IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1. di
autorizzare la Soc. Intermodale s.r.l. quale concessionaria della realizzazione
dei lavori citati in premessa e per essa la soc. ARABONA S.c.r.l., costituita
giusta art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs.
163/2006, a subappaltare, alla Impresa Soc. TEKNOSIGNAL S.r.L.
con sede legale in Via Prampolini n°6 Montesilvano
(PE), la “realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree
interportuali” classificabili nella categoria OG3, per un importo presunto
complessivo di € 60.000,00 (oltre IVA) di cui € 2.400,00 per oneri relativi
all’attuazione dei piani di sicurezza come da stipulato contratto n. 133/12 del
16/07/2012;
2. che:
- ai
sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori
dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi
dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,
delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario
e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove
previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza
di cui al comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario
e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere
periodicamente alla stazione appaltante copia del documento unico di regolarità
contributiva nonché ai sensi del comma 6 bis, che detto documento sia
comprensivo della verifica (ove previsto) (effettuata dalla Cassa Edile in base
all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della
congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto
affidato;
3. che nei
cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle
imprese subappaltatrici;
4. di
precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia
di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e
gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;
5. di
demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del
mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti
esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei
requisiti di legge;
6. di
precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 2961/2008, i
pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di
competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta
comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione
appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
7. che, in attuazione
delle disposizioni previste dalla cogente L. n. 136/2010 l’impresa TEKNOSIGNAL
s.r.l. di Montesilvano (PE), in relazione all’autorizzazione al subappalto di
cui al presente provvedimento, resta obbligata, in particolare:
- a
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie
relative al subappalto nonché generalità e codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul conto stesso;
- a
effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co.
2, 3 e 4 della L. 136/2010, con le modalità ivi previste e quindi ad effettuare
ogni pagamento di cui al contratto stesso con gli strumenti idonei a
consentirne la tracciabilità, la registrazione sul conto dedicato all’appalto,
con riportante sui pagamenti stessi i previsti
<CUP: C56I95000000007> e <CIG: 004347223A>;
- ad
attuare ogni altra azione dipendente e connessa con gli obblighi derivanti
dall’applicazione della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
8. di
disporre che il Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione provveda a
trasmettere con tempestività alla stazione appaltante i dati conoscitivi circa
l’ingresso e uscita dal cantiere dell’indicata impresa con altresì il numero
medio giornaliero dipendenti occupati per le lavorazioni in subappalto nel
periodo di riferimento e per ogni emesso SAL;
9. di
disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
10. di
trasmettere copia del presente
provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al
Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc
Consortile Arabona S.r.l.;
- al
Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase
di esecuzione Geom. F. Antonucci, per quanto di
competenza, alla Soc. TEKNOSIGNAL S.r.L. con
sede legale in Via Prampolini n°6 Montesilvano (PE),
interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;
- alla
Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al
Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e
Mobilità.
Pescara li, 13/08/2012
IL DIRIGENTE - RUP
Ing. Vincenzo Battaglia