LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1996 del 15.09.1999, relativa alla designazione - per la successiva classificazione – delle acque potabili nella Regione Abruzzo;

VISTO            il Decreto del Ministero della Sanità 16.10.1998 recante ”Approvazione delle linee-guida concernenti l’organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali”;

VISTA la L.R. 29 luglio 1998, n.64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA)”;

VISTO            il D. Lgs 11.05.1999 n.152 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

VISTO            il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e la successiva modifica ed integrazione (D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.27);

VISTA la D.G.R. 12 marzo 2004, n.135 recante “Acqua destinata al consumo umano (D.Lgs.31/2001 e D.Lgs.27/2002). Linee-guida per i controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relative competenze delle AA.SS.LL.

VISTO            il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e , in particolare, il Cap. II “Acque a specifica destinazione” – art.80 (Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) ed ancora l’allegato 2 alla parte III del citato atto “Criteri per la classificazione dei corpi a destinazione funzionale”;

VISTA la L.R. 29.07.2010 n.31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed, in particolare,  l’art.23 “Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile”;

VISTA la richiesta di classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile, inoltrata alla Direzione Politiche della Salute dall’ATO 3 Peligno-Alto Sangro come indicato in oggetto (nota prot.460 del 18.10.2012 con copia della documentazione tecnica delle opere - All. “A”);

POSTO che nell’asta fluviale dell’acquedotto industriale a servizio dell’agglomerato industriale di Sulmona confluiscono sia acque di sorgenti del fiume Gizio - già convogliate sulla centrale Enel per generare energia elettrica - sia acque contenenti sostanze chimiche e batteri che possono generale fenomeni di inquinamento ampliato dal circolare delle suddette in tubazioni o dallo stazionare in vasche di accumulo;

 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente trascritte

 

1.         di designare - per il successivo uso potabile - le acque superficiali di un tratto del fiume Gizio, convogliate nella conduttura a servizio dell’agglomerato industriale di Sulmona e, in particolare, dal punto di uscita della condotta dei due serbatoi di accumulo in località Marane di S. Lucia, fino a quello di entrata nel serbatoio pensile del potabilizzatore sul “terrazzo alto della Conca di Sulmona”;

2.         di incaricare il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della competente ASL  di Avezzano/Sulmona/L’Aquila, di predisporre i punti di campionamento e di quantificare, entro due mesi, i costi di prelievo e di trasporto dei campioni al laboratorio - comprensivi di ogni onere - per i controlli analitici da effettuare;

3.         l’ARTA Abruzzo, che effettuerà le analisi di laboratorio dei campioni prelevati, dovrà definirne il relativo piano dei costi da trasmettere alla Regione ed al SIAN della ASL di Avezzano/Sulmona/L’Aquila – competente sul tratto di condotta designato - entro 60 giorni dall’approvazione del presente atto;

4.         il medesimo Servizio della predetta ASL, è incaricato di acquisire e trasmettere al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, il Piano di campionamento con i relativi costi di cui al precedente punto 2.;

5.         di stabilire che i costi restano a carico della ATO 3 PELIGNO-ALTOSANGRO richiedente/beneficiaria che deve comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento del programma della Regione, l’eventuale accettazione del programma stesso e dei costi di cui ai precendenti punti 2. e 3.;

6.         di precisare che la successiva classificazione sarà effettuata previa verifica dei controlli analitici e delle conseguenti proposte del SIAN della ASL territorialmente competente;

7.         il Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, provvederà all’adozione degli atti connessi e susseguenti alla presente Deliberazione;

8.         di pubblicare la presente deliberazione sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

Segue Allegato

Allegato 1 – Relazione Tecnica