Il PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:
- con Decreto Ministeriale
08.10.1998 n.1169, pubblicato sulla G.U. n° 278 del
27.11.1998 – supplemento Ordinario n. 195 – promozione di programmi innovativi
in ambito urbano denominati “Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo
Sostenibile del territorio – PRUSST” è stato approvato e pubblicato il
bando ed avviato il procedimento di elaborazione dei programmi,
conseguentemente al Decreto di cui agli artt.52 e 54 del D.lgs. 31.03.1998,
n.112;
- il Comune di Chieti si è impegnato
a partecipare al bando di concorso denominato P.R.U.S.S.T.,
giusta comunicazione del 02.03.1999, in
atti presso la Direzione Regionale dei LL.PP.;
- in data 31.03.1999 è stato
sottoscritto tra gli Uffici della Regione ed i rappresentanti delle
Amministrazioni Comunali e Provinciali interessati dalla proposta P.R.U.S.S.T. denominato “La Citta
Lineare della Costa” un protocollo d’intesa preliminare con il quale si
decideva di individuare nella Regione Abruzzo il soggetto Promotore del P.R.U.S.S.T. stesso;
- la Regione Abruzzo ha
pubblicato, in data 24. aprile 1999, specifico avviso pubblico volto a
promuovere proposte di soggetti pubblici e privati per la partecipazione al P.R.U.S.S.T.
“de quo”;
- il Consiglio Comunale di Chieti,
nella seduta del 29 luglio 1999, con delibera n. 233, ha approvato il
proprio piano di interventi regolarmente trasmesso alla Regione per i necessari
e successivi provvedimenti;
- il citato programma comunale
prevedeva, tra l’altro, la proposta inoltrata dalla Ditta “Pinti
Carmen ed Altri”, in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
- la Regione Abruzzo in data 13
agosto 1999, con Deliberazione di Giunta n° 1870, ha
approvato e trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, nei termini previsti,
l’intera proposta denominata “La Citta Lineare della
Costa”;
- con decreto del 19 aprile 2000 n° 291 (G.U. n° 136 del 13 giugno
2000) il sopraccitato Ministero ha approvato la graduatoria ed ha ammesso a
finanziamento il P.R.U.S.S.T. “La Città Lineare della
Costa”, così come proposto dalla Regione Abruzzo;
- in data 23 ottobre 2000 è stata
stipulata in Roma tra la Regione Abruzzo, soggetto promotore, ed il Ministero
LL.PP., il Protocollo d’Intesa, nel quale è inserito l’intervento di che
trattasi indicato con Rif. N° 8-94 - “Zona C”;
- in data 31 maggio 2002 è stato
sottoscritto l’Accordo Quadro tra la Regione Abruzzo ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Ex Ministero LL.PP.) relativo al programma P.R.U.S.S.T. denominato “La Città Lineare della Costa”;
- in data 24 agosto 2004 è
stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e
l’Amministrazione Comunale di Chieti per l’attuazione del P.R.U.S.S.T.
presentato dalla Ditta “Pinti Carmen ed Altri”,
regolarmente ratificato a termine di legge dal medesimo Comune con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 413 del 13
ottobre 2004;
- il predetto Accordo di Programma è
stato approvato con Decreto a firma del Presidente della Giunta Regionale n. 32
in data 08 marzo 2005 e regolarmente
pubblicato sul B.U.R.A. n. 18 in data 13
aprile 2005;
- la Giunta Regionale, con
Deliberazione n. 203 del 14 marzo 2006, ha approvato i criteri di valutazione e
di ammissibilità per l’inserimento di nuovi interventi nei programmi PRUSST;
- per effetto dell’intervenuto P.S.D.A. (Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni)
approvato definitivamente con Delibere di Consiglio Regionale n.°94/5 in data
29 gennaio 2008 e n.°101/5 del 29 aprile 2008 (che ha vincolato parte delle
aree del programma a rischio esondazione) è stata necessaria una rimodulazione
del medesimo programma con riduzione delle aree e proponendo variazioni
funzionali delle attività; detta variante veniva approvata dal Comune di Chieti
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 401 in
data 30 luglio 2007;
- in data 3 agosto 2007, con
deliberazione n.° 787, la Giunta Regionale, in mancanza della pubblicazione sul
BURA del richiamato accordo quadro, stabiliva unilateralmente la scadenza dei P.R.U.S.S.T. a sei anni dalla sottoscrizione dell’accordo
(31.05.2002) definendone quindi i termini di efficacia fino al il 1° giugno 2008;
- con nota n°
86996 del 23 dicembre 2009 il “VI Settore – Assetto
del Territorio” – “I Sezione Pianificazione Territoriale” del Comune di Chieti
ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n°
827 del 9 novembre 2009 avente ad oggetto «P.R.U.S.S.T.
