IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di dare
atto della adottata Determinazione DE8/89 del 13 agosto 2012, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1.
Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara
ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza
di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a
subappaltare i lavori concernenti l’esecuzione della “segnaletica orizzontale e
verticale delle aree interportuali”, classificabili nella categ.
OG3, alla Soc. TEKNOSIGNAL S.r.L. con sede legale in
Via Prampolini n°6 di Montesilvano (PE), per un
importo presunto contrattuale di subappalto pari a € 60.000,00 (oltre IVA) di
cui € 2.400,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.”
(giusto contratto Rep. n°132/12 del 16/07/2012), che qui si intende interamente
richiamata e trascritta nell’intero contenuto;
2. di
autorizzare l’estensione del subappalto Soc. TEKNOSIGNAL S.r.L.
con sede legale in Via Prampolini n°6 di Montesilvano
(PE), per la esecuzione degli ulteriori lavori concernenti “realizzazione
segnaletica orizzontale e verticale delle aree interportuali”, classificando
tali opere, nella categoria OG3, per l’importo presunto complessivo di
ulteriori € 78.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 2.300,00 per
l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Atto aggiuntivo n°1 prot. TE/AP/TP/mb/188/12, del 06/11/2012 al Contratto di
subappalto prot. TE/AP/TP/mb/132/12, e fino al
raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta
Impresa, di € 138.000,00 [€ 60.000 + € 78.000] (IVA esclusa), di cui € 4.700,00
complessivi [€ 2.400 + € 2.300], per oneri relativi l’attuazione dei piani di
sicurezza;
3. che
continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:
- ai sensi del comma 6, dell’art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è
responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da
parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni;
- l’affidatario e, per il suo
tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto),
assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al
comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario o per suo tramite,
le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente alla
stazione appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi del
comma 6 bis dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,
incidenza della relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla
Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle
lavorazioni in riferimento allo specifico contratto affidato;
4. che nei
cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
5. di
precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia
di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e
gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;
6. di
demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del
mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti
esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei
requisiti di legge;
7. di
precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 2961/2008, i
pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di
competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta
comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione
appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
8. che, in
attuazione delle disposizioni previste dalla cogente L. n. 136/2010 l’impresa
TEKNOSIGNAL s.r.l. di Montesilvano (PE), in relazione all’autorizzazione al
subappalto di cui al presente provvedimento, resta obbligata, in particolare:
- a comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che
utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto nonché
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
- a effettuare i pagamenti e
le operazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 della L.
136/2010, con le modalità ivi previste e quindi ad effettuare ogni pagamento di
cui al contratto stesso con gli strumenti idonei a consentirne la
tracciabilità, la registrazione sul conto dedicato all’appalto, con riportante
sui pagamenti stessi i previsti <CUP:
C56I95000000007> e <CIG: 004347223A>;
- ad attuare ogni altra azione
dipendente e connessa con gli obblighi derivanti dall’applicazione della citata
Legge 13 agosto 2010, n. 136;
9. di disporre
che il Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione provveda a trasmettere con
tempestività alla stazione appaltante i dati conoscitivi circa l’ingresso e
uscita dal cantiere dell’indicata impresa con altresì il numero medio
giornaliero dipendenti occupati per le lavorazioni in subappalto nel periodo di
riferimento e per ogni emesso SAL;
10. di
disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
11. di
trasmettere copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Concessionario Soc. di progetto
Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al Direttore dei Lavori Ing. P
Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di competenza, e alla Soc. TEKNOSIGNAL
S.r.L. con sede legale in Via Prampolini
n°6 di Montesilvano (PE), interessata dal presente provvedimento, ai sensi
della L. n. 241/90;
- alla Direzione Trasporti e
Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R.
n. 7/02;
- al Componente la Giunta
regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 21/12/2012
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO- RUP
Ing. Vincenzo Battaglia