IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO che in Provincia di Teramo, permangono ancora difficoltà operative per garantire un regolare svolgimento delle attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani, a causa della mancanza di volumetrie/potenzialità disponibili di impianti di smaltimento o di trattamento, come delineato nel verbale della riunione del 21 novembre 2012 c/o Servizio Gestione Rifiuti;

VISTO il  D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 196 del relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

VISTO l’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., che stabilisce: “omissis .. gli impianti mobili di recupero o di smaltimento, esclusa la semplice riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale .. omissis … Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”;

RICHIAMATA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, come modificata dalla L.R. 29.12.2011, n. 44  “Legge Comunitaria regionale 2011”, art. 50;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

RICHIAMATA la nota prot.n. GAB-2009-0014963 del 30.06.2009 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nella quale si valuta che le operazioni di tritovagliatura possono rappresentare una forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., a condizione che si effettui un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani e nelle more dell’attuazione dell’impiantistica prevista dalla programmazione di settore (PRGR – PPGR);

VISTA la DGR 03.08.2007, n. 790 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente  n. 71 del 05/09/07;

VISTA la DGR n. 808 del 31.12.2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto. “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 29/01/2010;  

 

VISTA la DGR n. 1227 del 29.11.2007 avente ad oggetto: “ D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

VISTA la DGR n. 629 del 09/07/2008 avente ad oggetto:” D.Lgs 3.04.2006, n. 152 – art. 208, comma 15 -  L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 64 Speciale Ambiente del 03/09/08;

VISTA la DGR n. 943 del 23.12.2011, inerente “L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v) - DGR n. 430 del 27.06.2011. Autorizzazione a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi - Disposizioni regionali inerenti l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'Aquila - Conferma attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali riferite ad impianti di smaltimento autorizzati - Proroga termini".

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/1020 del 10/07/06 inerente: “Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L. – Via XX Settembre n.17/19 – L’AQUILA.  Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile avente i seguenti identificativi: Vaglio Doppstadt SM 718 Profi – ID SM 718 CMI 00005478812 e Trituratore Doppstadt DW 2560 – ID SM 2560 CMI 00005627446”;

VISTA la nota prot.n. 1609/2012 del 05.6.2012, acquisita dal SGR in data 08.06.2012 con prot.n. RA/135364 dell’11.06.2012, con la quale la Poliservice SpA ha comunicato, con riferimento all’impianto mobile autorizzato con D.D. n. 1020 del 10.07.2006 a favore del Consorzio Stabile Ambiente S.CA.R.L., l’avvio della campagna di attività, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 629/2008, con ubicazione dell’impianto in “Fondovalle Salinello” del Comune di S. Omero (TE), presso il sito già autorizzato con D.D. n. 153/2007 per la realizzazione ed esercizio di una Piattaforma di tipo “B”,  con i seguenti estremi catastali: foglio di mappa n. 21, particella catastale n. 264;

EVIDENZIATO che la suddetta campagna di attività è stata comunicata con le seguenti caratteristiche gestionali:

 

Caratteristiche campagna di attività

Potenzialità impiantistica

20 tonn/h– (240 tonn/gg)

Operazione di recupero

R12

Rifiuto in ingresso

CER 200301

Comprensorio di riferimento

Comuni facenti parte all’Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata

 

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/220319 del 27.10.2011, con la quale il SGR  ha richiesto, in relazione all’attività di un impianto mobile di trattamento similare, al Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale di trasmettere “…omissis… proprie valutazioni sull’assoggettabilità dell’impianto in parola alla normativa in materia di valutazione ambientale, facendo presente che l’operazione di recupero R12 non è ricompresa, secondo le disposizioni degli allegati di cui al D.Lgs n. 4/2008, tra le attività di trattamento dei rifiuti da assoggettare a valutazione di impatto ambietale (VIA) ovvero a verifica di assoggettabilità (V.A.)” e che il competente ufficio VIA non ha trasmesso il relativo parere richiesto;

 