“La Città lineare della Costa. Attuazione dell’intervento da realizzarsi in
Chieti e Cepagatti finalizzato alla realizzazione di
aree per insediamenti produttivi e di servizio Zona “C” del progetto individuato
con i nn. 8-94. Modifiche cartografiche e riarticolazione delle funzioni.» con conseguente
“rimodulazione” e richiesta di approvazione della variante all’“accordo di
programma”; così come sottoscritto e decretato;
- pertanto, la Direzione regionale “Affari
della Presidenza” ha avviato la fase formativa relativa alla predetta proposta
di rimodulazione di cui alla richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n °
827 del 09.11.2009;
- In data 24 maggio 2010 il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n° 6393, stabiliva:”… omissis … Per quanto concerne,
invece, l’insieme degli interventi pubblici previsti dal PRUSST in oggetto da
realizzare con risorse diverse da quelle ministeriali e degli interventi da
realizzare con risorse private, codesta regione, per il tramite del Collegio di
Vigilanza appositamente istituito, potrà continuare ad espletare ogni possibile
utile azione volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati … omissis …”.
- la Giunta Regionale, con
Deliberazione n.°1030 del 29.12.2010 ha deliberato provvedimenti e
indirizzi operativi inerenti i P.R.U.S.S.T., facendo
proprie le determinazioni sia del Ministero dei LL.PP. di cui alla richiamata
nota n.° 6393 del 24 maggio 2010 che del Collegio di Vigilanza chiamato ad esprimersi, in data 14 settembre
2010, sulla proposta del Comune di Chieti in merito all’intervento in oggetto;
- con Deliberazione n.°211 del 28
marzo 2011 la Giunta Regionale medesima ha approvato lo schema di Accordo di
Programma relativo all’attuazione della zona indicata in oggetto;
- il Consiglio Comunale di Chieti,
con delibera n. 216 nella seduta del 20 giugno 2011 ha approvato il
sopraccitato nuovo Accordo di Programma autorizzando contestualmente il Sindaco
a sottoscrivere l’Accordo stesso;
- Con nota n. 45281 del 5
luglio 2011 il VI Settore “Programmazione e
Valorizzazione del Territorio” del Comune di Chieti ha inviato, per il seguito
di competenza, alla Direzione Regionale “Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia” copia del progetto e degli atti concernenti l’Accordo di
Programma per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi,
così come da Delibera di Consiglio Comunale 20 giugno 2011, n°
216 di “Approvazione dell’Accordo di Programma, da sottoscriversi da parte del
Presidente della Regione Abruzzo e del Sindaco del Comune di Chieti ed
autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l’Accordo medesimo”;
- la documentazione inviata è
risultata costituita da:
• n° 2 copie dell’Accordo di Programma, così come deliberato
preliminarmente dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con D.G.R.
n° 211 del 28 marzo 2011 e successivamente approvato
dal Consiglio Comunale di Chieti con D.C.C. n° 216 in data 20 giugno 2011;
• Elaborati
grafici ed amministrativi del progetto di che trattasi, costituiti da:
o ARC
01 Relazione Tecnica Illustrativa;
o ARC
02 Inquadramento Territoriale;
o ARC
03 Delimitazione del Piano;
o
ARC 04 Zonizzazione con verifiche urbanistiche per lotti;
o
ARC 05 Planimetria Generale;
o
ARC 06 Planovolumetrico;
o
ARC 07 Individuazione aree di interesse pubblico;
o
ARC 08 Individuazione rete viaria e parcheggi, con dati plano-altimetrici e
allacciamenti alla viabilità urbana;
o
ARC 09.01 Planimetria reti acque
bianche;
o
ARC 09.02 Planimetria reti acque nere;
o
ARC 10.01 Planimetria rete gas e
pubblica illuminazione;
o
ARC 10.02 Planimetria rete idrica,
telefonica e dati ed energia elettrica;
o
ARC 11 Planimetria catastale con
individuazione delle proprietà;
o
ARC 12 Norme Tecniche di Attuazione;
o
ARC 13 Bozza di Convenzione Urbanistica
e Previsione di massima delle spese;
o
ARC 14 Superfici permeabili;
o
ARC 15 Individuazione cortine verdi
perimetrali e piantumazioni;
o
ARC 16 Planimetria con fascia di
rispetto fluviale;
o
ARC 17 Fascia di rispetto del Raccordo
Autostradale CH-PE;
o
ARC 18 Piano Quotato e Sezioni;
o
ARC 19 Protezione del rilevato stradale;
o
ARC 20 Ampliamento sede stradale
esistente e adeguamento della rotatoria esistente;
o
ARC 21 Studio valutazione impatto
trasporti collettivi.
