Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO  che:

-              con Decreto Ministeriale 08.10.1998 n.1169, pubblicato sulla G.U. 278 del 27.11.1998 – supplemento Ordinario n. 195 – promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del territorio – PRUSST” è stato approvato e pubblicato il bando ed avviato il procedimento di elaborazione dei programmi, conseguentemente al Decreto di cui agli artt.52 e 54 del D.lgs. 31.03.1998, n.112;

-              il Comune di Chieti si è impegnato a partecipare al bando di concorso denominato P.R.U.S.S.T., giusta comunicazione del  02.03.1999, in atti presso la Direzione Regionale dei LL.PP.;

-              in data 31.03.1999 è stato sottoscritto tra gli Uffici della Regione ed i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e Provinciali interessati dalla proposta P.R.U.S.S.T. denominato “La Citta Lineare della Costa” un protocollo d’intesa preliminare con il quale si decideva di individuare nella Regione Abruzzo il soggetto Promotore del P.R.U.S.S.T. stesso;

-              la Regione Abruzzo ha pubblicato, in data 24. aprile 1999, specifico avviso pubblico volto a promuovere proposte di soggetti pubblici e privati per la  partecipazione al P.R.U.S.S.T. “de quo”;

-              il Consiglio Comunale di Chieti, nella seduta del 29 luglio 1999, con delibera n. 233, ha approvato il proprio piano di interventi regolarmente trasmesso alla Regione per i necessari e successivi provvedimenti;

-              il citato programma comunale prevedeva, tra l’altro, la proposta inoltrata dalla Ditta “Pinti Carmen ed Altri”, in variante ai vigenti strumenti urbanistici;

-              la Regione Abruzzo in data 13 agosto 1999, con Deliberazione di Giunta 1870, ha approvato e trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, nei termini previsti, l’intera proposta denominata “La Citta Lineare della Costa”;

-              con decreto del 19 aprile 2000 291 (G.U. 136 del 13 giugno 2000) il sopraccitato Ministero ha approvato la graduatoria ed ha ammesso a finanziamento il P.R.U.S.S.T. “La Città Lineare della Costa”, così come proposto dalla Regione Abruzzo;

-              in data 23 ottobre 2000 è stata stipulata in Roma tra la Regione Abruzzo, soggetto promotore, ed il Ministero LL.PP., il Protocollo d’Intesa, nel quale è inserito l’intervento di che trattasi indicato con  Rif. 8-94 -  “Zona C”;

-              in data 31 maggio 2002 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra la Regione Abruzzo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ex Ministero LL.PP.) relativo al programma P.R.U.S.S.T. denominato “La Città Lineare della Costa”;

-              in data 24 agosto 2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e l’Amministrazione Comunale di Chieti per l’attuazione del P.R.U.S.S.T. presentato dalla Ditta “Pinti Carmen ed Altri”, regolarmente ratificato a termine di legge dal medesimo Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale 413 del 13 ottobre 2004;

-              il predetto Accordo di Programma è stato approvato con Decreto a firma del Presidente della Giunta Regionale n. 32 in data 08 marzo 2005  e regolarmente pubblicato sul B.U.R.A. n. 18 in data 13 aprile 2005;

-              la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 203 del 14 marzo 2006, ha approvato i criteri di valutazione e di ammissibilità per l’inserimento di nuovi interventi nei programmi PRUSST;

-              per effetto dell’intervenuto P.S.D.A. (Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni) approvato definitivamente con Delibere di Consiglio Regionale n.°94/5 in data 29 gennaio 2008 e n.°101/5 del 29 aprile 2008 (che ha vincolato parte delle aree del programma a rischio esondazione) è stata necessaria una rimodulazione del medesimo programma con riduzione delle aree e proponendo variazioni funzionali delle attività; detta variante veniva approvata dal Comune di Chieti con Deliberazione di Consiglio Comunale 401 in data 30 luglio 2007;