RICHIAMATA la nota prot.n. 174833 del 05.07.2012 dell’Amministrazione Provinciale di Teramo Allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) acquisita  dal SGR al prot.n. RA/162768 del 12.07.2012 nella quale si evidenziava: “omissis … i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani risultano soggetti alle disposizioni di cui all’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in ordine al principio di autosufficienza e pertanto gli ATO costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata di tali rifiuti, stante l’assenza di impianti di trattamento e/o di smaltimento nel territorio provinciale, in virtù della DGR n. 943/2011, vige l’autorizzazione a conferire i rifiuti di origine urbana in impianti ubicati fuori ato, sino al 31.12.2012. si chiede, pertanto, di specificare la destinazione dei rifiuti trattati, ai sensi della DGR n. 629/08 All. 1, paragrafo 7, punto 4, e di trasmettere la documentazione rilasciata dal gestore dell’impianto di destinazione, attestante la possibilità di poter conferire rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.) ai sensi della DGR  943/2011 … omissis” e con la quale la Provincia di Teramo, in merito alla comunicazione di avvio della campagna di attività sopra richiamata, ha richiesto specifici chiarimenti ed integrazioni documentali; 

 

VISTA la nota prot.n. 2061 del 16.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. 168856 del 19.07.2012, con la quale la Poliservice SpA, in riferimento a quanto richiesto dalla Provincia di Teramo con la nota sopra richiamata, trasmette dei documenti integrativi;

PRESO ATTO  che il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale non ha riscontrato la suddetta richiesta di parere e che comunque le operazioni di recupero R12 non sono ricomprese, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tra le attività di trattamento dei rifiuti da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero a verifica di assoggettabilità (V.A.);

DATO ATTO che con prot.n. RA/193113 del 29.08.2012 il SGR, in riferimento alla comunicazione di campagna di attività avanzata dalla Poliservice SpA ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., verificata la carenza documentale in riferimento a quanto stabilito con DGR n. 629 del 4.07.2008, ha diffidato la  Ditta Poliservice SpA, ai sensi dell’art. 208  comma 13, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dall’effettuare le operazioni di gestione dei rifiuti difformemente da quanto stabilito  dalle vigenti normative in materia, ed ha intimato l’immediata cessazione delle attività di gestione dell’impianto in parola in riferimento alla comunicazione di campagna di attività  resa ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con nota prot.n. 1609/2012 del 5.06.2012, assegnando il termine di 15 giorni, dalla data di notifica della stessa nota, per presentare eventuali controdeduzioni;

PRESO ATTO delle integrazioni documentali e delle controdeduzioni alla nota del SGR prot.n. RA/193113 del 29.08.2012, trasmesse dalla Poliservice SpA con nota prot.n. 2371 del 30.08.2012;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Poliservice SpA con nota prot.n. 2372 del 31.08.2012;

 

VISTA la nota prot.n. 220188 del 4.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/196767 del 4.09.2012, con la quale la Provincia di Teramo ha trasmesso gli esiti del sopralluogo del 31.08.2012, eseguito presso il sito oggetto di comunicazione di campagna di attività;

PRESO ATTO di quanto comunicato dal SGR con nota prot.n. RA/196853 del 4.09.2012;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Poliservice SpA con note prot. nn. 2391 e  2397 del 4.09.2012 e  2405/12 del 5.09.2012, acquisite dal SGR rispettivamente al prot. n. RA/198392 del 6.09.2012,  prot. n. RA/198581 del 6.09.2012 e prot. n. RA/201726 dell’11.09.2012;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/196747 del 4.09.2012, il SGR ha convocato per il giorno 6.09.2012 un’apposita riunione al fine di valutare la fattibilità dell’avvio della campagna di attività suddetta;

VISTO il verbale della riunione del 06.09.2012 nella quale è emerso quanto segue:

…omissis…Il rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) fa presente che l’odierna riunione è stata convocata al fine valutare le problematiche relative alla comunicazione di avvio della campagna di attività effettuata dalla Ditta Poliservice SpA ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 1609/2012 del 5.06.2012.

