IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di dare
atto della adottata Determinazione DE8/15 del 4 giugno 2010, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1.
Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara
ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza
di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a
subappaltare i lavori concernenti l’esecuzione di “Impianto Elettrico e Rilevazione fumi” della
Palazzina Direzionale, ricadenti nella categ. OS30
alla Soc. DUE C Impianti Tecnologici
S.r.l. con sede legale in Viale Europa n. 75 – 66100 Chieti, per un
importo presunto contrattuale di subappalto pari a € 215.833,86 (oltre IVA) di
cui € 8.600,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza” (giusto
Contratto Rep. N. 18/10 dell’8/02/2010), che qui si intende interamente
richiamata e trascritta nell’itero contenuto;
2. di dare
atto delle adottate Determinazioni DE8/38 del 13 aprile 2012 e DE8/72 del 05
luglio 2012, concernenti ulteriori autorizzazione ed estensione a subappaltare
alla Soc. Due C. Impianti Tecnologici S.r.l. di Chieti, lavori stessa categoria
OS30, rispettivamente per ulteriori € 190.000,00 (IVA esclusa), di cui €
7.600,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, e € 103.169,39 (IVA esclusa),
di cui € 4.130,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulati
contratto Rep. 17/12 del 02/12/2012 e Atto aggiuntivo n°1 Rep. 78/12 del
07/05/2012, tra l’impresa Due C Impianti Tecnologici S.r.l. e la società
ARABONA S.c.r.l.;
3. di
autorizzare l’estensione del subappalto all’Impresa DUE C Impianti tecnologici
S.r.l., con sede in Viale Europa n. 75 - 66100 Chieti, per la esecuzione degli
ulteriori lavori concernenti “Esecuzione Impianti elettrici e speciali del
Fabbricato di Stazione del nuovo svincolo di Manoppello”,
classificando tali opere, nella categoria OS30, per l’importo presunto
complessivo di € 35.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 1.000,00 per
l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Atto aggiuntivo n°2 prot. TE/AP/TP/mb/191/12 del 19/10/2012 al Contratto di
subappalto prot. TE/AP/TP/mb/17/12, e fino al
raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta
Impresa, di € 544.003,25 [215.833,86+190.000+103.169,39+35.000,00] (IVA esclusa),
di cui € 21.330,00 complessivi (8.600 + 7.600+4.130,00+1.000,00), per oneri
relativi l’attuazione dei piani di sicurezza;
4. che
continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:
- ai sensi del comma 6, dell’art.
118 del D.Lgs.
n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori
dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi
dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,
delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario e, per il suo
tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto),
assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al
comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario o per suo tramite,
le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente alla stazione
appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi del comma 6 bis
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, incidenza della
relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla Cassa Edile
in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle lavorazioni in
riferimento allo specifico contratto affidato;
5. che nei
cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
6. di
precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia
di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e
D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi
compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;
7. di
demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del
mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti
esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei
requisiti di legge;
8. di
precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i
pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di
competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausole e
le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico
all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte
di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento;
9. di
invitare il Responsabile della sicurezza in fase esecuzione lavori a far
pervenire a questa struttura concomitatamente alla
emissione dei vari singoli SAL, il numero medio di dipendenti dell’imprese
autorizzate al subappalto, impiegate nel cantiere nel periodo del SAL emesso;
10. di
invitate altresì l’impresa DUE C Impianti Tecnologici S.r.l. in parola a far
pervenire a questa struttura il numero di dipendenti complessivi dell’impresa
per ogni SAL mensile emesso;
11. di
disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
12. di
trasmettere copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Concessionario Soc. di progetto
Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al Direttore dei Lavori Ing. P
Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di competenza, e alla Soc. DUE
C Impianti Tecnologici S.r.l., con sede legale in Viale Europa n° 75 – 66100 Chieti, interessata dal presente
provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;
- alla Direzione Trasporti e
Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R.
n. 7/02;
- al Componente la Giunta
regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 20/12/2012
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO- RUP
Ing. Vincenzo Battaglia