LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTA la Deliberazione
di G.R. n. 1996 del 15.09.1999, relativa alla
designazione - per la successiva classificazione – delle acque potabili nella
Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto del Ministero della
Sanità 16.10.1998 recante ”Approvazione delle linee-guida concernenti
l’organizzazione del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(SIAN), nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali”;
VISTA la L.R. 29 luglio
1998, n.64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente
(ARTA)”;
VISTO il D. Lgs
11.05.1999 n.152 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole”;
VISTO il D. Lgs.
2 febbraio 2001, n.31 recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e la successiva modifica
ed integrazione (D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.27);
VISTA la D.G.R. 12 marzo
2004, n.135 recante “Acqua destinata al consumo umano (D.Lgs.31/2001
e D.Lgs.27/2002). Linee-guida
per i controlli, criteri generali per programmi di controllo esterni e relative
competenze delle AA.SS.LL.
VISTO il D.Lgs
152/2006 “Norme in materia ambientale” e , in particolare, il Cap. II “Acque a
specifica destinazione” – art.80 (Acque superficiali destinate alla produzione
di acqua potabile) ed ancora l’allegato 2 alla parte III del citato atto
“Criteri per la classificazione dei corpi a destinazione funzionale”;
VISTA la L.R. 29.07.2010
n.31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed, in particolare, l’art.23 “Classificazione delle acque
superficiali destinate ad uso potabile”;
VISTA la richiesta di classificazione delle acque
superficiali destinate ad uso potabile, inoltrata alla Direzione Politiche
della Salute dall’ATO 3 Peligno-Alto Sangro come indicato in oggetto (nota prot.460
del 18.10.2012 con copia della documentazione tecnica delle opere - All. “A”);
POSTO che nell’asta
fluviale dell’acquedotto industriale a servizio dell’agglomerato industriale di
Sulmona confluiscono sia acque di sorgenti del fiume Gizio
- già convogliate sulla centrale Enel per generare energia elettrica - sia
acque contenenti sostanze chimiche e batteri che possono generale fenomeni di
inquinamento ampliato dal circolare delle suddette in tubazioni o dallo
stazionare in vasche di accumulo;
VISTA la Legge
Regionale 14 settembre 1999, n.77 recante "Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive
modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO della
regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione
vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma
del Direttore Regionale;
A VOTI UNANIMI espressi
nelle forme di legge:
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa che si intendono integralmente trascritte
1. di designare - per il successivo uso
potabile - le acque superficiali di un tratto del fiume Gizio,
convogliate nella conduttura a servizio dell’agglomerato industriale di Sulmona
e, in particolare, dal punto di uscita della condotta dei due serbatoi di
accumulo in località Marane di S. Lucia, fino a quello di entrata nel serbatoio
pensile del potabilizzatore sul “terrazzo alto della
Conca di Sulmona”;
2. di incaricare il Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione della competente ASL di Avezzano/Sulmona/L’Aquila, di predisporre
i punti di campionamento e di quantificare, entro due mesi, i costi di prelievo
e di trasporto dei campioni al laboratorio - comprensivi di ogni onere - per i
controlli analitici da effettuare;
3. l’ARTA Abruzzo, che effettuerà le
analisi di laboratorio dei campioni prelevati, dovrà definirne il relativo
piano dei costi da trasmettere alla Regione ed al SIAN della ASL di
Avezzano/Sulmona/L’Aquila – competente sul tratto di condotta designato - entro
60 giorni dall’approvazione del presente atto;
4. il medesimo Servizio della predetta
ASL, è incaricato di acquisire e trasmettere al Servizio di Sanità Veterinaria
e Sicurezza Alimentare della Regione, il Piano di campionamento con i relativi
costi di cui al precedente punto 2.;
5. di stabilire che i costi restano a
carico della ATO 3 PELIGNO-ALTOSANGRO richiedente/beneficiaria che deve
comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento del programma della Regione,
l’eventuale accettazione del programma stesso e dei costi di cui ai precendenti
punti 2. e 3.;
6. di precisare che la successiva
classificazione sarà effettuata previa verifica dei controlli analitici e delle
conseguenti proposte del SIAN della ASL territorialmente competente;
7. il Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria
e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione
Abruzzo, provvederà all’adozione degli atti connessi e susseguenti alla
presente Deliberazione;
8. di pubblicare la presente deliberazione
sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
Segue
Allegato