IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di dare
atto della adottata Determinazione DE3/15 del 27 aprile 2010, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1.
Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara
ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza
di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a
subappaltare i lavori concernenti l’esecuzione di “Impianto elettrico e
rilevazione fumi” dei magazzini “M”, ricadenti nella categ.
OS30, alla Soc. SCEP IMPIANTI S.r.l. con sede legale in C.da
Ponte Sant’Antonio n. 5/A - 65017 Penne, per un importo presunto contrattuale
di subappalto pari a € 801.278,93 (oltre IVA) di cui € 32.000,00 per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.” (giusto contratto Rep. n°11/10
del 03/02/2010), che qui si intende interamente richiamata e trascritta
nell’itero contenuto;
2. di dare
atto della adottata successiva Determinazione DE8/61 dell’08 giugno 2012, con
la quale è stato disposto, in favore della stessa impresa, l’estensione
dell’autorizzazione al subappalto per la realizzazione di ulteriori lavorazioni
stessa categoria OS30 per ulteriori € 427.709,25 (IVA esclusa), di cui €
8.500,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Contratto
Rep. 73/12 del 27/04/2012 tra l’impresa EDIL R.G. S.r.l. e la società ARABONA
S.c.r.l.;
3. di
autorizzare l’estensione del subappalto Soc. SCEP IMPIANTI S.r.l. con sede
legale in C.da Ponte Sant’Antonio n. 5/A - 65017
Penne, per la esecuzione degli ulteriori lavori concernenti “Esecuzione
Impianti elettrici e speciali della Pensilina di Stazione (casello autostrada
A25)”, classificando tali opere, nella categoria OS30, per l’importo presunto
complessivo di € 130.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 4.000,00 per
l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Atto aggiuntivo n°1 prot. TE/AP/TP/mb/183/12 del 26/10/2012 al Contratto di
subappalto prot. TE/AP/TP/mb/73/12, e fino al
raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta
Impresa, di € 1.358.988,68 [€ 801.278,93 + € 427.709,75 + € 130.000,00] (IVA
esclusa), di cui € 44.500,00 complessivi (€ 32.000 + € 8.500 + € 4.000,00), per
oneri relativi l’attuazione dei piani di sicurezza;
4. che
continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:
- ai sensi del comma 6,
dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è
responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte
di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario e, per il suo
tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto),
assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al
comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario o per suo tramite,
le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente alla stazione
appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi del comma 6 bis
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, incidenza
della relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla Cassa Edile
in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle lavorazioni in
riferimento allo specifico contratto affidato;
5. che nei
cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
6. di
precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia
di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e
D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi
compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;
7. di
demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del
mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori
delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore
documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di
legge;
8. di
precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i
pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di
competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausole e
le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico
all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte
di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento;
9. di
invitare il Responsabile della sicurezza in fase esecuzione lavori a far
pervenire a questa struttura concomitatamente alla
emissione dei vari singoli SAL, il numero medio di dipendenti dell’imprese
autorizzate al subappalto, impiegate nel cantiere nel periodo del SAL emesso;
10. di
invitare altresì l’impresa SCEP IMPIANTI S.r.l. in parola a far pervenire a
questa struttura il numero di dipendenti complessivi dell’impresa per ogni SAL
mensile emesso;
11. di
disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
12. di
trasmettere copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Concessionario Soc. di progetto
Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al Direttore dei Lavori Ing. P
Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom.
F. Antenucci, per quanto di competenza, e alla Soc.
SCEP IMPIANTI S.r.l. con sede legale in C.da Ponte
Sant’Antonio n. 5/A - 65017 Penne, interessata dal presente provvedimento, ai
sensi della L. n. 241/90;
- alla Direzione Trasporti e
Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R.
n. 7/02;
- al Componente la Giunta regionale
preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 21/12/2012
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO- RUP
Ing. Vincenzo Battaglia