LA
GIUNTA REGIONALE
Omissis
PREMESSO
- che con Delibera di Consiglio Comunale
n° 827 del 9.11.2009, il Comune di Chieti approvava
la proposta di rimodulazione della parte del territorio di propria competenza
del P.R.U.S.S.T. “La Città Lineare della Costa”
intervento n° 8-94 Zona C;
- che con Deliberazione di Giunta
regionale n° 1030 del 29/12/2010 è stato deciso di
ritenere validi ed efficaci i contenuti
e le previsioni dei P.R.U.S.S.T. “La Città Lineare
della costa”, “Sviluppo Integrato fascia
costiera Abruzzo - Marche” e “Medio Bacino del Liri” nei termini di cui all’art. 17 della legge 17
agosto 1942, n° 1150 e ss.mm.ii.
e delle indicazioni della nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 6393 del 24 maggio 2010;
- che con Deliberazione di Giunta regionale
n° 211 del 28/03/2011 è stato approvato l’accordo di
programma relativo all’intervento 8-94 – zona C nel comune di Chieti scalo
attraverso la rimodulazione del precedente intervento approvato con D.G.R. n° 203 del 14/03/2006
relativamente alla parte ricadente nel comune di Chieti;
- che con provvedimento n. 700 del 18
ottobre 2011 ad oggetto: “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo
Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T) –
Provvedimenti” la Giunta Regionale deliberava di rivalutare il processo
generale posto in essere per l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in
particolare di quello denominato “La Città lineare della costa” e quello più
specificatamente relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94 attraverso:
a) l’avvio di un procedimento
amministrativo che consentisse il coinvolgimento di tutte le amministrazioni
partecipanti a qualsiasi titolo alla procedura attivata e all’Accordo di
programma sottoscritto il 25 luglio 2011;
b) la valutazione della correttezza
amministrativa della procedura attivata, al fine di adottare eventuali,
successivi provvedimenti di autotutela
e disponeva, nelle more
delle verifiche e degli approfondimenti richiesti e per un termine di 180
giorni, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di G.R. n. 1030 del 29.12.2010 e n. 211 del 28 marzo 2011,
bloccando per l’effetto l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in
particolare di quello denominato “La Città lineare della costa” e di quelle
dell’Accordo di Programma relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-04 –
Zona C – Chieti Scalo, avente come proponente la Ditta “Pinti
Carmen ed altri”
- che avverso tale deliberazione
spiegava gravame la società AKKA Srl proponendo, contestualmente, sia istanza
di sospensiva (respinta dal TAR Abruzzo – Sez. Pescara con ord.
n. 15 del 2012), sia richiesta risarcitoria, sul presupposto che erroneamente la Regione
Abruzzo avesse considerato “l’Accordo di Programma relativo all’intervento
contraddistinto al n. 8-94 come suscettibile di essere rimesso in discussione
in quanto non ancor efficace, trattandosi, al contrario di un Accordo risalente
addirittura al 24.08.2004, regolarmente approvato con Decreto a firma del
presidente della Giunta Regionale n.32 del 8.03.2005 e pubblicato sul BURA n.
18 del 13.04.2005 e semplicemente rimodulato in data 25.07.2011, non avendo
alcuna incidenza, sotto il profilo dell’efficacia e ciò neanche ai sensi
dell’art. 8 ter, comma 3, L.R.
Abruzzo n. 18/83, la paventata mancanza di promulgazione”;
- che con D.G.R.
n. 192 del 26.03.2012 ad oggetto “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo
Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.).
Provvedimenti in esito alla sospensione di efficacia disposta con D.G.R. n. 700 del 18 ottobre 2011” la Giunta Regionale dava
atto dell’inefficacia, allo stato attuale, dell’Accordo di Programma in quanto
carente del Decreto Presidenziale di cui all’art. 8 ter
L.R. 18/83 ed approvato, con DGR n. 211 del
14.03.2011, antecedentemente alla stipula dell’Accordo Quadro Integrativo
prescritto, tra gli indirizzi operativi, dalla DGR n. 1030/10 quale atto
presupposto e condizionante l’efficacia stessa della D.G.R.
n. 211/11 e contestualmente revocava in autotutela la D.G.R.
n. 1030 del 29.12.2010 ad oggetto “P.R.U.S.S.T:
provvedimenti ed indirizzi operativi” e tutti gli atti ad essa conseguenti;
- che avverso detta deliberazione
spiegava ricorso per motivi aggiunti la società AKKA S.r.l. invocando
l’annullamento, da parte del giudice amministrativo, di detto provvedimento
anche per i vizi relativi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 8
bis e 8 ter della L.R.
