IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate, la ditta Inerti della Loggia S.r.l. con sede
legale in Atri (TE), loc. Fontanelle, è autorizzata all’apertura di una cava di
ghiaia in località “Pianura Vomano” nel Comune di
Notaresco (TE) distinta in catasto al foglio n.37 particelle nn. 100, 101, 303, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare
approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità
indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati
dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con
termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di
notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere
intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi
ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la
denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché
idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determinazione si intende decaduta qualora non
sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine
massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino
ambientale nella misura di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), è stato
presentato con garanzia fidejussoria n.321772231
stipulata in data 02/08/2012 con la Compagnia generali Assicurazioni S.p.A.. Agenzia di Giulianova (TE).
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al
servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e
comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e
alle seguenti prescrizioni:
1) Prima
dell’inizio dei lavori di coltivazione devono essere posizionati due
piezometri, dei quali uno nella zona più prossima al fiume Vomano
e l’altro sul lato opposto, con una
profondità tale da intercettare l’acquifero soggiacente;
2) L’area
sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante
apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura
delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente
tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
3) La
profondità massima dello scavo deve risultare di metri 2,00 al di sopra del
livello massimo della falda acquifera;
4) Il
materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio
esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area
sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la ricostituzione dello
strato superficiale del terreno e del profilo finale di abbandono;
5) I lavori
di coltivazione dovranno procedere, secondo la lottizzazione di progetto,
contestualmente con il ripristino dell’area, mantenendo una distanza lineare
non inferiore a 40 metri tra il fronte di scavo e quello di ripristino;
6) oltre a
quanto previsto in progetto, l’utilizzo di terre e rocce da scavo è subordinato
alla preventiva comunicazione e trasmissione, agli Organi di controllo, di
idonea documentazione attestante la provenienza ed i volumi impiegati (permesso
di costruire o atti equipollenti);
7) L’idoneità
del materiale utilizzato per il riempimento dello scavo deve essere
preventivamente garantito da specifiche analisi corredate da prove di
permeabilità atte a garantire gli scambi idrici;
8) L’utilizzo
dei limi di decantazione deve avvenire nel rispetto del Piano di Gestione Limi
di Lavaggio Inerti vistato e allegato;
9) I volumi
complessivamente utilizzati e le varie fasi di intervento devono essere
adeguatamente documentati al momento dell’accertamento finale;
10) Deve essere
evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento
dell’area sottoposta ad attività estrattiva;
11) qualora non sia stato ottenuto lo svincolo dalla garanzia fidejussoria di cui all’art.4 della presente determinazione, entro il termine stabilito dalla scadenza indicata sul contratto relativo, devono essere trasmesse a questo Servizio Regionale le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza almeno 30 giorni prima delle scadenze previste, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di collaudo dell’avvenuta realizzazione del ripristino ambientale, come indicato nel successivo art. 10;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque
quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati
statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 18.760 e complessivamente mc.
75.043 (settantacinquemilaquarantatre) per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione
indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e
depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici
omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.
Articolo 10
La ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel
rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del
Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti
dalla legge e trasmessa ai seguenti enti:
Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di
Teramo;
Amministrazione Comunale di Notaresco (TE);
Alla Compagnia di assicurazioni Generali S.p.A., agenzia di
Giulianova (TE)
Articolo 12
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e
modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.
1199/1971).
f.to lL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta