IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
PREMESSO che in Provincia di
Teramo, permangono ancora difficoltà operative per garantire un regolare
svolgimento delle attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani, a
causa della mancanza di volumetrie/potenzialità disponibili di impianti di smaltimento
o di trattamento, come delineato nel verbale della riunione del 21 novembre
2012 c/o Servizio Gestione Rifiuti;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
ed in particolare l’art. 196 del relativo alle competenze attribuite alle
Regioni;
VISTO l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
che stabilisce: “omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento,
esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha
la sede legale .. omissis … Per lo svolgimento delle singole campagne di
attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo
nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La
Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con
provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito
non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;
RICHIAMATA la L. 241/90 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme
per la gestione integrata dei rifiuti”, come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44
“Legge Comunitaria regionale 2011”, art. 50;
VISTA la Direttiva 9 aprile 2002
”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario
n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei
rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;
RICHIAMATA la nota prot.n. GAB-2009-0014963 del 30.06.2009 del Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in materia di
smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nella quale si valuta che le
operazioni di tritovagliatura possono rappresentare
una forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., a
condizione che si effettui un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni
pericolose dei rifiuti urbani e nelle more dell’attuazione dell’impiantistica
prevista dalla programmazione di settore (PRGR – PPGR);
VISTA la DGR 03.08.2007, n. 790
avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di
smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti
contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R.
n. 132 del 22.02.2006, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale
Ambiente n. 71 del 05/09/07;
VISTA la DGR n. 808 del
31.12.2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n.
45 e s.m.i. – art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007
avente per oggetto. “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di
smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti
contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R.
n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni”, pubblicata sul BURA
Speciale Ambiente n. 2 del 29/01/2010;
VISTA la DGR n. 1227 del
29.11.2007 avente ad oggetto: “ D.Lgs 03.04.2006, n.
152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le
autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;
VISTA la DGR n. 629 del
09/07/2008 avente ad oggetto:” D.Lgs 3.04.2006, n.
152 – art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 50, comma 2. Impianti mobili
di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
n. 64 Speciale Ambiente del 03/09/08;
VISTA la DGR n. 943 del
23.12.2011, inerente “L.R. 19.12.2007, n. 45
"Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.
- Art. 4, comma 1, lett. v) - DGR n. 430 del 27.06.2011. Autorizzazione a
conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento
ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi -
Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti
ubicati nella Provincia di L'Aquila - Conferma attivazione da parte della
Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad
impianti di smaltimento autorizzati - Proroga termini".
RICHIAMATA la Determinazione
Dirigenziale n. DN3/1020 del 10/07/06 inerente: “Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. – Via XX Settembre n.17/19 – L’AQUILA. Autorizzazione all’esercizio di un impianto
mobile avente i seguenti identificativi: Vaglio Doppstadt
SM 718 Profi – ID SM 718 CMI 00005478812 e
Trituratore Doppstadt DW 2560 – ID SM 2560 CMI
00005627446”;
VISTA la nota prot.n.
1609/2012 del 05.6.2012, acquisita dal SGR in data 08.06.2012 con prot.n. RA/135364 dell’11.06.2012, con la quale la Poliservice SpA ha comunicato, con riferimento all’impianto
mobile autorizzato con D.D. n. 1020 del 10.07.2006 a
favore del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L.,
l’avvio della campagna di attività, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della
DGR n. 629/2008, con ubicazione dell’impianto in “Fondovalle Salinello” del Comune di S. Omero (TE), presso il sito già
autorizzato con D.D. n. 153/2007 per la realizzazione
ed esercizio di una Piattaforma di tipo “B”,
con i seguenti estremi catastali: foglio di mappa n. 21, particella
catastale n. 264;
EVIDENZIATO che la suddetta
campagna di attività è stata comunicata con le seguenti caratteristiche
gestionali:
Caratteristiche
campagna di attività |
|
Potenzialità impiantistica |
20 tonn/h– (240 tonn/gg) |
Operazione di recupero |
R12 |
Rifiuto in ingresso |
CER 200301 |
Comprensorio di riferimento |
Comuni facenti parte all’Unione dei Comuni
Città Territorio Val Vibrata |
RICHIAMATA la nota prot.n. RA/220319 del 27.10.2011, con la quale il SGR ha richiesto, in relazione all’attività di un
impianto mobile di trattamento similare, al Servizio Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio e Valutazione Ambientale di trasmettere “…omissis…
proprie valutazioni sull’assoggettabilità dell’impianto in parola alla
normativa in materia di valutazione ambientale, facendo presente che l’operazione
di recupero R12 non è ricompresa, secondo le disposizioni degli allegati di cui
al D.Lgs n. 4/2008, tra le attività di trattamento
dei rifiuti da assoggettare a valutazione di impatto ambietale
(VIA) ovvero a verifica di assoggettabilità (V.A.)” e
che il competente ufficio VIA non ha trasmesso il relativo parere richiesto;
RICHIAMATA la nota prot.n. 174833 del 05.07.2012 dell’Amministrazione
Provinciale di Teramo Allegato n. 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) acquisita dal SGR al prot.n.
RA/162768 del 12.07.2012 nella quale si evidenziava: “omissis … i rifiuti
derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
risultano soggetti alle disposizioni di cui all’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in ordine
al principio di autosufficienza e pertanto gli ATO costituiscono il
comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata di
tali rifiuti, stante l’assenza di impianti di trattamento e/o di smaltimento
nel territorio provinciale, in virtù della DGR n. 943/2011, vige
l’autorizzazione a conferire i rifiuti di origine urbana in impianti ubicati
fuori ato, sino al 31.12.2012. si chiede, pertanto,
di specificare la destinazione dei rifiuti trattati, ai sensi della DGR n.
629/08 All. 1, paragrafo 7, punto 4, e di trasmettere la documentazione
rilasciata dal gestore dell’impianto di destinazione, attestante la possibilità
di poter conferire rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.) ai sensi della
DGR 943/2011 … omissis” e con la quale
la Provincia di Teramo, in merito alla comunicazione di avvio della campagna di
attività sopra richiamata, ha richiesto specifici chiarimenti ed integrazioni
documentali;
VISTA la nota prot.n.
2061 del 16.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. 168856
del 19.07.2012, con la quale la Poliservice SpA, in
riferimento a quanto richiesto dalla Provincia di Teramo con la nota sopra
richiamata, trasmette dei documenti integrativi;
PRESO ATTO che il Servizio Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale non ha riscontrato la suddetta richiesta di
parere e che comunque le operazioni di recupero R12 non sono ricomprese, ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
tra le attività di trattamento dei rifiuti da assoggettare a valutazione di
impatto ambientale (VIA) ovvero a verifica di assoggettabilità (V.A.);
DATO ATTO che con prot.n. RA/193113 del 29.08.2012 il SGR, in riferimento
alla comunicazione di campagna di attività avanzata dalla Poliservice
SpA ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006
e s.m.i., verificata la carenza documentale in
riferimento a quanto stabilito con DGR n. 629 del 4.07.2008, ha diffidato
la Ditta Poliservice
SpA, ai sensi dell’art. 208 comma 13,
lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
dall’effettuare le operazioni di gestione dei rifiuti difformemente da quanto
stabilito dalle vigenti normative in
materia, ed ha intimato l’immediata cessazione delle attività di gestione
dell’impianto in parola in riferimento alla comunicazione di campagna di
attività resa ai sensi dell’art. 208,
comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
con nota prot.n. 1609/2012 del 5.06.2012, assegnando
il termine di 15 giorni, dalla data di notifica della stessa nota, per
presentare eventuali controdeduzioni;
PRESO ATTO delle integrazioni
documentali e delle controdeduzioni alla nota del SGR prot.n.
RA/193113 del 29.08.2012, trasmesse dalla Poliservice
SpA con nota prot.n. 2371 del 30.08.2012;
PRESO ATTO di quanto comunicato
dalla Poliservice SpA con nota prot.n.