Si da lettura della nota di intimazione –diffida del SGR prot. n. RA/193113 del 29.08.2012, con la quale sono state evidenziate le seguenti problematiche:

-              carenza degli elaborati progettuali rispetto a quanto deliberato con DGR n. 629 del 4.07.2008;

-              assenza del certificato di collaudo dei lavori di adeguamento dell’area secondo quanto prescritto nella D.D. n. 153 del 13.11.2007 ed  a quanto evidenziato nelle Ordinanze del Comune di S.Omero del 7.06.2002 e dell’11.06.2002;

-              non si ha chiarezza sulla destinazione finale dei rifiuti;

-              problematica relativa alla concomitanza di un Centro di Raccolta comunale con l’ingenerarsi di problematiche igienico – sanitarie per i cittadini conferenti;

-              prescrizione relativa al posizionamento dell’impianto mobile, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1020 del 10.07.2006,   in area di discarica;

-              assenza di adeguate garanzie finanziarie.

Si da lettura, altresì, delle seguenti note:

1.            controdeduzioni ed integrazioni documentali trasmesse della Dita Poliservice SpA, in riferimento alla suddetta nota di intimazione – diffida, con note prot. nn. 2371 del 30.08.2012 e 2372 del 31.08.2012, nelle quali si afferma la legittimità e la correttezza dell’operato  in relazione a quanto  evidenziato dal SGR;

2.            relazione di sopralluogo della Provincia di Teramo di cui alla nota prot.n. 220188 del 4.09.2012.

 

Prescrizione relativa al posizionamento dell’impianto mobile

Si evidenzia che con determinazione dirigenziale n. 1020 del 10.07.2006 il Consorzio Stabile Ambiente S.C.A.R.L. è stato autorizzato all’esercizio dell’impianto mobile in parola con la prescrizione di posizionare l’impianto in area esterna al bacino della discarica.. Con nota del 30.01.2012 lo stesso Consorzio ha richiesto di stralciare la suddetta prescrizione e tenuto conto che risultano già acquisiti agli atti del SGR  i previsti pareri tecnici, ancorché discordanti in ordine alle modifiche richieste, il procedimento relativo alla richiesta di stralcio risulta ancora in istruttoria, sussistendo ad oggi  il vincolo del posizionamento dell’impianto. Sull’argomento il Dirigente del SGR dichiara che in data odierna ha contattato il Dirigente del competente ufficio della Provincia dell’Aquila  (Ing. Francesco Bonanni)al fine di dirimere la questione in esame con l’ARTA Distretto dell’Aquila e trovare una sintesi rispetto ai suddetti pareri.

Il SGR, comunque, provvederà a concludere il procedimento relativo alla variante comunicata dal Consorzio Stabile Ambiente S.C.A.R.L, nei termini indicati nella nota del SGR prot. n. 196853 del 4.09.2012.

 

Carenza degli elaborati progettuali.

Si conferma l’incompletezza della documentazione trasmessa  cosi come evidenziato nella nota di intimazione - diffida, rispetto a quanto stabilito con DGR n. 629 del 4.07.2008, con riferimento alla comunicazione di campagna di attività di cui alla nota prot. n. 1609/2012 del 5.06.2012 cosi come integrata con le sopra richiamate note di controdeduzione/integrazione. In considerazione, infatti, del non assoggettamento a verifica di assoggettabilità  delle attività di recupero individuate con l'operazione R12, è necessario acquisire appositi studi ed analisi che consentano di valutare gli effetti, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario, dei potenziali effetti correlati all’esercizio dell’impianto. A tal proposito non risulta attinente il richiamo agli studi effettuati dalla Ditta Consorzio Stabile Ambiente S.C.A.R.L. e trasmessi a corredo della richiesta di autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1020 del 10.07.2006 in quanto non riferiti al sito  oggetto della campagna di attività in argomento, ma ad un generico sito di discarica (rif. “Relazione previsionale di impatto acustico” -  allegato n. 4, datato 4.11.2005.). Si ritiene necessario acquisire, come evidenziato nella nota di intimazione – diffida ed in conformità ai punti 7 e 8 dell’allegato 1 alla DGR n. 629 del 4.07.2008, con riferimento al sito in oggetto di comunicazione di campagna di attività, studi che permettano di valutare gli impatti e gli effetti correlati all’esercizio dell’impianto sui punti sensibili (esterni all’impianto ed interni ad esempio cittadini conferenti nel centro di raccolta). Nello specifico devono essere effettuati e trasmessi i seguenti studi:

-              valutazione del clima acustico ante – operam;

-              studio previsionale di impatto acustico conseguente all’utilizzo dell’impianto in parola;

-              valutazione della qualità dell’aria ante – operam;

-              studio previsionale di ricaduta degli inquinanti prodotti dall’esercizio dell’impianto (ad es. polveri).

