PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la legge 12
giugno 1990, n. 146 recante:”Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge. Norme per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali” e
successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che, ai
sensi dell’art. 1 della predetta L. 146/1990 sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro,
anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di
circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla
libertà di comunicazione.
CONSIDERATO che, ai
sensi dell’art. 2 bis della predetta legge n. 146/1990, le astensioni
collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di
categoria, da parte dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui
all’art.1 della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto di
misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dall’art. 1 della
legge;
VISTA la
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei
distributori di carburante adottata ai sensi dell’art. 2 bis della L. 146/1990
dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali con deliberazione n. 1/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata
sulla G.U. n. 179 del 03 agosto 2001;
CONSIDERATO che il
punto 8, lettera c) della predetta Regolamentazione prevede che, in caso di
astensione collettiva dal servizio degli addetti alla distribuzione di
carburante:
1. per la rete autostradale, escluse le
diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili
assicurando i servizi di emergenza ed i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di
polizia;
2. le stazioni di servizio in funzione
sulla rete autostradale dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una
ogni cento chilometri;
CONSIDERATO che, ai
sensi del medesimo punto 8, lettera c) della regolamentazione provvisoria,
l’individuazione delle stazioni di servizio di cui è comandata l’apertura è
effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;
CONSIDERATO che, in
sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è emersa
l’opportunità di assicurare il coordinamento dei provvedimenti autonomamente
adottati dalle singole Regioni al fine di definire una più adeguata e razionale
individuazione delle stazioni di servizio che devono rimanere aperte in caso di
astensione dal servizio proclamata in ambito nazionale;
VISTO il documento
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 03
marzo 2011, trasmesso con nota n. 1016/C11Carb del 07 marzo 2011, recante:
“Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti
autostradali in caso di sciopero”, con il quale venivano proposti i criteri
predisposti dal gruppo di lavoro tecnico istituito nell’ambito della
Commissione Attività Produttive della Conferenza per la definizione da parte
delle Regioni di un piano coordinato di apertura degli impianti in caso di
astensione nazionale dal servizio;
RITENUTO opportuno
procedere all’individuazione degli impianti autostradali che devono rimanere
aperti in caso di astensione dal servizio proclamata su base nazionale tenendo
conto dei suddetti criteri approvati dalla conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome in data 03 marzo 2011;
DECRETA
1. Di individuare le stazioni di servizio
che devono rimanere aperte sulla rete autostradale di competenza della Regione
Abruzzo in caso di astensione dal servizio dei soggetti deputati alla
distribuzione di carburante proclamata in ambito nazionale secondo la seguente
turnazione:
Impianti
ricadenti nel turno A
|
|
|
|
|
Autostrada |
Direzione |
Nome Area di Servizio |
Chilometro |
Regione |
A14 |
da Bologna a Taranto |
Torre Cerrano
ovest |
363 |
Abruzzo |
A14 |
da Bologna a Taranto |
Trigno ovest |
459 |
Abruzzo |
A14 |
da Taranto a Bologna |
Riovivo est |
474 |
Abruzzo |
A14 |
da Taranto a Bologna |
Alento est |
394 |
Abruzzo |
A14 |
da Taranto a Bologna |
Tortoreto est |
324 |
Abruzzo |
A24 |
Teramo - L'Aquila - Roma |
Valle Aterno
est |
101 |
Abruzzo |
A25 |
Roma a Pescara |
Monte Velino sud |
72 |
Abruzzo |
A25 |
Pescara a Roma |
Brecciarola nord |
175 |
Abruzzo |
Impianti
ricadenti nel turno B
Autostrada |
Direzione |
Nome Area di Servizio |
Chilometro |
Regione |
A14 |
da Bologna a Taranto |
Tortoreto ovest |
324 |
Abruzzo |
A14 |
da Bologna a Taranto |
Alento ovest |
394 |
Abruzzo |
A14 |
da Bologna a Taranto |
Riovivo ovest |
474 |
Abruzzo |
A14 |
da Taranto a Bologna |
Trigno est |
459 |
Abruzzo |
A14 |
da Taranto a Bologna |
Torre Cerrano
est |
363 |
Abruzzo |
A24 |
Teramo - L'Aquila - Roma |
Valle Aterno
ovest |
101 |
Abruzzo |
A25 |
Roma a Pescara |
Brecciarola sud |
175 |
Abruzzo |
A25 |
Pescara a Roma |
Monte Velino nord |
72 |
Abruzzo |
Impianti
ricadenti nel turno C
Autostrada |
Direzione |
Nome Area di Servizio |
Chilometro |
Regione |
A14 |
da Bologna a Taranto |
Vomano ovest |
340 |
Abruzzo |
A14 |
da Bologna a Taranto |
Sangro ovest |
429 |
Abruzzo |
A14 |
da Taranto a Bologna |
Sangro est |
429 |
Abruzzo |
A14 |
da Taranto a Bologna |
Vomano est |
340 |
Abruzzo |
A24 |
Roma - L'Aquila - Teramo |
Civita sud |
48 |
Abruzzo |
2. Ogni turno garantisce il servizio di
erogazione di carburante per tutta la durata dell’astensione. In caso di
astensione dal servizio proclamata e successivamente revocata prima
dell’attuazione, la turnazione già prevista sarà attuata all’evento successivo.
3. In occasione della proclamazione
dell’astensione dal servizio il turno da applicare sarà individuato sulla base
delle indicazioni trasmesse dalla Regione coordinatrice della materia
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. La
struttura regionale competente in materia di commercio provvederà a darne immediata comunicazione ai soggetti
pubblici e privati interessati.
4. La turnazione di cui al precedente
punto 1) è periodicamente aggiornata sulla base del monitoraggio delle aree di
servizio presenti sulla rete autostradale effettuato dal Gruppo tecnico di
lavoro istituito nell’ambito della Commissione attività Produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
5. In caso di sciopero proclamato solo a
livello regionale, la Regione interessata gestirà le turnazioni di tale
sciopero in completa autonomia, senza peraltro interrompere la turnazione a
livello nazionale.
L’Aquila, lì 04
febbraio 2013
IL
PRESIDENTE
Dott.
Giovanni CHIODI