IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1.            di autorizzare la Soc. Intermodale s.r.l. quale concessionaria della realizzazione dei lavori citati in premessa e per essa la soc. ARABONA S.c.r.l., costituita giusta art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs. 163/2006, a subappaltare, alla Impresa PARCHI GLOBAL SERVICE S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzo n°410 Chieti, la “installazione impianto esazione pedaggio nuova stazione di Manoppello (PE) sulla A25” classificabili nella categoria OS30, per un importo presunto complessivo di € 59.467,00 (oltre IVA) di cui € 2.970,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza come da stipulato contratto n. 103/12 dell’08/06/2012;

2.            che

-              ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

-              l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;

-              l’affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia del documento unico di regolarità contributiva nonché ai sensi del comma 6 bis, che detto documento sia comprensivo della verifica (ove previsto) (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato;

3.            che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;

4.            di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;

5.            di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;

6.            di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 2961/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

7.            che, in attuazione delle disposizioni previste dalla cogente L. n. 136/2010 l’impresa PARCHI GLOBAL SERVICE S.p.A. di Chieti, in relazione all’autorizzazione al subappalto di cui al presente provvedimento, resta obbligata, in particolare:

-              a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;

-              a effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 della L. 136/2010, con le modalità ivi previste e quindi ad effettuare ogni pagamento di cui al contratto stesso con gli strumenti idonei a consentirne la tracciabilità, la registrazione sul conto dedicato all’appalto, con riportante sui pagamenti stessi i previsti  <CUP: C56I95000000007> e <CIG: 004347223A>;

-              ad attuare ogni altra azione dipendente e connessa con gli obblighi derivanti dall’applicazione della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;

8.            di disporre che il Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione provveda a trasmettere con tempestività alla stazione appaltante i dati conoscitivi circa l’ingresso e uscita dal cantiere dell’indicata impresa con altresì il numero medio giornaliero dipendenti occupati per le lavorazioni in subappalto nel periodo di riferimento e per ogni emesso SAL;

9.            di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

10.          di trasmettere  copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

-              al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;

-              al Direttore dei Lavori Ing. P. Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antonucci, per quanto di competenza, alla Soc. PARCHI GLOBAL SERVICE S.p.A. con sede legale in Viale Abruzzo n°410 Chieti, interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;

-              alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

-              al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

 

Pescara li, 16/10/2012

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO - RUP

Ing. Vincenzo Battaglia