 

Adeguamento della Piattaforma di tipo B alla DGR 400 e s.m.i.

I presenti danno atto che con riferimento a quanto autorizzato con  D.D. n. 153 del 13.11.2007, allo stato attuale dall’esame degli atti in possesso,  risulta adeguata  soltanto l’area identificata come “Piazzale B” , pertanto è necessario acquisire relativamente all’area identificata come “Piazzale A” una dichiarazione del Direttore dei Lavori (D.L) con la quale si attesti;

-              la conformità delle opere realizzate con il progetto a suo tempo approvato;

-              l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale dell’impianto.

Come evidenziato nella relazione della Provincia di Teramo di cui alla  nota prot. n.220188 del 4.09.2012 , si ritiene necessario effettuare, all’atto dell’acquisizione della suddetta documentazione,  un apposito sopralluogo sul sito da parte della stessa Amministrazione Provinciale e dell’ARTA Distretto di Teramo, al fine di accertare lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento.

Si evidenzia, in particolare, quanto dichiarato dalla ditta Poliservice SpA con nota prot. n. 2371 del 30.08.2012  (pag. 4) e nello specifico “..omissis...in merito alla conclusione dei lavori da eseguire sul sito dove insiste l’impianto mobile di trattamento, al fine di adeguare l’area a quanto prescritto con D.D. 153 del 13.11.2007 e dell’Ordinanza del Comune di S.Omero del 7.06.2012 e dell’11.06.2012, comunicherà, prima di iniziare le operazioni di trattamento, l’ultimazione dei lavori del piazzale A ricadente nell’area denominata Piattaforma di tipo B cosi come descritto e ben identificato nella comunicazione di avvio campagna di attività del 5.06.2012”.

 

Destinazione finale dei rifiuti.

Trasmettere copia dei contratti/convenzioni siglati con gli impianti di destinazione finale con evidenza delle tariffe di conferimento applicate al fine di valutare la convenienza economica più volte dichiarata dalla ditta Poliservice SpA.

 

Problematica relativa alla concomitanza del centro di trasferenza e di un Centro di Raccolta comunale con l’ingenerarsi di problematiche igienico – sanitarie per i cittadini conferenti.

All’interno del perimetro della Piattaforma sopra richiamata, sono stati autorizzati  un centro di trasferenza dei rifiuti,  tramite determinazione dirigenziale n. 1 del 3.01.2012 della Provincia di Teramo, ed un centro di raccolta comunale, che prevede l’accesso dei cittadini per il conferimento dei rifiuti da raccolta differenziata (R.D.).

I presenti ritengono necessario che la Provincia di Teramo e l’ARTA Distretto di Teramo effettuino un apposito sopralluogo al fine di verificare l’idoneità del sito  e verificare la congruità con la tutela dell’ambiente e della salute pubblica ( con particolare riferimento ai cittadini conferenti nel centro di raccolta) anche facendo ricorso al parere della ASL territorialmente competente.

 

Assenza di adeguate garanzie finanziarie.

Devono essere trasmesse adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR 790/2007 e s.m.i.

Nelle more della conclusione della presente campagna di attività, I presenti, atteso che i lavori di adeguamento alla DGR 400/04 e s.m.i secondo quanto autorizzato co D.D. n. 153 del 13.11.2007, sono in corso di completamento, come riferito dalla Ditta, ritengono che l’iter relativo alla riattivazione del procedimento autorizzativo della piattaforma debba essere avviato sin da subito al fine di garantire il rispetto di quanto pianificato negli atti di indirizzo regionale (PRGR) e provinciale (PPGR).

