IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con la Determinazione Dirigenziale
n°DE9/016 del 02/02/2012 è stata trasferita a favore della ditta Remigio Group Srl di Valle Castellana (TE), ai sensi della L.R. 24/05, l’autorizzazione al pubblico esercizio per la
seggiovia “Tre Caciare – Monte Piselli”, con le piste da sci ed
infrastrutture accessorie (censite ed autorizzate ai sensi dell’art.52 della
citata L.R.) site nella stazione invernale di Monte
Piselli, in precedenza rilasciata con Determinazione Dirigenziale DE4/027 del
26/02/2007 in favore del CO.TU.GE. di Ascoli con
scadenza pari a quella della vita tecnica (2023/2024);
- detta autorizzazione è stata
subordinata al rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto
di affitto di ramo d’azienda del 10/01/2012, stipulato tra il CO.TU.GE.
e la Remigio Group Srl, che prevedeva la scadenza al
30/09/2012;
- in detto contratto si stabiliva
inoltre, all’art.2, che “… Alla scadenza, il CO.TU.GE.
si riserva la facoltà unilaterale di affidare nuovamente la concessione alle
medesime condizioni di aggiudicazione di cui al presente contratto, fino
al 30 settembre 2013. …” ;
- con la nota prot.n°90 del
29/10/2012 il CO.TU.GE. ha comunicato che, a seguito
della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2012,
è stata concessa la proroga della gestione della stazione invernale alla
Remigio Group S.r.l., fino al 30/09/2013 così come
previsto dall’art.2 del contratto sottoscritto in data 10/01/2012;
- con la nota N°1470 14/12/2012,
inviata via fax ed acquisita al protocollo della Direzione Trasporti n°RA/294711 del 20/12/2012, l’USTIF ha autorizzato l’uso
della fune tenditrice per la seggiovia “Tre Caciare – Monte Piselli”
CONSIDERATO che la Remigio Group S.r.l.:
- con nota fax del 01/02/2012 aveva
trasmesso la voltura in suo favore della polizza n°007 00206576 per
responsabilità civile, stipulata con la Compagnia INA Assitalia e la quietanza
di avvenuto pagamento del premio per il periodo 31/12/2011 – 31/12/2012. La Remigio Group ha successivamente prodotto la copia della
quietanza attestante il pagamento a tutto il 31/12/2013;
- in data 06/12/2012 ha emesso la
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 7 della L.R.
16/1994 dal proprio Rappresentante, controfirmata dal Capo Servizio e dal
Direttore di Esercizio che le aree occupare dalla seggiovia con piste da
sci ed infrastrutture accessorie, nel decorso periodo di esercizio nono sono
state mai interessate da fenomeni valanghivi;
VISTA la L.R.
08.03.2005 n°24;
VISTA la L.R.
14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;
DETERMINA
- di prorogare a favore della ditta Remigio Group Srl con sede legale a Valle Castellana (TE)
località San Giacomo Monte Piselli, ai sensi della L.R.
24/05, l’autorizzazione al pubblico esercizio rilasciata per la seggiovia “Tre
Caciare – Monte Piselli” con Determinazione Dirigenziale DE4/027 del
26/02/2007 e volturata con Determinazione Dirigenziale n°DE9/016 del
02/02/2012, con le piste da sci ed infrastrutture accessorie (censite ed
autorizzate ai sensi dell’art.52 della L.R. 24/2005),
site nella stazione invernale di Monte Piselli, nel rispetto delle condizioni e
dei termini stabiliti nel contratto di affitto di ramo d’azienda del 10/01/2012
e con scadenza fissata al 30/09/2013;
- inviare il presente atto alla Remigio Group Srl e per conoscenza al CO.TU.GE., al Comune di Civitella del Tronto (TE), al
Comune di Valle Castellana (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo,
al Direttore di Esercizio ing. Marco Rinaldi, alla Sezione USTIF di Pescara;
- di inviare la presente disposizione
al Servizio Affari di Giunta Ufficio BURA, per la sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing. Daniele Raggi