Abruzzo 12.04.1983 n 18 e per eccesso di potere, argomentando in particolare
dalla considerazione che “nella fattispecie in esame si è in presenza di un
Accordo di Programma scaturito da esigenze di rimodulazione di quello
originario (risalente addirittura al 24.08.2004 ed approvato con Decreto a
firma del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 8.03.2005, nonché
pubblicato sul BURA n. 18 del 13.04.2005)” e che “Anche l’Accordo frutto della
rimodulazione e di cui si discute ha compiuto ed esaurito integralmente il
proprio iter approvativo” atteso che l’art. 8 ter,
comma 3, L.R. n. 18/83 “pare concepire il decreto
presidenziale di approvazione quale atto dovuto, una volta completato
l’articolato iter formativo dell’Accordo di Programma”. La società formulava,
inoltre, domanda di risarcimento per tutti i danni subiti e subendi
per effetto del provvedimento regionale adottato;
CONSIDERATO che
- con sentenza n. 440/12 il TAR Abruzzo
– Sez. Pescara – definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti dalla Soc. Akka Srl, dichiarava l’improcedibilità del gravame nei
confronti della DGR n. 700/11, in quanto superata e sostituita dalla successiva
n. 192/12, ed accoglieva il ricorso proposto nei confronti di quest’ultima
deliberazione affermando, in particolare, che: “ La ditta ricorrente, sostenuta
anche dalla difesa del comune di Chieti, ritiene illegittima tale delibera per
violazione degli artt.8-bis e 8-teer della LRA n. 18/1983 e per eccesso di
potere, in quanto l’Accordo di Programma, relativo all’intervento n.8-94, non è
più suscettibile di essere messo in discussione, essendo stato già approvato
con Decreto presidenziale G.R. n. 32/8.3.2005 (Bura n. 18/13.4.2005) e la semplice rimodulazione del
25.07.2011, rappresenterebbe un adeguamento/aggiornamento tecnico e
cartografico del tutto riduttivo e conforme alle esigenze del Comune.
L’Accordo in argomento,
invero, è stato nuovamente approvato con la Delibera di G.R.
n. 211/14.3.2011 e, una volta acquisita la ratifica da parte del comune di
Chieti, avvenuta con atto n. 241/8.8.2011, avrebbe dovuto seguire il Decreto
Presidenziale di cui all’art. 8-ter LRA n18/1983, da pubblicare sul BURA, per
fare acquisire allo stesso il valore di dichiarazione di pubblica utilità, per
le opere in esso previste, e di eventuale variazione degli strumenti
urbanistici.
Trattasi di adempimenti
conseguenziali finalizzati a dare operatività ad un
intervento che è stato sostanzialmente già approvato e concluso con il
prescritto Decreto presidenziale; il suo rinnovo, infatti, concerne unicamente
la concordata rimodulazione di adeguamento; se così non fosse, si dovrebbe
portare a compimento l’intervento quale già approvato nel 2005.
Il nuovo Decreto
Presidenziale rappresenta, pertanto, un atto doveroso e necessario per rendere
atto dell’adeguamento dell’intervento n. 8-24, già regolarmente approvato, con
effetti confermativi (………..).
La Delibera di GRA n.
192/2012 non considera, invero, come l’Accordo di programma in parola sia stato
già approvato con Decreto Presidenziale n. 32/2005 e che trattasi di un
semplice adeguamento da approvarsi nell’interesse pubblico; essa, infine, non
tiene conto che l’indicazione ministeriale, circa un nuovo AQI, è circoscritta
ai soli interventi con finanziamento dello stesso Ministero.