- che con provvedimento n. 700 del
18 ottobre 2011 ad oggetto: “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo
Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T) –
Provvedimenti” la Giunta Regionale deliberava di rivalutare il processo
generale posto in essere per l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in
particolare di quello denominato “La Città lineare della costa” e quello più
specificatamente relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94 attraverso:
a) l’avvio di un procedimento amministrativo che consentisse
il coinvolgimento di tutte le amministrazioni partecipanti a qualsiasi titolo
alla procedura attivata e all’Accordo di programma sottoscritto il 25 luglio
2011;
b) la valutazione della correttezza amministrativa della
procedura attivata, al fine di adottare eventuali, successivi provvedimenti di
autotutela
e disponeva, nelle more delle
verifiche e degli approfondimenti richiesti e per un termine di 180 giorni, la
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di G.R.
n. 1030 del 29.12.2010 e n. 211 del 28 marzo 2011, bloccando per l’effetto
l’attuazione delle previsioni dei PRUSST ed in particolare di quello denominato
“La Città lineare della costa” e di quelle dell’Accordo di Programma relativo
all’intervento contraddistinto al n. 8-04 – Zona C – Chieti Scalo, avente come
proponente la Ditta “Pinti Carmen ed altri”;
- che avverso tale deliberazione
spiegava gravame la società AKKA Srl proponendo, contestualmente, sia
istanza di sospensiva (respinta dal TAR Abruzzo – Sez. Pescara con ord. n. 15 del 2012), sia richiesta risarcitoria, sul presupposto che erroneamente la Regione
Abruzzo avesse considerato “l’Accordo di Programma relativo all’intervento
contraddistinto al n. 8-94 come suscettibile di essere rimesso in discussione
in quanto non ancor efficace, trattandosi, al contrario di un Accordo risalente
addirittura al 24.08.2004, regolarmente approvato con Decreto a firma del presidente
della Giunta Regionale n.32 del 8.03.2005 e pubblicato sul BURA n. 18 del
13.04.2005 e semplicemente rimodulato in data 25.07.2011, non avendo alcuna
incidenza, sotto il profilo dell’efficacia e ciò neanche ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, L.R. Abruzzo n.
18/83, la paventata mancanza di promulgazione”;
- che con D.G.R.
n. 192 del 26.03.2012 ad oggetto “Programmi di Recupero Urbano e di Sviluppo
Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.).
Provvedimenti in esito alla sospensione di efficacia disposta con D.G.R. n. 700 del 18 ottobre 2011” la Giunta Regionale dava
atto dell’inefficacia, allo stato attuale, dell’Accordo di Programma in quanto
carente del Decreto Presidenziale di cui all’art. 8 ter
L.R. 18/83 ed approvato, con DGR n. 211 del
14.03.2011, antecedentemente alla stipula dell’Accordo Quadro Integrativo
prescritto, tra gli indirizzi operativi, dalla DGR n. 1030/10 quale atto
presupposto e condizionante l’efficacia stessa della D.G.R.
n. 211/11 e contestualmente revocava in autotutela la D.G.R.
