IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
- che, sono considerate associazioni di
promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO
- che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T.
n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con
l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale;
CONSIDERATO
- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della
menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a) socio-sanitaria, assistenziale,
educativa e dell’inclusione sociale;
b) solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c) ambiente, cultura e patrimonio
storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione
sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano
il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei
requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura
di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro
Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul
volontariato);
- che l’iscrizione è condizione
necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della
stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici;
RILEVATO
- che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al
registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett.
a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo
comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;
PRESO ATTO
- che, con Determinazione Direttoriale
n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle
more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti
amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al
Servizio Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e
Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi
Socio Assistenziali, U2;
DATO ATTO
- che, con determinazione n. DL27/284
del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio Politiche di
Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e
Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,
il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL.
B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere
necessariamente utilizzati per la
richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTE
- le istanze, acquisite al protocollo
della Direzione presentate dalle
associazioni di promozione sociale, di cui al successivo elenco,
concernenti le richieste di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale:
ARCHEOCLUB PESCARA |
Piazza Garibaldi, 41/1 - Pescara |
I GIRASOLI |
Via Genovese, 55 - S. Benedetto dei Marsi
(AQ) |
PRO LOCO ROCCA DI CAMBIO |
Via Costa, 3 - Rocca di Cambio (AQ) |
A.S.D. - A.P.S.
DEA |
Via Don Minzoni, 43/b - Chieti |
FORENSIC'S PSYCHE' |
Via Passo S. Leonardo, 17 - Pescara |
INSIEME PER… |
Via di Sotto, 74 - Pescara |
I COLORI DELLA VITA |
Via Tosto, 9 - Pescara |
L'AQUILA |
Via Benedetto Croce, 36 - Atri (TE) |
MISA |
St.da della Conserva fr. Pescomaggiore - AQ |
A. I. S. T |
Via Rodolfo Mondolfo - Bologna |
A.C.L.I. Provinciali L'Aquila |
Via Giosuè Carducci, 30 - L'Aquila |
DATO ATTO
- che il compente ufficio ha esaminato
la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e
la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale,
delle Associazioni in elenco sopra menzionate;
RITENUTO
- pertanto, che l’ufficio preposto ha
proceduto, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione delle Associazioni, in elenco riportate, al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
PRESO ATTO
- del comma 5, art. 8 della L.R. 11/2012 con cui si dispone la pubblicazione, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.),
dei provvedimenti dirigenziali di iscrizione al registro regionale della
associazioni di promozione sociale;
VISTA
- a L.R.
14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della
funzione dirigenziale), 24 (Competenze
del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa che si
intendono qui integralmente richiamate e trascritte:
- di prendere atto che:
• le associazioni in elenco riportate,
con note acquisite al protocollo della Direzione, hanno
presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
• il competente Ufficio, in applicazione
delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni de qua;
• le associazioni richiedenti, in elenco
indicate, avendo dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, sono state
iscritte nelle rispettive sezioni ed articolazioni, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni normative, come da elenco allegato, All. A), quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di disporre, ai sensi del comma 5 art.
8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale
della presente determinazione e del sopra elencato allegato All. A), sul B.U.R.A.T.;
- di disporre altresì, la notifica del presente provvedimento alle
Associazioni interessate;
- di trasmettere copia del presente atto
al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto
alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
PER
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Germano De Sanctis
Segue
allegato
Allegato A - registro regionale delle associazioni
di promozione sociale
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