2372 del 31.08.2012;
VISTA la nota prot.n.
220188 del 4.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n.
RA/196767 del 4.09.2012, con la quale la Provincia di Teramo ha trasmesso gli
esiti del sopralluogo del 31.08.2012, eseguito presso il sito oggetto di
comunicazione di campagna di attività;
PRESO ATTO di quanto comunicato
dal SGR con nota prot.n. RA/196853 del 4.09.2012;
PRESO ATTO di quanto comunicato
dalla Poliservice SpA con note prot.
nn. 2391 e
2397 del 4.09.2012 e 2405/12 del
5.09.2012, acquisite dal SGR rispettivamente al prot.
n. RA/198392 del 6.09.2012, prot. n. RA/198581 del 6.09.2012 e prot.
n. RA/201726 dell’11.09.2012;
DATO ATTO che con nota prot. n. RA/196747 del 4.09.2012, il SGR ha convocato per
il giorno 6.09.2012 un’apposita riunione al fine di valutare la fattibilità
dell’avvio della campagna di attività suddetta;
VISTO il verbale della riunione
del 06.09.2012 nella quale è emerso quanto segue:
“…omissis…Il
rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) fa presente che l’odierna
riunione è stata convocata al fine valutare le problematiche relative alla
comunicazione di avvio della campagna di attività effettuata dalla Ditta Poliservice SpA ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con nota
prot. n. 1609/2012 del 5.06.2012.
Si da lettura della nota di
intimazione –diffida del SGR prot.
n. RA/193113 del 29.08.2012, con la quale sono state evidenziate le seguenti
problematiche:
- carenza degli elaborati
progettuali rispetto a quanto deliberato con DGR n. 629 del 4.07.2008;
- assenza del certificato di
collaudo dei lavori di adeguamento dell’area secondo quanto prescritto nella D.D. n. 153 del 13.11.2007 ed a quanto evidenziato nelle Ordinanze
del Comune di S.Omero del 7.06.2002 e
dell’11.06.2002;
- non si ha chiarezza sulla
destinazione finale dei rifiuti;
- problematica relativa alla
concomitanza di un Centro di Raccolta comunale con l’ingenerarsi di
problematiche igienico – sanitarie per i cittadini conferenti;
- prescrizione relativa al
posizionamento dell’impianto mobile, di cui alla determinazione dirigenziale n.
1020 del 10.07.2006, in area di
discarica;
- assenza di adeguate garanzie
finanziarie.
Si da lettura, altresì, delle
seguenti note:
1. controdeduzioni ed integrazioni documentali trasmesse
della Dita Poliservice SpA, in riferimento alla
suddetta nota di intimazione – diffida, con note prot.
nn. 2371 del 30.08.2012 e 2372 del 31.08.2012, nelle
quali si afferma la legittimità e la correttezza dell’operato in relazione a quanto evidenziato dal SGR;
2. relazione di sopralluogo della Provincia di Teramo di cui
alla nota prot.n. 220188 del 4.09.2012.
Prescrizione relativa al
posizionamento dell’impianto mobile
Si evidenzia che con
determinazione dirigenziale n. 1020 del 10.07.2006 il Consorzio Stabile
Ambiente S.C.A.R.L. è stato autorizzato all’esercizio
dell’impianto mobile in parola con la prescrizione di posizionare l’impianto in
area esterna al bacino della discarica.. Con nota del 30.01.2012 lo stesso
Consorzio ha richiesto di stralciare la suddetta prescrizione e tenuto conto
che risultano già acquisiti agli atti del SGR
i previsti pareri tecnici, ancorché discordanti in ordine alle modifiche
richieste, il procedimento relativo alla richiesta di stralcio risulta ancora
in istruttoria, sussistendo ad oggi il
vincolo del posizionamento dell’impianto. Sull’argomento il Dirigente del SGR
dichiara che in data odierna ha contattato il Dirigente del competente ufficio
della Provincia dell’Aquila (Ing.
