LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche ed integrazioni  che, alla parte Terza, Sezione II, definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 15/6/2009 con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 152/06 con particolare riferimento all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale sui corsi d’acqua, è stato istituito un gruppo di lavoro per la sperimentazione dell’applicazione del Deflusso Minimo Vitale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 9/8/2010 con la quale, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/06,  è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che

-          agli articoli dal 48 al 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) è definito il Deflusso Minimo Vitale e sono individuate le modalità e i tempi di attuazione dello stesso sui corsi d’acqua abruzzesi;

-          all’art. 51 delle stesse Norme Tecniche viene richiamata la DGR 281/2009 e, in conformità alla stessa, viene stabilito che  “costituisce misura prioritaria di Piano, l’approccio sperimentale volontario per la verifica e l’applicazione dei valori di DMV di cui all’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV”, sulla base di accordi con i concessionari delle  derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi di rilasci, concordati negli appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli effetti sul sistema ambientale fluviale.”

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 16/01/2012 con la quale, a seguito delle attività fino ad allora svolte dal Gruppo di Lavoro (di seguito GdL), agli esiti delle riunioni e dei sopralluoghi effettuati, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DGR 281/2009;

TENUTO CONTO che sono proseguite le attività del Gruppo di Lavoro finalizzate alla stesura dei protocolli di sperimentazione con i concessionari che hanno aderito alla sperimentazione;

CONSIDERATO che le attività di sperimentazione hanno l’obiettivo di applicare in maniera graduale e controllata i valori di deflusso minimo vitale definiti nel PTA in modo da valutarne la sostenibilità e i conseguenti benefici ambientali nonché evidenziare necessità di affinamento del modello utilizzato per l’individuazione dei valori di DMV;

PRESO ATTO che come definito nella DGR 281/09 le attività di sperimentazione si articolano in tre fasi:

-          Fase 0: fase di caratterizzazione del sito allo stato attuale (ante-sperimentazione) dei rilasci dall’opera di presa;

-          Fase 1: corrispondente al primo incremento dei valori di rilascio dall’opera di presa;

-          Fase 2: corrispondente al secondo incremento dei valori di rilascio dall’opera di presa.

 

PRESO ATTO che nella DGR 281/2009, è stato definito il valore minimo del rilascio da applicare nella Fase1 del Programma di sperimentazione (“mai inferiore al 50% dei valori previsti negli elaborati di piano [….]”);

PRESO ATTO che è emersa la necessità, in fase attuativa, di definire anche le modalità di individuazione del valore minino del rilascio da raggiungere nella Fase 2 del Programma di sperimentazione;

PRESO ATTO che durante le attività del Gruppo di Lavoro, come da relazione dello stesso, a firma del Dirigente del Servizio per la Sicurezza Idraulica, in qualità di coordinatore del GdL, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è emerso quanto segue:

1.         Per tutte le derivazioni oggetto di sperimentazione gli attuali rilasci, imposti dai vigenti disciplinari di concessione, sono molto distanti (anche di un fattore 10) dai valori di deflusso minimo vitale definiti nel PTA;

2.         Per le finalità delle attività di sperimentazione, posto che già in Fase 1 è opportuno tendere ad incrementi significativi dei rilasci (almeno il 50% della componente idrologica del DMV) che consentano di trarre rilevanti considerazioni sulle questioni summenzionate (sostenibilità e benefici ambientali), occorre arrivare in Fase 2 almeno al 60% del valore di DMV definito nel PTA (comprensivo della componente biologico-ambientale);

3.         Tale valore deve essere pari almeno al 70% qualora i risultati della Fase 1, a giudizio del GdL, evidenzino che l’incremento di portata realizzato in Fase 1 non abbia prodotto significativi miglioramenti nello stato si qualità del corpo idrico interessato dalla derivazione;

4.         Qualora gli esiti delle Fasi 1 e 2 non diano sufficienti evidenze rispetto agli obiettivi della sperimentazione, appare utile prevedere una ulteriore Fase 3 di sperimentazione che consenta di avvicinarsi ulteriormente ai valori di deflusso minimo vitale definiti nel PTA;

PRESO ATTO che nella stessa relazione il GdL ha evidenziato, al fine di garantire la massima partecipazione alle attività di sperimentazione, la necessità di valutare l’opportunità di riaprire,  i termini di adesione alla sperimentazione definiti nel Piano di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO che nella DGR 281/09 ed in particolare negli allegati alla stessa erano individuate le attività di monitoraggio da condurre nei siti oggetto di sperimentazione durante le fasi di sperimentazione e gli elementi oggetto di monitoraggio,

PRESO ATTO che il recente Decreto Ministeriale n. 260 del 08/11/2010, recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, ha apportato modifiche al D.lgs. 152/06 ed in particolare all’Allegato 1 contenente i criteri di classificazione dei corpi idrici;

PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro, nella relazione allegata, ha evidenziato la necessità che la verifica degli effetti ambientali dei vari scenari di rilascio applicati in fase di sperimentazione sia effettuata attraverso gli elementi di qualità biologica, chimica, chimico-fisica e idromorfologica definiti nel DM 260/10 succitato;

RITENUTO pertanto di dovere integrare ovvero modificare la DGR 281/09 e le sue successive modifiche ed integrazioni con le considerazioni addotte dal Gruppo di Lavoro nella relazione allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

 

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente Provvedimento;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi resi nelle forme di Legge

Per le motivazioni espresse in narrativa

 

DELIBERA

 

1.         di approvare, ad integrazione di quanto definito nella DGR 281/09 e s.m.i., la relazione del Gruppo di Lavoro istituito con la stessa Deliberazione, allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento a:

a.         la definizione del valore minimo di rilascio da raggiungere nella Fase 2 delle attività di sperimentazione per l’applicazione del DMV definito dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo;

b.         la possibilità di prevedere una ulteriore fase (Fase 3) nell’ambito delle attività di sperimentazione qualora gli esiti delle Fasi 1 e 2 già condotte non diano sufficienti evidenze rispetto agli obiettivi della sperimentazione;

c.         la riapertura dei termini per l’adesione alle attività di sperimentazione di cui all’art. 51, comma 6, delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURA ed entro 6 mesi dalla data di pubblicazione stessa;

d.         la modifica degli allegati alla DGR 281/09 al fine di adeguare i parametri oggetto di monitoraggio previsti per le attività di sperimentazione alle previsioni del DM 260/2010;

2.         di dare mandato al Gruppo di Lavoro istituito con DGR 281/2009 e s.m.i. di procedere con la sperimentazione tenendo conto delle modifiche ed integrazioni di cui al presente atto;

3.         di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

4.         di disporre la pubblicazione sul BURA del presente atto.

Segue Allegato

Relazione del gruppo di lavoro per la sperimentazione dell’applicazione