LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”
e sue successive modifiche ed integrazioni
che, alla parte Terza, Sezione II, definisce la disciplina generale per
la tutela delle acque superficiali e sotterranee;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 281 del 15/6/2009 con la quale, al fine di dare
attuazione alle disposizioni del D.Lgs 152/06 con
particolare riferimento all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale sui corsi
d’acqua, è stato istituito un gruppo di lavoro per la sperimentazione
dell’applicazione del Deflusso Minimo Vitale;
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 614 del 9/8/2010 con la quale, ai sensi dell’art. 121
del D.Lgs 152/06,
è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che
- agli articoli dal 48 al 57 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) è definito il
Deflusso Minimo Vitale e sono individuate le modalità e i tempi di attuazione
dello stesso sui corsi d’acqua abruzzesi;
- all’art. 51 delle stesse Norme
Tecniche viene richiamata la DGR 281/2009 e, in conformità alla stessa, viene
stabilito che “costituisce misura
prioritaria di Piano, l’approccio sperimentale volontario per la verifica e l’applicazione
dei valori di DMV di cui all’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV”,
sulla base di accordi con i concessionari delle
derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi di rilasci,
concordati negli appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli
effetti sul sistema ambientale fluviale.”
VISTA la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 25 del 16/01/2012 con la quale, a seguito delle attività
fino ad allora svolte dal Gruppo di Lavoro (di seguito GdL),
agli esiti delle riunioni e dei sopralluoghi effettuati, sono state apportate
modifiche ed integrazioni alla DGR 281/2009;
TENUTO CONTO che sono
proseguite le attività del Gruppo di Lavoro finalizzate alla stesura dei
protocolli di sperimentazione con i concessionari che hanno aderito alla
sperimentazione;
CONSIDERATO che le
attività di sperimentazione hanno l’obiettivo di applicare in maniera graduale
e controllata i valori di deflusso minimo vitale definiti nel PTA in modo da
valutarne la sostenibilità e i conseguenti benefici ambientali nonché
evidenziare necessità di affinamento del modello utilizzato per
l’individuazione dei valori di DMV;
PRESO ATTO che come
definito nella DGR 281/09 le attività di sperimentazione si articolano in tre
fasi:
- Fase 0: fase di caratterizzazione del
sito allo stato attuale (ante-sperimentazione) dei rilasci dall’opera di presa;
- Fase 1: corrispondente al primo
incremento dei valori di rilascio dall’opera di presa;
- Fase 2: corrispondente al secondo
incremento dei valori di rilascio dall’opera di presa.
PRESO ATTO che nella
DGR 281/2009, è stato definito il valore minimo del rilascio da applicare nella
Fase1 del Programma di sperimentazione (“mai inferiore al 50% dei valori
previsti negli elaborati di piano [….]”);
PRESO ATTO che è emersa
la necessità, in fase attuativa, di definire anche le modalità di
individuazione del valore minino del rilascio da raggiungere nella Fase 2 del
Programma di sperimentazione;
PRESO ATTO che durante
le attività del Gruppo di Lavoro, come da relazione dello stesso, a firma del
Dirigente del Servizio per la Sicurezza Idraulica, in qualità di coordinatore
del GdL, allegato al presente atto e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, è emerso quanto segue:
1. Per tutte le derivazioni oggetto di
sperimentazione gli attuali rilasci, imposti dai vigenti disciplinari di
concessione, sono molto distanti (anche di un fattore 10) dai valori di
deflusso minimo vitale definiti nel PTA;
2. Per le finalità delle attività di
sperimentazione, posto che già in Fase 1 è opportuno tendere ad incrementi
significativi dei rilasci (almeno il 50% della componente idrologica del DMV)
che consentano di trarre rilevanti considerazioni sulle questioni summenzionate
