IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Inerti della Loggia S.r.l. con sede legale in Atri (TE), loc. Fontanelle, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Pianura Vomano” nel Comune di Notaresco (TE) distinta in catasto al foglio n.37 particelle nn. 100, 101, 303, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23/01/1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), è stato presentato con garanzia fidejussoria n.321772231 stipulata in data 02/08/2012 con la Compagnia generali Assicurazioni S.p.A.. Agenzia di Giulianova (TE).

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)            Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione devono essere posizionati due piezometri, dei quali uno nella zona più prossima al fiume Vomano e l’altro sul lato opposto,  con una profondità tale da intercettare l’acquifero soggiacente;

2)            L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3)            La profondità massima dello scavo deve risultare di metri 2,00 al di sopra del livello massimo della falda acquifera;

4)            Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la ricostituzione dello strato superficiale del terreno e del profilo finale di abbandono;

5)            I lavori di coltivazione dovranno procedere, secondo la lottizzazione di progetto, contestualmente con il ripristino dell’area, mantenendo una distanza lineare non inferiore a 40 metri tra il fronte di scavo e quello di ripristino;

6)            oltre a quanto previsto in progetto, l’utilizzo di terre e rocce da scavo è subordinato alla preventiva comunicazione e trasmissione, agli Organi di controllo, di idonea documentazione attestante la provenienza ed i volumi impiegati (permesso di costruire o atti equipollenti);

7)            L’idoneità del materiale utilizzato per il riempimento dello scavo deve essere preventivamente garantito da specifiche analisi corredate da prove di permeabilità atte a garantire gli scambi idrici;

8)            L’utilizzo dei limi di decantazione deve avvenire nel rispetto del Piano di Gestione Limi di Lavaggio Inerti vistato e allegato;

9)            I volumi complessivamente utilizzati e le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento dell’accertamento finale;

10)         Deve essere evitato, in ogni momento dell’attività di recupero ambientale, l’impaludamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva;

11)         qualora non sia stato ottenuto lo svincolo dalla garanzia fidejussoria  di cui all’art.4 della presente determinazione, entro il termine stabilito dalla scadenza indicata sul contratto relativo, devono essere trasmesse a questo Servizio Regionale le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza almeno 30 giorni prima delle scadenze previste, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all’accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di collaudo dell’avvenuta realizzazione del ripristino ambientale, come indicato nel successivo art. 10;

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 18.760 e complessivamente mc. 75.043 (settantacinquemilaquarantatre) per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

La ditta è tenuta ad eseguire la sistemazione ambientale nel rispetto del progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge e trasmessa ai seguenti enti:

Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;

Amministrazione Comunale di Notaresco (TE);

Alla Compagnia di assicurazioni Generali S.p.A., agenzia di Giulianova (TE)

Articolo 12

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971).

 

f.to lL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta