IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto esposto in narrativa:

 

1.            di dare atto della adottata Determinazione DE3/16 del 27 aprile 2010, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1. Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a subappaltare la realizzazione di lavori  concernenti l’esecuzione di “Reti Esterne di adduzione acqua e antincendio  <dei piazzali dei Magazzini M-T1 – T2 - T3, dei Containers e del Direzionale> e Impianto Idrico Antincendio e Idrico Sanitario per Magazzini T2”, classificabili nella Categoria OS3, e di “Impianto Termico del Magazzino T2”, classificabile nella Categoria OS28,  alla Soc. TM Mattioli S.r.l., con sede legale in Via Gran Sasso n.27 - 65100 Pescara , per un importo presunto contrattuale di subappalto pari a € 158.973,89 (oltre IVA) di cui € 6.500,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza”, che qui si intende interamente richiamata e trascritta nell’intero contenuto;

2.            di dare atto della adottata successiva Determinazione DE8/45 del 04 maggio 2012, con la quale è stato disposto, di rimodulare l’autorizzazione al subappalto concessa per la indicata impresa TM Mattioli S.r.l. di Pescara, per complessivi € 105.621,29 (contro gli iniziali € 158.973,89) compreso oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui nella categoria OS3 per un importo complessivo di € 90.289,25 (IVA esclusa)  e nella categoria OS28 per un importo complessivo di € 15.332,04, come da stipulato contratto prot. TE/AP/TO/mb/14/10 del 03/02/2010, successivo Atto aggiuntivo prot. TE/AP/TP/mb/164/10 del 21/07/2012 (stralcio parte lavorazioni autorizzate) e Atto Aggiuntivo n. 2, prot. TE/AT/TP/mb/16/12 del 31/01/2012, tra l’impresa TM Mattioli S.r.l. e la società ARABONA S.c.r.l.;

3.            di autorizzare l’estensione del subappalto all’Impresa TM Mattioli S.r.l., con sede legale in Via Gran Sasso n. 27 - 65121 Pescara, per la esecuzione degli ulteriori lavori concernenti “Esecuzione impianto idrico e di condizionamento della Pensilina Stazione e del Fabbricato Stazione” di cui al contratto principale (n. 14/10 del 03/02/2010), classificando tali opere, nelle categorie OS3, per l’importo presunto complessivo di € 15.000,00 (oltre IVA come per legge ) e nella categoria OS28, per l’importo presunto complessivo di € 87.452,23 (oltre IVA come per legge ), di cui complessivi € 3.073,58 per l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Atto aggiuntivo n°3 prot. TE/AP/TP/160/12 del 05/09/2012 al Contratto di subappalto prot. TE/AP/TP/mb/14/10, e fino al raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta Impresa, di  € 208.073,52, di cui € 105.289,25 [90.289,25+15.000,00] (IVA esclusa) in categoria OS3 e di € 102.784,27 [15.332,04+87.452,23] (IVA esclusa) in categoria OS28;

4.            che continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato (Determinazione DE3/16 del 27/04/2010 e Determinazione DE8/45 del 04/05/2012) e in particolare:

-              ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

-              l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;

-              l’affidatario o per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, incidenza della relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle lavorazioni in riferimento allo specifico contratto affidato;

5.            che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;

6.            di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;

7.            di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;

8.            di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausole e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

9.            di invitare il Responsabile della sicurezza in fase esecuzione lavori a far pervenire a questa struttura concomitatamente alla emissione dei vari singoli SAL, il numero medio di dipendenti dell’imprese autorizzate al subappalto, impiegate nel cantiere nel periodo del SAL emesso;

10.          di invitaRe altresì l’impresa TM Mattioli S.r.l. in parola a far pervenire a questa struttura il numero di dipendenti complessivi dell’impresa per ogni SAL mensile emesso;

11.          di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

12.          di trasmettere  copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

-              al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;

-              al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di competenza, e alla Soc. TM Mattioli S.r.l. con sede legale in Via Gran Sasso n. 27 – 65121 Pescara, interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;

-              alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

-              al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

 

Pescara li, 19/12/2012

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO- RUP

Ing. Vincenzo Battaglia