(sostenibilità e benefici ambientali), occorre arrivare in Fase 2 almeno al 60%
del valore di DMV definito nel PTA (comprensivo della componente biologico-ambientale);
3. Tale valore deve essere pari almeno al
70% qualora i risultati della Fase 1, a giudizio del GdL,
evidenzino che l’incremento di portata realizzato in Fase 1 non abbia prodotto
significativi miglioramenti nello stato si qualità del corpo idrico interessato
dalla derivazione;
4. Qualora gli esiti delle Fasi 1 e 2 non
diano sufficienti evidenze rispetto agli obiettivi della sperimentazione,
appare utile prevedere una ulteriore Fase 3 di sperimentazione che consenta di
avvicinarsi ulteriormente ai valori di deflusso minimo vitale definiti nel PTA;
PRESO ATTO che nella
stessa relazione il GdL ha evidenziato, al fine di
garantire la massima partecipazione alle attività di sperimentazione, la
necessità di valutare l’opportunità di riaprire, i termini di adesione alla sperimentazione
definiti nel Piano di Tutela delle Acque;
PRESO ATTO che nella
DGR 281/09 ed in particolare negli allegati alla stessa erano individuate le
attività di monitoraggio da condurre nei siti oggetto di sperimentazione
durante le fasi di sperimentazione e gli elementi oggetto di monitoraggio,
PRESO ATTO che il
recente Decreto Ministeriale n. 260 del 08/11/2010, recante i criteri tecnici
per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, ha apportato
modifiche al D.lgs. 152/06 ed in particolare all’Allegato 1 contenente i
criteri di classificazione dei corpi idrici;
PRESO ATTO che il
Gruppo di Lavoro, nella relazione allegata, ha evidenziato la necessità che la
verifica degli effetti ambientali dei vari scenari di rilascio applicati in
fase di sperimentazione sia effettuata attraverso gli elementi di qualità
biologica, chimica, chimico-fisica e idromorfologica
definiti nel DM 260/10 succitato;
RITENUTO pertanto di
dovere integrare ovvero modificare la DGR 281/09 e le sue successive modifiche
ed integrazioni con le considerazioni addotte dal Gruppo di Lavoro nella
relazione allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale,
DATO ATTO che il
Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del
Suolo e della Costa, Protezione Civile ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente Provvedimento;
UDITO il relatore e gli
interventi dei Componenti presenti;
A VOTI unanimi resi
nelle forme di Legge
Per le motivazioni
espresse in narrativa
DELIBERA
1. di approvare, ad integrazione di quanto
definito nella DGR 281/09 e s.m.i., la relazione del
Gruppo di Lavoro istituito con la stessa Deliberazione, allegata al presente
atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento
a:
a. la definizione del valore minimo di
rilascio da raggiungere nella Fase 2 delle attività di sperimentazione per
l’applicazione del DMV definito dal Piano di Tutela delle Acque della Regione
Abruzzo;
b. la possibilità di prevedere una ulteriore
fase (Fase 3) nell’ambito delle attività di sperimentazione qualora gli esiti
delle Fasi 1 e 2 già condotte non diano sufficienti evidenze rispetto agli
obiettivi della sperimentazione;
c. la riapertura dei termini per
l’adesione alle attività di sperimentazione di cui all’art. 51, comma 6, delle
Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto sul BURA ed entro 6 mesi dalla data di pubblicazione
stessa;
d. la modifica degli allegati alla DGR
281/09 al fine di adeguare i parametri oggetto di monitoraggio previsti per le
attività di sperimentazione alle previsioni del DM 260/2010;
2. di dare mandato al Gruppo di Lavoro
istituito con DGR 281/2009 e s.m.i. di procedere con
la sperimentazione tenendo conto delle modifiche ed integrazioni di cui al
presente atto;
3. di stabilire che il presente
provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
4. di disporre la pubblicazione sul BURA
del presente atto.
Segue
Allegato
Relazione del gruppo di lavoro per
la sperimentazione dell’applicazione