n. 1030 del 29.12.2010 ad oggetto “P.R.U.S.S.T:
provvedimenti ed indirizzi operativi” e tutti gli atti ad essa conseguenti;
- che
avverso detta deliberazione spiegava ricorso per motivi aggiunti la società
AKKA S.r.l. invocando l’annullamento, da parte del giudice
amministrativo, di detto provvedimento anche per i vizi relativi alla
violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis e 8 ter
della L.R. Abruzzo 12.04.1983 n 18 e per eccesso di
potere, argomentando in particolare dalla considerazione che “nella fattispecie
in esame si è in presenza di un Accordo di Programma scaturito da esigenze di
rimodulazione di quello originario (risalente addirittura al 24.08.2004 ed
approvato con Decreto a firma del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del
8.03.2005, nonché pubblicato sul BURA n. 18 del 13.04.2005)” e che “Anche
l’Accordo frutto della rimodulazione e di cui si discute ha compiuto ed
esaurito integralmente il proprio iter approvativo” atteso che l’art. 8 ter, comma 3, L.R. n. 18/83 “pare
concepire il decreto presidenziale di approvazione quale atto dovuto, una volta
completato l’articolato iter formativo dell’Accordo di Programma;
CONSIDERATO
- che con sentenza n. 440/12 il TAR
Abruzzo – Sez. Pescara – definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti dalla
Soc. Akka Srl, dichiarava l’improcedibilità del
gravame nei confronti della DGR n. 700/11, in quanto superata e sostituita
dalla successiva n. 192/12, ed accoglieva il ricorso proposto nei confronti di
quest’ultima deliberazione affermando, in particolare, che: “ La ditta
ricorrente, sostenuta anche dalla difesa del comune di Chieti, ritiene
illegittima tale delibera per violazione degli artt.8-bis e 8-ter della LRA n.
18/1983 e per eccesso di potere, in quanto l’Accordo di Programma, relativo
all’intervento n.8-94, non è più suscettibile di essere messo in discussione,
essendo stato già approvato con Decreto presidenziale G.R.
n. 32/8.3.2005 (BURA n. 18/13.4.2005) e la semplice rimodulazione del
25.07.2011, rappresenterebbe un adeguamento/aggiornamento tecnico e
cartografico del tutto riduttivo e conforme alle esigenze del Comune. L’Accordo
in argomento, invero, è stato nuovamente approvato con la Delibera di G.R. n. 211/14.3.2011 e, una volta acquisita la ratifica da
parte del comune di Chieti, avvenuta con atto n. 241/8.8.2011, avrebbe dovuto
seguire il Decreto Presidenziale di cui all’art. 8-ter LRA n18/1983, da
pubblicare sul BURA, per fare acquisire allo stesso il valore di dichiarazione
di pubblica utilità, per le opere in esso previste, e di eventuale variazione
degli strumenti urbanistici. Trattasi di adempimenti conseguenziali
finalizzati a dare operatività ad un intervento che è stato sostanzialmente già
approvato e concluso con il prescritto Decreto presidenziale; il suo rinnovo,
infatti, concerne unicamente la concordata rimodulazione di adeguamento; se
così non fosse, si dovrebbe portare a compimento l’intervento quale già
approvato nel 2005. Il nuovo Decreto Presidenziale rappresenta, pertanto, un
atto doveroso e necessario per rendere atto dell’adeguamento dell’intervento n.
8-24, già regolarmente approvato, con effetti confermativi (………..)”;
VISTA
- la
D.G.R. n. 18 del 14/01/2013 con la quale la Regione
Abruzzo ha ritenuto di dover dare attuazione alla sentenza del TAR Abruzzo,
Sez. Pescara,n.440/12 autorizzando il Presidente della Giunta Regionale
alla sottoscrizione del decreto a seguito della recuperata efficacia della D.G.R.n.211 del 28.03.2011 conseguente all’annullamento
giurisdizionale dell’impugnata D.G.R.n.192/2012;
RICHIAMATO:
- Che
le Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela del Territorio e
dell’Ambiente hanno espresso i pareri di loro competenza in termini favorevoli
alcuni con prescrizioni di cui si richiama in particolare quello del Comitato
regionale per i Beni Ambientali n° 2010/6635 del
8/11/10 ed in generale le prescrizioni e raccomandazioni indicate nella D.G.R.n.211/11 ed evidenziate in dettaglio nella relazione
conclusiva del “Servizio Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” del
16/12/2010, allegato B, di detta deliberazione ;
- Che l’attuazione del Programma in
oggetto comporta la variazione di destinazione d’uso dell’area interessata dal
Programma medesimo solo per la parte compatibile con gli usi del vigente PRP;
PRESO ATTO che:
- In data 25 luglio 2011 è stato
sottoscritto dal Presidente della
Regione Abruzzo e dal Sindaco del Comune di Chieti l’Accordo di
Programma, ai sensi degli artt.8bis e
8ter della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo vigente e dell’art. 34 del D.Lgs. 267/00,
così come già formalmente approvato per le finalità in oggetto;
- Il Comune di Chieti, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 241 del 08.08.2011, ha ratificato, ai
sensi del comma 5 dell’art.34 del D.Lgs 18.08.2000
n.°267 nonché degli artt. 8bis e 8ter della L.R.