-              in data 3 agosto 2007, con deliberazione n.° 787, la Giunta Regionale, in mancanza della pubblicazione sul BURA del richiamato accordo quadro, stabiliva unilateralmente la scadenza dei P.R.U.S.S.T. a sei anni dalla sottoscrizione dell’accordo (31.05.2002) definendone quindi i termini di efficacia fino al il  1° giugno 2008;

-              con nota 86996 del 23 dicembre 2009 il “VI Settore – Assetto del Territorio” – “I Sezione Pianificazione Territoriale” del Comune di Chieti ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale 827 del 9 novembre 2009 avente ad oggetto «P.R.U.S.S.T. “La Città lineare della Costa. Attuazione dell’intervento da realizzarsi in Chieti e Cepagatti finalizzato alla realizzazione di aree per insediamenti produttivi e di servizio Zona “C” del progetto individuato con i nn. 8-94. Modifiche cartografiche e riarticolazione delle funzioni.» con conseguente “rimodulazione” e richiesta di approvazione della variante all’“accordo di programma”; così come sottoscritto e decretato;

-              pertanto, la Direzione regionale “Affari della Presidenza” ha avviato la fase formativa relativa alla predetta proposta di rimodulazione di cui alla richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n ° 827 del 09.11.2009;

-              In data 24 maggio 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 6393, stabiliva:”… omissis … Per quanto concerne, invece, l’insieme degli interventi pubblici previsti dal PRUSST in oggetto da realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali e degli interventi da realizzare con risorse private, codesta regione, per il tramite del Collegio di Vigilanza appositamente istituito, potrà continuare ad espletare ogni possibile utile azione volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati … omissis …”.

-              la Giunta Regionale, con Deliberazione n.°1030 del 29.12.2010 ha deliberato provvedimenti e indirizzi operativi inerenti i P.R.U.S.S.T., facendo proprie le determinazioni sia del Ministero dei LL.PP. di cui alla richiamata nota n.° 6393 del 24 maggio 2010 che del Collegio di Vigilanza  chiamato ad esprimersi, in data 14 settembre 2010, sulla proposta del Comune di Chieti in merito all’intervento in oggetto;

-              con Deliberazione n.°211 del 28 marzo 2011 la Giunta Regionale medesima ha approvato lo schema di Accordo di Programma relativo all’attuazione della zona  indicata in oggetto;

-              il Consiglio Comunale di Chieti, con delibera n. 216 nella seduta del 20 giugno 2011 ha approvato il sopraccitato nuovo Accordo di Programma autorizzando contestualmente il Sindaco a sottoscrivere l’Accordo stesso;

-              Con nota n. 45281 del 5 luglio 2011 il VI Settore “Programmazione e Valorizzazione del Territorio” del Comune di Chieti ha inviato, per il seguito di competenza, alla Direzione Regionale “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni  Ambientali,  Energia” copia del progetto e degli atti concernenti l’Accordo di Programma per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, così come da Delibera di Consiglio Comunale 20 giugno 2011, 216 di “Approvazione dell’Accordo di Programma, da sottoscriversi da parte del Presidente della Regione Abruzzo e del Sindaco del Comune di Chieti ed autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l’Accordo medesimo”;

-              la documentazione inviata è risultata costituita da:

             2 copie dell’Accordo di Programma, così come deliberato preliminarmente dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con D.G.R. 211 del 28 marzo 2011 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale di Chieti con D.C.C. 216 in data 20 giugno 2011;

             Elaborati grafici ed amministrativi del progetto di che trattasi, costituiti da:

o             ARC 01 Relazione Tecnica Illustrativa;

o             ARC 02 Inquadramento Territoriale;

o             ARC 03 Delimitazione del Piano;

o             ARC 04 Zonizzazione con verifiche urbanistiche per lotti;

o             ARC 05 Planimetria Generale;

o             ARC 06 Planovolumetrico;

o             ARC 07 Individuazione aree di interesse pubblico;

o             ARC 08 Individuazione rete viaria e parcheggi, con dati plano-altimetrici e allacciamenti alla viabilità urbana;

o             ARC  09.01 Planimetria reti acque bianche;

o             ARC  09.02 Planimetria reti acque nere;

