IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di dare
atto della adottata Determinazione DE8/08 del 26 maggio 2010, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1.
Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara
ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza
di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a
subappaltare la realizzazione di lavori concernenti l’esecuzione di “murature
ed intonaci dei Magazzini denominati T1-T2-T3”, ricadenti nella categ. OG1, alla Soc. EDIL R.G. S.r.l. con sede legale in
Via Carlo Levi n. 1/D - 70056 Molfetta (BA), per un importo presunto
contrattuale di subappalto pari a € 162.851,00 (oltre IVA) di cui € 5.000,00
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza”, che qui si intende
interamente richiamata e trascritta nell’itero contenuto;
2. di dare
atto delle adottate successive Determinazioni DE8/12 del 25 gennaio 2011 e
DE8/160 del 03 novembre 2011, con le quali è stato disposto, in favore della
stessa impresa, l’estensione dell’autorizzazione al subappalto per la
realizzazione di ulteriori lavorazioni stessa categoria OG1 rispettivamente per
ulteriori € 182.149,00 (IVA esclusa), di cui € 6.200,00 per l’attuazione dei
piani di sicurezza ed ulteriori € 102.000,00 (IVA esclusa), di cui € 5.100,00
per l’attuazione dei piani di sicurezza ed, come da stipulati Atti aggiuntivi
n°1 e 2 e 3 rispettivamente Rep.180/10 del 23/08/2010, Rep. 276/10 del
07/12/2010 e Rep. 160/11 del 30/08/2011 tra l’impresa EDIL R.G. S.r.l. e la società
ARABONA S.c.r.l.;
3. di
autorizzare l’estensione del subappalto all’Impresa EDIL R.G. S.r.l. con sede
legale in Via Carlo Levi n. 1/D - 70056 Molfetta (BA), per la esecuzione degli
ulteriori lavori concernenti “maggiori quantità di murature, intonaci e altre
opere minori di finitura” di cui al contratto principale (n. 68/10 del
22/03/2010), classificando tali opere, nella categoria OG1, per l’importo
presunto complessivo di € 133.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui €
3.990,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Atto
aggiuntivo n°4 prot. TE/AP/TP/118/12 del 05/07/2012
al Contratto di subappalto prot. TE/AP/TP/mb/68/10, e
fino al raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per
detta Impresa, di € 580.000 [162.851+182.149+102.000+133.000] (IVA esclusa), di
cui € 20.290 complessivi (5.000+6.200+5.100+3.990), per oneri relativi
l’attuazione dei piani di sicurezza;
4. che
continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:
- ai
sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori
dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi
dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,
delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario
e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere
alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove
previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza
di cui al comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario
o per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere
periodicamente alla stazione appaltante, in relazione alle lavorazioni
effettuate, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 118 del D.Lgs.
163/2006, incidenza della relativa mano d’opera, ai fini di verifica
(effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale
tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa
sulle lavorazioni in riferimento allo specifico contratto affidato;
5. che nei
cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
6. di
precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia
di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e
D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi
compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;
7. di
demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del
mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori
delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore
documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di
legge;
8. di
precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i
pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di
competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausole e
le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico
all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte
di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento;
9. di
invitare il Responsabile della sicurezza in fase esecuzione lavori a far
pervenire a questa struttura concomitatamente alla
emissione dei vari singoli SAL, il numero medio di dipendenti dell’imprese
autorizzate al subappalto, impiegate nel cantiere nel periodo del SAL emesso;
10. di
invitare altresì l’impresa EDIL R.G. S.r.l. in parola a far pervenire a questa
struttura il numero di dipendenti complessivi dell’impresa per ogni SAL mensile
emesso;
11. di
disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
12. di
trasmettere copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al
Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc
Consortile Arabona S.r.l.;
- al
Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase
di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di
competenza, e alla Soc. EDIL R.G. S.r.l. con sede legale in Via Carlo
Levi n. 1/D - 70056 Molfetta (BA), interessata dal presente provvedimento, ai
sensi della L. n. 241/90;
- alla
Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al
Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 12.10.2012
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO- RUP
Ing. Vincenzo Battaglia