IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto esposto in narrativa:

 

1.            di dare atto della adottata Determinazione DE8/08 del 26 maggio 2010, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1. Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a subappaltare la realizzazione di lavori concernenti l’esecuzione di “murature ed intonaci dei Magazzini denominati T1-T2-T3”, ricadenti nella categ. OG1, alla Soc. EDIL R.G. S.r.l. con sede legale in Via Carlo Levi n. 1/D - 70056 Molfetta (BA), per un importo presunto contrattuale di subappalto pari a € 162.851,00 (oltre IVA) di cui € 5.000,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza”, che qui si intende interamente richiamata e trascritta nell’itero contenuto;

2.            di dare atto delle adottate successive Determinazioni DE8/12 del 25 gennaio 2011 e DE8/160 del 03 novembre 2011, con le quali è stato disposto, in favore della stessa impresa, l’estensione dell’autorizzazione al subappalto per la realizzazione di ulteriori lavorazioni stessa categoria OG1 rispettivamente per ulteriori € 182.149,00 (IVA esclusa), di cui € 6.200,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed ulteriori € 102.000,00 (IVA esclusa), di cui € 5.100,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed, come da stipulati Atti aggiuntivi n°1 e 2 e 3 rispettivamente Rep.180/10 del 23/08/2010, Rep. 276/10 del 07/12/2010 e Rep. 160/11 del 30/08/2011 tra l’impresa EDIL R.G. S.r.l. e la società ARABONA S.c.r.l.;

3.            di autorizzare l’estensione del subappalto all’Impresa EDIL R.G. S.r.l. con sede legale in Via Carlo Levi n. 1/D - 70056 Molfetta (BA), per la esecuzione degli ulteriori lavori concernenti “maggiori quantità di murature, intonaci e altre opere minori di finitura” di cui al contratto principale (n. 68/10 del 22/03/2010), classificando tali opere, nella categoria OG1, per l’importo presunto complessivo di € 133.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 3.990,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Atto aggiuntivo n°4 prot. TE/AP/TP/118/12 del 05/07/2012 al Contratto di subappalto prot. TE/AP/TP/mb/68/10, e fino al raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta Impresa, di € 580.000 [162.851+182.149+102.000+133.000] (IVA esclusa), di cui € 20.290 complessivi (5.000+6.200+5.100+3.990), per oneri relativi l’attuazione dei piani di sicurezza;

4.            che continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:

-              ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

-              l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;

-              l’affidatario o per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, incidenza della relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle lavorazioni in riferimento allo specifico contratto affidato;

5.            che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;

6.            di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;

7.            di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;

8.            di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausole e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

9.            di invitare il Responsabile della sicurezza in fase esecuzione lavori a far pervenire a questa struttura concomitatamente alla emissione dei vari singoli SAL, il numero medio di dipendenti dell’imprese autorizzate al subappalto, impiegate nel cantiere nel periodo del SAL emesso;

10.          di invitare altresì l’impresa EDIL R.G. S.r.l. in parola a far pervenire a questa struttura il numero di dipendenti complessivi dell’impresa per ogni SAL mensile emesso;

11.          di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

12.          di trasmettere  copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

-              al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;

-              al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di competenza, e alla Soc. EDIL R.G. S.r.l. con sede legale in Via Carlo Levi n. 1/D - 70056 Molfetta (BA), interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;

-              alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

-              al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

 

Pescara li, 12.10.2012

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO- RUP

Ing. Vincenzo Battaglia