PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante:”Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge. Norme per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della predetta L. 146/1990 sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 bis della predetta legge n. 146/1990, le astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all’art.1 della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni  indispensabili individuate dall’art. 1 della legge;

VISTA la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata ai sensi dell’art. 2 bis della L. 146/1990 dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione n. 1/94 del 19 luglio 2001 e pubblicata sulla G.U. n. 179 del 03 agosto 2001;

CONSIDERATO che il punto 8, lettera c) della predetta Regolamentazione prevede che, in caso di astensione collettiva dal servizio degli addetti alla distribuzione di carburante:

1.         per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili assicurando i servizi di emergenza ed i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia;

2.         le stazioni di servizio in funzione sulla rete autostradale dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo punto 8, lettera c) della regolamentazione provvisoria, l’individuazione delle stazioni di servizio di cui è comandata l’apertura è effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è emersa l’opportunità di assicurare il coordinamento dei provvedimenti autonomamente adottati dalle singole Regioni al fine di definire una più adeguata e razionale individuazione delle stazioni di servizio che devono rimanere aperte in caso di astensione dal servizio proclamata in ambito nazionale;

 

VISTO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 03 marzo 2011, trasmesso con nota n. 1016/C11Carb del 07 marzo 2011, recante: “Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero”, con il quale venivano proposti i criteri predisposti dal gruppo di lavoro tecnico istituito nell’ambito della Commissione Attività Produttive della Conferenza per la definizione da parte delle Regioni di un piano coordinato di apertura degli impianti in caso di astensione nazionale dal servizio;

RITENUTO opportuno procedere all’individuazione degli impianti autostradali che devono rimanere aperti in caso di astensione dal servizio proclamata su base nazionale tenendo conto dei suddetti criteri approvati dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 03 marzo 2011;

 

DECRETA

 

1.         Di individuare le stazioni di servizio che devono rimanere aperte sulla rete autostradale di competenza della Regione Abruzzo in caso di astensione dal servizio dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante proclamata in ambito nazionale secondo la seguente turnazione:

Impianti ricadenti nel turno A

 

 

 

 

 

Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro

Regione

A14

da Bologna a Taranto

Torre Cerrano ovest

363

Abruzzo

A14

da Bologna a Taranto

Trigno ovest

459

Abruzzo

A14

da Taranto a Bologna

Riovivo est

474

Abruzzo

A14

da Taranto a Bologna

Alento est

394

Abruzzo

A14

da Taranto a Bologna

Tortoreto est

324

Abruzzo

A24

Teramo - L'Aquila - Roma

Valle Aterno est

101

Abruzzo

A25

Roma a Pescara

Monte Velino sud

72

Abruzzo

A25

Pescara a Roma

Brecciarola nord

175

Abruzzo

 

Impianti ricadenti nel turno B

                                                 

Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro

Regione

A14

da Bologna a Taranto

Tortoreto ovest

324

Abruzzo

A14

da Bologna a Taranto

Alento ovest

394

Abruzzo

A14

da Bologna a Taranto

Riovivo ovest

474

Abruzzo

A14

da Taranto a Bologna

Trigno est

459

Abruzzo

A14

da Taranto a Bologna

Torre Cerrano est

363

Abruzzo

A24

Teramo - L'Aquila - Roma

Valle Aterno ovest

101

Abruzzo

A25

Roma a Pescara

Brecciarola sud

175

Abruzzo

A25

Pescara a Roma

Monte Velino nord

72

Abruzzo

 

Impianti ricadenti nel turno C

Autostrada

Direzione

Nome Area di Servizio

Chilometro

Regione

A14

da Bologna a Taranto

Vomano ovest

340

Abruzzo

A14

da Bologna a Taranto

Sangro ovest

429

Abruzzo

A14

da Taranto a Bologna

Sangro est

429

Abruzzo

A14

da Taranto a Bologna

Vomano est

340

Abruzzo

A24

Roma - L'Aquila - Teramo

Civita sud

48

Abruzzo

 

2.         Ogni turno garantisce il servizio di erogazione di carburante per tutta la durata dell’astensione. In caso di astensione dal servizio proclamata e successivamente revocata prima dell’attuazione, la turnazione già prevista sarà attuata all’evento successivo.

3.         In occasione della proclamazione dell’astensione dal servizio il turno da applicare sarà individuato sulla base delle indicazioni trasmesse dalla Regione coordinatrice della materia nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. La struttura regionale competente in materia di commercio provvederà a  darne immediata comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati.

4.         La turnazione di cui al precedente punto 1) è periodicamente aggiornata sulla base del monitoraggio delle aree di servizio presenti sulla rete autostradale effettuato dal Gruppo tecnico di lavoro istituito nell’ambito della Commissione attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

5.         In caso di sciopero proclamato solo a livello regionale, la Regione interessata gestirà le turnazioni di tale sciopero in completa autonomia, senza peraltro interrompere la turnazione a livello nazionale.

 

L’Aquila, lì 04 febbraio 2013

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni CHIODI