Francesco Bonanni)al fine di dirimere la questione in
esame con l’ARTA Distretto dell’Aquila e trovare una sintesi rispetto ai
suddetti pareri.
Il SGR, comunque, provvederà a
concludere il procedimento relativo alla variante comunicata dal Consorzio
Stabile Ambiente S.C.A.R.L, nei termini indicati
nella nota del SGR prot. n. 196853 del 4.09.2012.
Carenza degli elaborati
progettuali.
Si conferma l’incompletezza della
documentazione trasmessa cosi come
evidenziato nella nota di intimazione - diffida, rispetto a quanto stabilito
con DGR n. 629 del 4.07.2008, con riferimento alla comunicazione di campagna di
attività di cui alla nota prot. n. 1609/2012 del
5.06.2012 cosi come integrata con le sopra richiamate note di controdeduzione/integrazione.
In considerazione, infatti, del non assoggettamento a verifica di
assoggettabilità delle attività di
recupero individuate con l'operazione R12, è necessario acquisire appositi
studi ed analisi che consentano di valutare gli effetti, sotto un profilo
ambientale ed igienico sanitario, dei potenziali effetti correlati
all’esercizio dell’impianto. A tal proposito non risulta attinente il richiamo
agli studi effettuati dalla Ditta Consorzio Stabile Ambiente S.C.A.R.L. e trasmessi a corredo della richiesta di
autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1020 del 10.07.2006
in quanto non riferiti al sito oggetto
della campagna di attività in argomento, ma ad un generico sito di discarica (rif.
“Relazione previsionale di impatto acustico” -
allegato n. 4, datato 4.11.2005.). Si ritiene necessario acquisire, come
evidenziato nella nota di intimazione – diffida ed in conformità ai punti 7 e 8
dell’allegato 1 alla DGR n. 629 del 4.07.2008, con riferimento al sito in
oggetto di comunicazione di campagna di attività, studi che permettano di
valutare gli impatti e gli effetti correlati all’esercizio dell’impianto sui
punti sensibili (esterni all’impianto ed interni ad esempio cittadini
conferenti nel centro di raccolta). Nello specifico devono essere effettuati e
trasmessi i seguenti studi:
- valutazione del clima acustico
ante – operam;
- studio previsionale di impatto
acustico conseguente all’utilizzo dell’impianto in parola;
- valutazione della qualità
dell’aria ante – operam;
- studio previsionale di
ricaduta degli inquinanti prodotti dall’esercizio dell’impianto (ad es.
polveri).
Adeguamento della Piattaforma di
tipo B alla DGR 400 e s.m.i.
I presenti danno atto che con
riferimento a quanto autorizzato con D.D. n. 153 del 13.11.2007, allo stato attuale dall’esame
degli atti in possesso, risulta
adeguata soltanto l’area identificata
come “Piazzale B” , pertanto è necessario acquisire relativamente all’area
identificata come “Piazzale A” una dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L) con la quale si attesti;
- la conformità delle opere
realizzate con il progetto a suo tempo approvato;
- l’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale dell’impianto.
Come evidenziato nella relazione
della Provincia di Teramo di cui alla
nota prot. n.220188 del 4.09.2012 , si ritiene
necessario effettuare, all’atto dell’acquisizione della suddetta
documentazione, un apposito sopralluogo
sul sito da parte della stessa Amministrazione Provinciale e dell’ARTA
Distretto di Teramo, al fine di accertare lo stato di avanzamento dei lavori di
adeguamento.
Si evidenzia, in particolare,
quanto dichiarato dalla ditta Poliservice SpA con
nota prot. n. 2371 del 30.08.2012 (pag. 4) e nello specifico “..omissis...in
merito alla conclusione dei lavori da eseguire sul sito dove insiste l’impianto
mobile di trattamento, al fine di adeguare l’area a quanto prescritto con D.D. 153 del 13.11.2007 e dell’Ordinanza del Comune di S.Omero del 7.06.2012 e dell’11.06.2012, comunicherà, prima
di iniziare le operazioni di trattamento, l’ultimazione dei lavori del piazzale
A ricadente nell’area denominata Piattaforma di tipo B cosi come descritto e
ben identificato nella comunicazione di avvio campagna di attività del
5.06.2012”.
Destinazione finale dei rifiuti.
Trasmettere copia dei
contratti/convenzioni siglati con gli impianti di destinazione finale con
evidenza delle tariffe di conferimento applicate al fine di valutare la
convenienza economica più volte dichiarata dalla ditta Poliservice
SpA.
Problematica relativa alla
concomitanza del centro di trasferenza e di un Centro
di Raccolta comunale con l’ingenerarsi di problematiche igienico – sanitarie
per i cittadini conferenti.
All’interno del perimetro della
Piattaforma sopra richiamata, sono stati autorizzati un centro di trasferenza
dei rifiuti, tramite determinazione
dirigenziale n. 1 del 3.01.2012 della Provincia di Teramo, ed un centro di
raccolta comunale, che prevede l’accesso dei cittadini per il conferimento dei
rifiuti da raccolta differenziata (R.D.).
I presenti ritengono necessario
che la Provincia di Teramo e l’ARTA Distretto di Teramo effettuino un apposito
sopralluogo al fine di verificare l’idoneità del sito e verificare la congruità con la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica ( con particolare riferimento ai
cittadini conferenti nel centro di raccolta) anche facendo ricorso al parere
della ASL territorialmente competente.
Assenza di adeguate garanzie
finanziarie.
Devono essere trasmesse adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della DGR 790/2007 e s.m.i.
Nelle more della conclusione
della presente campagna di attività, I presenti, atteso che i lavori di
adeguamento alla DGR 400/04 e s.m.i secondo quanto
autorizzato co D.D. n. 153
del 13.11.2007, sono in corso di completamento, come riferito dalla Ditta,
ritengono che l’iter relativo alla riattivazione del procedimento autorizzativo della piattaforma debba essere avviato sin da
subito al fine di garantire il rispetto di quanto pianificato negli atti di
indirizzo regionale (PRGR) e provinciale (PPGR).
Pertanto, la ditta deve
trasmettere un apposito cronoprogramma relativo al
riavvio dell’iter istruttorio della Piattaforma di Tipo B ed alla messa in
esercizio dello stesso.
Il SGR si impegna a comunicare le
risultanze della presente riunione alla Ditta Poliservice
con l’invito alla stessa Ditta di trasmettere nel termine di 15 giorni la
documentazione integrativa richiesta, al fine di permettere all’Autirità Competente di concludere il procedimento
istruttorio nelle tempistiche indicate nella nota prot.n.
196853 del 4.09.2012…omissis…”;
VISTA la nota prot.n.
2391 del 4.09.2012, con la quale la Poliservice SpA
ha trasmesso il verbale d’ispezione della Provincia di Teramo n. 21 del
31.08.2012;
VISTA la nota prot.
n. 2526 del 21.09.2012, acquisita dal SGR al prot. n.
RA/212773 del 25.09.2012, con la quale la Poliservice
SpA ha trasmesso i chiarimenti richiesti in sede di riunione del 06.09.2012,
allegando al contempo la seguente documentazione:
- Relazione tecnica di valutazione
previsionale dell’impatto acustico – datato 13.09.2012;
- Studio della dispersione delle
polveri ante operam e valutazione revisionale per la
dispersione e ricaduta al suolo delle polveri sospese – datato 11.09.2012.
PRESO ATTO del parere favorevole
con prescrizioni espresso dalla Provincia di Teramo, in merito alla campagna di
attività in argomento, con nota prot.n. 282932 del
31.10.2012 (Allegato n. 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento);
PRESO ATTO del parere favorevole
con prescrizioni espresso dall’ARTA Distretto Provinciale di Teramo, in merito
alla campagna di attività in argomento, con nota prot.
n. 7957 de1 6.11.2012 (Allegato n. 3,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
PRESO ATTO della Sentenza del
Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012, che in sede giurisdizionale, sezione
quinta, ha disposto la qualifica della Frazione Organica Stabilizzata (FOS)
come rifiuto speciale, in quanto frutto di un processo di trattamento
biochimico che modifica la natura sostanziale del rifiuto urbano
indifferenziato trasformandolo in rifiuto speciale (CER 190305); più
esattamente, la FOS va ricondotta nella lettera g) dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che
include tra i rifiuti speciali “i rifiuti derivanti da attività di recupero e
smaltimento dei rifiuti”;
CONSIDERATO pertanto, che a
seguito della Sentenza sopra richiamata, “omissis … la corretta qualificazione
della FOS, alla stregua di rifiuto speciale rientrante nella categoria
contrassegnata con la lettera g), riviene dal sistema normativo vigente, dalla ratio ad essa normativa sottesa e dai principi comunitari,
.. omissis”;
PRESO ATTO della Sentenza del TAR
per la Toscana n. 83/2012 REG.PROV.COLL. del
16.01.2012 che ha disposto che l’unica deroga al divieto di conferimento dei
rifiuti urbani non pericolosi di provenienza extraregionale sia quella relativa
alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
recupero, in quanto in questo caso vi è una previsione derogatoria espressa,
rinvenibile nell’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i.;
VISTA la nota dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) prot. n. 0033746 del 10.09.2012;
VISTO il documento della
Conferenza delle Regioni n.
12/165/CR8C/C5 del 22 novembre 2012 inerente “Problematiche in materia di
gestione dei rifiuti: sottocategorie di discariche e miscelazione dei rifiuti” nel quale si evidenzia che “…omissis… gli impianti autorizzati a sole operazioni di
stoccaggio (D15, R13) o di accorpamento (D14, R12) esulano dalle considerazioni
di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di codice CER…omissis…”;
RITENUTO che, alla luce delle
disposizioni di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012
ed alla Sentenza del TAR per la Toscana n. 83/2012 REG.PROV.COLL.
del 16.01.2012, l’attività di
trito-vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato effettuata dall’impianto in
argomento, non trasforma la natura sostanziale del rifiuto nel senso che i
rifiuti esitanti dall’attività di trito
– vagliatura conservano la classificazione di rifiuto urbano e sono da
assoggettare, per il loro conferimento finale, alle disposizioni e limitazioni
territoriali dettate dall’art. 13, comma 2, lett. a) della L.R.
n. 45/2007 e s.m.i. nonché dalla lettura combinata
degli artt. 182, comma 3) e 181 comma 5) del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto, che la mera
attività di trito-vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato che esita da
operazioni R12, come evidenziato anche dal documento della Conferenza delle Regioni n. 12/165/CR8C/C5 del 22 novembre 2012, non
trasforma la natura sostanziale del rifiuto;
RITENUTO di richiedere all’ARTA –
Direzione Centrale di Pescara e Distretto Provinciale di Teramo ed alla
Provincia di Teramo, la trasmissione, entro 30 giorni dalla data di emanazione
del presente provvedimento, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n.
5566 del 31.10.2012, un parere tecnico integrativo in merito alla corretta
identificazione delle operazioni di trito-vagliatura con l’operazione R12 e
classificazione CER del rifiuto derivante dalla stessa e sulla applicazione
delle disposizioni della DGR n. 400/2004 e s.m.i.;
ACCERTATA per l’ambito
territoriale riferito alla Provincia di Teramo la non autosufficienza di
trattamento dei rifiuti urbani da parte dell’impiantistica fissa esistente,
come evidenziato nella riunione c/o il SGR del 21.11.2012;
RITENUTO pertanto, alla luce
dell’assenza dei fabbisogni delle potenzialità di trattamento da parte di
impianti fissi esistenti, di rilasciare l’autorizzazione temporanea (durata di
1 anno) per la campagna di attività in oggetto, con prescrizioni, al fine di
assicurare la continuità della gestione dei flussi di rifiuti urbani,
limitatamente ai Comuni del comprensorio facente capo all’Unione dei Comuni
“Città Territorio” della Val Vibrata (TE);
RICHIAMATO l’art. 13 “Sistema di
gestione integrata dei rifiuti urbani” della L.R.
45/07 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto, che l’attività
dell’impianto mobile in argomento sia da ritenere “straordinaria”, nonché legata
alle tempistiche necessarie per la riattivazione dell’impianto di piano di
trattamento meccanico- biologico (TMB) fisso ubicato in loc. “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco;
PRESO ATTO che sono decorsi
utilmente i termini previsti dall’art. 208, comma 15 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., relative al preavviso dell’avvio
della campagna di attività (60 giorni);
DATO ATTO che con nota prot.n. 3109/12 del 7.12.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/281949 dell’11.11.2012, la Poliservice
SpA ha trasmesso la polizza fideiussoria n. D86000A0342034 redatta ai sensi
della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;
VISTO gli artt. 189 “Catasto dei
rifiuti “, 190 “Registri di carico e scarico”, 188-bis “Controllo della tracciabilità dei rifiuti“ e
188-ter “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per
quanto applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti;
VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52,
avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità sei rifiuti” e s.m.i., in quanto
applicabile;
RILEVATO altresì che per lo
svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere
adempiute tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e salvo
quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole
campagne di attività;
RILEVATO che, sempre in relazione
alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito
dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere
ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;
ACCERTATA la regolarità
tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del
presente provvedimento;
VISTA la L.R.
14.0.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in
premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1. di prendere atto della situazione di non autosufficienza
per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301) nell’ambito
territoriale ottimale (ATO) riferito alla Provincia di Teramo;
2. di prendere atto ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
della comunicazione della campagna di attività, della durata di 1 anno a
partire dalla data di emanazione della presente autorizzazione (scadenza
17.12.2013), avanzata dalla Poliservice SpA per l’istallazione
dell’impianto mobile di trattamento di rifiuti urbani autorizzato con D.D. n. DN3/1020 del 10.07.2006, nelle more della
riattivazione dell’impianto TMB di piano ubicato in loc. “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE);
3. di stabilire che la campagna di attività dell’impianto
mobile, da ubicare in loc “Fondovalle Salinello”
del Comune di S. Omero (TE), presso il sito già autorizzato con D.D. n. 153/2007 per la realizzazione ed esercizio di una
Piattaforma di Tipo “B”, attualmente non in esercizio, presenta le seguenti
caratteristiche:
Campagna di attività |
|
Potenzialità impiantistica |
20 tonn/h– (240 tonn/gg) |
Operazione di recupero |
R12 |
Rifiuto in ingresso |
CER 200301 |
Comprensorio di riferimento |
Comuni facenti parte all’Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata |
4. di stabilire che dovranno essere rispettate le
prescrizioni per l’esercizio dell’impianto mobile, di cui alla D.D. n. 1020 del 10.07.2006;
5. di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
-
prescrizioni
della Provincia di Teramo di cui alla nota prot.n.
174833 del 05.07.2012 (Allegato n. 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ed alla nota prot.n. 282932 del 31.10.2012 (Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento);
-
prescrizioni
dell’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo, di cui alla nota prot.n. 7957 de1 6.11.2012 (Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento);
6. di ritenere che, alla luce delle disposizioni di cui alla
Sentenza del Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012 ed alla Sentenza del TAR
per la Toscana n. 83/2012 REG.PROV.COLL. del
16.01.2012, l’attività di trito-vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato
effettuata dall’impianto in argomento, non trasforma la natura sostanziale del
rifiuto nel senso che i rifiuti esitanti
dall’attività di trito – vagliatura conservano la classificazione di
rifiuto urbano e sono da assoggettare, per il loro conferimento finale, alle
disposizioni e limitazioni territoriali dettate dall’art. 13, comma 2, lett. a)
della L.R. n. 45/2007 e s.m.i.
nonché dalla lettura combinata degli artt. 182, comma 3) e 181 comma 5) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
7. di prescrivere che la Poliservice
SpA debba trasmettere al SGR, per i conferimenti effettuati nei primi 30
giorni, a far data dall’avvio dei conferimenti stessi, e trimestralmente, dalla
fine del primo mese, per i successi conferimenti, la seguente documentazione:
-
idonea
documentazione attestante l’autorizzazione a conferire i rifiuti da parte dei
gestori degli impianti di recupero finale sottoscritta dalla stessa Poliservice SPA;
-
documentazione
sottoscritta dal responsabile tecnico dell’impianto nel quale si evinca
la codifica del CER attribuito ai rifiuti esitanti dall’attività di trito –
vagliatura dell’impianto in parola;
8. di stabilire che la documentazione di cui al precedente
punto 6) sarà valutata dal SGR e, per quanto di rispettiva competenza,
dall’ARTA Distretto Provinciale di Teramo e dalla Provincia di Teramo in riferimento agli aspetti
tecnici/gestionali con particolare riferimento all’effettivo recupero svolto
dagli impianti di destinazione dei rifiuti esitanti dall’attività di trito – vagliatura
dell’impianto in argomento;
9. di prescrivere all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara e
Distretto Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo, entro 30 giorni
dalla data di emanazione del presente provvedimento, alla luce della Sentenza del
Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012 e del documento della Conferenza
delle Regioni n. 12/165/CR8C/C5 del 22
novembre 2012 , la trasmissione di un parere tecnico integrativo in merito
all’identificazione delle operazioni di trito-vagliatura con l’operazione R12,
la relativa classificazione CER del rifiuto derivante dalla stessa e
sull’applicazione delle disposizioni della DGR n. 400/2004 e s.m.i.
10. di riservarsi
proprie determinazioni a seguito della trasmissione:
-
dei pareri tecnici
dell’ARTA - Direzione Centrale di Pescara e Distretto Provinciale di
Teramo ed alla Provincia di Teramo, di cui al precedente punto 8);
-
del parere del Servizio Tutela e Valorizzazione, richiesto
con nota prot.n. RA/220319 del 27.10.2011, in merito
all’assoggettabilità della campagna di attività dell’impianto in oggetto
alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;
-
di maggiori
dettagli sulla adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei
rifiuti urbani (quali farmaci scaduti, pile e batterie), come da
Circolare MATTM prot.n. GAB-2009-0014963 del
30.06.2009, nonché di quanto evidenziato al precedente punto 8);
11. di stabilire che la campagna di attività in oggetto potrà
essere interrotta prima della scadenza prevista (1 anno), qualora venga
ripristinata nella Provincia di Teramo (ATO ai sensi della L.R.
45/07 e s.m.i.), l’impiantistica fissa di piano per
il trattamento meccanico-biologico del
rifiuto urbano indifferenziato del CIRSU SPA;
12. di stabilire che nell’esecuzione della campagna di attività
riferita al presente provvedimento, devono essere rispettate le disposizioni di
cui alla DGR n. 629 del 09/07/08 e che, pertanto, il Servizio Gestione Rifiuti
si riserva un’attenta valutazione tecnico-gestionale nell’eventuale presentazione
di una nuova istanza di campagna di attività, anche ai sensi della nota prot.n. GAB-2009- 0014963 del 30.06.2009 del Ministero
dell’Ambiente e del Territorio e del Mare – Ufficio di Gabinetto;
13. di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti,
pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi,
nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, altresì, eventuali diritti di terzi;
14. di prescrivere il pieno rispetto delle disposizioni di cui
al D.M. 18.02.2011, n. 52, avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione
del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti”, in quanto
applicabile dall’entrata in vigore;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
16. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune
di S.Omero (TE), alla Provincia di Teramo, all’ARTA -
Distretto Provinciale di Teramo;
17. di trasmettere,
altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 17 - bis del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
18. di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai
sensi di legge, alla Poliservice
SpA, sede legale Piazza G. Marconi, 10 – 64015 Nereto
(TE);
19. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A), limitatamente all’oggetto
ed al dispositivo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini