IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di dare
atto della adottata Determinazione DE3/16 del 27 aprile 2010, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1.
Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara
ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza
di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a
subappaltare la realizzazione di lavori
concernenti l’esecuzione di “Reti Esterne di adduzione acqua e
antincendio <dei piazzali dei
Magazzini M-T1 – T2 - T3, dei Containers e del
Direzionale> e Impianto Idrico Antincendio e Idrico Sanitario per Magazzini
T2”, classificabili nella Categoria OS3, e di “Impianto Termico del Magazzino
T2”, classificabile nella Categoria OS28,
alla Soc. TM Mattioli S.r.l., con sede legale
in Via Gran Sasso n.27 - 65100 Pescara , per un importo presunto contrattuale
di subappalto pari a € 158.973,89 (oltre IVA) di cui € 6.500,00 per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza”, che qui si intende interamente
richiamata e trascritta nell’intero contenuto;
2. di dare
atto della adottata successiva Determinazione DE8/45 del 04 maggio 2012, con la
quale è stato disposto, di rimodulare l’autorizzazione al subappalto concessa
per la indicata impresa TM Mattioli S.r.l. di Pescara,
per complessivi € 105.621,29 (contro gli iniziali € 158.973,89) compreso oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui nella categoria OS3 per un
importo complessivo di € 90.289,25 (IVA esclusa) e nella categoria OS28 per un importo complessivo
di € 15.332,04, come da stipulato contratto prot.
TE/AP/TO/mb/14/10 del 03/02/2010, successivo Atto aggiuntivo prot. TE/AP/TP/mb/164/10 del 21/07/2012 (stralcio parte
lavorazioni autorizzate) e Atto Aggiuntivo n. 2, prot.
TE/AT/TP/mb/16/12 del 31/01/2012, tra l’impresa TM Mattioli
S.r.l. e la società ARABONA S.c.r.l.;
3. di
autorizzare l’estensione del subappalto all’Impresa TM Mattioli
S.r.l., con sede legale in Via Gran Sasso n. 27 - 65121 Pescara, per la
esecuzione degli ulteriori lavori concernenti “Esecuzione impianto idrico e di
condizionamento della Pensilina Stazione e del Fabbricato Stazione” di cui al
contratto principale (n. 14/10 del 03/02/2010), classificando tali opere, nelle
categorie OS3, per l’importo presunto complessivo di € 15.000,00 (oltre IVA
come per legge ) e nella categoria OS28, per l’importo presunto complessivo di
€ 87.452,23 (oltre IVA come per legge ), di cui complessivi € 3.073,58 per
l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Atto aggiuntivo n°3 prot. TE/AP/TP/160/12 del 05/09/2012 al Contratto di
subappalto prot. TE/AP/TP/mb/14/10, e fino al
raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta
Impresa, di € 208.073,52, di cui €
105.289,25 [90.289,25+15.000,00] (IVA esclusa) in categoria OS3 e di €
102.784,27 [15.332,04+87.452,23] (IVA esclusa) in categoria OS28;
4. che
continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato
(Determinazione DE3/16 del 27/04/2010 e Determinazione DE8/45 del 04/05/2012) e
in particolare:
- ai sensi del comma 6,
dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è
responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte
di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario e, per il suo
tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto),
assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al
comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario o per suo tramite,
le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente alla stazione
appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi del comma 6 bis
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, incidenza
della relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla Cassa Edile
in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle lavorazioni in
riferimento allo specifico contratto affidato;
5. che nei
cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
6. di
precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia
di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e
D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi
compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;
7. di
demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del
mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti
esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei
requisiti di legge;
8. di
precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti
corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza,
saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausole e le censure
ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo
di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite
dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento;
9. di
invitare il Responsabile della sicurezza in fase esecuzione lavori a far
pervenire a questa struttura concomitatamente alla
emissione dei vari singoli SAL, il numero medio di dipendenti dell’imprese
autorizzate al subappalto, impiegate nel cantiere nel periodo del SAL emesso;
10. di invitaRe altresì l’impresa TM Mattioli
S.r.l. in parola a far pervenire a questa struttura il numero di dipendenti
complessivi dell’impresa per ogni SAL mensile emesso;
11. di
disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
12. di
trasmettere copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Concessionario Soc. di progetto
Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al Direttore dei Lavori Ing. P
Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di competenza, e alla Soc. TM Mattioli S.r.l. con sede legale in Via Gran Sasso n. 27 –
65121 Pescara, interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n.
241/90;
- alla Direzione Trasporti e
Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R.
n. 7/02;
- al Componente la Giunta regionale
preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 19/12/2012
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO- RUP
Ing. Vincenzo Battaglia