LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

PREMESSO

-          che con Delibera di Consiglio Comunale 827 del 9.11.2009, il Comune di Chieti approvava la proposta di rimodulazione della parte del territorio di propria competenza del P.R.U.S.S.T. “La Città Lineare della Costa” intervento 8-94 Zona C;

-          che con Deliberazione di Giunta regionale 1030 del 29/12/2010 è stato deciso di ritenere validi ed efficaci  i contenuti e le previsioni dei P.R.U.S.S.T. “La Città Lineare della costa”,  “Sviluppo Integrato fascia costiera Abruzzo - Marche” e “Medio Bacino del Liri”  nei termini di cui all’art. 17 della legge 17 agosto 1942, 1150 e ss.mm.ii. e delle indicazioni della nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 6393 del 24 maggio 2010;

-          che con Deliberazione di Giunta regionale 211 del 28/03/2011 è stato approvato l’accordo di programma relativo all’intervento 8-94 – zona C nel comune di Chieti scalo attraverso la rimodulazione del precedente intervento approvato con D.G.R. 203 del 14/03/2006 relativamente alla parte ricadente nel comune di Chieti;

-          che con provvedimento n. 700 del 18 ottobre 2011 ad oggetto: “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T) – Provvedimenti” la Giunta Regionale deliberava di rivalutare il processo generale posto in essere per l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in particolare di quello denominato “La Città lineare della costa” e quello più specificatamente relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94 attraverso:

a)         l’avvio di un procedimento amministrativo che consentisse il coinvolgimento di tutte le amministrazioni partecipanti a qualsiasi titolo alla procedura attivata e all’Accordo di programma sottoscritto il 25 luglio 2011;

b)         la valutazione della correttezza amministrativa della procedura attivata, al fine di adottare eventuali, successivi provvedimenti di autotutela

e disponeva, nelle more delle verifiche e degli approfondimenti richiesti e per un termine di 180 giorni, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di G.R. n. 1030 del 29.12.2010 e n. 211 del 28 marzo 2011, bloccando per l’effetto l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in particolare di quello denominato “La Città lineare della costa” e di quelle dell’Accordo di Programma relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-04 – Zona C – Chieti Scalo, avente come proponente la Ditta “Pinti Carmen ed altri”

-          che avverso tale deliberazione spiegava gravame la società AKKA Srl proponendo, contestualmente, sia istanza di sospensiva (respinta dal TAR Abruzzo – Sez. Pescara con ord. n. 15 del 2012), sia richiesta risarcitoria, sul  presupposto che erroneamente la Regione Abruzzo avesse considerato “l’Accordo di Programma relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94 come suscettibile di essere rimesso in discussione in quanto non ancor efficace, trattandosi, al contrario di un Accordo risalente addirittura al 24.08.2004, regolarmente approvato con Decreto a firma del presidente della Giunta Regionale n.32 del 8.03.2005 e pubblicato sul BURA n. 18 del 13.04.2005 e semplicemente rimodulato in data 25.07.2011, non avendo alcuna incidenza, sotto il profilo dell’efficacia e ciò neanche ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, L.R. Abruzzo n. 18/83, la paventata mancanza di promulgazione”;

-          che con D.G.R. n. 192 del 26.03.2012 ad oggetto “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.). Provvedimenti in esito alla sospensione di efficacia disposta con D.G.R. n. 700 del 18 ottobre 2011” la Giunta Regionale dava atto dell’inefficacia, allo stato attuale, dell’Accordo di Programma in quanto carente del Decreto Presidenziale di cui all’art. 8 ter L.R. 18/83 ed approvato, con DGR n. 211 del 14.03.2011, antecedentemente alla stipula dell’Accordo Quadro Integrativo prescritto, tra gli indirizzi operativi, dalla DGR n. 1030/10 quale atto presupposto e condizionante l’efficacia stessa della D.G.R. n. 211/11 e contestualmente revocava in autotutela la D.G.R. n. 1030 del 29.12.2010 ad oggetto “P.R.U.S.S.T: provvedimenti ed indirizzi operativi” e tutti gli atti ad essa conseguenti;

-          che avverso detta deliberazione spiegava ricorso per motivi aggiunti la società AKKA S.r.l. invocando l’annullamento, da parte del giudice amministrativo, di detto provvedimento anche per i vizi relativi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. Abruzzo 12.04.1983 n 18 e per eccesso di potere, argomentando in particolare dalla considerazione che “nella fattispecie in esame si è in presenza di un Accordo di Programma scaturito da esigenze di rimodulazione di quello originario (risalente addirittura al 24.08.2004 ed approvato con Decreto a firma del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 8.03.2005, nonché pubblicato sul BURA n. 18 del 13.04.2005)” e che “Anche l’Accordo frutto della rimodulazione e di cui si discute ha compiuto ed esaurito integralmente il proprio iter approvativo” atteso che l’art. 8 ter, comma 3, L.R. n. 18/83 “pare concepire il decreto presidenziale di approvazione quale atto dovuto, una volta completato l’articolato iter formativo dell’Accordo di Programma”. La società formulava, inoltre, domanda di risarcimento per tutti i danni subiti e subendi per effetto del provvedimento regionale adottato;

CONSIDERATO che

-          con sentenza n. 440/12 il TAR Abruzzo – Sez. Pescara – definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti dalla Soc. Akka Srl, dichiarava l’improcedibilità del gravame nei confronti della DGR n. 700/11, in quanto superata e sostituita dalla successiva n. 192/12, ed accoglieva il ricorso proposto nei confronti di quest’ultima deliberazione affermando, in particolare, che: “ La ditta ricorrente, sostenuta anche dalla difesa del comune di Chieti, ritiene illegittima tale delibera per violazione degli artt.8-bis e 8-teer della LRA n. 18/1983 e per eccesso di potere, in quanto l’Accordo di Programma, relativo all’intervento n.8-94, non è più suscettibile di essere messo in discussione, essendo stato già approvato con Decreto presidenziale G.R. n. 32/8.3.2005 (Bura n. 18/13.4.2005) e la semplice rimodulazione del 25.07.2011, rappresenterebbe un adeguamento/aggiornamento tecnico e cartografico del tutto riduttivo e conforme alle esigenze del Comune.

L’Accordo in argomento, invero, è stato nuovamente approvato con la Delibera di G.R. n. 211/14.3.2011 e, una volta acquisita la ratifica da parte del comune di Chieti, avvenuta con atto n. 241/8.8.2011, avrebbe dovuto seguire il Decreto Presidenziale di cui all’art. 8-ter LRA n18/1983, da pubblicare sul BURA, per fare acquisire allo stesso il valore di dichiarazione di pubblica utilità, per le opere in esso previste, e di eventuale variazione degli strumenti urbanistici.

Trattasi di adempimenti conseguenziali finalizzati a dare operatività ad un intervento che è stato sostanzialmente già approvato e concluso con il prescritto Decreto presidenziale; il suo rinnovo, infatti, concerne unicamente la concordata rimodulazione di adeguamento; se così non fosse, si dovrebbe portare a compimento l’intervento quale già approvato nel 2005.

Il nuovo Decreto Presidenziale rappresenta, pertanto, un atto doveroso e necessario per rendere atto dell’adeguamento dell’intervento n. 8-24, già regolarmente approvato, con effetti confermativi (………..).

La Delibera di GRA n. 192/2012 non considera, invero, come l’Accordo di programma in parola sia stato già approvato con Decreto Presidenziale n. 32/2005 e che trattasi di un semplice adeguamento da approvarsi nell’interesse pubblico; essa, infine, non tiene conto che l’indicazione ministeriale, circa un nuovo AQI, è circoscritta ai soli interventi con finanziamento dello stesso Ministero.

La stessa ridefinizione delle scadenze dei PRUSST regionali, non può affatto incidere su un intervento già approvato e realizzabile come tale, al solo scopo di riporre tutto in discussione, in palese violazione dei principi generali dell’attività amministrativa (art. 1 L.241/1990) e con aggravamento del procedimento”.

Il giudice amministrativo dichiarava, inoltre, la richiesta risarcitoria inammissibile per genericità e carenza probatoria in punto di effettività dei danni, trovando peraltro la stessa “satisfazione nella recuperata efficacia degli atti annullati”;

-          con nota prot. 28965 del 29.10.2012, allegata a nota dell’Avvocatura Regionale prot. 9084 del 13 novembre u.s., l’Avvocatura Erariale, che ha rappresentato e difeso la Regione nel giudizio de quo, precisava che la sentenza innanzi citata “pare correttamente motivata e non sembra prevedibile un esito favorevole in caso di gravame”;

-          con nota prot. 70125 del 5 novembre u.s. il Comune di Chieti, destinatario, unitamente al SUAP, di diffida formalizzata dalla soc. AKKA Srl a concludere all’esito della sentenza TAR Abruzzo n. 440/12, il procedimento amministrativo delle domande dalla stessa presentate il 14.07.2011 con il rilascio di relativi Provvedimenti unici per la realizzazione e l’esercizio delle attività produttive e commerciali ivi previste, invitava e diffidava la Presidenza della Regione Abruzzo a voler procedere agli adempimenti consequenziali in ordine alla sottoscrizione e pubblicazione del decreto Presidenziale, come previsto dall’art. 34 TUEL, ritenuto dal giudice amministrativo “un atto doveroso e necessario per prendere atto dell’adeguamento dell’intervento n.8-94, già regolarmente approvato, con effetti conformativi…..omissis”;

-          identico invito alla sollecita sottoscrizione del decreto veniva formulato dai legali patrocinanti della soc. AKKA Srl al Presidente della Giunta Regionale all’indomani della notifica, alla Regione Abruzzo, della sentenza esecutiva precitata, evidenziandosi come l’ulteriore decorso del tempo, in aggiunta a quello già trascorso in conseguenza dell’adozione del provvedimento annullato dal TAR, determinasse gravi danni alla Società ricorrente;

 