La stessa ridefinizione
delle scadenze dei PRUSST regionali, non può affatto incidere su un intervento
già approvato e realizzabile come tale, al solo scopo di riporre tutto in
discussione, in palese violazione dei principi generali dell’attività
amministrativa (art. 1 L.241/1990) e con aggravamento del procedimento”.
Il giudice
amministrativo dichiarava, inoltre, la richiesta risarcitoria inammissibile per
genericità e carenza probatoria in punto di effettività dei danni, trovando
peraltro la stessa “satisfazione nella recuperata
efficacia degli atti annullati”;
- con nota prot.
28965 del 29.10.2012, allegata a nota dell’Avvocatura Regionale prot. 9084 del 13 novembre u.s., l’Avvocatura Erariale, che
ha rappresentato e difeso la Regione nel giudizio de quo, precisava che la
sentenza innanzi citata “pare correttamente motivata e non sembra prevedibile
un esito favorevole in caso di gravame”;
- con nota prot.
70125 del 5 novembre u.s. il Comune di Chieti, destinatario, unitamente al
SUAP, di diffida formalizzata dalla soc. AKKA Srl a concludere all’esito della
sentenza TAR Abruzzo n. 440/12, il procedimento amministrativo delle domande
dalla stessa presentate il 14.07.2011 con il rilascio di relativi Provvedimenti
unici per la realizzazione e l’esercizio delle attività produttive e
commerciali ivi previste, invitava e diffidava la Presidenza della Regione
Abruzzo a voler procedere agli adempimenti consequenziali in ordine alla
sottoscrizione e pubblicazione del decreto Presidenziale, come previsto
dall’art. 34 TUEL, ritenuto dal giudice amministrativo “un atto doveroso e
necessario per prendere atto dell’adeguamento dell’intervento n.8-94, già
regolarmente approvato, con effetti conformativi…..omissis”;
- identico invito alla sollecita
sottoscrizione del decreto veniva formulato dai legali patrocinanti della soc.
AKKA Srl al Presidente della Giunta Regionale all’indomani della notifica, alla
Regione Abruzzo, della sentenza esecutiva precitata, evidenziandosi come
l’ulteriore decorso del tempo, in aggiunta a quello già trascorso in
conseguenza dell’adozione del provvedimento annullato dal TAR, determinasse
gravi danni alla Società ricorrente;
EVIDENZIATA,
nell’esecuzione del precetto giudiziale in parola e, per effetto di esso, della
D.G.R. n. 211/11 recuperata alla sua originaria
efficacia a seguito del disposto annullamento della impugnata DGR n. 192 del
26.03.2012, la sussistenza di un vizio inficiante lo schema di Accordo di
Programma approvato con DGR n. 211/11 e sostanziantesi
nel mancato coinvolgimento, nel procedimento di rimodulazione dell’iniziale
Accordo relativo all’intervento n.8-94 ed approvato con D.G.R.n.32/2005,
del Comune di Cepagatti, altro soggetto
sottoscrittore della convenzione del 2004 ed Amministrazione pure
territorialmente interessato dalla realizzazione dell’intervento
“adeguato/aggiornato” dall’ Accordo di Programma del 2011;
VISTA la nota del
Servizio Affari Giuridici e Legali della Direzione prot.
