IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)
VISTA la Deliberazione del
Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, così come integrata con
Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 03 agosto
2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato
nominato Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO CHE la predetta
Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al
Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento
prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati
accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;
ATTESO CHE, in base all’art. 4
comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222,
l’incarico commissariale è conferito per
l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere in tempo
utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) erogate
dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2013;
- che la definizione dei
summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
- che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) da erogare in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo;
ATTESO CHE condizione necessaria
per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di
prestazioni sanitarie dagli erogatori
privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la
Regione ha a disposizione per tali finalità;
VISTO l’art. 17 comma 1 lett. a)
del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale
prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la
definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale accertato
di cui al decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve ragionevolmente
essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima di ciascuna
struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati, calcolata con
le modalità indicate nella L.R. 31.03.2008 n°5
recante “Piano Sanitario Regionale 2008/2010”;
SPECIFICATO CHE i citati tetti di
spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento – sono stabiliti in base al criterio corrispondente
al tasso di occupazione del 95% dei posti letto presenti all’interno di
ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla base di parametri
valutativi che contemplano, in via generale ed astratta, le dinamiche relative
all’occupazione delle strutture con riferimento al tasso di occupazione medio
delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni contenute nel §
5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;
RITENUTO inoltre di dover
procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere
tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio
regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;
VISTO l’allegato schema di
contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della
sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro
Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture
provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 4
della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli
accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e
sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO CHE il presente
provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetti di spesa” e 2 “Schema
contrattuale” viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno –
a ciascun erogatore privato entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di
adozione del presente decreto fissando, altresì, la data di sottoscrizione del
contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;
CONSIDERATO CHE il termine di cui
sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito
di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta
in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di
contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario
ad acta provvederà a fornire la relativa risposta
entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci)
giorni, la data per la stipula del contratto;
ATTESO CHE, in ogni caso, viene
fissata la data del 25 Marzo 2013 come termine ultimo per la sottoscrizione di
tutti gli accordi contrattuali relativi alle Residenze Sanitarie Assistenziali
(RSA), anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;
DATO ATTO CHE i contratti,
stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal
01.01.2013 fino al 31.12.2013, tenuto conto del tetto di spesa complessivo
nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1)
“Tetti di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei
pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
CONSIDERATO CHE i tetti fissati nell’allegato 1) del presente
provvedimento costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite massimo
di spesa che la Regione Abruzzo, che oltretutto è in piano di rientro e in
regime commissariale può mettere a disposizione per la copertura dei contratti
per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione essenziale per
l’esistenza e per la validità del contratto;
PRECISATO ALTRESÌ CHE la regione
Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di commissariamento, non
dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali
prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che,
pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo
a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle
strutture private;
ATTESO CHE l’esistenza e la
stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di
poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;
SPECIFICATO, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che
non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo
contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii.,
di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto
dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies
del D. Lsg. 30.12.1992 n°
502 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO CHE le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal
01.01.2013 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale
l’effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle
tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°661 del 01.08.2002,
fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una
diversa misura ai sensi dell’art. 2041 del c.c.;
RILEVATO che quanto sopra
rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in
tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private
provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto
non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia
e delle Finanze;
DECRETA
per le motivazioni espresse in
premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto che le strutture private erogatrici di
prestazioni nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con le quali si
procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti
sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R.
31.07.2007 n° 32, ai sensi dell’art. 12 della stessa;
2. di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo
all’annualità 2013 per le prestazioni sanitarie rese nelle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo
nella misura di € 17.935.436,00 (Euro diciassettemilioni
novecentotrentacinquemila quattrocentotrentasei/00), così come ripartito tra le
strutture private di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli
erogatori privati provvisoriamente accreditati
– in attuazione dei criteri indicati in narrativa – nella misura
individuata nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, in favore dei pazienti residenti
nella Regione Abruzzo;
4. di approvare lo schema di contratto negoziale di cui
all’allegato 2 “Schema contrattuale”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private provvisoriamente
accreditate;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri
della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con
la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico
ai fini della successiva validazione;
6. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso
ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e
comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private
interessate provvisoriamente
accreditate;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Pescara, 22.01.2013
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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