o             ARC  10.01 Planimetria rete gas e pubblica illuminazione;

o             ARC  10.02 Planimetria rete idrica, telefonica e dati ed energia elettrica;

o             ARC  11 Planimetria catastale con individuazione delle proprietà;

o             ARC  12 Norme Tecniche di Attuazione;

o             ARC  13 Bozza di Convenzione Urbanistica e Previsione di massima delle spese;

o             ARC  14 Superfici permeabili;

o             ARC  15 Individuazione cortine verdi perimetrali e piantumazioni;

o             ARC  16 Planimetria con fascia di rispetto fluviale;

o             ARC  17 Fascia di rispetto del Raccordo Autostradale CH-PE;

o             ARC  18 Piano Quotato e Sezioni;

o             ARC  19 Protezione del rilevato stradale;

o             ARC  20 Ampliamento sede stradale esistente e adeguamento della rotatoria esistente;

o             ARC  21 Studio valutazione impatto trasporti collettivi.

-              che con provvedimento n. 700 del 18 ottobre 2011 ad oggetto: “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T) – Provvedimenti” la Giunta Regionale deliberava di rivalutare il processo generale posto in essere per l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in particolare di quello denominato “La Città lineare della costa” e quello più specificatamente relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94 attraverso:

a)            l’avvio di un procedimento amministrativo che consentisse il coinvolgimento di tutte le amministrazioni partecipanti a qualsiasi titolo alla procedura attivata e all’Accordo di programma sottoscritto il 25 luglio 2011;

b)           la valutazione della correttezza amministrativa della procedura attivata, al fine di adottare eventuali, successivi provvedimenti di autotutela

e disponeva, nelle more delle verifiche e degli approfondimenti richiesti e per un termine di 180 giorni, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di G.R. n. 1030 del 29.12.2010 e n. 211 del 28 marzo 2011, bloccando per l’effetto l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in particolare di quello denominato “La Città lineare della costa” e di quelle dell’Accordo di Programma relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-04 – Zona C – Chieti Scalo, avente come proponente la Ditta “Pinti Carmen ed altri”;

-              che avverso tale deliberazione spiegava gravame la società AKKA Srl proponendo, contestualmente, sia istanza di sospensiva (respinta dal TAR Abruzzo – Sez. Pescara con ord. n. 15 del 2012), sia richiesta risarcitoria, sul  presupposto che erroneamente la Regione Abruzzo avesse considerato “l’Accordo di Programma relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94 come suscettibile di essere rimesso in discussione in quanto non ancor efficace, trattandosi, al contrario di un Accordo risalente addirittura al 24.08.2004, regolarmente approvato con Decreto a firma del presidente della Giunta Regionale n.32 del 8.03.2005 e pubblicato sul BURA n. 18 del 13.04.2005 e semplicemente rimodulato in data 25.07.2011, non avendo alcuna incidenza, sotto il profilo dell’efficacia e ciò neanche ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, L.R. Abruzzo n. 18/83, la paventata mancanza di promulgazione”;

-              che con D.G.R. n. 192 del 26.03.2012 ad oggetto “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.). Provvedimenti in esito alla sospensione di efficacia disposta con D.G.R. n. 700 del 18 ottobre 2011” la Giunta Regionale dava atto dell’inefficacia, allo stato attuale, dell’Accordo di Programma in quanto carente del Decreto Presidenziale di cui all’art. 8 ter L.R. 18/83 ed approvato, con DGR n. 211 del 14.03.2011, antecedentemente alla stipula dell’Accordo Quadro Integrativo prescritto, tra gli indirizzi operativi, dalla DGR n. 1030/10 quale atto presupposto e condizionante l’efficacia stessa della D.G.R. n. 211/11 e contestualmente revocava in autotutela la D.G.R. n. 1030 del 29.12.2010 ad oggetto “P.R.U.S.S.T: provvedimenti ed indirizzi operativi” e tutti gli atti ad essa conseguenti;