8576 del 27 novembre u.s. con la quale è stato richiesto all’Avvocatura
Erariale un parere in merito alla corretta esecuzione della sentenza del TAR
Abruzzo e, più in particolare, in merito all’indefettibilità della sottoscrizione,
da parte del Presidente della Giunta Regionale, del decreto di approvazione
dell’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 211/11 o, in alternativa, alla
possibilità per l’Amministrazione regionale, stante le carenze dello schema di
Accordo di Programma sopra evidenziate, di intervenire con un provvedimento di
riesame della deliberazione innanzi citata, anche alla luce del capo della
sentenza per il quale “La Regione Abruzzo, quale soggetto proponente, ha la
possibilità di esercitare l’autotutela su un suo provvedimento, ancorchè inserito nel contesto di un procedimento
interessante un procedimento (n.8-94) facente parte di un PRUSST, ma deve
considerare che lo stesso conservi, sul piano generale, tutto il suo valore
programmatico, la revoca comunque è sempre circoscritta agli atti regionali
specificatamente indicati”
VISTA la nota prot. 33251 del 12/12/2012 con la quale l’Avvocatura
Erariale ha osservato che “A rigore di stretta interpretazione la sentenza in
esame non preclude la possibilità che il medesimo atto venga riesaminato in
autotutela, per vizi o esigenze diversi da quelli fatti valere nella precedente
delibera, annullata dal TAR (…..). Premesso ciò sul punto deve opportunamente
sottolinearsi che:
- la mera esigenza di ripristinare la
legittimità di un provvedimento non è idonea da sola ad integrare il rilevante
interesse pubblico che deve essere sotteso ad un atto di secondo grado
(annullamento o revoca che sia). Sul punto occorrerà che codesta
Amministrazione disponga di un’ampia e specifica motivazione, tanto forte da
prevalere a distanza di oltre un anno su
legittimi affidamenti dei privati;
- non sarà possibile mettere in
discussione gli effetti sostanziali dell’accordo di programma n.8-94, in quanto
sulla sua vincolatività si è già espresso
specificatamente il TAR con la sentenza in oggetto,
- lo stesso TAR ha evidenziato
esplicitamente che il fine di una nuova delibera è solo quello di adeguare un
accordo di programma già approvato: “adeguamento da approvarsi nell’interesse
pubblico”;
PRESO ATTO delle
considerazioni espresse dal legale patrocinante e condivise le cautele espresse
dalla stessa Avvocatura Erariale nella nota sopra citata, per le quali
“l’esistenza di un pregresso contenzioso nonché il tempo trascorso ed i
rilevantissimi interessi privati in gioco, impongono di valutare con estrema
attenzione (e di mostrare in modo riattaccabile) un eventuale nuovo intervento
che blocchi la sottoscrizione del decreto (atto necessario in esecuzione della
DGR n. 211/11) sulla base della semplice irregolarità formale della mancata
partecipazione di tutte le parti alla modifica all’accordo di programma, che
con tale delibera è stato approvato”;
RITENUTO NECESSARIO
- di dover prestare acquiescenza alla
sfavorevole decisione del TAR Abruzzo, preso atto dell’avviso espresso dal
legale patrocinante in merito al probabile esito infruttuoso di un eventuale
appello alla stessa;
- dare attuazione alla sentenza del TAR
Abruzzo, Sez. Pescara, n.440/12 attraverso la sottoscrizione del decreto ai
sensi degli artt.8 bis e ter L.R.
12.04.1983 n.18, a seguito della recuperata efficacia della DGR n. 211/11;
- ritenere valide ed efficaci, nei
termini di cui all’Art. 17 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m. e i. e
nell’esclusivo interesse pubblico, le previsioni del decreto del Presidente
della Giunta Regionale Abruzzo n° 32 dell’8.03.2005 per la parte del P.R.U.S.S.T n° 8-94 zona C non
interessata dalla proposta di rimodulazione di cui alla D.G.R.
211/11;
DATO ATTO CHE il
Direttore dell’Area “Affari della Presidenza” ha attestato la legittimità del
presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo
apponendo in calce la propria firma;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni
esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate
- di autorizzare il Presidente alla
sottoscrizione del decreto ai sensi dell’art. 8/ter
della L.R.n.18/83, a seguito della recuperata
efficacia della DGR n.211 del 28.03.2011 per effetto della sentenza del TAR
Abruzzo – Sez. Pescara – n. 440/12, entro 30 giorni dall’adozione del presente
provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente del
Servizio “Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” di predisporre il
relativo decreto;
- di notificare la presente deliberazione
al Comune di Chieti, a quello di Cepagatti e alla
società AKKA Srl
- di pubblicare la presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo telematico (B.U.R.A.T.)
Seguono
Allegati
Sentenza del TAR Abruzzo – Sez.
Pescara – n. 440/12