IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di dare
atto della adottata Determinazione DE8/02 del 03 gennaio 2012, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1.
Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara
ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza
di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.
Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a
subappaltare i lavori concernenti la “stesa e compattazione delle
pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso inerenti il nuovo svincolo
autostradale di Manoppello (PE) sull’autostrada A25”,
ricadenti nella categ. OG3, alla Soc. PALENTINA
S.r.l. con sede legale in Via Roma n°30 - 67050 Massa D’Albe (AQ), per un
importo presunto contrattuale di subappalto pari a € 90.000,00 (oltre IVA) di
cui € 2.700,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (giusto
contratto n°218/11 di Rep. del 25/11/2010, che qui si intende interamente
richiamata e trascritta nell’itero contenuto;
2. di
autorizzare l’estensione del subappalto alla Soc. PALENTINA S.r.l. con sede
legale in Via Roma n°30 - 67050 Massa D’Albe (AQ), per lavori concernenti
ulteriori quantità di conglomerati bituminosi (lavori di cui alla perizia
tecnico funzionale approvata con DGR n. 589/2011), classificando tali opere,
nella categoria OG3, per l’ulteriore importo presunto complessivo di €
83.520,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 3.000,00 per l’attuazione dei
piani di sicurezza, come da stipulato Atto aggiuntivo n°2 prot.
TE/AP/TP/142/12, del 30/07/2012 al Contratto principale prot.
TE/AP/TP/mb/218/11 del 25/11/2011, e fino al raggiungimento, quindi, di un
importo complessivo di subappalto, per detta Impresa, di € 173.520,00 [90.000 +
83.520] (IVA esclusa), di cui € 5.700,00 complessivi (€ 2.700 + € 3.000), per
oneri relativi l’attuazione dei piani di sicurezza;
3. che
continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:
- ai
sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori
dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi
dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,
delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario
e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove
previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza
di cui al comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario
o per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente
alla stazione appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi
del comma 6 bis dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,
incidenza della relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla
Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle
lavorazioni in riferimento allo specifico contratto affidato;
4. che nei
cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
5. di
precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia
di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e
D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi
compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;
6. di
demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del
mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti
esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei
requisiti di legge;
7. di
precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i
pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di
competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausole e
le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico
all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte
di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento;
8. che, in
attuazione delle disposizioni previste dalla cogente L. n. 136/2010 l’impresa
PALENTINA S.r.L. di Massa D’Albe (AQ), in relazione
all’autorizzazione al subappalto di cui al presente provvedimento, resta
obbligata, in particolare:
- a
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie
relative al subappalto nonché generalità e codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul conto stesso;
- a
effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co.
2, 3 e 4 della L. 136/2010, con le modalità ivi previste e quindi ad effettuare
ogni pagamento di cui al contratto stesso con gli strumenti idonei a
consentirne la tracciabilità, la registrazione sul conto dedicato
all’appalto, con riportante sui pagamenti stessi i previsti <CUP: C56I95000000007> e <CIG:
004347223A>;
- ad
attuare ogni altra azione dipendente e connessa con gli obblighi derivanti
dall’applicazione della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
9. di
disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
10. di
invitare il Responsabile della sicurezza in fase esecuzione lavori a far
pervenire a questa struttura concomitatamente alla
emissione dei vari singoli SAL, il numero medio di dipendenti dell’imprese
autorizzate al subappalto, impiegate nel cantiere nel periodo del SAL emesso
nonché il periodo di ingresso in cantiere e fine lavori per detta impresa;
11. di
invitate altresì l’impresa PALENTINA S.r.l. in parola a far pervenire a questa
struttura il numero di dipendenti complessivi dell’impresa per ogni SAL mensile
emesso;
12. di
trasmettere copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al
Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al
Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase
di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di
competenza, e alla Soc. PALENTINA S.r.l. con sede legale in Via Roma
n°30 - 67050 Massa D’Albe (AQ), interessata dal presente provvedimento, ai
sensi della L. n. 241/90;
- alla
Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al
Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e
Mobilità.
Pescara li, 04.09.2012
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO- RUP
Ing. Vincenzo Battaglia