-              che avverso detta deliberazione spiegava ricorso per motivi aggiunti la società AKKA S.r.l. invocando l’annullamento, da parte del giudice amministrativo, di detto provvedimento anche per i vizi relativi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. Abruzzo 12.04.1983 n 18 e per eccesso di potere, argomentando in particolare dalla considerazione che “nella fattispecie in esame si è in presenza di un Accordo di Programma scaturito da esigenze di rimodulazione di quello originario (risalente addirittura al 24.08.2004 ed approvato con Decreto a firma del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 8.03.2005, nonché pubblicato sul BURA n. 18 del 13.04.2005)” e che “Anche l’Accordo frutto della rimodulazione e di cui si discute ha compiuto ed esaurito integralmente il proprio iter approvativo” atteso che l’art. 8 ter, comma 3, L.R. n. 18/83 “pare concepire il decreto presidenziale di approvazione quale atto dovuto, una volta completato l’articolato iter formativo dell’Accordo di Programma;

CONSIDERATO

-              che con sentenza n. 440/12 il TAR Abruzzo – Sez. Pescara – definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti dalla Soc. Akka Srl, dichiarava l’improcedibilità del gravame nei confronti della DGR n. 700/11, in quanto superata e sostituita dalla successiva n. 192/12, ed accoglieva il ricorso proposto nei confronti di quest’ultima deliberazione affermando, in particolare, che: “ La ditta ricorrente, sostenuta anche dalla difesa del comune di Chieti, ritiene illegittima tale delibera per violazione degli artt.8-bis e 8-ter della LRA n. 18/1983 e per eccesso di potere, in quanto l’Accordo di Programma, relativo all’intervento n.8-94, non è più suscettibile di essere messo in discussione, essendo stato già approvato con Decreto presidenziale G.R. n. 32/8.3.2005 (BURA n. 18/13.4.2005) e la semplice rimodulazione del 25.07.2011, rappresenterebbe un adeguamento/aggiornamento tecnico e cartografico del tutto riduttivo e conforme alle esigenze del Comune. L’Accordo in argomento, invero, è stato nuovamente approvato con la Delibera di G.R. n. 211/14.3.2011 e, una volta acquisita la ratifica da parte del comune di Chieti, avvenuta con atto n. 241/8.8.2011, avrebbe dovuto seguire il Decreto Presidenziale di cui all’art. 8-ter LRA n18/1983, da pubblicare sul BURA, per fare acquisire allo stesso il valore di dichiarazione di pubblica utilità, per le opere in esso previste, e di eventuale variazione degli strumenti urbanistici. Trattasi di adempimenti conseguenziali finalizzati a dare operatività ad un intervento che è stato sostanzialmente già approvato e concluso con il prescritto Decreto presidenziale; il suo rinnovo, infatti, concerne unicamente la concordata rimodulazione di adeguamento; se così non fosse, si dovrebbe portare a compimento l’intervento quale già approvato nel 2005. Il nuovo Decreto Presidenziale rappresenta, pertanto, un atto doveroso e necessario per rendere atto dell’adeguamento dell’intervento n. 8-24, già regolarmente approvato, con effetti confermativi (………..)”;

 

VISTA

-              la D.G.R. n. 18 del 14/01/2013 con la quale la Regione Abruzzo ha ritenuto di dover dare attuazione alla sentenza del TAR Abruzzo, Sez. Pescara,n.440/12 autorizzando il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione del decreto a seguito della recuperata efficacia della D.G.R.n.211 del 28.03.2011 conseguente all’annullamento giurisdizionale dell’impugnata D.G.R.n.192/2012;

RICHIAMATO:

-              Che le Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela del Territorio e dell’Ambiente hanno espresso i pareri di loro competenza in termini favorevoli alcuni con prescrizioni di cui si richiama in particolare quello del Comitato regionale per i Beni Ambientali 2010/6635 del 8/11/10 ed in generale le prescrizioni e raccomandazioni indicate nella D.G.R.n.211/11 ed evidenziate in dettaglio nella relazione conclusiva del “Servizio Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” del 16/12/2010, allegato B, di detta deliberazione ;

