IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO CHE:

-              con la Determinazione Dirigenziale n°DE9/016 del 02/02/2012 è stata trasferita a favore della ditta Remigio Group Srl di Valle Castellana (TE), ai sensi della L.R. 24/05, l’autorizzazione al pubblico esercizio per la seggiovia “Tre Caciare – Monte Piselli”, con le piste da sci ed infrastrutture accessorie (censite ed autorizzate ai sensi dell’art.52 della citata L.R.) site nella stazione invernale di Monte Piselli, in precedenza rilasciata con Determinazione Dirigenziale DE4/027 del 26/02/2007 in favore del CO.TU.GE. di Ascoli con scadenza pari a quella della vita tecnica (2023/2024);

-              detta autorizzazione è stata subordinata al rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto di affitto di ramo d’azienda del 10/01/2012, stipulato tra il CO.TU.GE. e la Remigio Group Srl, che prevedeva la scadenza al 30/09/2012;

-              in detto contratto si stabiliva inoltre, all’art.2, che “… Alla scadenza, il CO.TU.GE. si riserva la facoltà unilaterale di affidare nuovamente la concessione alle medesime condizioni di aggiudicazione di cui al presente contratto, fino al 30 settembre 2013. …” ;

-              con la nota prot.n°90 del 29/10/2012 il CO.TU.GE. ha comunicato che, a seguito della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2012, è stata concessa la proroga della gestione della stazione invernale alla Remigio Group S.r.l., fino al 30/09/2013 così come previsto dall’art.2 del contratto sottoscritto in data 10/01/2012;

-              con la nota N°1470 14/12/2012, inviata via fax ed acquisita al protocollo della Direzione Trasporti n°RA/294711 del 20/12/2012, l’USTIF ha autorizzato l’uso della fune tenditrice per la seggiovia “Tre Caciare – Monte Piselli”

 

CONSIDERATO che la Remigio Group S.r.l.:

-              con nota fax del 01/02/2012 aveva trasmesso la voltura in suo favore della polizza n°007 00206576 per responsabilità civile, stipulata con la Compagnia INA Assitalia e la quietanza di avvenuto pagamento del premio per il periodo 31/12/2011 – 31/12/2012. La Remigio Group ha successivamente prodotto la copia della quietanza attestante il pagamento a tutto il 31/12/2013;

-              in data 06/12/2012 ha emesso la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16/1994 dal proprio Rappresentante, controfirmata dal Capo Servizio e dal Direttore di Esercizio che le aree occupare dalla seggiovia con piste da sci ed infrastrutture accessorie, nel decorso periodo di esercizio nono sono state mai interessate da fenomeni valanghivi;

 

VISTA la L.R. 08.03.2005 n°24;

 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

 

DETERMINA

 

-              di prorogare a favore della ditta Remigio Group Srl con sede legale a Valle Castellana (TE) località San Giacomo Monte Piselli, ai sensi della L.R. 24/05, l’autorizzazione al pubblico esercizio rilasciata per la seggiovia “Tre Caciare – Monte Piselli” con Determinazione Dirigenziale DE4/027 del 26/02/2007 e volturata con Determinazione Dirigenziale n°DE9/016 del 02/02/2012, con le piste da sci ed infrastrutture accessorie (censite ed autorizzate ai sensi dell’art.52 della L.R. 24/2005), site nella stazione invernale di Monte Piselli, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto di affitto di ramo d’azienda del 10/01/2012 e con scadenza fissata al 30/09/2013;

-              inviare il presente atto alla Remigio Group Srl e per conoscenza al CO.TU.GE., al Comune di Civitella del Tronto (TE), al Comune di Valle Castellana (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, al  Direttore di Esercizio ing. Marco Rinaldi, alla Sezione USTIF di Pescara;

-              di inviare la presente disposizione al Servizio Affari di Giunta Ufficio BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Daniele Raggi