del tratto del
fiume Trigno specificato in oggetto;
2) che per effetto delle risultanze
analitiche dei suddetti prelievi, comunicate dall’ARTA Abruzzo ed analizzate
nel corso di apposita riunione tenutasi in data 18.10.2012 (si allega verbale –
Allegato A), le acque in esame vengono dichiarate “non classificate” poiché i
parametri anomali delle predette risultanze analitiche non lo consentono,
giusto Allegato 2 del D. Lgs. 152/2006, determinando
la non idoneità delle acque predette al loro utilizzo per uso potabile;
3) di recepire il parere finale espresso
dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL
Lanciano/Vasto/Chieti prot.7293 del 23.11.2012 –
(Allegato B) - che definisce “non classificabili” le acque superficiali
precisate in oggetto, per i motivi riportati in premessa;
4) di precisare che – ove l’istante ne
facesse richiesta – le procedure previste dalle norme potranno essere ripetute
per un nuovo ciclo di esami finalizzati alla classificazione del tratto di
fiume in parola, con costi a carico del richiedente sia per i campionamenti ed
i controlli effettuati dal SIAN competente e sia per gli esami analitici
eseguiti dall’ARTA Abruzzo;
5) di pubblicare la presente disposizione,
corredata del referto analitico di cui alla nota (prot.4259 del
29.08.2012) del Distretto Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo - relativo al
mese di giugno 2012 (Allegato C) - sul sito della Regione, delle AASSLL
competenti, dell’ARTA, comunicandone i contenuti all’ATO e dandone ampia
divulgazione presso la popolazione interessata, ai sensi del punto 11.
dell’art.23 della L.R. n.31 del 29 luglio 2010;
6) di trasmettere copia del presente
provvedimento al Direttore Regionale delle Politiche della Salute ai sensi
dell’art.16 comma 10 della L. R. n.7 del
10 maggio 2002;
7) di pubblicare il presente Provvedimento
sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);
8) è ammesso ricorso al TAR avverso il
presente provvedimento, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul BURA e/o
nelle forme di legge.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.
Giuseppe Bucciarelli
Seguono
allegati
Allegato A – Commissione tecnica
classificazione acque potabili
Allegato B – Acque superficiali
destinate alla produzione di acqua ad uso umano
Allegato C – Rapporto di prova
campioni di acqua superficiale da potabilizzare