12 aprile 1983 n.18 nel testo vigente, l’adesione del Sindaco all’Accordo di
Programma avente per oggetto “Programma di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile dl territorio – PRUSST – denominato “La Città lineare
della Costa”. Attuazione del PRUSST da realizzarsi in Chieti Scalo finalizzato
alla realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi. Ditta: Pinti Carmen ed altri - Zona “C” – Comune di Chieti, loc.
Chieti Scalo - Progetto 8-94. Modifiche cartografiche e rimodulazione delle
funzioni di cui alla D.C.C. 9 nov. 2009, n° 827 e D.G.R. 28 marzo 2011, n° 211” così come
sottoscritto in data 25.07.2011 dal Sindaco del Comune di Chieti e dal
Presidente della Regione Abruzzo;
RITENUTO
- pertanto, di dover approvare l’Accordo
di Programma, sottoscritto in data 25.07.2011 dal Presidente della Giunta
Regionale e dal Sindaco del Comune di Chieti ai sensi degli artt.8 bis e 8 ter della L.R.12.04.1983,
richiamando il contenuto dell’Art. 5 che ne rinvia “….l’efficacia
con la definizione delle procedure di cui al D.Lgs.
16/01/2008 n° 4 , per quanto riguarda la Verifica di
Assoggettabilità ex allegato IV, punto 7, lett b) e,
per quanto riguarda le previsioni insediative di cui al lotto 1° - fabb. “A”, alla definitiva approvazione della variante al
PRP in uno con la variante parziale al PRG….”;
CONSIDERATO INOLTRE che:
- l’Accordo di Programma così come
adottato con Decreto del Presidente della Regione produce gli effetti di cui
all’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.° 616 e successive modifiche ed
integrazioni, determinando la variazione degli strumenti urbanistici comunali
ma non del vigente P.R.P.;
- Ai sensi del 1° comma dell’Art. 9
dell’Accordo di Programma è prevista la costituzione di un apposito Comitato
(di controllo, vigilanza e garanzia) per l’esecuzione dello stesso
“Accordo”, conferendo a detto Comitato apposite attribuzioni, composto da tre
membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominato dal Presidente della
Giunta Regionale di cui si rinvia ad atto successivo la nomina;
DATO ATTO che:
- Il Dirigente del Servizio
“Pianificazione Territoriale” ed il Direttore della Direzione “Affari della
Presidenza” hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché
sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento,
ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n°77 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa a carico dell’Ente Regione;
VISTI
- la Legge 17.08.1942 n° 1150 e s.m e i.;
- la L.R.
14.09.1999 n. 77;
- il D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
- la L.R.
12.04.1983 n. 18 e s.m
i.;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in
premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate
- Di approvare l’Accordo di
Programma, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, relativo al “P.R.U.S.S.T. “La Città
lineare della Costa”– Comune di Chieti, loc.Chieti
Scalo – Zona “C” – Progetto 8-94 – “Ditta Pinti
Carmen ed altri” - Modifiche cartografiche e rimodulazione delle funzioni di
cui alla D.C.C.n.827/09 e D.G.R.n.211/11”,
così come sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco del
Comune di Chieti in data 25.07.2011 e ratificato dal Consiglio Comunale di
Chieti con Delibera n° 241 dell’8 agosto 2011;
- Di dare mandato al Dirigente
del Servizio Pianificazione Territoriale della Direzione Affari della
Presidenza per i conseguenti adempimenti di competenza.
- Di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente esecutivo;
- Si dispone la pubblicazione del
presente provvedimento e del relativo allegato sul B.U.R.A.T.
L’Aquila, lì 29 gennaio 2013
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni CHIODI
Segue allegato
Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio – P.R.U.S.S.T