EVIDENZIATA, nell’esecuzione del precetto giudiziale in parola e, per effetto di esso, della D.G.R. n. 211/11 recuperata alla sua originaria efficacia a seguito del disposto annullamento della impugnata DGR n. 192 del 26.03.2012, la sussistenza di un vizio inficiante lo schema di Accordo di Programma approvato con DGR n. 211/11 e sostanziantesi nel mancato coinvolgimento, nel procedimento di rimodulazione dell’iniziale Accordo relativo all’intervento n.8-94 ed approvato con D.G.R.n.32/2005, del Comune di Cepagatti, altro soggetto sottoscrittore della convenzione del 2004 ed Amministrazione pure territorialmente interessato dalla realizzazione dell’intervento “adeguato/aggiornato” dall’ Accordo di Programma del 2011;

VISTA la nota del Servizio Affari Giuridici e Legali della Direzione prot. 8576 del 27 novembre u.s. con la quale è stato richiesto all’Avvocatura Erariale un parere in merito alla corretta esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo e, più in particolare, in merito all’indefettibilità della sottoscrizione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, del decreto di approvazione dell’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 211/11 o, in alternativa, alla possibilità per l’Amministrazione regionale, stante le carenze dello schema di Accordo di Programma sopra evidenziate, di intervenire con un provvedimento di riesame della deliberazione innanzi citata, anche alla luce del capo della sentenza per il quale “La Regione Abruzzo, quale soggetto proponente, ha la possibilità di esercitare l’autotutela su un suo provvedimento, ancorchè inserito nel contesto di un procedimento interessante un procedimento (n.8-94) facente parte di un PRUSST, ma deve considerare che lo stesso conservi, sul piano generale, tutto il suo valore programmatico, la revoca comunque è sempre circoscritta agli atti regionali specificatamente indicati”

 

VISTA la nota prot. 33251 del 12/12/2012 con la quale l’Avvocatura Erariale ha osservato che “A rigore di stretta interpretazione la sentenza in esame non preclude la possibilità che il medesimo atto venga riesaminato in autotutela, per vizi o esigenze diversi da quelli fatti valere nella precedente delibera, annullata dal TAR (…..). Premesso ciò sul punto deve opportunamente sottolinearsi che:

-          la mera esigenza di ripristinare la legittimità di un provvedimento non è idonea da sola ad integrare il rilevante interesse pubblico che deve essere sotteso ad un atto di secondo grado (annullamento o revoca che sia). Sul punto occorrerà che codesta Amministrazione disponga di un’ampia e specifica motivazione, tanto forte da prevalere a distanza di oltre  un anno su legittimi affidamenti dei privati;

-          non sarà possibile mettere in discussione gli effetti sostanziali dell’accordo di programma n.8-94, in quanto sulla sua vincolatività si è già espresso specificatamente il TAR con la sentenza in oggetto,

-          lo stesso TAR ha evidenziato esplicitamente che il fine di una nuova delibera è solo quello di adeguare un accordo di programma già approvato: “adeguamento da approvarsi nell’interesse pubblico”;

 

PRESO ATTO delle considerazioni espresse dal legale patrocinante e condivise le cautele espresse dalla stessa Avvocatura Erariale nella nota sopra citata, per le quali “l’esistenza di un pregresso contenzioso nonché il tempo trascorso ed i rilevantissimi interessi privati in gioco, impongono di valutare con estrema attenzione (e di mostrare in modo riattaccabile) un eventuale nuovo intervento che blocchi la sottoscrizione del decreto (atto necessario in esecuzione della DGR n. 211/11) sulla base della semplice irregolarità formale della mancata partecipazione di tutte le parti alla modifica all’accordo di programma, che con tale delibera è stato approvato”;

RITENUTO NECESSARIO

-          di dover prestare acquiescenza alla sfavorevole decisione del TAR Abruzzo, preso atto dell’avviso espresso dal legale patrocinante in merito al probabile esito infruttuoso di un eventuale appello alla stessa;

-          dare attuazione alla sentenza del TAR Abruzzo, Sez. Pescara, n.440/12 attraverso la sottoscrizione del decreto ai sensi degli artt.8 bis e ter L.R. 12.04.1983 n.18, a seguito della recuperata efficacia della DGR n. 211/11;

-          ritenere valide ed efficaci, nei termini di cui all’Art. 17 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m. e i. e nell’esclusivo interesse pubblico, le previsioni del decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo 32  dell’8.03.2005 per la parte del P.R.U.S.S.T 8-94 zona C non interessata dalla proposta di rimodulazione di cui alla D.G.R. 211/11;

DATO ATTO CHE il Direttore dell’Area “Affari della Presidenza” ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo apponendo in calce la propria firma;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate

 

-          di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del decreto ai sensi dell’art. 8/ter della L.R.n.18/83, a seguito della recuperata efficacia della DGR n.211 del 28.03.2011 per effetto della sentenza del TAR Abruzzo – Sez. Pescara – n. 440/12, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento;

-          di dare mandato al Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” di predisporre il relativo decreto;

-          di notificare la presente deliberazione al Comune di Chieti, a quello di Cepagatti e alla società AKKA Srl

-          di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo telematico (B.U.R.A.T.)

Seguono Allegati

Sentenza del TAR Abruzzo – Sez. Pescara – n. 440/12