-              Che l’attuazione del Programma in oggetto comporta la variazione di destinazione d’uso dell’area interessata dal Programma medesimo solo per la parte compatibile con gli usi del vigente PRP;

PRESO ATTO che:

-              In data 25 luglio 2011 è stato sottoscritto dal Presidente della  Regione Abruzzo e dal Sindaco del Comune di Chieti l’Accordo di Programma, ai sensi  degli artt.8bis e 8ter della L.R. 12 aprile 1983 n. 18  nel testo vigente e dell’art. 34 del D.Lgs. 267/00,  così come già formalmente approvato per le finalità in oggetto;

-              Il Comune di Chieti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 08.08.2011, ha ratificato, ai sensi del comma 5 dell’art.34 del D.Lgs 18.08.2000 n.°267 nonché degli artt. 8bis e 8ter della L.R. 12 aprile 1983 n.18 nel testo vigente, l’adesione del Sindaco all’Accordo di Programma avente per oggetto “Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile dl territorio – PRUSST – denominato “La Città lineare della Costa”. Attuazione del PRUSST da realizzarsi in Chieti Scalo finalizzato alla realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi. Ditta: Pinti Carmen ed altri - Zona “C” – Comune di Chieti, loc. Chieti Scalo - Progetto 8-94. Modifiche cartografiche e rimodulazione delle funzioni di cui alla D.C.C. 9 nov. 2009, 827 e D.G.R. 28 marzo 2011, 211”   così come sottoscritto in data 25.07.2011 dal Sindaco del Comune di Chieti e dal Presidente della Regione Abruzzo;

RITENUTO

-              pertanto, di dover approvare l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 25.07.2011 dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco del Comune di Chieti ai sensi degli artt.8 bis e 8 ter della L.R.12.04.1983, richiamando il contenuto dell’Art. 5 che ne rinvia “….l’efficacia con la definizione delle procedure di cui al D.Lgs. 16/01/2008 4 , per quanto riguarda la Verifica di Assoggettabilità ex allegato IV, punto 7, lett b) e, per quanto riguarda le previsioni insediative di cui al lotto 1° - fabb. “A”, alla definitiva approvazione della variante al PRP in uno con la variante parziale al PRG….”;

CONSIDERATO INOLTRE  che:

-              l’Accordo di Programma così come adottato con Decreto del Presidente della Regione produce gli effetti di cui all’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.° 616 e successive modifiche ed integrazioni, determinando la variazione degli strumenti urbanistici comunali ma non del vigente P.R.P.;

-              Ai sensi del 1° comma dell’Art. 9 dell’Accordo di Programma è prevista la costituzione di un apposito Comitato (di controllo, vigilanza e garanzia) per l’esecuzione dello stesso “Accordo”, conferendo a detto Comitato apposite attribuzioni, composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominato dal Presidente della Giunta Regionale di cui si rinvia ad atto successivo la nomina;

DATO ATTO che:

-              Il Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale” ed il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza” hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n°77 e s.m.i.;

-              che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico dell’Ente Regione;

 

VISTI

-              la Legge 17.08.1942 1150 e s.m e i.;

-              la L.R. 14.09.1999 n.   77;

-              il D.Lgs                 18.08.2000 n. 267;

-              la L.R. 12.04.1983 n.  18 e s.m i.;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate

-              Di approvare l’Accordo di Programma, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo al “P.R.U.S.S.T. “La Città lineare della Costa”– Comune di Chieti, loc.Chieti Scalo – Zona “C” – Progetto 8-94 – “Ditta Pinti Carmen ed altri” - Modifiche cartografiche e rimodulazione delle funzioni di cui alla D.C.C.n.827/09 e D.G.R.n.211/11”, così come sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco del Comune di Chieti in data 25.07.2011 e ratificato dal Consiglio Comunale di Chieti con Delibera 241 dell’8 agosto 2011;

-              Di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale della Direzione Affari della Presidenza per i conseguenti adempimenti di competenza.

-              Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

-              Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul B.U.R.A.T.

 

L’Aquila, lì 29 gennaio 2013

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni CHIODI

 

Segue allegato

Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio – P.R.U.S.S.T