Pertanto, la ditta deve trasmettere un apposito cronoprogramma relativo al riavvio dell’iter istruttorio della Piattaforma di Tipo B ed alla messa in esercizio dello stesso.

Il SGR si impegna a comunicare le risultanze della presente riunione alla Ditta Poliservice con l’invito alla stessa Ditta di trasmettere nel termine di 15 giorni la documentazione integrativa richiesta, al fine di permettere all’Autirità Competente di concludere il procedimento istruttorio nelle tempistiche indicate nella nota prot.n. 196853 del 4.09.2012…omissis…”;

VISTA la nota prot.n. 2391 del 4.09.2012, con la quale la Poliservice SpA ha trasmesso il verbale d’ispezione della Provincia di Teramo n. 21 del 31.08.2012;

VISTA la nota prot. n. 2526 del 21.09.2012, acquisita dal SGR al prot. n. RA/212773 del 25.09.2012, con la quale la Poliservice SpA ha trasmesso i chiarimenti richiesti in sede di riunione del 06.09.2012, allegando al contempo la seguente documentazione:

-              Relazione tecnica di valutazione previsionale dell’impatto acustico – datato 13.09.2012;

-              Studio della dispersione delle polveri ante operam e valutazione revisionale per la dispersione e ricaduta al suolo delle polveri sospese – datato 11.09.2012.

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Provincia di Teramo, in merito alla campagna di attività in argomento, con nota prot.n. 282932 del 31.10.2012 (Allegato n. 2,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni espresso dall’ARTA Distretto Provinciale di Teramo, in merito alla campagna di attività in argomento, con nota prot. n. 7957 de1 6.11.2012 (Allegato n. 3,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012, che in sede giurisdizionale, sezione quinta, ha disposto la qualifica della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) come rifiuto speciale, in quanto frutto di un processo di trattamento biochimico che modifica la natura sostanziale del rifiuto urbano indifferenziato trasformandolo in rifiuto speciale (CER 190305); più esattamente, la FOS va ricondotta nella lettera g) dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che include tra i rifiuti speciali “i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

CONSIDERATO pertanto, che a seguito della Sentenza sopra richiamata, “omissis … la corretta qualificazione della FOS, alla stregua di rifiuto speciale rientrante nella categoria contrassegnata con la lettera g), riviene dal sistema normativo vigente, dalla ratio ad essa normativa sottesa e dai principi comunitari, .. omissis”;

PRESO ATTO della Sentenza del TAR per la Toscana n. 83/2012 REG.PROV.COLL. del 16.01.2012 che ha disposto che l’unica deroga al divieto di conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi di provenienza extraregionale sia quella relativa alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero, in quanto in questo caso vi è una previsione derogatoria espressa, rinvenibile nell’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA  la nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) prot. n. 0033746 del 10.09.2012;

 

VISTO il documento della Conferenza delle Regioni  n. 12/165/CR8C/C5 del 22 novembre 2012 inerente “Problematiche in materia di gestione dei rifiuti: sottocategorie di discariche  e miscelazione dei rifiuti”  nel quale si evidenzia che “…omissis… gli impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13) o di accorpamento (D14, R12) esulano dalle considerazioni di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di codice CER…omissis…”;

RITENUTO che, alla luce delle disposizioni di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012 ed alla Sentenza del TAR per la Toscana n. 83/2012 REG.PROV.COLL. del 16.01.2012,  l’attività di trito-vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato effettuata dall’impianto in argomento, non trasforma la natura sostanziale del rifiuto nel senso che i rifiuti esitanti  dall’attività di trito – vagliatura conservano la classificazione di rifiuto urbano e sono da assoggettare, per il loro conferimento finale, alle disposizioni e limitazioni territoriali dettate dall’art. 13, comma 2, lett. a) della L.R. n. 45/2007 e s.m.i. nonché dalla lettura combinata degli artt. 182, comma 3) e 181 comma 5) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, che la mera attività di trito-vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato che esita da operazioni R12, come evidenziato anche dal documento della Conferenza delle Regioni  n. 12/165/CR8C/C5 del 22 novembre 2012, non trasforma la natura sostanziale del rifiuto;

