IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
VISTO
- il decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;
- in particolare, l’art. 11 del
decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che dispone l’approvazione con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di
garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di
fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;
• il
DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009,
pubblicato nella G.U. 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il
“Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’art. 11 del citato decreto
legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 il quale è articolato in sei linee di intervento;
• l’art.
3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa che dispone
che le risorse di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) del medesimo Piano siano
ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 17.03.2003, pubblicato nella G. U. n. 132 del 10 giugno 2003, e
destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all’art. 1, comma
1, lettere b), c), e d), nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia
residenziale anche sociale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del
Piano medesimo;
• l’art.
4 del citato Piano nazionale che dispone, tra l’altro che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni la sottoscrizione
di appositi Accordi di Programma al fine di concentrare gli interventi
sull’effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la
realizzazione di Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
anche sociale e di riqualificazione urbana;
• il
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 08 marzo 2010,
pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06 maggio 2010 Serie Generale, con il quale sono
state ripartite tra le Regioni le risorse del “Piano nazionale di edilizia
abitativa” destinate al finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, comma
1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa,
in particolare alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse pari ad €
9.362.674,39;
• la
deliberazione di Consiglio Regionale verbale n. 99/3 del 04.03.2008 di
approvazione del “Programma regionale Operativo Urbano per le città e sistemi
insediativi per la riqualificazione dei tessuti urbani” con cui sono state
programmate le risorse messe a disposizione dal C.I.P.E. sulle annualità
relative ai limiti di impegno autorizzati e quantificati;
VISTA la delibera di Giunta
Regionale n. 696 del 13.09.2010 con la quale
- sono stati approvati i
criteri per la predisposizione del Programma Coordinato di cui all’art. 8 del
DPCM “Piano Nazionale di edilizia abitativa” che tengono conto dell’attuazione
pluriennale dello stesso;
- si prevede che l’attuazione degli
obiettivi venga realizzata in prosecuzione e congiuntamente al succitato
“Programma regionale Operativo Urbano”, che, oltre a rappresentare il
coordinamento tra la programmazione nazionale e quella regionale, costituirà il
cofinanziamento regionale al Piano nazionale di Edilizia Abitativa;
- è stato stabilito l’indizione di
Bandi per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per
la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone sostenibile, a
canone concordato, con locazione a termine, per la realizzazione di
alloggi di edilizia agevolata-convenzionata in proprietà e sovvenzionata;
- al fine di concentrare gli
interventi, come richiesto dal DPCM del 16 luglio 2009, sull’effettiva
richiesta abitativa nei singoli contesti in rapporto alla dimensione
demografica del territorio è stato previsto che gli stessi siano localizzati
nei Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti e nei Comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, oltre ad ammettere la presentazione
di domande ai sensi dall’art. 8, comma 3, del DPCM 16 luglio 2009, fatto salvo
il provvedimento comunale di assenso;
- per acconsentire la definizione ed
il completamento di quegli interventi che per vari motivi non sono pervenuti a
completa definizione, ammette di diritto quei Comuni che hanno già presentato
richiesta di contribuzione a completamento di opere rientranti nella
fattispecie prevista nel Bando;
VISTA la Determina Dirigenziale
n. DC7/312 del 20.09.2010 con la quale, in applicazione di quanto stabilito dal
Piano nazionale e in coerenza con il Programma regionale Operativo Urbano, sono
stati approvati gli avvisi pubblici e la relativa modulistica per raccogliere
manifestazioni d’interesse, da parte di operatori pubblici e privati
interessati, alla presentazione di proposte d’interventi ai sensi dell’articolo
8 del Piano nazionale e sono stati stabiliti i criteri per la selezione delle
proposte;
VISTA la documentazione,
trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 89144
del 20.04.2011, con la quale sono stati stilati gli elenchi dei partecipanti ai
Bandi per la costruzione del Programma Coordinato, con l’indicazione del numero
degli alloggi per i quali sia stata avanzata richiesta di finanziamento, sia di
nuova costruzione che di ristrutturazione ed acquisto, la tipologia degli
stessi, il relativo costo di realizzazione nonché i cofinanziamenti da parte
dei soggetti pubblici e privati, oltre ad inquadrare i programmi all’interno
delle linee d’intervento di cui all’art.1 del DPCM citato;
RICHIAMATA la Determina
Direttoriale n. DC/30 del 26.06.2012 relativa alla Commissione di valutazione
delle manifestazioni d’interesse partecipanti ai Bandi;
CONSIDERATO che la Regione
Abruzzo ha incontrato difficoltà nel reperire risorse finanziarie di
cofinanziamento regionale per la sottoscrizione dell’Accordo di programma, ex
art.4 del D.P.C.M. 16.07.2009, pertanto, a seguito di
sollecito da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha potuto
stipulare lo stesso in data 19 giugno 2012 con il solo apporto finanziario
statale che è finalizzato solo al finanziamento di alloggi in locazione;
VISTO il successivo decreto
interministeriale del 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti del
Ministero il 23 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie
generale, 18 febbraio 2012, n.41, con cui sono state ripartite tra le regioni
le risorse destinate alla sottoscrizione di una seconda tornata di Accordi di
programma di cui all’art.4 del Piano nazionale per l’attuazione di programmi
coordinati di intervento riferiti alle linee di intervento indicate all’art.1,
comma 1, lettere b), c), d) ed e) del Piano Nazionale di edilizia abitativa
allegato al DPCM 16 luglio 2009;
TENUTO CONTO della “Circolare
attuativa” Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmessa con nota n.
4223 del 17 aprile 2012, pervenuta il 24
maggio 2012, con la quale, tra l’altro
- sono state indicate le modalità
procedurali ai fini della formulazione della proposta di programma di
intervento che prevedono prioritariamente l’attuazione dello scorrimento delle
graduatorie delle proposte già presentate e ritenute idonee, sulla base
delle procedure di evidenza pubblica attivate ai sensi dell’art.8, comma 2, del
DPCM 16 luglio 2009 per l’utilizzo delle risorse di cui al decreto 8 marzo
2010;
- si segnalano le prescrizioni
formulate dal CIPE, nella seduta del 20 gennaio 2012, in relazione ai
contenuti degli Accordi di programma con le quali sono state osservate le
criticità per il basso ricorso al recupero/ristrutturazione e l’assenza di
interventi costruittivi nel comune di Roma, e,
inoltre sono state invitate le Regioni a prestare particolare attenzione nella
fase di selezione dei soggetti che avranno accesso agli alloggi risultanti
dagli Accordi di programma con riferimento alle categorie dei soggetti
beneficiari indicati dall’art.11, comma 2, del D.L. n.112/2008 convertito dalla
L. n.133/2008;
- fissato il termine del 31 agosto
2012 per la presentazione dei programmi coordinati di intervento;
DATO ATTO, per quanto sopra
rappresentato, che si rende necessario assegnare agli aventi titolo i fondi
concessi dal Ministero con Decreto 19 dicembre 2011 pari ad € 2.879.725,12;
TENUTO CONTO che con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 4 luglio 2011, rettificata con
Deliberazione n. 556 del 8 agosto 2011, è stato approvato il definitivo
Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS per il periodo di
programmazione 2007/2013, recepito dal CIPE con Delibera n. 79 del 30/9/2011
(G.U. n.47 serie generale del 25/2/2012);
CONSIDERATO che, sia nella
succitata delibera di Giunta Regionale n. 696 del 13.09.2010, citata, che nel
Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS, è stato previsto
l’utilizzo dei fondi della linea di azione del PAR FAS n. VI.1.1b
“Potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con affitto a
canone concordato nei quartieri degradati delle città” nel Piano Nazionale di
Edilizia Abitativa, azione dove inizialmente sono state allocate risorse pari
ad € 26.500.000,00;
DATO ATTO che i finanziamenti
statali di cui al Decreto 19 dicembre 2011 e del PAR FAS non possono essere
utilizzati per finanziare le opere di urbanizzazione, ma solo gli alloggi E.R.P. da concedere in locazione, quindi con esclusione
anche degli alloggi in edilizia agevolata in proprietà, che potevano essere
finanziati con i fondi previsti dalla deliberazione di Consiglio Regionale
verbale n. 99/3 del 04.03.2008 di approvazione del “Programma regionale
Operativo Urbano per le città e sistemi insediativi per la riqualificazione dei
tessuti urbani”, fondi che attualmente sono stati resi indisponibili a seguito
delle riprogrammazioni attuate con l’approvazione degli ultimi bilanci
regionali;
DATO ATTO che con successivi
provvedimenti di modifiche ed integrazioni da parte della Regione la somma
attualmente disponibile per la linea di azione del PAR FAS n. VI.1.1b “Potenziamento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica con affitto a canone concordato nei quartieri degradati
delle città” è pari ad € 7.266.700,00. Detta somma potrebbe essere ritenuta
quale cofinanziamento regionale per la sottoscrizione dell’Accordo di programma
ex art.4 del DPCM 16 luglio 2009, e , che, pertanto si rende necessario
assegnare tali fondi secondo le modalità individuate nel PAR FAS per
l’attuazione della predetta linea di azione nelle graduatorie generali delle
proposte già presentate e ritenute idonee;
PRESO ATTO dell’istruttoria
effettuata dagli uffici e dei lavori della Commissione di valutazione delle
proposte presentate a seguito dei bandi regionali;
VISTA la L.R.
n° 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai
Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale
- art. 5, punto i -;
DISPONE
- Di assumere gli esiti dei lavori
della Commissione di valutazione per la selezione dei programmi presentati a
seguito dei Bandi regionali, che comprende le graduatorie generali dei
programmi presentati ed i relativi punteggi complessivi riferite ai
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed ai Comuni con
popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti.
- Di approvare le graduatorie
generali di cui agli allegati “A” “A1”, “B” e “C”, che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, assegnando le risorse
attualmente disponibili di cui al Decreto 19 dicembre 2011 e della linea di
azione VI.1.1b del PAR FAS.
- Di assumere la documentazione
inerente al programma coordinato degli interventi da presentare al Ministero
per le Infrastrutture e i Trasporti di cui agli allegati “1”, “2”, “3”,
“4”, “5” e “6” elaborata e predisposta degli uffici, per la sottoscrizione
dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 4 del DPCM 16.07.2009 “Piano
nazionale di edilizia abitativa”.
- Di stabilire che:
• le
ammissioni a finanziamento degli operatori saranno comunicate solo dopo la
stipula dell’Accordo di programma;
• prima
dell’emissione del provvedimento di ammissione definitivo a finanziamento degli
operatori, i soggetti beneficiari sono tenuti a documentare, per la conferma
del finanziamento, il possesso dei requisiti soggettivi necessari per la
partecipazione al bando riferiti alla data della domanda, oltre alle verifiche
delle proposte progettuali;
• i
punteggi che non saranno confermati a seguito dell’istruttoria sui progetti
definitivi determineranno il collocamento all’ultimo posto della graduatoria
nella nuova collocazione;
• per
le richieste presentate ai sensi dell’art.12 del DPCM 16 luglio 2009, saranno
attuate le procedure previste nel bando regionale per le proposte di programma
complesso che prevedono variazioni allo Strumento Urbanistico comunale vigente,
con la precisazione che la data per l’avvio dell’iter coincide con quella della
comunicazione regionale di inserimento negli elenchi di cui al presente
provvedimento. Per tali programmi il soggetto promotore degli eventuali Accordi
di programma è il Comune ove ricadono gli interventi, che potrà promuovere la
conferenza di servizio con la partecipazione di tutti i soggetti interessati al
rilascio di atti di assenso comunque denominati, mentre la regione si esprimerà
attraverso le singole Direzioni che dovranno emettere i pareri e nulla-osta di
rispettiva competenza.
- Di pubblicare il presente
provvedimento sul BURA.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott. Elio Iagnemma
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