RITENUTO di richiedere all’ARTA – Direzione Centrale di Pescara e Distretto Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo, la trasmissione, entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012, un parere tecnico integrativo in merito alla corretta identificazione delle operazioni di trito-vagliatura con l’operazione R12 e classificazione CER del rifiuto derivante dalla stessa e sulla applicazione delle disposizioni della DGR n. 400/2004 e s.m.i.;    

ACCERTATA per l’ambito territoriale riferito alla Provincia di Teramo la non autosufficienza di trattamento dei rifiuti urbani da parte dell’impiantistica fissa esistente, come evidenziato nella riunione c/o il SGR del 21.11.2012;

RITENUTO pertanto, alla luce dell’assenza dei fabbisogni delle potenzialità di trattamento da parte di impianti fissi esistenti, di rilasciare l’autorizzazione temporanea (durata di 1 anno) per la campagna di attività in oggetto, con prescrizioni, al fine di assicurare la continuità della gestione dei flussi di rifiuti urbani, limitatamente ai Comuni del comprensorio facente capo all’Unione dei Comuni “Città Territorio” della Val Vibrata (TE);

RICHIAMATO l’art. 13 “Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani” della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, che l’attività dell’impianto mobile in argomento sia da ritenere “straordinaria”, nonché legata alle tempistiche necessarie per la riattivazione dell’impianto di piano di trattamento meccanico- biologico (TMB) fisso ubicato in loc. “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco;

PRESO ATTO che sono decorsi utilmente i termini previsti dall’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relative al preavviso dell’avvio della campagna di attività (60 giorni);

DATO ATTO che con nota prot.n. 3109/12 del 7.12.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/281949 dell’11.11.2012, la Poliservice SpA ha trasmesso la polizza fideiussoria n. D86000A0342034 redatta ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;

 

VISTO gli artt. 189 “Catasto dei rifiuti “, 190 “Registri di carico e scarico”, 188-bis  “Controllo della tracciabilità dei rifiuti“ e 188-ter “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52, avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti” e s.m.i., in quanto applicabile;

RILEVATO altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell’impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dall’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

RILEVATO che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.0.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

 

1.            di prendere atto della situazione di non autosufficienza per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301) nell’ambito territoriale ottimale (ATO) riferito alla Provincia di Teramo;

2.            di prendere atto ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., della comunicazione della campagna di attività, della durata di 1 anno a partire dalla data di emanazione della presente autorizzazione (scadenza 17.12.2013), avanzata dalla Poliservice SpA per l’istallazione dell’impianto mobile di trattamento di rifiuti urbani autorizzato con D.D. n. DN3/1020 del 10.07.2006, nelle more della riattivazione dell’impianto TMB di piano ubicato in loc. “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE);

3.            di stabilire che la campagna di attività dell’impianto mobile, da ubicare in loc  “Fondovalle Salinello” del Comune di S. Omero (TE), presso il sito già autorizzato con D.D. n. 153/2007 per la realizzazione ed esercizio di una Piattaforma di Tipo “B”, attualmente non in esercizio, presenta le seguenti caratteristiche:

 

Campagna di attività

Potenzialità impiantistica

20 tonn/h– (240 tonn/gg)

Operazione di recupero

R12

Rifiuto in ingresso

CER 200301

Comprensorio di riferimento

Comuni facenti parte all’Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata

 

4.            di stabilire che dovranno essere rispettate le prescrizioni per l’esercizio dell’impianto mobile, di cui alla D.D. n. 1020 del 10.07.2006;

5.            di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

-          prescrizioni della Provincia di Teramo di cui alla nota prot.n. 174833 del 05.07.2012 (Allegato n. 1,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ed alla nota prot.n. 282932 del 31.10.2012 (Allegato n. 2,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

-          prescrizioni dell’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo, di cui alla nota prot.n. 7957 de1 6.11.2012 (Allegato n. 3,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

6.            di ritenere che, alla luce delle disposizioni di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012 ed alla Sentenza del TAR per la Toscana n. 83/2012 REG.PROV.COLL. del 16.01.2012, l’attività di trito-vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato effettuata dall’impianto in argomento, non trasforma la natura sostanziale del rifiuto nel senso che i rifiuti esitanti  dall’attività di trito – vagliatura conservano la classificazione di rifiuto urbano e sono da assoggettare, per il loro conferimento finale, alle disposizioni e limitazioni territoriali dettate dall’art. 13, comma 2, lett. a) della L.R. n. 45/2007 e s.m.i. nonché dalla lettura combinata degli artt. 182, comma 3) e 181 comma 5) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

7.            di prescrivere che la Poliservice SpA debba trasmettere al SGR, per i conferimenti effettuati nei primi 30 giorni, a far data dall’avvio dei conferimenti stessi, e trimestralmente, dalla fine del primo mese, per i successi conferimenti, la seguente documentazione:

-          idonea documentazione attestante l’autorizzazione a conferire i rifiuti da parte dei gestori degli impianti di recupero finale sottoscritta dalla stessa Poliservice SPA;

-          documentazione sottoscritta dal responsabile tecnico dell’impianto nel quale si evinca la codifica del CER attribuito ai rifiuti esitanti dall’attività di trito – vagliatura dell’impianto in parola;

8.            di stabilire che la documentazione di cui al precedente punto 6) sarà valutata dal SGR e, per quanto di rispettiva competenza, dall’ARTA Distretto Provinciale di Teramo e dalla Provincia di Teramo  in riferimento agli aspetti tecnici/gestionali con particolare riferimento all’effettivo recupero svolto dagli impianti di destinazione dei rifiuti esitanti dall’attività di trito – vagliatura dell’impianto in argomento;

 

9.            di prescrivere all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara e Distretto Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo, entro 30 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5566 del 31.10.2012 e del documento della Conferenza delle Regioni  n. 12/165/CR8C/C5 del 22 novembre 2012 , la trasmissione di un parere tecnico integrativo in merito all’identificazione delle operazioni di trito-vagliatura con l’operazione R12, la relativa classificazione CER del rifiuto derivante dalla stessa e sull’applicazione delle disposizioni della DGR n. 400/2004 e s.m.i.

10.          di riservarsi  proprie determinazioni a seguito della trasmissione:

-          dei pareri tecnici dell’ARTA - Direzione Centrale di Pescara e Distretto Provinciale di Teramo ed alla Provincia di Teramo, di cui al precedente punto 8);

-          del parere del  Servizio Tutela e Valorizzazione, richiesto con nota prot.n. RA/220319 del 27.10.2011, in merito all’assoggettabilità della campagna di attività dell’impianto in oggetto alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale;

-          di maggiori dettagli sulla adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (quali farmaci scaduti, pile e batterie), come da Circolare MATTM prot.n. GAB-2009-0014963 del 30.06.2009, nonché di quanto evidenziato al precedente punto 8); 

11.          di stabilire che la campagna di attività in oggetto potrà essere interrotta prima della scadenza prevista (1 anno), qualora venga ripristinata nella Provincia di Teramo (ATO ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i.), l’impiantistica fissa di piano per il  trattamento meccanico-biologico del rifiuto urbano indifferenziato del CIRSU SPA;

12.          di stabilire che nell’esecuzione della campagna di attività riferita al presente provvedimento, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla DGR n. 629 del 09/07/08 e che, pertanto, il Servizio Gestione Rifiuti si riserva un’attenta valutazione tecnico-gestionale nell’eventuale presentazione di una nuova istanza di campagna di attività, anche ai sensi della nota prot.n. GAB-2009- 0014963 del 30.06.2009 del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare – Ufficio di Gabinetto;

13.          di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, altresì, eventuali diritti di terzi;

14.          di prescrivere il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 18.02.2011, n. 52, avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità sei rifiuti”, in quanto applicabile dall’entrata in vigore;

15.          di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

16.          di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S.Omero (TE), alla Provincia di Teramo, all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo;

17.          di trasmettere,  altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 17 - bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

18.          di redigere il presente atto in n. 2 originali,  di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge,  alla Poliservice SpA, sede legale Piazza G. Marconi, 10 – 64015 Nereto (TE);

19.          di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione  Abruzzo (B.U.R.A), limitatamente all’oggetto ed al dispositivo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini